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Tribunale penale federale 10.10.2012 RH.2012.12

10 octobre 2012·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,532 mots·~18 min·1

Résumé

Estradizione alla Romania. Ordine di arresto in vista di estradizione (Art. 48 cpv. 2 AIMP).;;Estradizione alla Romania. Ordine di arresto in vista di estradizione (Art. 48 cpv. 2 AIMP).;;Estradizione alla Romania. Ordine di arresto in vista di estradizione (Art. 48 cpv. 2 AIMP).;;Estradizione alla Romania. Ordine di arresto in vista di estradizione (Art. 48 cpv. 2 AIMP).

Texte intégral

Sentenza del 10 ottobre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Davide Francesconi

Parti A., rappresentato dall'avv. Edy Salmina,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto Estradizione alla Romania

Ordine di arresto in vista di estradizione (Art. 48 cpv. 2 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RH.2012.12+RP.2012.62

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Fatti: A. Con sentenza del 6 novembre 2006 il Tribunale di Vrancea, Romania, ha condannato A. nato il 27 settembre 1987, alla pena di 3 anni e 6 mesi di detenzione per il reato di rapina ai sensi dell'art. 211 del Codice penale rumeno.

B. Mediante segnalazione del 17 novembre 2010 SIRENE Romania ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A..

C. In data 17 settembre 2012 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa al Comando della Polizia cantonale ticinese, sfociata nel fermo dell'estradando di medesima data. Nell'ambito dell'interrogatorio al cospetto del Procuratore Generale del Cantone Ticino, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità rumene, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata alla Romania. Mediante due messaggi SIRENE, entrambi del 17 settembre 2012, la Romania ha confermato la richiesta di arresto del ricorrente. In data 18 settembre 2012 l'UFG ha quindi emesso nei suoi confronti un ordine di arresto ai fini di estradizione.

D. Con ricorso del 25 settembre 2012 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. postula, in via principale, la sua incondizionata ed immediata scarcerazione, e in via subordinata chiede che la stessa sia subordinata a delle misure sostitutive, per la scelta delle quali si rimette al giudizio di questa Corte. Contestualmente egli postula la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.

E. Con osservazioni del 2 ottobre 2012 l'UFG postula la reiezione del gravame, con argomenti che verranno ripresi, nella misura del necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto. Con replica del 4 ottobre 2012 il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie conclusioni formulate in sede di ricorso.

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Diritto:

1. 1.1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161, nuovo testo giusta il n. I dell'ordinanza del 23 agosto 2011, RU 2011 4495), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica.

1.2. L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12).

1.3. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. 2.1. Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595

- 4 alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2. La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale

- 5 ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20; v. inoltre NATHALIE BERLOVAN, L'electronic monitoring en Suisse, in Jusletter 19 marzo 2012), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

2.3. La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in

- 6 quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".

3. 3.1. Nel suo ricorso, l'insorgente sostiene che il comportamento da egli già dimostrato nell'ambito di una precedente procedura estradizionale che lo ha visto coinvolto in Italia - e nel contesto della quale ha scontato qualche giorno di detenzione prima di essere rilasciato con obbligo di firma - sarebbe significativo in questa sede della sua intenzione di non sottrarsi alle sorti della procedura di estradizione. In altre parole, il fatto che il ricorrente abbia già atteso in libertà, al beneficio di misure sostitutive alla detenzione, l'evolversi di una procedura estradizionale senza darsi alla fuga, costituirebbe motivo sufficiente per ritenere che egli si comporterebbe allo stesso modo in questa situazione. Inoltre, a mente del ricorrente, l'efficacia del sistema SIRENE e la collaborazione tra autorità a livello europeo sarebbero elementi certamente dissuasivi, ritenuto che un'eventuale fuga terminerebbe, con ogni probabilità, con un nuovo arresto in un altro Paese, da cui l'inutilità di una simile scelta. Infine, la condanna a tre anni e sei mesi di carcere non costituirebbe una pena di importanza tale da far presumere che il ricorrente vi si sottragga mediante la fuga.

3.2. Nel caso concreto, questa Corte non ritiene siano dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale, e porre quindi il ricorrente in libertà, al beneficio di misure sostitutive. La totale assenza di legami con la Svizzera fanno apparire il rischio di fuga come estremamente elevato, il quale non può che essere scongiurato tramite la carcerazione del ricorrente. Occorre infatti rilevare che A. non ha in Svizzera né la propria residenza (o dimora) né il proprio posto di lavoro, né alcun legame di tipo famigliare o affettivo. Egli risiede in Italia, più precisamente a Roma, e ivi esercita la propria attività professionale in qualità di artista circense. E' proprio con particolare riferimento all'Italia, paese nel quale può comunque disporre di una serie di conoscenze e contatti e al quale potrebbe accedere con relativa facilità, che deve essere valutato il rischio di fuga nella presente fattispecie. Il fatto che il ricorrente, confrontato ad una situazione simile, non si sia sottratto con la fuga alle sorti del procedimento, non può costituire motivo, in questa sede, per concedere analogo trattamento. Le due situazioni, infatti, se possono essere considerate simili con riferimento al tipo di procedimento e alle sue finalità, si differenziano in maniera sostanziale proprio in merito alla questione della carcerazione, che in Svizzera obbedisce a precise norme e ad un preciso orientamento giurisprudenziale (v. consid. 2.2. supra) al quale non può essere derogato adducendo motivazioni sviluppate in tutt'altro contesto e riferibili ad un quadro normativo e giurisprudenziale non necessariamente simile. Senza considerare che non sono noti, a questa Cor-

- 7 te, i motivi che hanno indotto i giudici italiani a concedere allora la libertà al ricorrente. Motivi che, come visto, non necessariamente sarebbero applicabili mutatis mutandis nell'ambito della presente procedura. A prescindere da ciò, il comportamento tenuto dal ricorrente in quell'occasione non costituisce comunque un indizio sufficientemente sicuro del fatto che egli, in Svizzera, non sarebbe incline alla fuga, ritenuta l'assenza di qualsivoglia legame con il territorio svizzero, a differenza, invece, di quanto avvenuto in Italia, paese nel quale il ricorrente risiede con la propria compagna e ivi esercita la propria attività professionale, ciò che rende le due situazioni sostanzialmente differenti e non paragonabili. L'esame della detenzione in vista di estradizione del ricorrente deve riferirsi esclusivamente alle circostanze e agli elementi propri del caso concreto, senza procedere a forzate analogie. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente non può del resto essergli di maggiore aiuto. Nella sentenza del 14 novembre 2011 (8G.76/2001) l'Alta Corte non si era limitata alla sola analisi del comportamento della ricorrente, la quale a conoscenza dell'inchiesta avviata nei suoi confronti e dell'ordine di arresto spiccato dalle autorità italiane non avrebbe fatto nulla per lasciare la Svizzera, ma era giunta alla conclusione di concedere la liberazione anche e soprattutto in considerazione degli stretti legami affettivi e professionali della donna con la Svizzera e delle sue precarie condizioni di salute. In altre parole, l'attitudine di una persona confrontata con un procedimento penale può certo essere utilizzata come indizio circa la sua propensione alla fuga, ma quest'aspetto, preso singolarmente, non basta a fondare una prognosi favorevole. Scopo della detenzione estradizionale è quello di mantenere intatta, sino alla decisione d'estradizione, la possibilità, se le condizioni sono adempiute, di consegnare l'estradando allo Stato richiedente, ciò che neI caso concreto non può che avvenire mediante la carcerazione del ricorrente.

3.3. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In particolare, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, la durata della pena di 3 anni e 6 mesi di carcere a lui inflitta in Romania, non appare di così lieve entità da poterlo dissuadere dalla latitanza, ritenuto in particolar modo il fatto che la stessa è da espiare integralmente (cfr. a tal proposito DTF 117 IV 359, consid. 2b). In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga in ragione dell'assenza di legami col territorio svizzero e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive. In particolare, per sua stessa ammissione, il ricorrente non dispone di risorse sufficienti per offrire un'adeguata cauzione in grado di dissuaderlo dalla fuga.

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4. 4.1. Il ricorrente chiede altresì di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

4.2. La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA).

4.3. Nel caso concreto, il ricorrente ha scarsamente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. incarto RP.2012.62, act. 2.1), la quale risulta tuttavia credibile, in considerazione della sua giovane età e della professione svolta. Tuttavia il ricorso, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di detenzione estradizionale e della totale assenza di legami del ricorrente con la Svizzera, appariva sin dal principio privo di probabilità di successo, cosicché il postulato gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 PA deve essere respinto.

5. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, l'11 ottobre 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Edy Salmina - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notif icate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

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