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Tribunale penale federale 03.04.2012 RH.2012.4

3 avril 2012·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,723 mots·~19 min·1

Résumé

Estradizione alla Germania/Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP): esposto dei fatti; applicabilità dell'art. 221 CPP; alibi e richiesta di misure istruttorie; pericolo di fuga. ;;Estradizione alla Germania/Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP): esposto dei fatti; applicabilità dell'art. 221 CPP; alibi e richiesta di misure istruttorie; pericolo di fuga. ;;Estradizione alla Germania/Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP): esposto dei fatti; applicabilità dell'art. 221 CPP; alibi e richiesta di misure istruttorie; pericolo di fuga. ;;Estradizione alla Germania/Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP): esposto dei fatti; applicabilità dell'art. 221 CPP; alibi e richiesta di misure istruttorie; pericolo di fuga.

Texte intégral

Sentenza del 3 aprile 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Carlo Steiger,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto Estradizione alla Germania

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RH.2012.4

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Fatti: A. Il 20 luglio 2011 il Tribunale di Rosenheim (Germania) ha emesso un ordine di arresto nei confronti di A., cittadino italiano, per traffico di sostanze stupefacenti. Il predetto è sospettato di essere coinvolto in un traffico di marijuana e hashish avvenuto fra Amsterdam e l'Italia, passando dalla Germania, posto in essere in particolare il 6 gennaio 2009, in correità con B.

B. Mediante segnalazioni del 21 e 25 ottobre 2011 SIRENE Germania ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.

C. Il 10 marzo 2012 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto provvisorio trasmesso alla polizia cantonale ticinese, sfociato nel fermo dell'estradando di medesima data. Nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dall'Italia, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata alla Germania. Il 12 marzo 2012 l'UFG ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto ai fini di estradizione.

D. Con ricorso del 20 marzo 2012 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. postula, principalmente, l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini estradizionali e, subordinatamente, la sua incondizionata scarcerazione, mettendosi a disposizione per un interrogatorio rogatoriale.

E. Con osservazioni del 27 marzo 2012 l’UFG propone di respingere il ricorso. Nella sua replica del 28 marzo seguente, il ricorrente ribadisce in sostanza le conclusioni presentate in sede di ricorso.

F. In data 29 marzo 2012, il ricorrente, venuto a conoscenza della richiesta di proroga, da 18 a 40 giorni, inoltrata dall'autorità rogante per presentare la domanda di estradizione e a complemento della sua replica, ha espresso il suo disappunto al riguardo. Reiterando le censure già espresse durante la procedura, egli ha confermato la sua richiesta di scarcerazione immediata.

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Diritto: 1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161, nuovo testo giusta il n. I dell'ordinanza del 23 agosto 2011, RU 2011 4495), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica.

1.1 L'estradizione fra la Confederazione Svizzera e la Germania è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CE- Estr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 1° gennaio 1977 per la Germania, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e il 6 giugno 1991 per la Germania, dall'Accordo bilaterale tra i due Paesi del 13 novembre 1969 che completa la CEEstr, entrato in vigore il 1° gennaio 1977 (RS 0.353.913.61), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi,

- 4 a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e

- 5 otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20; v. inoltre NATHALIE BERLOVAN, L'electronic monitoring en Suisse, in Jusletter 19 marzo 2012), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

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2.3 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".

3. 3.1 Nel suo gravame, l'insorgente sostiene che l'esposto dei fatti presentato dall'autorità richiedente, così come le accuse, sarebbero generiche, imprecise ed inconcludenti. Egli ritiene inoltre che le autorità tedesche avrebbero dovuto dapprima interrogarlo per via rogatoriale, affinché potesse chiarire la sua situazione. Non essendo stato il caso, il principio del contraddittorio sarebbe stato violato. In ogni caso, il 6 gennaio 2009 egli non avrebbe potuto partecipare al traffico di stupefacenti contestatogli, in quanto si trovava in famiglia in Italia. L'alibi potrebbe essere confermato dalla testimonianza di due persone.

3.2 Nella fattispecie, il reclamante sembra confondere la procedura ricorsuale relativa alla detenzione in vista d'estradizione con quella estradizionale. Va subito chiarito che tutte le censure relative all'estradizione in quanto tale sono a questo stadio della procedura premature (v. consid. 2.1 supra). Esse potranno semmai essere fatte valere in occasione di un eventuale ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione che a tutt'oggi fa difetto. Le censure che possono invece essere trattate nella presente procedura sono quelle legate alla validità formale della richiesta d'arresto provvisorio e alla legalità della detenzione estradizionale subita dall'interessato.

3.2.1 Per quanto riguarda il contenuto dell'ordine di arresto impugnato, si rileva che esso riprende le informazioni presenti nella richiesta di arresto tedesca. In questo ambito, l'art. 16 n. 2 CEEstr prevede che la domanda di arresto provvisoria indicherà l'esistenza di uno degli atti previsti nel paragrafo 2, lettera a dell'articolo 12 e manifesterà l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; essa menzionerà il reato per il quale l'estradizione sarà domandata, il tempo e il luogo ove è stato commesso e, nella misura del possibile, il segnalamento dell'individuo ricercato. Orbene, le informazioni fornite dalla Germania al sistema SIS (Sistema d'informazioni Schengen) chiariscono in maniera sufficiente i fatti contestati al ricorrente. Egli è sospettato

- 7 di essere coinvolto in un traffico di marijuana (5'042.4 grammi) e hashish (50.2 grammi) avvenuto fra Amsterdam e l'Italia, passando dalla Germania, posto in essere in particolare il 6 gennaio 2009, in correità con B. Prima del 6 gennaio 2009, egli si sarebbe recato in auto ad Amsterdam in compagnia di B. Il 5 gennaio 2009, verso le ore 20.00, il ricorrente avrebbe ricevuto, in un coffee-shop ad Amsterdam, da un marocchino rimasto sconosciuto, sostanze stupefacenti per un valore di EUR 17'000.-. Egli avrebbe dato l'incarico a B., in cambio di EUR 1'500.-, di cui EUR 300.- consegnati prima del viaggio, di trasportare la droga in auto dall'Olanda in Italia passando dalla Germania, rientrando egli in Italia con l'aereo. La consegna della sostanza stupefacente sarebbe dovuta avvenire a Reggio Emilia, droga apparentemente destinata al mercato italiano (v. act. 3.2). Quanto precede adempie senz'altro le condizioni previste dalle suddette disposizioni, per cui la censura in questo ambito va respinta.

3.2.2 Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 221 CPP, occorre sottolineare che la detenzione estradizionale obbedisce ad imperativi diversi rispetto alla detenzione preventiva. A tal proposito va rilevato che la carcerazione estradizionale è retta dagli art. 47 e segg. AIMP, lex specialis rispetto all'art. 221 CPP. Lo scopo della detenzione estradizionale è quello di mantenere intatta, sino alla decisione d'estradizione, la possibilità, se le condizioni sono adempiute, di consegnare l'estradando allo Stato richiedente (v. consid. 2.1 supra in fine). Nella fattispecie, l'autorità richiedente, mediante il suo esposto dei fatti, ha fornito elementi sufficienti tali da non rendere manifestamente inammissibile un'eventuale estradizione del ricorrente, ragione per cui, in ossequio al particolare sistema valido in ambito di procedura estradizione, il quale impone condizioni particolarmente restrittive per la scarcerazione, quest'ultima non può intervenire sulla base della disposizione censurata dal ricorrente (sul pericolo di fuga v. infra consid. 4). Anche tale censura va dunque disattesa.

3.2.3 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estradizione ma del giudice del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib

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317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella rogatoria o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo. In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla persona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'autorità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).

Nella fattispecie, non vi sono elementi immediatamente disponibili che permettono di confermare in maniera inequivocabile la sussistenza di un alibi. In primo luogo, la documentazione riguardante i contatti avuti dal ricorrente con istituzioni dedite all'assistenza di tossicodipendenti non esclude in maniera assoluta il suo possibile coinvolgimento nei fatti contestatigli in Germania. Di rilievo a tal proposito lo scritto del Comitato cittadino antidroghe di Reggio Emilia del 12 marzo 2012, secondo il quale "A. ha frequentato con regolarità, i colloqui preparatori, almeno 2-3 volte alla settimana fino al suo ingresso nella Comunità C. di Z. (Brescia) il 24 marzo 2009" (v. act. 1.3, doc. 1), ciò che non esclude evidentemente una possibile presenza dell'estradando sui luoghi del contestato reato. In secondo luogo, come già evidenziato dalla sopraccitata giurisprudenza, non spetta all'autorità rogata procedere agli interrogatori di persone che, a dire del ricorrente, potrebbero confermare il suo alibi. In definitiva, anche la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.

4. L'insorgente, cittadino italiano, vive a Correggia (Italia) con i genitori e lavora a Reggio Emilia come imbianchino presso la ditta del fratello. Non avendo egli nessun legame con la Svizzera, il pericolo di fuga è manifesto.

5. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un

- 9 reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

6. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 4 aprile 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Carlo Steiger - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

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