Sentenza del 4 novembre 2025 Corte d’appello Composizione Giudici Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante, Maria-Antonella Bino e Katharina Giovannone-Hofmann, Cancelliera Chiara Rossi Parti A., difeso dall'avv. di fiducia Andrea Bersani, appellante / imputato
contro MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni appellato / pubblica accusa
B., rappresentato dall'avv. Nicolò Manna, appellato / accusatore privato
Oggetto
Appello integrale del 23 giugno 2025 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2024.45 del 3 marzo 2025
Abuso di autorità e lesioni semplici Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ’ incarto : CA.2025.12
- 2 - Fatti: A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 Il 31 maggio 2023, a seguito di una segnalazione di aggressione/violenza presentata da B. nell'ambito di una visita al Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di Lugano, il Ministero Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) ha aperto un'istruzione contro ignoti agenti dalla Polizia dei Trasporti per titolo di abuso di autorità, disponendo la perquisizione dei sistemi di videosorveglianza della stazione ferroviaria di [...] e del treno S10 [...] alla data 30 maggio 2023 tra le ore 15:10 e le ore 16:35, e il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di videosorveglianza (MPC pag. 5-2023.06.12-1.4). A.2 In data 2 giugno 2023, B., citato a comparire dalla Polizia Cantonale ticinese, ha sporto querela costituendosi accusatore privato in relazione al suo fermo effettuato dalla Polizia dei Trasporti in data 30 maggio 2023 a [...] (MPC pag. 5- 2023.06.12-1.19). A.3 Il 12 giugno 2023, il MP-TI ha richiesto al Ministero Pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) di assumere la gestione del procedimento penale, richiesta che è stata confermata dal MPC il 28 giugno 2023 (MPC pag. 5-2023.06.12- 1.1; MPC pag. 2-2023.06.28-1.1). A.4 Il 24 luglio 2023 il MPC ha ordinato l'estensione dell'istruzione penale nei confronti di A. per titolo di abuso di autorità, lesioni semplici e vie di fatto (MPC pag. 1-2023.07.24-1.1). A.5 Con decreto di riunione e d’accusa del 20 giugno 2024 il MPC ha assunto l'istruzione e il giudizio della causa penale e ha ritenuto A. colpevole dei reati di abuso di autorità e lesioni semplici. Egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 140.– cadauna, per complessivi CHF 9'800.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Oltre a ciò, A. è stato condannato al pagamento di una multa di CHF 1’000.– e gli sono stati posti a carico i costi del procedimento pari a CHF 500.–. Le pretese di natura civile di B. sono invece state rinviate al competente foro civile (MPC pag. 3-2024.06.20-1). Sempre il 20 giugno 2024, il MPC ha abbandonato il procedimento condotto contro ignoti (MPC pag. 3-2024.06.20-2). A.6 In data 27 giugno 2024 A. ha interposto opposizione avverso il citato decreto d’accusa (MPC pag. 3-2024.06.27-1.1). Il 29 luglio 2024 il MPC ha confermato il decreto d’accusa e lo ha trasmesso al Tribunale penale federale (in seguito: TPF)
- 3 giusta gli art. 355 cpv. 3 e 356 cpv. 1 CPP con la relativa opposizione (TPF pag. 3.100.001-002). A.7 Con sentenza SK.2024.45 del 3 marzo 2025 la Corte penale del TPF (in seguito: Corte penale) ha riconosciuto A. autore colpevole di abuso di autorità (art. 312 CP; dispositivo n. 1.1) e lesioni semplici (art. 123 CP; dispositivo n. 1.2), condannandolo a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 150.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (dispositivo n. 2). Egli è inoltre stato condannato al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi CHF 1'500.-- (dispositivo n. 3), così come al pagamento di CHF 9'300.-in favore di B. a titolo di partecipazione alle spese legali. Per ogni altra pretesa B. è stato rinviato al competente foro civile (dispositivo n. 4). A fronte dell’esito della procedura, la pretesa a titolo di indennizzo presentata da A. è stata respinta (dispositivo n. 5). A.8 Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 3 marzo 2025, con succinta motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP e consegna alle parti (TPF pag. 3.720.009 seg.). A.9 In data 10 marzo 2025 A. ha annunciato appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la sentenza della Corte penale (TPF pag. 3.940.001). B. Procedura di appello B.1 A seguito della notificazione della sentenza motivata, avvenuta in data 23 giugno 2025 (CAR pag. 1.100.075), in medesima data A. (in seguito: imputato) ha inoltrato la propria dichiarazione d’appello alla Corte d’appello del TPF (in seguito: Corte d’appello; CAR pag.1.100.076 segg.). B.2 L’imputato ha postulato le seguenti conclusioni, indicando anche di non avere ulteriori istanze probatorie (CAR pag. 1.100.076-078): Con la presente dichiarazione di appello si intendono appellare i seguenti punti 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5. Pertanto si chiede che la suddetta decisione venga riformata come segue. 1. Il signor A. è prosciolto dai reati di abuso di autorità (art. 312 CP) e di lesioni semplici (art. 123 CP). 2. Al signor A. è riconosciuto un indennizzo, a titolo di ripetibili, pari alla nota del 10 febbraio 2025 dell’avv. Bersani, ovvero di CHF 9’873.20. 3. Protestate tasse, spese e ripetibili di ogni istanza e spese a carico dello Stato.
- 4 - B.3 In data 7 luglio 2025 è stata trasmessa alle parti copia della dichiarazione d’appello in applicazione dell’art. 400 cpv. 2 CPP, ed è stato loro assegnato un termine per presentare eventuali istanze motivate di non entrata nel merito, per interporre appello incidentale, e per presentare le relative istanze probatorie (CAR pag. 1.400.001 seg.). B.4 Con scritto del 22 luglio 2025 il MPC ha comunicato di non presentare alcuna istanza di non entrata nel merito né un appello incidentale e di non avere al momento istanze probatorie da presentare (CAR pag. 1.400.005). B.5 Con scritto del 6 agosto 2025 le parti sono state invitate a presentare le proprie istanze probatorie e comunicare le eventuali questioni pregiudiziali. È inoltre stata chiesta d’ufficio l’edizione agli atti dell’estratti dell’ufficio esecuzioni fallimenti, del casellario giudiziale svizzero come pure della documentazione fiscale (dichiarazioni d’imposta, decisioni di tassazione e formulario sulla situazione finanziaria e personale) relativa all’imputato (CAR pag. 4.200.001). B.6 Entro il termine assegnatoli l’imputato non ha inoltrato alcunché, mentre il MPC ha indicato di non avere alcun’istanza probatoria e neppure eventuali questioni pregiudiziali da sollevare (CAR pag. 4.200.006). B.7 Con decreto sulle prove del 1° settembre 2025 è stato deciso che nel corso del dibattimento d’appello, oltre all’imputato, sarebbe stato interrogato, in qualità di testimone, anche C. È inoltre stata ordinata l’acquisizione agli atti dell’estratto del casellario giudiziale svizzero, del registro delle esecuzioni, come pure della documentazione fiscale dell’imputato (CAR pag. 4.200.007 seg.). B.8 Con scritto del 9 settembre 2025 la difesa ha trasmesso il formulario relativo alla situazione personale e finanziaria dell’imputato debitamente compilato (CAR pag. 4.401.001-004). B.9 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti il 28 ottobre 2025 a Bellinzona in presenza dell’imputato, del MPC e del rappresentante legale dell’accusatore privato (CAR pag. 5.100.001-011). Nel corso dei dibattimenti è stato sentito l’imputato (CAR pag. 5.301.001-013), così come il testimone C. (CAR pag. 5.302.001- .009). Con la propria arringa, la difesa ha formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 5.100.006; CAR pag. 5.200.022): 1. Il signor A. è prosciolto dai reati di abuso di autorità (art. 312 CP) e di lesioni semplici (art. 123 CP).
- 5 - 2. Al signor A., è riconosciuto un indennizzo, a titolo di ripetibili di prima istanza, pari alla nota del 10 febbraio 2025 dell’avv. Andrea Bersani, ovvero di CHF 9’873.20, spese a carico dello Stato. 3. Tasse e spese di seconda istanza a carico dello Stato. 4. Al signor A. è riconosciuto un indennizzo, a titolo di ripetibili di seconda istanza, pari a CHF 5000.--. 5. Per la riparazione torto morale si chiede il riconoscimento di CHF 500.--, da devolvere in beneficenza. Il MPC ha dal canto postulato quanto segue (CAR pag. 5.100.008; CAR pag. 5.200.036): 1. La conferma della condanna per abuso di autorità e lesioni semplici e della pena a cui A. è stato condannato dalla Corte penale con la sentenza SK.2024.45 del 3 marzo 2025, ossia la pena di 70 aliquote giornaliere di CHF 150.-- cadauna sospesa condizionalmente per due anni. 2. La conferma della messa a carico di A. delle spese procedurali per l’importo di CHF 1’500.-- (dispositivo n. 3 della sentenza SK.2024.45). 3. Per quanto concerne il pagamento di CHF 9’300.-- all’accusatore privato a titolo di partecipazione alle spese legali (dispositivo n. 4 della sentenza SK.2024.45), ci si rimette al prudente apprezzamento della Corte d’appello. 4. La messa a carico di A. delle spese della presente procedura d’appello e il mancato riconoscimento di un indennizzo in suo favore.
L’accusatore privato ha invece formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 5.100.008-009; CAR pag. 5.200.045): 5. La conferma integrale della sentenza di primo grado, con la condanna dell’imputato per entrambi i reati. 6. La conferma della condanna dell’imputato al pagamento di CHF 9’300.-- in favore dell’accusatore privato a titolo di indennità per le spese legali sostenuto nel procedimento di primo grado. 7. La condanna dell’imputato a rifondere all’accusatore privato le spese legali derivanti dal procedimento d’appello, come da nota professionale.
- 6 - B.10 Il dispositivo della sentenza è stato notificato per scritto alle parti in data 5 novembre 2025 (CAR pag. 9.100.006 segg.). La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Ricevibilità dell’appello 1.1 Sia l’annuncio d’appello sia la dichiarazione d’appello sono stati presentati tempestivamente ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 e 3 CPP. L’appello è diretto contro la sentenza della Corte penale SK.2024.45 del 3 marzo 2024 che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). 1.2 Il qui imputato è stato riconosciuto autore colpevole di abuso di autorità e di lesioni semplici ed è stato condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 150.-- cadauna. Quale imputato egli è toccato dalla decisione e ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa, ed è pertanto legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 lett. a, art. 111 cpv. 1 e art. 382 cpv. 1 CPP). 1.3 Pacifico è che il caso in esame soggiace alla giurisdizione federale, come rettamente esposto dalla prima Corte nel consid. 1.2, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP. 1.4 La Corte d’appello, nella composizione di tre giudici, è competente per giudicare l’appello dell’imputato (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 3 lett. c, art. 38a e art. 38b della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). 1.5 Tenuto conto di quanto precede si deve entrare nel merito dell’appello presentato dall’imputato, adempiendo questo tutti i presupposti processuali e non essendovi impedimenti a procedere. 2. Oggetto della procedura d’appello e potere cognitivo della Corte d’appello (divieto della reformatio in peius) 2.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un
- 7 nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; 147 IV 409 consid. 5.3; sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1; BÄHLER, op. cit., n. 1 ad art. 398 CPP; ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 14 seg. ad art. 398 CPP). 2.2 L’imputato ha contestato tutti i punti del dispositivo della sentenza della prima Corte, la quale è pertanto integralmente oggetto di esame nella presente procedura d’appello (cfr. art. 404 cpv. 1 CPP). Avendo presentato appello unicamente l’imputato, la cognizione del giudice è, nel caso concreto, limitata dal divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP). 3. Diritto applicabile In merito al diritto applicabile, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto rettamente esposto al consid. 4 dal giudice di prime cure, secondo cui alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all’epoca dei fatti, non prevedendo più il nuovo art. 123 CP, in vigore dal 1° luglio 2023, l’attenuazione della pena per i casi poco gravi (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 4). 4. Prescrizione Anche in merito alla prescrizione si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, alle corrette considerazioni dell’istanza precedente (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 5), secondo cui l’azione penale non è manifestamente prescritta. II. Considerazioni di diritto materiale 1. All’imputato viene rimproverato il reato di abuso di autorità ai sensi dell’art. 312 CP, per avere, in data 30 maggio 2023, sul marciapiede del binario n. 3 della stazione di [...], tra le ore 15:14:28 e 15:14:38 (ora, minuti e secondi come indicati dalle immagini video riprese all'interno del treno S10 [...] in data 30 maggio 2023 dalla VehType 412_Kamera 23), in qualità di agente della Polizia dei trasporti con il grado di appuntato, nello svolgimento del controllo dei documenti personali dell’accusatore privato, a seguito di una risposta ritenuta offensiva rivolta nei suoi confronti da parte dell’accusatore privato, intenzionalmente e con l’intento di recargli danno, abusato del suo potere colpendo con la mano aperta la faccia di quest’ultimo e facendolo cadere per terra. Successivamente, dopo averlo ammanettato e condotto lui e i suoi amici C. e E., insieme al collega D., all’interno degli
- 8 uffici della Polizia dei trasporti presso la stazione di [...], durante il controllo personale, del bagaglio e del test alcolemico dei tre, avrebbe abusato del suo potere colpendo l’accusatore privato con almeno tre sberle al volto, mentre egli si trovava sempre ammanettato, provocandogli lesioni personali. Per la medesima fattispecie gli viene anche imputato il reato di lesioni semplici ex art. 123 CCP per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute dell’accusatore privato, provocandogli un trauma cranico minore, molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso in assenza di segni per fratture delle ossa craniali, e il setto nasale deviato, come emerge dal certificato medico del 30 maggio 2023 del Dr. Med. I. (TPF pag. 3.100.003 seg.). 2. A fronte della contestazione dei fatti da parte del qui imputato, la Corte penale ha dapprima proceduto all’accertamento dei fatti. Ha quindi esaminato le varie fasi degli accadimenti, e meglio: l'incontro sul treno; quanto avvenuto sulla banchina del binario tre della stazione di [...]; il tragitto dalla banchina agli uffici della Polizia dei trasporti presso la stazione di [...]; e quanto intercorso all'interno degli stessi. Dopo avere esaminato la documentazione agli atti ed essersi confrontata con le dichiarazioni dell’imputato, dell’accusatore privato e delle testimonianze dei presenti, in particolare con quella di C., ha sostanzialmente ritenuto la versione di quest’ultimo e dell’accusatore privato più credibile rispetto a quella fornita dall’imputato. 2.1 Per quanto concerne l’incontro sul treno l’istanza precedente ha innanzitutto preso atto del fatto che l'intervento era effettivamente giustificato da una segnalazione che indicava la presenza di una persona sospettata di spaccio. Ha tuttavia evidenziato che, sebbene la descrizione potesse effettivamente corrispondere ai connotati dell’accusatore privato, la segnalazione riguardava una sola persona e non un gruppo di ragazzi. A mente del giudice di prima cure, lo stato dei soggetti fermati, visibilmente assonnati e all'apparenza innocui, non si iscriverebbe in un quadro particolarmente allarmante come preteso dall'imputato. Le dichiarazioni dell’imputato sul comportamento dell'accusatore privato al momento dell'incontro sul treno non troverebbero riscontro nei video di sorveglianza, i quali mostrerebbero un'interazione piuttosto ordinata e una certa collaborazione da parte delle persone fermate. Nemmeno emergerebbe dai video il preteso gesto offensivo dell’accusatore privato, che secondo l’imputato si sarebbe toccato le parti intime mentre si rifiutava di fornire il proprio documento di identità. Dai video agli atti, nonostante privi di audio, non si denoterebbe nemmeno particolare tensione, ragion per cui non si potrebbe ritenere quanto riferito dall’imputato, secondo il quale ancora sul convoglio, l’accusatore privato avrebbe iniziato ad insultarlo pesantemente in spagnolo. Questione peraltro smentita anche da D. La prima Corte ha poi evidenziato che, sebbene le persone fermate non fossero sobrie – come da loro stesse dichiarato –, non si potrebbe ritenere che il loro
- 9 stato abbia compromesso la loro percezione dei fatti. Infatti, sin dalla descrizione dell’incontro avvenuto sul treno, e anche nel resoconto delle fasi successive, le dichiarazioni rese dai tre ragazzi risulterebbero sostanzialmente convergenti e coerenti e supportate da riscontri oggettivi (sentenza SK.2024.45 consid. 7.3.4). 2.2 Per quanto avvenuto sulla banchina del binario tre della stazione di [...], l’istanza precedente ha evidenziato che, dalle videocamere interne al vagone (cfr. registrazioni video, VehType 412_Kamera 23) si evince che: alle ore 15:14:11 escono dal vagone l’accusatore privato e l’imputato; alle ore 15:14:18 l’imputato torna sulla soglia del vagone da solo; alle ore 15:14:28 egli esce nuovamente dal vagone; poco dopo, all’incirca alle 15:14:38, si intravvede del movimento attraverso i vetri del vagone; alle ore 15.14.48 il movimento (verosimilmente la colluttazione) sembra terminare, e la verosimile posizione dell’accusatore privato è sdraiata a terra, sul perron. Poiché le dichiarazioni al soggetto di tutte le persone sentite risultano coerenti, la prima Corte ha ritenuto accertato che dopo tale fase, l'accusatore privato si è ritrovato a terra per mano del qui imputato, venendo poi ammanettato. Sulla base dei referti medici e dei video di sorveglianza, ha anche ritenuto che l'accusatore privato abbia riportato delle lesioni e perso il piercing al sopracciglio dopo l'intervento dell'imputato. Le versioni dei presenti sarebbero inoltre inequivocabilmente concordi quanto al fatto che “la messa a terra” da parte dell’imputato sarebbe intervenuta a seguito dell'affermazione “che cazzo vuoi”, proferita dall’accusatore privato. Ciò sarebbe sostenuto non solo da C. e, indirettamente, dall’accusatore privato, ma anche dalle stesse dichiarazioni rese in fase istruttoria dall’imputato. La prima Corte ha quindi esaminato se l'accusatore privato è finito a terra a causa di una percossa (ovvero di una sberla a mano aperta) – come sostenuto dall’accusatore privato e dal teste C. – o di una manovra da manuale, come invece sostenuto dall’imputato. Il giudice di prime cure ha in primo luogo osservato come dalle registrazioni video risulti inequivocabile che C. si trovasse all'esterno del convoglio già diversi secondi prima dell'arrivo di D. e E. Il testimone avrebbe quindi assistito direttamente agli eventi, ciò che renderebbe la sua deposizione significativa, trattandosi della sola persona presente al momento dei fatti oltre all'imputato e all'accusatore privato. La prima Corte ha ritenuto sincere e credibili le dichiarazioni di C. e dell’accusatore privato, mentre diversi elementi hanno indotto la Corte penale a nutrire seri dubbi sulla dinamica dell'atterramento fornita dall’imputato. Secondo l’istanza precedente, le circostanze del caso indicherebbero che l’accusatore privato avrebbe risposto in modo offensivo all’imputato, ciò che avrebbe condotto alla sua reazione impulsiva e repentina, ossia a colpirlo con una sberla a mano aperta, compatibilmente a quanto sostenuto dall’unico testimone presente. A supportare questa interpretazione vi sarebbe anche la deposizione di E., la quale, pur non essendo stata direttamente presente al momento della manovra, ha riferito di aver udito un forte rumore mentre si accingeva a lasciare la carrozza. Tale rumore sarebbe
- 10 conciliabile con una sberla avente quale conseguenza una rovinosa caduta a terra, ma non con un contenimento al suolo mediante una manovra di chiave al gomito, la quale sarebbe finalizzata a immobilizzare la persona in modo controllato. L’istanza precedente ha dunque ritenuto che sulla banchina n. 3 della stazione di [...], l'accusatore privato è stato colpito al volto con una sberla a mano aperta dall’imputato in risposta ad un'ingiuria, per poi finire a terra e venire ammanettato (sentenza SK.2024.45 consid. 7.4.5). 2.3 Con riferimento al tragitto dalla banchina agli uffici della Polizia dei trasporti presso la stazione di [...] la prima Corte ha invece concluso che, sulla base delle dichiarazioni concordanti e delle registrazioni video, non vi sarebbero dubbi sullo svolgimento dei fatti in tale fase, durante la quale non vi sarebbero state percosse. Ha pure evidenziato che – contrariamente a quanto sollevato dalla difesa per mettere in dubbio la credibilità del teste – nemmeno C. avrebbe riferito di violenze subite dall’accusatore privato durante il tragitto (sentenza SK.2024.45 consid. 7.5.5). 2.4 Infine, in merito a quanto intercorso all'interno degli uffici della Polizia dei trasporti l’istanza precedente ha innanzitutto concluso che la situazione al posto di polizia sarebbe stata piuttosto tesa. La Corte penale non si è convinta del fatto che tutto sarebbe andato per il meglio, come affermato dall’imputato. Ha infatti evidenziato che, se tutto si fosse svolto senza inciampi e in modo regolare, come preteso dall’imputato, risulterebbe difficile spiegare perché l’accusatore privato sia scoppiato in lacrime, E. abbia iperventilato e C. abbia chiesto il numero di matricola del qui imputato. Pure il fatto che ai tre sia stato chiesto se desiderassero un’ambulanza indicherebbe chiaramente che qualcosa di anomalo e grave è effettivamente accaduto. Del resto, se non fossero intercorse vicissitudini significative in occasione del fermo, nemmeno si comprenderebbe il motivo per il quale l’accusatore privato avrebbe dovuto recarsi in ospedale la sera stessa e querelare l’imputato. Inoltre, la prima Corte ha evidenziato alcuni elementi emersi nelle dichiarazioni e nei rapporti forniti dall'imputato che inficerebbero la credibilità della versione da lui resa. Secondo la prima istanza, la diagnosi e le fotografie agli atti sarebbero senz’altro compatibili con la versione resa dai fermati. In definitiva, la Corte penale ha ritenuto la versione dell’accusatore privato, confortata dalle deposizioni C. e E., nel complesso più credibile e compatibile con le risultanze emerse dagli atti rispetto a quella dell'imputato. La prima Corte ha dunque ritenuto che i fatti negli uffici della Polizia dei trasporti si siano svolti sostanzialmente come descritti dall'accusatore privato, e meglio, che quest'ultimo, nel corso del controllo sia rimasto ammanettato per un discreto lasso di tempo e abbia subito un certo grado di coercizione e di pressione psicologica, nella forma di almeno tre percosse non violente al volto allorché portava le manette (sentenza SK.2024.45 consid. 7.6.4).
- 11 - 2.5 Così accertati i fatti, l’istanza precedente ha quindi ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di abuso di autorità ai sensi dell’art. 312 CP e di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP (sentenza SK.2024.45 consid. 8.2 e 9.2). Di conseguenza l’imputato è stato condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 150.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza SK.2024.45 consid. 10; dispositivo n. 1 e 2), così come al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi CHF 1'500.– (sentenza SK.2024.45 consid. 12; dispositivo n. 3), nonché al pagamento di CHF 9'300.– in favore dell’accusatore privato a titolo di partecipazione alle spese legali (sentenza SK.2024.45 consid. 13; dispositivo n. 4). 3. In questa sede la difesa ha anzitutto nuovamente sottolineato che in concreto si tratterebbe di un processo indiziario e ha fatto valere che l’istanza precedente, nel proprio apprezzamento delle prove, sarebbe erroneamente giunta al convincimento che le dichiarazioni dell’imputato non sarebbero credibili, mentre lo sarebbe la versione resa dall’accusatore privato e dai suoi amici. A tal proposito ha, in particolare, sottolineato che C. in questa sede non avrebbe raccontato esattamente quanto dichiarato in precedenza, come ad esempio per quanto concerne l’ammanettamento, in merito al quale in appello ha dichiarato che l’accusatore privato sarebbe stato ammanettato dietro, anziché davanti (CAR pag. 5.200.008- 9; CAR pag. 5.100.004). Ha poi evidenziato che, per quanto concerne il racconto dell’accusatore privato e dei testimoni, non mancherebbero incongruenze, mentre le affermazioni dell’imputato – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – non sarebbero contradditorie, si tratterebbe piuttosto di banali e inevitabili imprecisioni su dettagli, a distanza di parecchio tempo dai fatti. Le contraddizioni ritenute dalla prima Corte non sarebbero comprovate (CAR pag. 5.200.009-010). Per quanto concerne il controllo effettuato sul treno, ha sollevato che la prima istanza non avrebbe considerato per quelle che sono le immagini a disposizione. Anche se dai video – non muniti di supporto audio – non risulta che l’accusatore privato ha proferito frasi ingiuriose nei confronti dell’imputato, le immagini parlerebbero da sé, mostrando un giovane strafottente, svaccato sul sedile, intenzionato a non collaborare e che in risposta all’agente di mostrargli i documenti, si sarebbe messo una mano sui genitali in segno di sfida. Tutt’altro che marginale ai fini della valutazione della credibilità delle affermazioni dei tre controllati sarebbe poi il fatto che gli stessi fossero ubriachi, comprovato dalle fotografie degli etilometri agli atti – a differenza di quanto sostenuto dall’istanza precedente – e mai contestato dai ragazzi. Questi ultimi non sarebbero quindi stati in condizioni tali da permettere un normale controllo e avrebbero reagito in modo tutt’altro che collaborativo (CAR pag. 5.2100.011-012). Per quanto riguarda gli avvenimenti sulla banchina, la difesa ha contestato la conclusione dell’istanza precedente, secondo cui l’accusatore privato sarebbe stato colpito da uno schiaffo dall’imputato, basata unicamente sulla scorta delle dichiarazioni
- 12 del testimone, persona tutt’altro che disinteressata e che neppure avrebbe brillato per coerenza. Le immagini video non mostrerebbero in alcun modo l’imputato colpire l’accusatore privato. Giungere a tale conclusione sulla scorta dei soli indizi a disposizione rappresenterebbe una valutazione assolutamente scollegata dai fatti, così come accertati e andrebbe ben oltre la facoltà di interpretazione da riconoscere al giudice. A mente della difesa sarebbe unicamente possibile confermare l’avvenuto atterramento mediante manovra tecnica di immobilizzazione, con successiva applicazione delle manette, a fronte della quale il viso dell’accusatore privato avrebbe toccato terra in modo brusco, essendo egli peraltro non collaborativo e in stato di ubriachezza (CAR pag. 5.200.012-014; CAR pag. 5.100.005). La difesa ha poi contestato che la prima istanza, nel tentare di giustificare la presunta non credibilità dell’imputato, si sarebbe addirittura spinta fino a imputargli il fatto di non aver sporto denuncia per falsa testimonianza. Ha inoltre sollevato che i certificati medici agli atti non sarebbero compatibili con il fatto di avere ricevuto una sberla, e ha criticato la conclusione della prima Corte, secondo cui la mancanza di ricordi dell’accusatore privato, circa la sberla ricevuta, rappresenterebbe una prova ulteriore della sua sincerità (CAR pag. 5.200.014). Ha ribadito la necessità dell’imputato di intervenire per mettere in sicurezza l’accusatore privato (CAR pag. 5.200.015; CAR pag. 5.100.005). Con riferimento al tragitto dal binario agli uffici la difesa ha voluto rimarcare la contraddizione dell’accusatore privato, il quale in un primo momento avrebbe lasciato intendere di essere stato colpito anche in quel frangente, salvo poi rettificare versione (CAR pag. 5.200.016-017). Per quanto concerne gli avvenimenti all’interno degli uffici la difesa ha contestato le conclusioni della prima Corte non essendoci né videoregistrazioni né un solo testimone, tra quelli transitati negli uffici, a supporto dei fatti imputati e della versione raccontata dall’accusatore privato e i suoi amici. Ha, anche in questa sede, ribadito che i ragazzi sarebbero spinti da vendetta per l’avvenuto controllo, così come che l’accusatore privato all’epoca dei fatti avrebbe svolto regolarmente combattimenti di arti marziali e pertanto il certificato medico potrebbe attestare altri segni non riconducibili alle asserite, e non comprovate, percosse da parte dell’imputato. Agli atti non vi sarebbero elementi tali per ritenere che vi sarebbero stati gesti di violenza. Ciò non potrebbe essere ritenuto per il solo fatto che la situazione era tesa. Le reazioni dei tre ragazzi potrebbero derivare dal loro stato manifestamente alterato dall’assunzione di sostanze alcoliche. Inoltre, il fatto che i ragazzi abbiano rifiutato di far intervenire un’ambulanza non lascerebbe certamente immaginare una situazione come quella descritta dall’accusatore privato (CAR pag. 5.200.017-019; CAR pag. 5.100.005). Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti dell’istanza precedente sarebbe superficiale e semplicistica. Non vi sarebbe stato alcuno schiaffo, e non vi sarebbe il benché minimo elemento per trarre conclusioni in merito all’abuso di autorità e alle lesioni semplici. Le leggere escoriazioni rappresenterebbero semmai unicamente il risultato della manovra si ammanettamento e/o di situazioni pregresse
- 13 riconducibili all’attività sportiva dell’accusatore privato. Per la difesa non esisterebbe alcun rapporto di causalità tra quanto riportato nel referto medico – stilato a seguito di una visita non avvenuta immediatamente dopo il controllo – e le asserite percosse, le quali, qualora fossero stare reali, avrebbero comportato ben altre conseguenze. Le conclusioni della Corte penale rappresenterebbero un evidente sconfinamento del campo dell’arbitrio così come una crassa e ingiustificata violazione del principio in dubio pro reo (CAR pag. 5.200.019-022). 4. Il MPC, dal canto suo, si è allineato alle conclusioni della Corte penale. Ha in particolare ribadito che la versione dell’imputato sarebbe inattendibile, non essendo supportata da alcun elemento di prova ed essendo completamente differente da quanto dichiarato dal testimone. Le circostanze di fatto da lui raccontate risulterebbero manifestamente in contrasto con la realtà (CAR pag. 5.200.026- 027). A mente del MPC un dato manifestamente evidente e che mostrerebbe già l’inconsistenza delle tesi dell’imputato sarebbe il fatto che non vi è traccia degli asseriti insulti. Questi non risulterebbero infatti né dai video, né dai labiali, né dai testimoni presenti e nemmeno dal collega dell’imputato. Per quanto concerne l’incontro sul treno, la situazione sarebbe evidente dai video, dai quali si potrebbe constatare una situazione assolutamente tranquilla, non emergerebbe alcun atto di nervosismo, nessun momento di tensione (CAR pag. 5.200.027-028; CAR pag. 5.100.007). Per i fatti avvenuti sul binario il MPC ha confermato la mancata attendibilità della versione dell’imputato, secondo cui l’accusatore privato avrebbe voluto allontanarsi dal controllo. Se così fosse stato egli avrebbe infatti potuto approfittare del momento in cui è rimasto senza sorveglianza sul marciapiede. Sarebbe inoltre certo che il testimone C. ha assistito ai fatti imputati, trovandosi a poca distanza, e che – come da lui raccontato – l’imputato avrebbe colpito con una sberla l’accusatore privato a seguito della frase “che cazzo vuoi”. Il testimone sarebbe credibile e non si potrebbe dubitare delle sue dichiarazioni rese anche dinnanzi a questa Corte (CAR pag. 5.200.029-031). Anche per quanto concerne i fatti avvenuti all’interno degli uffici, il MPC si è allineato con le conclusioni della prima Corte, secondo cui la versione dell’accusatore privato, confortata dalle deposizioni dei testi, sarebbe nel complesso più credibile e compatibile con le risultanze emerse dagli atti rispetto a quella dell’imputato (CAR pag. 5.200.031-032). Il MPC ha inoltre fatto valere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in concreto non si tratterebbe di un processo indiziario. Vi sarebbero le prove, le dichiarazioni del testimone sarebbero una prova, non un indizio, e in questa sede quest’ultimo avrebbe riconfermato quanto accaduto, senza, fino ad oggi, essere denunciato per falsa testimonianza. (CAR pag. 5.200.032; CAR pag. 5.100.007). Ha inoltre ribadito che i danni fisici riscontrati il medesimo giorno dei fatti – come da documentazione agli atti – non sarebbero da ricondurre ad altri motivi o attività sportive. Non sarebbe verosimile che dopo essere stato buttato al suolo da una sberla e avere cominciato a sanguinare, l’accusatore privato sia andato a casa a
- 14 fare sport per arrecarsi dei danni autonomamente. Le lesioni riscontrate sarebbero compatibili con le sberle ricevute (CAR pag. 5.200.032-033; CAR pag. 5.100.008). L’imputato, con il suo agire intenzionale, avrebbe pertanto abusato della sua autorità provocando lesioni personali all’accusatore privato. I presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di abuso di autorità e di lesioni semplici sarebbero adempiuti (CAR pag. 5.200.033–036). 5. Anche l’accusatore privato si è allineato con le conclusioni dell’istanza precedente. Con riferimento a quanto avvenuto sul binario ha, in particolare, evidenziato che se l’accusatore privato avesse voluto consolidare la propria versione avrebbe raccontato a verbale quanto riferitogli dall’amico, e non di non ricordare nulla. Ciò deporrebbe quindi a favore della sua credibilità. Ha poi rimarcato che E. ha raccontato di avere udito un forte rumore e di avere visto l’accusatore privato a terra, ciò che sarebbe compatibile con il rumore prodotto da una sberla seguita da una caduta, ma difficilmente riconducibile a una manovra di chiave al gomito. Inoltre, C., unica persona presente al momento dei fatti, avrebbe in questa sede sostanzialmente confermato la propria versione dei fatti. Sulla questione dell’ammanettamento, avrebbe molto più valore la prima testimonianza resa due mesi dopo i fatti. A distanza di più di due anni sarebbe perfettamente spiegabile non ricordarsi di tale dettaglio, rimanendo più impressa la sberla rispetto all’ammanettamento. A mente dell’accusatore privato non vi sarebbe alcuna ragione per mettere in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni del testimone. Egli avrebbe assistito direttamente all’evento e riferito spontaneamente di una circostanza potenzialmente sfavorevole per l’accusatore privato, segno della sua sincerità. La sua testimonianza non sarebbe un indizio, ma una prova vera e propria. Il tasso alcolemico del testimone non sarebbe stato nemmeno così elevato da compromettere la sua percezione dei fatti. Per l’accusatore privato, la difesa non avrebbe portato alcun elemento oggettivo atto a minare la credibilità e l’attendibilità del racconto del testimone. Già solo questa testimonianza sarebbe sufficiente per confermare che l’accusatore privato è stato colpito a mano aperta dall’imputato. A ciò si aggiungerebbero poi i racconti contraddittori e incongruenti dell’imputato (CAR pag. 5.200.038-041; CAR pag. 5.100.008). Anche per gli avvenimenti negli uffici di polizia l’accusatore privato ha fatto valere che la sua versione dei fatti, corroborata dalle dichiarazioni di C., e indirettamente anche di E., sarebbe più attendibile rispetto a quella fornita dall’imputato. Non vi sarebbe ragione alcuna per dubitare della veridicità delle dichiarazioni fornite dai tre ragazzi. La loro narrazione dei fatti – contrariamente a quella dell’imputato – sarebbe dettagliata, congruente e perfettamente logica. Essi non avrebbero ingigantito le proprie dichiarazioni per aggravare la posizione dell’imputato e nemmeno avrebbero coinvolto l’altro agente. A mente dell’accusatore privato, le lesioni riscontrate in pronto soccorso la sera stessa dei fatti sarebbero poi perfettamente compatibili con le sberle tirategli dall’imputato e la conseguente caduta al suolo. Le
- 15 spiegazioni alternative e fantasiose della difesa non potrebbero essere seriamente prese in considerazione (CAR pag. 5.200.041-044). L’agire dell’imputato adempirebbe perfettamente le condizioni oggettive e soggettive dei reati di abuso di autorità e di lesioni semplici (CAR pag. 5.2000.045). 6. Accertamento dei fatti 6.1 Al fine di stabilire il complesso di fatti giuridicamente rilevante, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CPP (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b). Le autorità penali – le quali, in virtù del principio inquisitorio (art. 6 cpv. 1 CPP), appurano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo sia al reato sia all'imputato (sentenza del TF 6B_130/2012 del 22 ottobre 2012 consid. 3.3.) – si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza per l'accertamento della verità (art. 139 cpv. 1 CPP). 6.1.1 Il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, 2a ed. 2019, n. 27 segg. ad art. 10 CPP; BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 15 seg. ad art. 10 CPP). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti, di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (sentenze del TF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2-1-4; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 10 CPP; BERNASCONI, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed. 2006, n. 744 ad § 100). Così, il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla valutazione approfondita e oggettiva di un determinato mezzo di prova (TOPHINKE, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 58 ad art. 10 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 10 CPP).
- 16 - 6.1.2 Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del TF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del TF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1). Esso valuta liberamente la sincerità delle dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) e può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 25 marzo 2024, consid. II, 3.1.2). La libera valutazione delle prove implica ad esempio che, in caso di versioni contraddittorie (“la mia parola contro la tua”) oppure di versioni successive rese dall’imputato, il giudice può determinare quale sia la versione più credibile (VER- NIORY, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). Spetta infatti al tribunale formarsi un convincimento personale basato sugli elementi pertinenti del dossier e sulla credibilità dei protagonisti, verificando se le dichiarazioni sono comprensibili, coerenti, degne di fede e compatibili con gli altri mezzi di prova agli atti (sentenze del TF 6B_236/2016 del 16 agosto 2016 consid. 3.5.2; 6S.257/2005 del 9 novembre 2005 consid. 1.1). Anche l'esperienza comune della vita può contribuire alla convinzione del giudice, e i fatti appresi da questa esperienza non devono essere dimostrati con prove contenute nel fascicolo (sentenza del TF 6B_860/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 1.1). Nell’ambito del principio di libera valutazione delle prove, non vi è inoltre alcun ostacolo a considerare solo una parte delle dichiarazioni di un testimone o di una vittima ritenuti globalmente credibili (DTF 120 Ia 31 consid. 3; sentenza del tribunale federale TF 6B_614/2012 del 15 febbraio 2013 consid. 3.2.5). 6.1.3 Se i fatti possono essere accertati solamente sulla scorta delle opposte dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte (costellazione efficacemente riassunta dal termine tedesco “Aussage gegen Aussage") il giudice deve esaminare la credibilità dei dichiaranti e l'attendibilità delle loro dichiarazioni. All'esame dell'attendibilità delle dichiarazioni va dato maggior peso, mentre la credibilità dei dichiaranti ha solo funzione ausiliaria siccome un tale esame è necessario esclusivamente se i dubbi sollevati possono influire anche sulla valutazione concreta delle prove, ossia sulla credibilità delle dichiarazioni concrete e giuridicamente rilevanti (DTF 147 IV 534 consid. 2.3.3 seg. e 2.5.2). Le dichiarazioni concrete devono essere esaminate mediante un'analisi metodica del loro contenuto (presenza di criteri di realtà, assenza di segnali di fantasia), al fine di stabilire se le informazioni relative a un determinato evento derivino da un'esperienza effettiva della persona interrogata (DTF 147 IV 534 consid. 2.3.3; 133 I 33 consid. 4.3). Per accertare l'attendibilità di una dichiarazione, il giudice parte dall'assunto che la stessa non
- 17 sia fondata sulla realtà. Egli valuta quindi gli indizi atti a comprovare la veridicità della ricostruzione e, viceversa, gli eventuali segnali indicanti che la stessa sia frutto d'immaginazione. Laddove gli indizi di veridicità rendono insostenibile l'ipotesi che la dichiarazione sia falsa, si conclude che l'affermazione corrisponde a un'esperienza reale ed è vera (sentenze del TF 6B_1020/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 2.3.2; 6B_760/2016 del 29 giugno 2017 consid. 4.2; DTF 133 I 33 consid. 4.3). L'atto di affermare il falso costituisce un'attività cognitiva significativamente più complessa della ricostruzione di eventi realmente vissuti, ragion per cui le caratteristiche delle due attività sono qualitativamente distinguibili. Una dichiarazione veritiera è in genere logicamente coerente e costante nel tempo, mentre una dichiarazione falsa presenta contraddizioni e difetti logici (LU- DEWIG/BAUMER/TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, in: LUDEWIG/BAU- MER/TAVOR [edit.], Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, 2017, pag. 46 segg.). Mentre chi dichiara il falso esaspera di norma la propria ricostruzione degli eventi, chi descrive situazioni realmente vissute le presenta in modo più sfumato e meno parziale, riportando ad esempio anche elementi in difesa della controparte (LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, op. cit., pag. 51). 6.1.4 Giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato. Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU). Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii). 6.2 Nella fattispecie in esame la versione dell'accusatore privato differisce da quella dell'imputato. Per accertare i fatti il giudice di prime cure ha quindi, come detto, esaminato le varie fasi degli accadimenti. In questa sede è in particolare ancora controverso quanto accaduto sulla banchina del binario tre della stazione di [...] e negli uffici della Polizia dei trasporti. Di rilevanza per contestualizzare gli avvenimenti è tuttavia pure il momento dell’incontro sul treno. 6.3 Per quanto concerne l’incontro sul treno agli atti vi sono le dichiarazioni delle persone presenti, e meglio i due agenti, l’accusatore privato e i due amici, così come i rapporti dei due agenti e i filmati video del treno.
- 18 - 6.3.1 Dai filmati video del treno si vedono dapprima i tre ragazzi che dormono e in seguito gli agenti che li approcciano e svegliano (VehType 412_Kamera 22, 15:10:06 – 15:13:10; VehType 412_Kamera 24, 15:10:00-15:12:44). Si vede l’imputato sollecitare l’accusatore privato e quest’ultimo allargare le braccia (VehType 412_Kamera 22, 15:13:10 ss.). Si nota poi C. consegnare il documento all’agente (VehType 412_Kamera 22, 15:13:17; VehType 412_Kamera 24, 15:12:55), mentre gli altri due non sono particolarmente reattivi. In seguito, si vedono i tre ragazzi prepararsi per scendere dal treno (VehType 412_Kamera 22, 15:13:27-15:14:09; VehType 412_Kamera 24, 15:13:07-15:13:40). 6.3.2 Nei rapporti di segnalazione del 31 maggio 2023 e del 1° giugno 2023 l’agente D. e l’imputato hanno descritto gli eventi del 30 maggio 2023. Con riferimento all’incontro in treno, entrambi hanno riferito della segnalazione di una persona a bordo del treno che giungeva da Lugano intenta a spacciare, e che l’unica informazione di cui disponevano in merito allo spacciatore era che indossava un cappellino e che si trovava in prima classe. Entrambi hanno indicato che l‘accusatore privato rientrava nella descrizione menzionata, e che i ragazzi davano il sospetto di aver fatto uso di stupefacenti, motivo per cui decidevano di procedere di controllarli. I due agenti hanno riportato che su loro richiesta C. consegnava il proprio documento, mentre l’accusatore privato avrebbe risposto con fare altezzoso di cercarselo loro. Per questa ragione, per evitare perturbamenti alla linea ferroviaria, i ragazzi venivano invitati a scendere dal treno e seguirli negli uffici per eseguire dei controlli. D. si sarebbe occupato di C. e E., mentre l’imputato dell’accusatore privato (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.4-6; MPC pag. 15.2-2023.07.11- 1.B1.7-9). D. ha inoltre in particolare indicato che “Il collega allora accompagnava fuori B. il quale iniziava ad insultarlo” e che nel momento in cui è uscito dal treno con la ragazza il collega l’avrebbe informato che l’accusatore privato avrebbe cercato di sottrarsi al controllo; pertanto, lo avrebbe aiutato a far alzare in piedi quest’ultimo che era al suolo, per portare i ragazzi presso gli uffici. Mentre aiutava il collega, lo stesso gli avrebbe fatto notare un’escoriazione del labbro sul lato sinistro dell’accusatore privato (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.7-9). Nel rapporto dei fatti del 3 luglio 2023 l’imputato ha descritto l’incontro in treno nei medesimi termini (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.1 seg.). 6.3.3 Sentito in qualità di testimone, l’agente D. ha dichiarato di essere salito sul treno con il collega avendo visto la persona con il cappellino, che corrispondeva alla descrizione della segnalazione dello spacciatore. Avrebbero quindi cercato di svegliare i tre ragazzi che dormivano, provando più volte, chiamandoli, alzando un po’ la voce e scuotendoli piano. Una volta svegliati gli avrebbero chiesto i documenti di legittimazione. C. gli avrebbe fornito un documento, E. non avrebbe consegnato alcun documento, mentre l’accusatore privato avrebbe iniziato a rispondere con un atteggiamento strafottente nei confronti del collega. Ad un certo
- 19 punto si sarebbe tastato i pantaloni e, rivolto all’imputato, avrebbe detto “prenditelo da solo”. A quel punto lui e il collega avrebbero deciso di portarli in ufficio per un controllo. Essendo i ragazzi un po’rallentati nei movimenti li avrebbero aiutati a portare fuori i bagagli. Il testimone ha poi dichiarato di non avere sentito offese o ingiurie da parte dell’accusatore privato (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.5-7). 6.3.4 Entrambi gli amici, anche essi sentiti in qualità di testimoni, hanno dichiarato che stavano rientrando in treno da Malpensa, dopo un finesettimana all’estero, di essersi addormentati in treno e di essere stati svegliati a [...] dai due agenti, i quali si sarebbero rivolti a loro in tono aggressivo. Entrambi hanno confermato di avere bevuto delle birre (MPC 12.1-2023.08.16-1.4 e 8; MPC pag. 12.2-2023.08.16- 1.3-4 e 7). C. ha dichiarato che l’imputato era quello più aggressivo e ha riferito di avere subito consegnato il suo documento quando richiesto (MPC pag. 12.2- 2023.08.16-1.4 e 9). E. ha invece spiegato di avere impiegato un po’ di tempo per capire cosa volessero gli agenti essendosi appena svegliata e parlando gli agenti italiano. Ha anche dichiarato che l’atteggiamento dell’accusatore privato era simile al suo, si erano svegliati confusi trovandosi i poliziotti davanti e avrebbero impiegato un po’ di tempo per capire cosa volessero. Egli non avrebbe avuto un atteggiamento rude o aggressivo (MPC 12.1-2023.08.16-1.4 e 7). In questa sede C. ha confermato le sue precedenti dichiarazioni. In particolare, richiesto in merito ai termini in cui l’accusatore privato si sarebbe rivolto agli agenti, ha dichiarato “[…] Se la domanda è se ha avuto una reazione forte, non l’ha avuta. Stavamo cercando di capire la situazione, dove ci trovavamo e cosa stava succedendo”, così come che si erano appena svegliati ed erano un po’ nervosi avendo davanti la polizia (CAR pag. 5.302.003-004). 6.3.5 L’accusatore privato ha raccontato che quel pomeriggio stava rientrando dall’aeroporto di Milano Malpensa – con i due amici C. e E. – dopo un finesettimana a Mallorca, con l’intenzione di raggiungere il proprio domicilio a U. I tre si sarebbero però addormentati e arrivati alla stazione FFS di [...], due agenti li avrebbero svegliati e invitati a scendere dal treno. Egli ha negato di avere in qualche maniera provocato la reazione degli agenti, dichiarando piuttosto di avere subito preso la valigia con l’intenzione di tornare a Lugano. L’accusatore privato ha ammesso di aver bevuto delle birre durante il viaggio: una all'aeroporto di Mallorca, due in aereo e una all’aeroporto di Malpensa (MPC pag. 5-2023.06.12-1.13 e 17). 6.3.6 Nel primo interrogatorio l’imputato ha, dal canto suo, dichiarato che una volta entrati nel convoglio avrebbero notato le tre persone che dormivano, le quali erano visibilmente sotto l’influsso di alcol, l’avrebbe notato dall’odore. Egli e il collega avrebbero quindi cercato di svegliare i tre ragazzi, non riuscendoci subito in quanto dormivano profondamente. Dovendo il treno ripartire, avrebbero quindi detto loro “forza ragazzi, scendere, avete un documento?” e l’accusatore privato
- 20 gli avrebbe risposto “ma vaffanculo” e l’avrebbe riempito di insulti. L’imputato ha poi affermato che il collega si sarebbe occupato dei due amici, mentre lui dell’accusatore privato. Avrebbe quindi preso i suoi bagagli e portati sul marciapiede e sarebbe poi tornato dall’accusatore privato. Ha pure precisato che l’accusatore privato barcollava (MPC pag. 13.1-2023.08.23-1.7). Dinnanzi alla prima istanza ha sostanzialmente confermato tali dichiarazioni, riferendo in particolare che dopo avere chiesto ai ragazzi i documenti, l’accusatore privato gli avrebbe risposto di cercarselo da solo, toccandosi in mezzo alle gambe (TPF pag. 3.731.009 seg.). Anche in questa sede l’imputato ha essenzialmente ribadito la propria versione, ribadendo che l’accusatore privato lo avrebbe insultato. Confrontato con le dichiarazioni del suo collega – il quale ha affermato di non avere sentito offese o ingiurie – ha risposto che l’accusatore privato non urlava, borbottava insultandoli, ed essendo il collega concentrato sugli altri due ragazzi, ed essendoci tanto rumore su un treno in stazione alle 15:00 con le porte aperte, potrebbe essere che il collega non abbia sentito gli insulti (CAR pag. 5.302.005-006). 6.3.7 Vero è che – come sollevato dall’imputato – i filmati agli atti non sono muniti di audio. Tuttavia, se quanto asserito dall’imputato corrispondesse al vero e l’accusatore privato fosse stato alterato e si fosse rivolto in modo offensivo all’agente, dai video dovrebbe quantomeno emergere l’accusatore privato rivolgere la parola all’imputato nonché una sua alterazione. Ciò non risulta tuttavia essere il caso. L’accusatore privato non risulta mai neanche rivolgere lo sguardo all’imputato. Lo si nota unicamente a un certo punto allargare le braccia, dopo un sollecito da parte dell’imputato. Dalle gestualità la situazione non sembra però alterata, sembra anzi tutto piuttosto tranquillo con i tre ragazzi assonnati e rallentati. Dai video si vedono gli agenti svegliare i ragazzi, i quali appaiono molto assonnati e lenti nelle reazioni. Uno di loro (C.) consegna il documento a un agente, mentre gli altri non sembrano particolarmente reattivi. In seguito, con molta calma si preparano, si alzano, prendono le loro borse e scendono dal treno. Come rettamente evidenziato anche dall’accusatore privato, dai filmati agli atti non emerge nemmeno che i tre ragazzi sarebbero stati visibilmente alterati dall’alcol. Come detto, questi risultano piuttosto dormire profondamente e avere poi una reazione rallentata quando svegliati dagli agenti. Nemmeno risulta che l’accusatore privato sia sceso dal treno barcollando, come sostenuto dall’imputato. Egli appare infatti uscire dal treno camminando normalmente. Si sottolinea pure che – contrariamente a quanto sostiene la difesa – agli atti non vi è effettivamente alcuna documentazione a comprova del risultato dei test etilometrici indicati nei rapporti redatti dagli agenti. Anche per questa Corte, inoltre, l’asserito gesto dell’accusatore privato di toccarsi le parti intime dicendo all’imputato di prendersi da solo il documento – sollevato dalla difesa a comprova dell’atteggiamento scontroso dell’accusatore privato –
- 21 non emerge dai video nei termini raccontati dall’imputato. Dai video agli atti si vede infatti unicamente l’accusatore privato mettersi a un certo punto le mani sui pantaloni (VehType 412_Kamera 22, 15:13:15), ma tale gesto non appare come provocatorio. L’accusatore privato infatti nemmeno risulta rivolgere lo sguardo all’imputato e men che meno rivolgergli la parola. Nel verbale di confronto l’accusatore privato ha a tal proposito affermato che si stava tirando su i pantaloni (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1.17). Da evidenziare è poi che l’imputato ne ha riferito unicamente nel corso dell’interrogatorio dinnanzi alla prima istanza (TPF pag. 3.731.009-010). Nei rapporti di segnalazione e dei fatti, estesi dopo i fatti, e nel primo interrogatorio così come in quello di confronto, non è invece stata fatta menzione alcuna di tale gesto. Se fosse effettivamente stato un gesto così offensivo e provocatorio, come asserito, mal si comprende come mai non sia stato indicato in precedenza. La versione dell’imputato, secondo cui l’accusatore privato già sul treno l’avrebbe verbalmente insultato, è poi anche smentita dal suo collega, presente sul treno, il quale ha testimoniato – in contraddizione con quanto scritto nel rapporto del 31 maggio 2023 – di non avere sentito alcun insulto (MPC pag.12.3-2023.09.19- 1.7). La giustificazione apportata dall’imputato in questa sede, e meglio che vi sarebbe stato tanto rumore alle 15:00 sul treno in stazione con le porte aperte e che quindi il collega potrebbe non avere sentito, risulta poco plausibile. Come evidenziato anche dal MPC (CAR pag. 5.100.007), dai filmati del treno si nota infatti che al momento del fermo i tre ragazzi erano i soli presenti nel vagone, erano seduti vicini nel medesimo scompartimento e non si trovavano nell’immediata vicinanza della porta. Quandanche le porte del treno fossero state aperte, risulta poco verosimile che il rumore fosse tale da impedire al collega – nelle immediate vicinanze – di sentire gli asseriti insulti dall’accusatore privato, anche se borbottati. Considerate le circostanze in cui si trovavano, qualora vi fossero realmente stati degli insulti, anche se borbottati, qualcuno li avrebbe senz’altro sentiti. Ciò non è però il caso. Alla luce di quanto precede, la versione dei fatti in merito all’incontro sul treno così come raccontata dall’imputato non risulta attendibile e non trova alcun riscontro negli atti. 6.4 Con riferimento a quanto accaduto sulla banchina della stazione di [...], oltre alle dichiarazioni delle parti e le testimonianze degli amici e dell’altro agente, agli atti vi sono i rapporti dei due agenti, così come pure i filmanti video del treno, da cui si intravedono dei movimenti. 6.4.1 Dai filmati video del treno agli atti si vedono innanzitutto l’imputato e l’accusatore privato uscire dal treno (VehType 412_Kamera 23, 15:14:11; VehType
- 22 - 412_Kamera 24, 15:13:44), l’imputato torna poi per un momento sul treno (VehType 412_Kamera 23, 15:14:18; VehType 412_Kamera 24, 15:13:52-55), uscendo definitivamente sul binario quando anche C. era già sceso (VehType 412_Kamera 23, 15:14:19 e 15:14:28; VehType 412_Kamera 24, 15:14:04). Dopodiché si vedono anche E. e D. scendere dal treno (VehType 412_Kamera 23, 15:14:44; VehType 412_Kamera 24, 15:14:18). Dalla porta rispettivamente dal riflesso sui finestrini si vede poi del movimento e l’accusatore privato sembra trovarsi a terra, con l’imputato sopra di lui (VehType 412_Kamera 23, 15:14:45 e 15:15:10; VehType 412_Kamera 22, 15:14:18 ss. e 15:15:45-15:16:02; VehType 412_Kamera 24, 15:14:21-41), così come che l’accusatore privato viene infine fatto alzare in piedi (VehType 412_Kamera 23, 15:15:12 ss.). Le telecamere della stazione non riprendono i binari, non vi è quindi alcun filmato in merito a quanto accaduto sul binario della stazione. Dalle riprese video della stazione di [...] si vede unicamente l’accusatore privato arrivare agli uffici insieme all’imputato, con il primo ammanettato con le mani davanti (video Sbarra 15:18:10; video Citofono Portico 15:18:14). In seguito, arriva anche il collega con gli altri due ragazzi (video Sbarra 15:18:28-48; video Citofono Portico 15:18:42- 15:19:06). 6.4.2 Nel rapporto di segnalazione del 1° giugno 2023 l’imputato ha indicato che sul marciapiede avrebbe nuovamente chiesto all’accusatore privato il documento d’identità, e quest’ultimo gli avrebbe risposto “che cazzo vuoi da me” e altri insulti in lingua spagnola. L’accusatore privato avrebbe a quel punto tentato di sottrarsi al controllo facendo dei passi in direzione opposta a quella in cui gli era stato detto di stare. L’imputato l’avrebbe verbalmente richiamato all’ordine ed eseguito una posizione di accompagnamento per tenerlo a sé. L’accusatore privato con fare aggressivo si sarebbe avvicinato al suo volto, muso contro muso, continuando a inveire contro la sua persona con tono molto elevato. A quel momento, sentendo che tentava di sottrarsi alla presa di accompagnamento e vista la pericolosità del luogo, avrebbe deciso per mezzo di una chiave al gomito di accompagnarlo al suolo. Nel fare ciò l’accusatore privato avrebbe battuto la parte sinistra del volto al suolo causandosi un’escoriazione al labbro. Nonostante le intimazioni, l’accusatore privato si sarebbe poi chiuso in sé stesso portando le mani al petto, ragion per cui l’imputato – per evitare altre possibili lesioni – decideva di applicare le manette frontalmente. A quel punto sarebbe arrivato il collega in suo supporto, aiutandolo a sollevare da terra l’accusatore privato. Ha inoltre precisato che durante questa fase C. sarebbe restato dove gli era stato chiesto (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.4-6). Nel rapporto dei fatti del 3 luglio 2023 l’imputato ha sostanzialmente ribadito gli avvenimenti summenzionati, indicando in particolare che “La persona si rifiutava
- 23 di seguirci per poter procedere ai nostri controlli di rito e si impuntava a non voler lasciare il luogo. Per questo motivo mi vedevo costretto, per mezzo di una chiave al gomito, a metterlo al suolo onde poter applicargli le manette. […] Durante la fase di applicazione delle manette, i rubricati C. e E. si trovavano a bordo del treno con il collega, intento a gestirli in quanto decisamente più collaborativi.” (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.1-2). L’agente D. nel proprio rapporto ha unicamente indicato che “Nel momento in cui uscivo dal treno con la ragazza il collega mi informava che B. aveva cercato di sottrarsi al controllo. Pertanto lo aiutavo ad alzare in piedi il personaggio in quel momento al suolo […].” (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.7). 6.4.3 Nel proprio interrogatorio, D. ha a tal proposito dichiarato che una volta sceso dal treno avrebbe visto l’imputato a terra con l’accusatore privato, con il primo sopra il secondo. Non avrebbe visto null’altro, solo questa scena. Avrebbe chiesto al collega cosa fosse successo, il quale gli avrebbe riferito che l’accusatore privato aveva cercato di scappare. Egli sarebbe quindi andato ad aiutarlo. Il testimone ha inoltre, in un primo momento, affermato che C. sarebbe sceso con lui dal treno, circa trenta secondi dopo l’accusatore privato e l’imputato, salvo poi dichiarare che magari C. si trovava davanti a lui. Il teste ha poi riferito che il collega avrebbe applicato le manette davanti all’accusatore privato e che gli avrebbe fatto notare che quest’ultimo aveva un’escoriazione sul labbro/guancia a sinistra (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.6-7 e 10). 6.4.4 E. ha affermato di avere udito un forte rumore e avere visto l’amico a terra con la faccia rivolta a terra. Un poliziotto sarebbe stato sopra di lui e gli avrebbe messo le manette. Avrebbe sentito il rumore di un corpo che cadeva a terra, quanto era sulla porta del treno mentre stava scendendo (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.4 e 6). La teste non ha potuto riferire in merito a cosa sia avvenuto tra l’accusatore privato e l’imputato una volta scesi dal treno, essendo loro usciti prima ed essendo l’amico già terra quando lei è scesa (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.4 e 8) 6.4.5 C. ha dichiarato di avere assistito alla scena sulla banchina della stazione. A suo dire l’accusatore privato stava cercando nello zaino il documento da mostrare all'agente. Essendosi appena svegliati non sarebbero stati ancora completamente svegli. A fronte dei solleciti dell’imputato l’accusatore privato gli avrebbe risposto male dicendogli “che cazzo vuoi?”; a quel punto l’imputato avrebbe colpito il volto dell’accusatore privato con la mano aperta e quest’ultimo sarebbe caduto a terra. Il testimone – che si sarebbe trovato a circa un metro, un metro e mezzo di distanza – avrebbe quindi alzato le mani per mostrare che non aveva intenzione di fare nulla. Sarebbe poi giunto il collega D. a cui egli avrebbe anche mostrato le mani alzate. Il testimone ha poi riferito che l’imputato avrebbe
- 24 ammanettato l’accusatore privato con le braccia davanti, quando quest’ultimo si trovava a terra. L’imputato avrebbe in seguito alzato l’accusatore privato e si sarebbero recati tutti verso gli uffici della polizia (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.4). In questa sede, C. ha, in particolare, dichiarato di non avere visto l’accusatore privato cercare di allontanarsi dal controllo di Polizia, né di avere sentito insulti di tipo personale rivolti all’imputato. Ha affermato di avere visto l’accusatore privato essere colpito e buttato a terra, e che sarebbe possibile che egli avrebbe in seguito perso i sensi. In un primo momento l’accusatore privato avrebbe parlato con l’imputato, il quale gli avrebbe chiesto il documento in maniera insistente e provocativa. L’accusatore privato “[…] ha detto “cosa vuoi”, magari con un tono più elevato, ma non c’era un insulto” e l’imputato l’avrebbe quindi colpito con una sberla a mano aperta, colpo che lo avrebbe mandato a terra e in seguito l’avrebbe ammanettato. Secondo una sua valutazione, la dichiarata perdita dei sensi dell’accusatore privato sarebbe avvenuta dopo tale colpo (CAR pag. 5.302.004- 005). Richiesto in merito all’ammanettamento, il testimone ha dichiarato che l’accusatore privato avrebbe avuto le manette dietro (CAR pag. 5.302.005). A domanda del MPC se, sul binario, l’accusatore privato avrebbe detto una frase offensiva nei confronti dell’imputato, che ha poi causato il colpo, il teste ha affermato “Sì, mi ricordo che è stata una risposta che ha dato nella ricerca del documento “che cazzo vuoi?”. Prima non l’ho detto, perché non lo considero come un insulto. È una parolaccia evidentemente. Direi che questo è stato proprio quello che ha scatenato la reazione dell’agente […]” (MPC pag. 5.302.007). Ha infine risposto di ritenerla la causa scatenante vista la tempistica (CAR pag. 5.302.009). 6.4.6 L’accusatore privato, sin dal primo verbale d’interrogatorio, ha dichiarato di non ricordare per quale motivo, appena sceso dal treno, avrebbe perso i sensi e di essersi svegliato subito dopo ammanettato. Gli amici – in particolare C. – gli avrebbe riferito che uno degli agenti gli avrebbe tirato una sberla forte, la quale l’avrebbe fatto cadere a terra, ma di non ricordarsi della sberla. A fronte di ciò gli sarebbero cadute anche le cuffiette per la musica e l’orecchino. C. gli avrebbe detto che l’agente chiedeva insistentemente i documenti e lui gli avrebbe risposto “che cazzo vuoi?”, motivo che avrebbe portato l’agente a dargli una sberla (MPC pag. 5-2023.06.12-1.13 e 16). Tale versione è stata confermata dall’accusatore privato anche nel corso del verbale di confronto del 27 ottobre 2023. In quell’occasione egli ha dichiarato di non sapere esattamente il motivo della sua mancanza di ricordi, ipotizzando che, avendolo la forza del colpo infertogli fatto cadere a terra, ciò avrebbe potuto anche causargli un vuoto di memoria. Ha pure affermato di non poter dire con certezza se avesse cercato di allontanarsi dal luogo o di andarsene, ma di ritenere improbabile tale eventualità (MPC pag. 13.1- 2023.10.27-1.-1.9).
- 25 - 6.4.7 Nel proprio interrogatorio del 23 agosto 2023 l’imputato ha dichiarato che quando era sul marciapiede con l’accusatore privato, quest’ultimo avrebbe continuato a insultarlo in lingua spagnola. L’accusatore privato avrebbe cercato di allontanarsi dal controllo di polizia in corso, sarebbe stato visibilmente ubriaco e arrabbiato. In quel frangente avrebbe violato la sfera intima dell’imputato, avvicinandosi alla sua faccia e dicendogli “che cazzo vuoi”. L’imputato l’avrebbe quindi ripreso con la posizione di accompagnamento e l’accusatore privato avrebbe nuovamente cercato di allontanarsi. L’imputato gli avrebbe detto che non era necessario e che avrebbe dovuto seguirlo negli uffici dove l’avrebbero controllato. Ha poi affermato che “Per la sua sicurezza e per la sicurezza mia, del mio collega e delle altre persone presenti, lo mettevo a terra eseguendo la tecnica della chiave al gomito che è presente sul manuale ISP.” Eseguendo tale manovra l’accusatore privato sarebbe caduto, colpendo il suolo con il lato sinistro del corpo e del volto. A terra si sarebbe rigirato e l’imputato sarebbe riuscito ad applicare le manette, mettendole davanti. L’imputato ha negato di avere tirato una sberla all’accusatore privato. Ha dichiarato di essere stato da solo con l’accusatore privato sul marciapiede, e che il collega sarebbe sceso dopo di lui con le altre due persone, e lo avrebbe poi aiutato a far alzare l’accusatore privato. Dalle dichiarazioni dell’imputato emerge poi che egli avrebbe avvertito l’accusatore privato delle conseguenze in caso di mancata collaborazione, gli avrebbe detto che se non avesse collaborato avrebbe utilizzato altri mezzi (MPC pag. 13.1-2023.08.23.-1.8-10). Nel verbale di confronto del 27 ottobre 2023 l’imputato si è riconfermato nelle proprie dichiarazioni (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1). Confrontato con le deposizioni di C. in merito agli eventi sulla banchina egli ha, in particolare, affermato “[…] lo ero da solo con l'accusatore privato, sul marciapiede. […]” (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1.12). Nell’interrogatorio dinnanzi all’istanza precedenze l’imputato ha sostanzialmente confermato tale versione (TPF pag. 3.731.011-018). Richiesto in merito all’ordine in cui sono scesi dal treno, ha indicato di essere sceso lui per primo con l’accusatore privato, in seguito sarebbe arrivato C. e, in un terzo momento, il collega con la ragazza. Ha poi in particolare dichiarato che l’accusatore privato continuava a insultarlo, avvicinandosi prima a lui e cercando in un secondo momento di allontanarsi. In quel momento, l’avrebbe quindi preso per il braccio intimandogli di rimanere nel punto indicato, dovendo continuare il controllo e non essendo la situazione delle più sicure. Si trovavano sul marciapiede del binario, dove comunque circolavano i treni. A mente dell’imputato, in quel momento e in quel luogo, una persona sotto l’effetto dell’alcol sarebbe un pericolo per sé stessa. Egli ha pure affermato che, nonostante l’indicazione di rimanere fermo, l’accusatore privato continuava a insultarlo, avvicinandosi molto a lui. L’ultima frase proferita dall’accusatore privato sarebbe stata “che cazzo vuoi da me”, dopodiché, avendo l’accusatore privato tentato di eludere il controllo e andarsene, l’imputato
- 26 l’avrebbe messo a terra eseguendo una chiave al gomito. Posto dinnanzi alla contraddizione tra le sue dichiarazioni nell’interrogatorio del 23 agosto 2023 e quanto invece scritto nel rapporto del 3 luglio 2023 – dichiarando una volta che l’accusatore privato “cercava di allontanarsi dal controllo” e l’altra che “si rifiutava di seguirci” – l’imputato ha risposto “Chiedo scusa per l’italiano, ma intendo la stessa cosa, dicendo due cose diverse. Alla fine, lui cercava di eludere il controllo” (TPF pag. 3.731.011 segg.). L’imputato ha poi affermato di ritenere in quel frangente la manovra effettuata l’unica possibile, questa sarebbe stata a suo avviso proporzionale e legale (TPF pag. 3.731.015). Anche in questa sede l’imputato ha essenzialmente riconfermato le precedenti dichiarazioni (CAR pag. 5.301.001-013). Ha in particolare indicato che, nel momento in cui l’accusatore privato ha pronunciato la famosa frase “che cazzo voi”, oltre a loro, sul binario era presente C. Ha poi spiegato che sul binario egli gli avrebbe nuovamente chiesto il documento di legittimazione, ma l’accusatore privato avrebbe continuato a insultarlo e “[…] non voleva stare fermo dove gli veniva detto di stare per motivi di sicurezza. […]”. L’avrebbe quindi ripreso per un braccio dicendogli di stare fermo lì e lui si sarebbe avvicinato dicendogli la famosa frase “che cazzo vuoi”. L’avrebbe preso per un braccio poiché l’accusatore privato avrebbe fatto dei passi in direzione opposta, tentando di allontanarsi. L’imputato ha poi dichiarato che avrebbe deciso di passare a un’altra misura, più invasiva, in quanto l’accusatore privato avrebbe continuato ad agitarsi e muoversi, nonostante le intimazioni di rimanere dov’era per la sua sicurezza. Benché lo tenesse già per il braccio l’accusatore privato non sarebbe stato fermo, essendo comunque visibilmente sotto l’influsso di alcol, e avrebbe provato ancora ad allontanarsi, per questo avrebbe eseguito la tecnica della chiave a gomito. L’avrebbe messo al suolo e ammanettato sia per la sua sicurezza – visto lo stato dell’imputato e trovandosi in una stazione ferroviaria – sia perché si allontanava. L’imputato ha poi confermato che arrivando al suolo l’accusatore privato avrebbe colpito il volto, e di avere notato che aveva un’escoriazione al labbro, non avrebbe invece notato nulla al sopracciglio (CAR pag. 5.301.006-008). Confrontato nuovamente con la contraddizione delle sue dichiarazioni in merito al comportamento dell’accusatore privato (“cercava di allontanarsi dal controllo” / “si rifiutava di seguirci”) ha riconfermato quanto dichiarato dinnanzi all’istanza precedente (CAR pag. 5.301.009). Posto davanti al fatto di aver lasciato poco prima l’accusatore privato per un momento da solo sul binario, e quindi se quest’ultimo avesse effettivamente voluto allontanarsi ed eludere il controllo avrebbe approfittato di quell’istante, ha risposto “Sicuramente, ma ho maturato abbastanza esperienza nel corso di questi anni per sapere che una persona così ubriaca è imprevedibile.”, confermando poi che, pur essendo imprevedibile, lo avrebbe lasciato da solo sul binario per alcuni secondi (CAR pag. 5.301.100.009-010). Ancora in
- 27 questa sede ha confermato che in quei 17 secondi circa sarebbe accaduto tutto quanto da lui raccontato (CAR pag. 5.301.010). 6.4.8 Innanzitutto, in concreto è pacifico che l’accusatore privato è caduto a terra sulla banchina, riportando delle lesioni, e che l’imputato lo ha ammanettato e fatto rialzare. Dalle concordi dichiarazioni dell’imputato e dell’unico testimone diretto, C., così come indirettamente dell’accusatore privato, è pure pacifico che nel frangente prima della caduta l’imputato abbia chiesto nuovamente il documento e che l’accusatore privato si sia rivolto all’imputato dicendogli “che cazzo vuoi”. Controverso è invece il motivo per cui l’accusatore privato è caduto al suolo. Come emerge dai verbali di interrogatorio, le versioni delle parti sono infatti a tal proposito contraddittorie, sostenendo l’imputato di aver dovuto effettuare la manovra a chiave di gomito, mentre il testimone C. e l’accusatore privato che l’imputato gli avrebbe tirato una sberla. 6.4.8.1 Anche per questa Corte vi sono diversi elementi che inducono a nutrire seri dubbi sulla versione fornita dall'imputato. Innanzitutto, si rileva che l’imputato ha riferito che l’accusatore privato avrebbe cercato di allontanarsi, salvo poi dire che, prima di rivolgergli la famosa frase, si sarebbe avvicinato al suo viso, violando la sua sfera intima. Vi è quindi già a tal proposito una contraddizione circa il comportamento dell’accusatore privato. A ciò si aggiunge che la versione dell’imputato – peraltro nemmeno sempre consistente – secondo cui l’accusatore privato avrebbe voluto allontanarsi dal controllo, non risulta credibile e non trova alcun riscontro agli atti. Dai video agli atti emerge infatti piuttosto che l’imputato ha addirittura lasciato per un momento l’accusatore privato sulla banchina da solo, ed egli vi è rimasto. Se, come sostenuto dall’imputato, egli avesse effettivamente voluto eludere il controllo e allontanarsi, avrebbe senz’altro potuto farlo in quel momento. La risposta dell’imputato in questa sede, confrontato con tale evenienza, è ancor meno convincente e pure contraddittoria. Ha infatti affermato di avere maturato abbastanza esperienza per sapere che una persona così ubriaca è imprevedibile, confermando però di averlo comunque lasciato per alcuni secondi da solo sul binario (CAR pag. 5.301.010). Inoltre, si evidenzia che, come già esposto dal giudice di prime cure, le dichiarazioni dell’imputato in merito al comportamento dell’accusatore privato sulla banchina non sono nemmeno consistenti. Egli ha dapprima – nel primo rapporto – sostenuto che l’accusatore privato avrebbe cercato di allontanarsi, in seguito – nel secondo rapporto di qualche giorno dopo – ha indicato che non avrebbe voluto seguirli e si sarebbe impuntato di non voler lasciare il luogo, per poi dichiarare nuovamente, nei propri interrogatori, che avrebbe cercato di allontanarsi. La giustificazione – confermata ancora in questa sede (CAR pag. 5.301.009) – che sarebbe dovuto a motivi linguistici e che intendeva sempre la medesima cosa, ossia che l’accusatore privato cercava di eludere il controllo, non è convincente. Vero che entrambe le situazioni
- 28 possono essere viste come elusione del controllo, ma si tratta di atteggiamenti opposti. Delle due l’una: o cercava di allontanarsi o si rifiutava di muoversi e seguirli. Tale mancanza di coerenza non è di poca rilevanza, così come neppure lo è il fatto che egli, nel corso del procedimento, ha più volte adattato la propria versione alle risultanze istruttorie, come si dirà anche meglio in seguito, con riferimento agli avvenimenti negli uffici. Ciò inficia senza dubbio la sua attendibilità. Per quanto concerne l’episodio in esame – oltre alle contraddizioni appena esposte – va in particolare anche evidenziato che egli ha dapprima dichiarato che sul binario vi erano unicamente lui e l’accusatore privato, e che C. sarebbe uscito dal treno in un secondo momento con il collega e la ragazza. In seguito, ha poi cambiato versione, riconoscendo che C. era effettivamente presente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa non si tratta di banali e inevitabili imprecisioni su dettagli, a distanza di parecchio tempo dai fatti. I due rapporti – incongruenti circa l’atteggiamento dell’accusatore privato – sono stati estesi uno immediatamente dopo i fatti e l’altro a un mese di distanza. È inoltre nel rapporto dei fatti e nel corso del primo interrogatorio che l’imputato ha negato la presenza del testimone sul binario, salvo poi, dinnanzi alla prima Corte, cambiare versione, emergendo ciò anche dai video. Come evidenziato dall’istanza precedente, la versione dell’imputato, se valutata complessivamente, non appare nemmeno compatibile con la durata del periodo in cui l’accusatore privato e l’imputato si sono trovati sul binario. Risulta infatti poco verosimile che all’incirca in una decina di secondi sia avvenuto tutto quanto raccontato dall’imputato. Secondo la tesi dell’imputato l’accusatore privato l’avrebbe insultato, avrebbe cercato di allontanarsi, l’imputato l’avrebbe quindi preso per il braccio e gli avrebbe detto di rimanere dove indicato, l’accusatore privato avrebbe continuato a insultarlo andandogli molto vicino, poi avrebbe nuovamente cercato di allontanarsi, e di conseguenza l’imputato l’avrebbe messo a terra (TPF pag. 3.731.011; CAR pag. 5.301.006-008). Dal momento in cui l’imputato torna sul binario fino all’uscita del collega con E. non trascorrono nemmeno 17 secondi. È alquanto inverosimile che in quel breve lasso di tempo vi sia stato il tempo di insultare molteplicemente l’imputato, cercare di allontanarsi, poi avvicinarsi, essere fermato per il braccio con la presa accompagnamento, tentare nuovamente di allontanarsi e quindi essere messo a terra con la manovra chiave a gomito. Per nulla esplicativa e convincente è la risposta dell’imputato che, quando confrontato con ciò, ha dichiarato “[…] 10 secondi possono essere anche molto lunghi” (TPF pag. 3.731.016). Pure in questa sede si è limitato a confermare che tutto ciò sarebbe accaduto in quel lasso di tempo (CAR pag. 5.301.010). Ciò non risulta plausibile, si tratta infatti di un lasso di tempo molto breve per tutti questi avvenimenti.
- 29 - A ciò si aggiunge inoltre pure il fatto che, secondo la descrizione dell’imputato, egli stava già tenendo fermo l’accusatore privato per un braccio (presa di accompagnamento), non è quindi chiaro per quale motivo avrebbe dovuto ancora metterlo al suolo. L’imputato ha fatto valere che trovandosi sul binario, con i treni in movimento, la situazione sarebbe stata potenzialmente pericolosa, visto che l’accusatore privato era anche sotto l’effetto di alcol. L’avrebbe messo al suolo per la sua sicurezza e perché cecava di allontanarsi (CAR pag. 5.301.007-008). Per quanto concerne la volontà dell’accusatore privato di allontanarsi già si è detto in precedenza. Per questa Corte anche la giustificazione della necessità di metterlo in sicurezza risulta poco credibile. Innanzitutto, l’imputato stava in quel momento già tenendo fermo l’accusatore privato con la presa di accompagnamento, non è quindi chiaro quale sarebbe stato il pericolo. Inoltre, per quanto concerne il consumo di alcol, va ribadito che agli atti non vi è nulla a comprova dell’esame alcolemico effettuato dagli agenti e dei risultati, se non quanto indicato dall’imputato e dal collega nei propri rapporti. I tre ragazzi hanno però confermato di avere bevuto alcune birre. Ad ogni modo, il consumo di alcol non risulta essere stato eccessivo. Come già esposto in precedenza, dai filmati agli atti l’accusatore privato risulta camminare normalmente mentre scende dal treno. A ciò si aggiunge poi che l’imputato si è inizialmente addirittura fidato di lasciare l’accusatore privato per alcuni secondi da solo sul binario; pertanto, il suo stato non doveva essere preoccupante a tal punto da necessitare poi una messa in sicurezza per la sua incolumità, come invece fatto valere. Anche per questi motivi la versione dell’imputato risulta pertanto poco attendibile. 6.4.8.2 D’altro canto, l’accusatore privato ha invece dichiarato di non ricordare alcunché, nemmeno il momento prima del presunto svenimento. Il fatto che egli non ricordi nulla è indubbiamente singolare. Tuttavia, si evidenzia che i tre ragazzi erano appena stati svegliati da quello che sembrava essere un sonno profondo. Gli stessi agenti hanno infatti dichiarato che dormivano profondamente e di avere faticato a svegliarli. È quindi possibile che, già solo per questo motivo, non fosse totalmente lucido. Inoltre, secondo le stesse dichiarazioni dell’accusatore privato e degli amici, stavano tornando da un finesettimana di festa e avevano bevuto delle birre. Risulta inoltre plausibile che, in uno stato un po’ rintontito come quello in cui si trovava l’accusatore privato, una sberla inaspettata tirata da un agente prestante ed esperto faccia perdere l’equilibro e i sensi. Da evidenziare è poi che l’accusatore privato non ha fatto sua la versione raccontata dall’amico, dichiarando piuttosto sin dal primo interrogatorio – intervenuto il giorno dopo i fatti – di non ricordare nulla. Ciò va a sostegno della sua sincerità. Non si vede infatti per quale motivo avrebbe dovuto dichiarare di non ricordare nulla e avere perso i sensi se non corrispondesse al vero. Tale circostanza non è per lui particolarmente favorevole, e se la tesi dell’imputato – secondo cui i ragazzi mentirebbero e sarebbero spinti da vendetta – corrispondesse al vero, l’accusatore privato, per
- 30 consolidare la propria posizione, avrebbe piuttosto adottato un’altra strategia, facendo ad esempio sua la versione riferitagli dall’amico. Non vi sono pertanto elementi per dubitare della versione dell’accusatore privato. 6.4.8.3 Oltre alle persone coinvolte l’unica persona presente al momento dei fatti rimproverati era il testimone C. Dai video emerge infatti chiaramente che, in quel momento, egli era presente sulla banchina insieme all’imputato e all’accusatore privato. Egli è quindi l’unico testimone diretto di tali fatti. Da evidenziare è innanzitutto che il testimone è stato nuovamente interrogato in questa sede in quanto, essendo egli l’unico testimone diretto, e avendo avuto le sue dichiarazioni un’incidenza significativa nell’accertamento dei fatti a carico dell’imputato, è stato ritenuto necessario sentirlo direttamente per potersi formare un convincimento autonomo e compiuto circa lo svolgimento dei fatti (DTF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Dietro tale decisione non si celano dubbi circa le sue precedenti dichiarazioni o altre motivazioni, come suggerito dalla difesa. Per questa Corte la versione esposta dal testimone risulta nel suo insieme credibile e coerente. Egli ha infatti sempre riferito di una sberla a mano aperta da parte dell’imputato all’accusatore privato, a seguito di una risposta offensiva di quest’ultimo, a fronte della quale l’accusatore privato sarebbe caduto a terra. Il testimone non ha omesso di raccontare dettagli anche sfavorevoli per l’accusatore privato, come il fatto che quest’ultimo si sarebbe rivolto all’agente in modo offensivo, dicendogli “che cazzo vuoi”. Versione confermata anche dall’imputato stesso. Inoltre, non ha ingigantito il racconto, attribuendo colpe a entrambi gli agenti. Egli non ha infatti menzionato alcun comportamento scorretto da parte dell’altro agente presente, il quale si è occupato principalmente di lui. Se fosse spinto da uno spirito di rivalsa per il trattamento riservatogli, come ritiene la difesa, se la sarebbe presa anche con colui che si è occupato maggiormente di lui. Non si vede infatti per quale motivo dovrebbe voler rivalersi nei confronti del qui imputato e non dell’agente che si è occupato di lui, se il problema fosse il fermo in sé. La tesi della difesa non può pertanto essere seguita. Contrariamente a quanto indicato nella sentenza di prima istanza, e fatto anche valere dal MPC, il fatto che il qui imputato non abbia sporto denuncia nei confronti del testimone per falsa testimonianza, non può invece essere ritenuto come elemento a favore della credibilità della sua versione. Ciò non cambia tuttavia la conclusione di questa Corte. Nell’interrogatorio dinnanzi alla Corte d’appello il testimone ha sostanzialmente confermato la versione raccontata precedentemente. Vero è che in questa sede il teste, a differenza di quanto dichiarato in precedenza e da quanto emerge dai video agli atti, ha indicato che l’amico era stato ammanettato con le mani dietro e non davanti. Va tuttavia sottolineato che nel frattempo sono trascorsi oltre due anni dai fatti, è quindi normale che i ricordi non siano più così precisi e che alcuni
- 31 dettagli – come l’ammanettamento – vengano dimenticati. Come sottolineato dall’accusatore privato, è la prima versione, esposta alcuni mesi dopo i fatti, a essere la più attendibile. In quel frangente egli ha dichiarato che l’accusatore privato era stato ammanettato con le braccia davanti. Anche il fatto che egli nella sua testimonianza dinnanzi a questa Corte ha, in un primo momento, dichiarato che l’accusatore privato avrebbe detto “cosa vuoi” e non “che cazzo vuoi” e che non vi sarebbero stati insulti, non inficia la sua credibilità. In questa sede egli è senza dubbio stato più prudente nelle proprie dichiarazioni. Tuttavia, su domanda del MPC, ha senza esitazione reso la sua versione originaria, spiegando anche di avere in precedenza detto che non vi era stato un insulto, non considerando “che cazzo vuoi” un insulto (CAR pag. 5.302.007). Inoltre, il testimone non ha raccontato della sberla sul binario unicamente parlando di tale specifico momento. Egli ha infatti menzionato la sberla anche quando ha raccontato i fatti susseguenti, avvenuti all’interno degli uffici. In tale contesto ha fatto riferimento agli avvenimenti avvenuti in precedenza, dichiarando che le sberle negli uffici erano meno forti rispetto a quella sul binario (CAR pag. 5.302.006). Anche tale fattore è un ulteriore indizio della sua credibilità.
Per quanto concerne il tasso alcolemico, come già detto, agli atti non vi è nulla a comprova dei risultati degli esami effettuati, indicati nei rapporti dall’imputato e dal collega. Anche il testimone, come l’accusatore privato, ha ammesso di avere bevuto alcune birre. Si evidenzia che dai video non emerge alcun atteggiamento di stato particolarmente alterato dei ragazzi, questi camminano normalmente e appaiono tranquilli. Come a giusta ragione ritenuto dalla prima Corte, il consumo di alcolici del testimone, relativamente contenuto, non risulta comunque tale da potere inficiare la sua percezione dei fatti. 6.4.8.4 Si osserva infine che, a sostegno della versione dei fatti così come raccontata dal testimone, vi è pure la testimonianza di E., la quale ha raccontato di avere udito un forte rumore, di un corpo che cadeva a terra, e di avere poi visto l’accusatore privato al suolo scendendo (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.4 e 6). Come sollevato dall’accusatore privato, un tale rumore può essere compatibile con l’impatto causato da una sberla, mentre è difficilmente riconducibile a una manovra di chiave al gomito, essendo in tal caso la messa al suolo accompagnata. 6.4.8.5 Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima istanza, questa Corte non si è convinta della perdita del piercing al sopracciglio da parte dell’accusatore privato a fronte del colpo subito. Nel proprio interrogatorio l’accusatore privato ha riferito di avere perso l’orecchino (MPC pag. 5-2023.06.12-1.13). Nel referto medico agli atti, nell’anamnesi, viene riportata la perdita dell’orecchino occhio destro (MPC pag. 5-2023.06.12-1.22 seg.). Tuttavia, dai video agli atti non è possibile vedere se egli avesse un piercing al sopracciglio quando sono stati fermati sul treno.
- 32 - Inoltre, dalla documentazione fotografica, non emerge un buco al sopracciglio con l’assenza del piercing. Si nota piuttosto la mancanza di un orecchino all’orecchio sinistro (MPC pag. 15.1-2024.03.04-1.7). Tale circostanza ha tuttavia una rilevanza marginale per l’accertamento dei fatti. 6.4.8.6 Alla luce di tutto quanto precede, in merito a quanto avvenuto sul binario n. 3 della stazione di [...], questa Corte ritiene credibile la versione esposta dal testimone, e indirettamente dall’accusatore privato, mentre in quella raccontata dell’imputato sono stati riscontrati più elementi di inattendibilità. 6.5 Infine, per quanto concerne gli accadimenti negli uffici, si rileva che agli atti non vi sono immagini video di quanto avvenuto al loro interno. I filmati video riprendono unicamente l’esterno degli uffici. A tal proposito vi sono quindi unicamente i rapporti dei due agenti, le dichiarazioni dell’imputato, dell’accusatore privato e quelle dei due amici, così come degli altri agenti presenti negli uffici. 6.5.1 Dai video agli atti, i quali riprendono unicamente l’esterno degli uffici, si possono vedere i tre ragazzi uscire dagli uffici e C. parlare con l’imputato. E. sembra in quel momento agitata, tenendosi il petto (video Citofono Portico, 15:43:11- 15:44:12). Successivamente i ragazzi si avvicinano all’entrata e parlano con qualcuno alla porta; si nota C. fare dei gesti (video Citofono Portico, 15:54:30 ss., 15:59:22 ss.). Si nota poi l’accusatore privato che piange (video Citofono Portico 16:00:56 ss.). In seguito, un nuovo agente della polizia esce a parlare con i tre ragazzi (video Citofono Portico 16:11:04). Dopodiché si vedono questi ultimi andare via (video Citofono Portico 16:13:05 ss.). 6.5.2 L’agente D., nel rapporto di segnalazione del 31 maggio 2023, ha indicato che i tre fermati venivano fatti sedere sulla panchina in sala d’attesa, essendo il locale di sicurezza già occupato. Dopo diverse sollecitazioni sarebbe stato finalmente possibile ottenere i documenti dell’accusatore privato e E. Egli sarebbe pertanto andato nella stanza adiacente per eseguire un controllo nominativo con la Centrale Operativa della Polizia Cantonale. Nel frattempo, l’imputato, unitamente a un’altra pattuglia lì di passaggio, avrebbe eseguito la perquisizione di sicurezza mediante palpazione dei due ragazzi e dei loro effetti. Per la ragazza non sarebbe invece stata effettuata la perquisizione, non essendovi un’agente di sesso femminile, ma sarebbero stati controllati i suoi bagagli. I tre ragazzi sarebbero poi stati sottoposti al test etanografico, tutti e tre con esito positivo. L’agente ha inoltre indicato che in quel momento la situazione si era calmata e l’accusatore privato si sarebbe ripetutamente scusato per il proprio comportamento, mentre C. avrebbe iniziato a minacciarli, dichiarando di volerli denunciare e chiedendo il numero identificativo del collega. Secondo detto rapporto, E. avrebbe all’improvviso iniziato ad agitarsi e iperventilare. Sarebbe quindi stato chiesto ai ragazzi se
- 33 avessero bisogno di un’ambulanza, sia per lo stato della ragazza sia per l’escoriazione dell’accusatore privato, offerta da loro declinata (MPC pag. 15.2- 2023.07.11-1.B1.7-9). Nel rapporto di segnalazione del 1° giugno 2023 l’imputato ha a tal proposito riferito che, una volta giunti sul posto, i tre ragazzi sarebbero risultati ancora reticenti al controllo, evadendo le richieste degli agenti. I ragazzi sarebbero quindi stati fatti accomodare sulla panchina della sala d’attesa, con della difficoltà vista la resistenza dell’accusatore privato. Solamente in seguito a ciò gli interessati avrebbero consegnato i loro documenti di legittimazione e l’accusatore privato si sarebbe scusato per il comportamento avuto. D. avrebbe quindi eseguito il controllo nominativo con la Centrale Operativa della Polizia Cantonale, mentre lui, visto che gli animi si erano calmati, avrebbe proceduto, insieme a un altro collega presente, alla perquisizione di sicurezza. Anche egli ha indicato che per la ragazza è stato eseguito unicamente il controllo del bagaglio, non essendoci alcun agente di sesso femminile, così come che i tre ragazzi sono stati sottoposti al test etanografico, tutti e tre con esito positivo. Dal rapporto emerge poi che alla fine del controllo E. avrebbe iperventilato. Per questo motivo, e per procedere alla verifica sanitaria dell’accusatore privato, sarebbe stato loro proposto l’intervento di un’ambulanza, rifiutato dagli interessati. Pure l’imputato ha riferito che terminato il controllo C. avrebbe iniziato a esclamare di volerli denunciare (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.4-6). Nell’ulteriore rapporto dei fatti del 3 luglio 2023 l’imputato ha indicato che una volta negli uffici avrebbero potuto procedere a identificare i tre fermati, tramite la Centrale Operativa, in quanto solo a quel punto gli stessi avrebbero consegnato di loro spontanea volontà il proprio passaporto. Contrariamente a quanto indicato nel primo rapporto – da cui emerge che tutti e tre erano conosciuti alle banche dati (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.5) – in questo rapporto l’imputato ha riportato che su E. nulla si evinceva. Per il resto detto rapporto corrisponde sostanzialmente a quello precedente (MPC pag. 15.2- 2023.07.11-1.B1.1-2). 6.5.3 Sentito in qualità di testimone, l’agente D. ha dichiarato che una volta arrivati agli uffici, avrebbero fatto sedere i tre ragazzi sulla panchina nella zona di controllo all’ingresso, chiedendo nuovamente i documenti a E. e all’accusatore privato, i quali li avrebbero subito consegnati. Ha precisato che per prima cosa avrebbero tolto le manette all’accusatore privato, essendo tranquillo. L’agente ha inoltre affermato che dopo avere ricevuto i documenti si sarebbe allontanato per procedere al controllo dei nominativi. Avrebbero poi effettuato il test dell’alcol ai ragazzi, in quanto si sentiva che avevano assunto alcolici. A detta dell’agente a quel punto gli animi si erano placati e l’accusatore privato di sarebbe scusato con l’imputato. Dopodiché C. si sarebbe un po’ scaldato e avrebbe iniziato a fare l’avvocato dell’amico, dicendo che li avrebbe denunciati. A un certo punto E. avrebbe
- 34 iniziato a iperventilare. Loro avrebbero cercato di tranquillizzarla e avrebbero chiesto sia a E., per il suo