Sentenza del 17 febbraio 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentata dagli avv. Luigi Mattei e Cristina Maggini,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione all'Italia
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RH.2012.1
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Fatti: A. Il 1° febbraio 2010 il Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale di Milano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 41339/08 R.G.N.R. e n. 9073/08 R.G.G.I.P) nei confronti di A. per i reati di riciclaggio in Italia e all'estero di capitali provento di appropriazioni indebite a danno di società (art. 648-bis CP italiano).
B. Mediante segnalazione del 9 marzo 2010 SIRENE Italia ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.
C. Con note verbali del 24 marzo 2010 e 19 aprile 2010 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto l'estradizione della predetta per i reati summenzionati.
D. Il 4 novembre 2011 il GIP presso il Tribunale di Milano ha emesso una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 12286/10 R.G.N.R. e n. 2084/11 R.G.G.I.P.) nei confronti di A. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio in Italia e all'estero di capitali provento di appropriazioni indebite a danno di società (art. 648-bis CP italiano) ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto legislativo 74/2000).
E. Con nota verbale del 23 dicembre 2011, l'Ambasciata d'Italia a Berna ha inoltrato alle autorità elvetiche una domanda aggiuntiva relativa all'estradizione della predetta per i reati di cui sopra (v. lett. D).
F. Il 24 gennaio 2012 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione trasmesso alla polizia ticinese, sfociato nel fermo dell'estradanda del 27 gennaio 2012. Nel suo interrogatorio di medesima data davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dall'Italia.
G. Con ricorso del 6 febbraio 2012 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. postula l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini estradizionali, la sua scarcerazione nonché l'adozione durante la procedura estradizionale di misure sostitutive della detenzione.
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Il medesimo giorno, ella ha tra l'altro presentato un'istanza di scarcerazione all'UFG, mediante la quale ha postulato la sua immediata scarcerazione previo deposito di una cauzione di fr. 300'000.- nonché fissazione di ulteriori condizioni.
H. Con osservazioni del 13 febbraio 2012 l’UFG propone di respingere il ricorso. Nella sua replica del 16 febbraio seguente, la ricorrente ribadisce in sostanza le conclusioni presentate in sede di ricorso.
Diritto: 1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161, nuovo testo giusta il n. I dell'ordinanza del 23 agosto 2011, RU 2011 4495), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradanda è pacifica.
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v.
- 4 art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la libera-
- 5 zione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al
- 6 corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).
2.3 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".
3. Nel suo gravame, la reclamante sostiene che il Ticino, luogo in cui ella risiede da diversi anni con la sua famiglia, è diventato oramai il centro dei suoi interessi affettivi e professionali. Benché a conoscenza dell'inchiesta in Italia e dell'arresto di ex-colleghi, ella non si sarebbe mai spostata dalla sua residenza di Z., per cui un pericolo di fuga non sussisterebbe. Pure assenti il pericolo di collusione, dato che l'inchiesta all'estero sarebbe in fase conclusiva e che co-indagati sarebbero già in libertà, o di recidiva, visto che la stessa avrebbe cessato ogni attività nel suo precedente settore lavorativo. In definitiva, considerando i forti legami con la Svizzera, la reclamante postula misure sostitutive della detenzione, come ad esempio il versamento di una cauzione, la consegna dei documenti d'identità, l'applicazione di un braccialetto elettronico con un raggio di movimento limitato e la comparizione regolare presso un posto di polizia per attestare la sua presenza in Svizzera.
3.1 Orbene, questa Corte rileva che la reclamante, pur lavorando da diversi anni in Ticino, è residente a Z. solamente dal 2009 con un permesso B. Come da lei precisato, una delle due figlie si è installata da poco nel medesimo comune, l'altra vivendo a Milano durante la settimana con il padre e rientrando con il genitore in Svizzera per il week-end. All'evidenza, tale situazione, soprattutto alla luce della sopraccitata giurisprudenza, mediante la quale il Tribunale federale ha negato la scarcerazione a persone residenti e attive professionalmente in Svizzera da molti anni (v. supra consid. 2.2),
- 7 non può essere considerata idonea a dimostrare legami tali da scongiurare il pericolo di fuga e non permette quindi di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il versamento di una cauzione avrebbe del resto un'incidenza minima sul rischio in questione; da un lato, malgrado la produzione di certificati di salario per gli anni 2008-2011 (v. act. 4.2-4.6), non è dato di conoscere esattamente la situazione patrimoniale della reclamante, ciò che non permette di fissare un importo sufficientemente dissuasivo. Va a tal proposito ricordato che il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Occorre in ogni caso aggiungere che una buona situazione finanziaria, tutt'altro che esclusa per quanto riguarda l'estradanda, tende ad incrementare la mobilità, ciò che rende il rischio di fuga in Paesi esterni allo spazio Schengen vieppiù elevato, tanto più che, data la natura dei reati per i quali è indagata all'estero, vi è il forte rischio che la cauzione proposta venga foraggiata, almeno in parte, con fondi di provenienza criminale. È chiaro infatti che di fronte ad ipotesi di provvigioni e compensi di origine delittuosa nell'ordine di diversi milioni di euro (v. act. 1.2 pag. 3) è arduo fissare una cauzione efficace, pur combinandola con altre misure come il braccialetto elettronico e pur ammettendo che non tutte le disponibilità finanziarie della reclamante siano di origine sospetta.
3.2 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradanda. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessata, il provvedimento impugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradanda ordinando misure cautelari sostitutive.
4. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 17 febbraio 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Luigi Mattei e Cristina Maggini - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
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