Skip to content

Tribunale penale federale 27.10.2023 CA.2022.24

27 octobre 2023·Italiano·CH·penale federale·PDF·14,854 mots·~1h 14min·3

Résumé

Appelli del 27 settembre 2022 e del 27 settembre / 31 ottobre 2022 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 e 2 CP) Reclamo del 19 settembre 2022 sulla retribuzione del difensore d'ufficio (reclamante: avv. Marco S. Marty) (CN.2023.23);;Appelli del 27 settembre 2022 e del 27 settembre / 31 ottobre 2022 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 e 2 CP) Reclamo del 19 settembre 2022 sulla retribuzione del difensore d'ufficio (reclamante: avv. Marco S. Marty) (CN.2023.23);;Appelli del 27 settembre 2022 e del 27 settembre / 31 ottobre 2022 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 e 2 CP) Reclamo del 19 settembre 2022 sulla retribuzione del difensore d'ufficio (reclamante: avv. Marco S. Marty) (CN.2023.23);;Appelli del 27 settembre 2022 e del 27 settembre / 31 ottobre 2022 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 e 2 CP) Reclamo del 19 settembre 2022 sulla retribuzione del difensore d'ufficio (reclamante: avv. Marco S. Marty) (CN.2023.23)

Texte intégral

Sentenza del 27 ottobre 2023 Corte d’appello Composizione Giudici Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante, Andrea Ermotti e Katharina Giovannone-Hofmann, Cancelliera Leda Ferretti Parti 1. A., difeso d’ufficio dall'avv. Carlo Borradori,

appellante / imputato

2. B., difeso d’ufficio dall'avv. Matteo Galante,

appellante / imputato

3. G., rappresentata dall'avv. Marco S. Marty,

appellante / accusatrice privata

contro MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi, appellato / pubblica accusa

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto : CA.2022.24

- 2 e accusatori privati

1. D., rappresentato dall'avv. Costantino Castelli,

2. E1., E2. E E3., rappresentati dall'avv. Carlo Fubiani,

3. F.,

4. SOCIETÀ 1 S.R.L,

5. H.,

6. SOCIETÀ 2 SA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano,

7. FONDO 1, rappresentato dall'avv. Ivan Paparelli

Oggetto

Appelli del 27 settembre 2022 e del 27 settembre / 31 ottobre 2022 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022

Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 e 2 CP)

Reclamo del 19 settembre 2022 sulla retribuzione del difensore d’ufficio (reclamante: avv. Marco S. Marty) (CN.2023.23)

- 3 - Fatti: A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 Sulla base di una comunicazione spontanea di informazioni pervenuta attraverso la Direzione Nazionale Antimafia di Roma, in data 16 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, nei confronti di ignoti, un’istruzione penale per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) (MPC pag. 01.01.00001). Tale procedimento era rubricato con il n. SV.12.0150-PAS. A.2 In seguito, il MPC ha esteso il procedimento nei confronti di ulteriori persone e per ulteriori ipotesi di reato. Di rilievo per la presente procedura sono in particolare le seguenti decisioni di estensione: ▪ il 26 marzo 2012, l’indagine è stata estesa nei confronti di A. (MPC pag. 01.01.00002); ▪ l’11 aprile 2012, il procedimento è stato esteso all’ipotesi di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP nei confronti di A. e di ignoti (MPC pag. 01.01.00003 e seg.); ▪ il 13 aprile 2012, la procedura è stata estesa nei confronti delle Società 2 SA (ora in liquidazione) per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP e di responsabilità dell’impresa giusta l’art. 102 CP (act. MPC 01.01.00005), mentre il 6 maggio 2013 per titolo di organizzazione criminale ex art. 260ter CP (MPC pag. 01.01.00006 seg.); ▪ il 6 maggio 2013, l’istruzione è stata ulteriormente estesa al reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 CP, sub amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP, sub infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell’art. 314 CP, nei confronti di A. e †I. Per quest’ultimo, l’estensione concerneva anche il reato di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis n. 2 CP (MPC pag. 01.01.00006 seg.); ▪ l’8 maggio 2013, il procedimento è stato esteso al reato di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (MPC pag. 01.01.00010 seg.) nei confronti di A., †I. e ignoti; ▪ il 22 maggio 2013, il procedimento è stato esteso anche contro la Banca 2 AG (ora in liquidazione) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP e organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e, il giorno successivo, contro B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP (MPC pag. 01.01.00012-00015); ▪ il 29 giugno 2013, il procedimento è stato esteso contro ulteriori imputati, tra cui C., per i reati di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, appropriazione indebita

- 4 aggravata ai sensi dell’art. 138 n. 2 CP, sub amministrazione infedele qualificata ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP, sub infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell’art. 314 CP, nonché nei confronti di A. per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (MPC pag. 01.01.00016 seg.). A.3 Con decreto di riunione dei procedimenti dell’11 dicembre 2013, il MPC ha congiunto il summenzionato procedimento n. SV.12-0150-PAS con la procedura n. SV.13.0961-PAS da esso aperta il 5 agosto 2013 e condotta nei confronti di ignoti e di A. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Le due procedure sono state riunite nel procedimento n. SV.12-0150-PAS (MPC pag. 01.01.00018 segg.; MPC pag. 21.04.00023-00030). A. e C. sono stati arrestati e incarcerati in Italia in data 7 maggio 2013 (MPC pag. 18.07.00023 e 18.07.00029). A. è stato scarcerato in data 30 aprile 2015 dal carcere di U. e posto agli arresti domiciliari in provincia di V. fino al 13 giugno 2016, con successivi obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria, terminati il 9 novembre 2016 (TPF pag. 306.721.017). A.4 Con decisione del 23 settembre 2014, il MPC ha decretato l’assunzione da parte dell’autorità inquirente federale di un procedimento condotto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino a carico di B. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP); contestualmente ha riunito l’incarto cantonale MP 2014.7274 al procedimento federale n. SV.12-0150-PAS (MPC pag. 21.05.00037-00052). In data 16 gennaio 2018 il procedimento a carico di B. è stato esteso ai reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) (MPC pag. 01.01.00062-00065). A.5 Con decreti del 14 aprile 2014 e del 18 novembre 2015, il MPC ha abbandonato il procedimento nei confronti di A., Società 2 SA, Banca 2 e C. per titolo di organizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP (MPC pag. 03.01.00001-00005 e 03.01.00012-00020). A.6 Con decreto d’accusa dell’11 novembre 2016, †I. è stato condannato per il reato di ripetuta complicità in amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti (MPC pag. 03.01.00041-00054). Il decreto è cresciuto in giudicato. In medesima data il MPC ha abbandonato parzialmente (decreto cresciuto in giudicato) il procedimento a carico di †I. per i reati di riciclaggio di denaro e di appropriazione indebita aggravata, sub amministrazione infedele qualificata, sub infedeltà nella gestione pubblica (MPC pag. 03.01.00035-00040).

- 5 - A.7 In data 8 febbraio 2018, il MPC ha decretato l’abbandono parziale del procedimento a carico di A. per i reati di appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 2 CP) sub infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP) concernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione intestata al Fondo 1 presso la Banca 2; nonché per i reati di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) rispettivamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) concernenti le distrazioni patrimoniali a danno della relazione denominata “R24.” intestata a F. presso la Banca 2; così come per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) (MPC pag. 03.01.00087-00093). A.8 Con decreto di abbandono del 22 maggio 2018 anche il procedimento penale nei confronti di C. è stato abbandonato per i reati di appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 2 CP) sub infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP); nonché per i reati di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) rispettivamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP) sub amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP); come pure per falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) limitatamente alle fattispecie concernenti gli estratti patrimoniali della relazione intestata al Fondo 1 e della relazione “R24.” presso la Banca 2 (MPC pag. 03.01.00163-00173). A.9 In data 29 gennaio 2019, il MPC ha promosso l’accusa dinnanzi alla Corte penale del TPF (di seguito: Corte penale) nei confronti di A. per titolo di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di B. per titolo di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro ripetuto (art. 305bis n. 1 CP); nei confronti della Società 2 SA per titolo di responsabilità dell’impresa ex art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con l’art. 305bis n. 1 CP (inc. SK.2019.4, TPF pag. 303.100.001 segg.). Il procedimento è stato aperto presso la Corte penale con il numero di ruolo SK.2019.4. Nell’ambito dell’esame dell’accusa (art. 329 CPP), la Corte ha ritenuto che non fosse possibile pronunciare una sentenza e, di conseguenza, con ordinanza del 10 maggio 2019, ha sospeso il procedimento SK.2019.4, rinviando l’accusa al MPC per essere completata o rettificata. La causa non è stata mantenuta pendente presso la Corte penale (inc. SK 2019.4, TPF pag. 303.932.001- 022). A.10 A seguito del rinvio dell’accusa, così come dell’annullamento da parte della Corte penale di parte dei decreti d’accusa emessi dal MPC – tra cui quello

- 6 dell’8 novembre 2018 nei confronti della Banca 2 per titolo di responsabilità d’impresa ex art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con l’art. 305bis CP (MPC pag. 03.01.00217-00222) – il MPC, con decreti del 22 ottobre 2019 rispettivamente del 4 dicembre 2019, ha in particolare abbandonato i procedimenti penali nei confronti della Banca 2 e Società 2 SA, per intervenuta prescrizione rispettivamente per il suo imminente intervento e per mancanza del nesso di causalità (MPC pag. 03.01.00223-00225 [Banca 2]; MPC pag. 03.01.00251-00257 [Società 2 SA]). A.11 In data 19 febbraio 2020, dopo avere nuovamente interrogato i tre imputati, mettendo pure a confronto A. sia con B. sia con C., il MPC ha notificato alle parti la chiusura dell’istruzione impartendo un termine scadente il 2 marzo 2020 per presentare eventuali istanze probatorie e indicare gli elementi necessari all’eventuale applicazione degli art. 429 e segg. CPP (MPC pag. 16.02.00927-00928 [A.], 16.04.00526-00527 [B.], 16.06.00131-00132 [C.]). Contestualmente, il MPC ha prospettato nei confronti di A. e di B. la promozione dell’accusa dinnanzi alla Corte penale per i reati di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP [A.] e art. 158 n. 2 CP [B.]), di truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP); mentre nei confronti di C. per titolo di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP). Inoltre il MPC ha prospettato l’abbandono parziale del procedimento per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) nei confronti dei tre imputati e, per A., pure l’abbandono parziale (poiché riferito solo ad alcuni capi del precedente atto d’accusa del 29 gennaio 2019) per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP). A.12 Dopo avere acquisito, su richiesta delle parti, ulteriore documentazione bancaria, con atto d’accusa del 24 luglio 2020, il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di A. e B. per i reati di cui agli artt. 158 CP, 146 CP e 251 CP, nonché di C. per il reato di cui all’art. 251 CP (TPF pag. 306.100.001-093). Il procedimento a carico dei tre imputati per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) è invece stato abbandonato con decreti del 6 aprile 2020 (MPC pag. 03.01.00262-00264 [A.]; 03.01.00265-00266 [C.]; 03.01.00267- 00270 [B.]). Nei confronti di A. è stato altresì decretato il parziale abbandono per i reati di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), limitatamente a determinate imputazioni dell’atto d’accusa del 29 gennaio 2019 (decreto d’abbandono parziale del 22 maggio 2020, MPC pag. 03.01.00285-00288). A.13 In vista dei dibattimenti, la direzione della procedura ha deciso con decreto del 24 giugno 2021 (TPF pag. 306.250.003-0011) l’acquisizione agli atti degli estratti attuali del casellario giudiziale (svizzeri e italiani) e la documentazione fiscale

- 7 rispettivamente sulla situazione personale e patrimoniale riferiti a tutti e tre gli imputati. La Corte ha inoltre decretato l’acquisizione agli atti, in via rogatoriale, dalla Corte di appello di Napoli. e dalla Corte di appello di Roma, delle decisioni giudiziarie eventualmente intervenute a far tempo dal 24 luglio 2020 nei confronti, tra gli altri, di A. e C., come pure l’edizione presso la Banca 2 di documentazione riferita ad alcune relazioni bancarie contemplate nell’atto d’accusa. A.14 I pubblici dibattimenti si sono tenuti dal 12 al 21 gennaio 2022, alla presenza del MPC, degli imputati A. e B. e i rispettivi rappresentanti legali, nonché del rappresentante legale dell’accusatrice privata G. Gli altri accusatori privati non hanno partecipato ai dibattimenti (TPF pag. 306.720.001-050). L’imputato C., sebbene regolarmente citato per il tramite del difensore, come concordato (cfr. udienza preliminare del 30 aprile 2021, TPF pag. 306.710.001-005), non è comparso né in occasione del primo dibattimento indetto per il 12 gennaio 2022, né in sede del nuovo dibattimento fissato il 13 gennaio 2022. Il dibattimento, nei confronti di C. ha quindi avuto luogo nella forma contumaciale ai sensi degli art. 366 e segg. CPP, ritenuto come la sua richiesta di essere dispensato era già stata respinta con decreto 11 gennaio 2022 (TPF pag. 306.310.19-24). A.15 Con sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022, letta in udienza pubblica lo stesso giorno e notificata a C. in via postale (TPF pag. 306.930.001-011; TPF pag. 306.930.012), la Corte penale ha pronunciato la seguente decisione: I) Per quanto riguarda A. 1.1 Abbandono del procedimento in relazione alle imputazioni 1.1.3.6.1 a 1.1.3.6.4 dell’atto d’accusa (di seguito: AA) (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), così come in relazione all’imputazione 1.1.1.4 (e sottopunti) dell’AA (amministrazione infedele, art. 158 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale; 1.2 Proscioglimento dalle accuse di • amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.1.1.16 e 1.1.1.5 (e sottopunti) dell’AA; • truffa (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione all’imputazione 1.1.2.3 (e sottopunti) dell’AA; • falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.3.1 (e sottopunti), 1.1.3.2 (e sottopunti), 1.1.3.4.2, 1.1.3.4.3 e 1.1.3.4.7 dell’AA. 1.3 Riconoscimento di colpevolezza (per quanto non vi sia stato un abbandono o un proscioglimento) per:

- 8 - • amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) come al punto 1.1.1 (e sottopunti) dell’AA; • truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), come al punto 1.1.2 (e sottopunti) dell’AA; • falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), come al punto 1.1.3 (e sottopunti) dell’AA. 2. Condanna a una pena detentiva di tre anni, (esecuzione parzialmente sospesa, parte da eseguire di 12 mesi, periodo di prova di 2 anni). II) Per quanto riguarda B. 1. Riconoscimento di colpevolezza per: • amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), come al punto 1.2.1 (e sottopunti) dell’AA; • truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), come al punto 1.2.2 (e sottopunti) dell’AA; • falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 2 CP), come al punto 1.2.3 (e sottopunti) dell’AA. 2. Condanna a una pena detentiva di 18 mesi e una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di CHF 30 cadauna (esecuzione sospesa condizionalmente, periodo di prova di 2 anni). III) Per quanto riguarda C. 1.1 Abbandono del procedimento in relazione alle imputazioni da 1.3.1.2.1 a 1.3.1.2.4 (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale; 1.2 Riconoscimento di colpevolezza per falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) come al punto 1.3.1 (e sottopunti) dell’AA, per quanto il procedimento non sia stato abbandonato. 2. Condanna a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di CHF 30 cadauna (esecuzione sospesa condizionalmente, periodo di prova di 2 anni). A. è inoltre stato condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.-- (sentenza SK.2020.27 dispositivo n. V.1.1). Al fine di garantirne la parziale esecuzione è stato mantenuto il sequestro sul conto n. C1. intestato a A. presso la Banca 3 AG, sul conto n. C2. intestato a A. presso la Banca 4, sulle somme di EUR 12’571.64 e USD 4’544.48 depositate presso la Banca 5, sulla polizza vita n. 9 di A. presso l’assicurazione Società 4 AG e sulle tre statue poste sotto sequestro (dispositivo n. V.1.2). Le pretese civili avanzate dagli accusatori privati G., E. e D. nei suoi confronti sono state parzialmente accolte; per gli importi eccedenti la pretesa civile riconosciuta, essi sono stati rinviati al foro civile (dispositivo n. VI.1). A. e C. sono pure stati condannati a versare in solido all’accusatore privato Fondo 1 l’importo di CHF 30'475.-- a titolo di indennizzo (dispositivo n. IX).

- 9 - B. è anche stato condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 605'000.--, e al fine di garantirne la parziale esecuzione è stato mantenuto il sequestro sul conto n. C3. intestato a B. presso la Banca 6 AG (dispositivo n. V.2). La pretesa civile degli accusatori privati E. nei suoi confronti è stata parzialmente accolta, e per il resto rinviata al foro civile (dispositivo n. VI.2). Le spese procedurali di complessivi CHF 82'072.85 sono state poste a carico di A. in ragione di CHF 25'000.--, di B. in ragione di 23'922.30 e di C. in ragione di 25'000.--, le ulteriori spese procedurali sono state poste a carico della Confederazione (dispositivo n. VII). Sono inoltre state fissate le retribuzioni dei difensori d’ufficio degli imputati, i quali sono stati condannati al rimborso alla Confederazione non appena le condizioni economiche glielo permetteranno, rispettivamente del patrocinatore d’ufficio dell’accusatrice privata G. (dispositivo n. VIII). A.16 Il 10 febbraio 2022 il patrocinatore dell’accusatrice privata G. ha annunciato l’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la menzionata sentenza (TPF pag. 306.940.01). Con missive dell’11 febbraio 2022, anche i difensori di A., B. e C. hanno presentato annuncio d’appello avverso la medesima (TPF pag. 306.940.002-004). Il difensore di C. ha, nel contempo, anche formulato un’istanza di nuovo giudizio ex art. 368 cpv. 1 CPP (TPF pag. 306.940.004), poi ritirata in data 14 marzo 2022 (TPF pag. 306.523.014). B. Procedura di appello B.1 Dopo la ricezione della motivazione scritta della sentenza di prima istanza, in data 23 rispettivamente 27 settembre 2022, C., B. e A. hanno presentato le loro dichiarazioni d’appello, impugnando sostanzialmente ciascuno i punti del dispositivo a loro sfavorevoli.

C. ha formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.315 seg.): a) che, fatta salva una ulteriore limitazione nel seguito della procedura, sono impugnati i dispositivi nn. III.1.2, III.2, VII.1. VIII.4. (seconda frase) e IX. della sentenza di primo grado; b) che, protestate tasse spese e ripetibili di appello, si chiede che i dispositivi impugnati siano annullati e così riformati: 1. “Per quanto non sia disposto l’abbandono del procedimento, rispettivamente la sospensione ex art. 329 cpv. 2 CPP, C. è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto di accusa del 24 luglio 2020, così come da qualsiasi altre ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella predetta promozione dell’accusa. 2. Le pretese di risarcimento dell’accusatore privato Fondo 1 sono integralmente respinte. 3. Le spese procedurali sono integralmente poste a carico della Confederazione.

- 10 - 4. (ev.) Tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinde dall’imporre a C. un eventuale rimborso a favore della Confederazione della retribuzione del difensore d’ufficio.” c) che eventuali istanze probatorie saranno formalizzate in un secondo tempo, riservata la facoltà di produrre documentazione in corso di procedura.

B. ha invece postulato quanto segue (CAR pag. 1.100.328-331): 1. L’appellante dichiara di impugnare, fatta salva un’eventuale limitazione nel seguito della procedura, i dispositivi nn. II.1, II.2, V.2.1, V.2.2, VI.2, VII.1, VII.2, VIII.3 (seconda frase), della sentenza di primo grado. 2. B. chiede quindi, con protestata di tasse, spese e ripetibili di appello, che i dispositivi impugnati siano annullati e così riformati: II. B. 1. B. è prosciolto dalle imputazioni di: - amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), di cui al punto 1.2.1 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; - truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP); di cui al punto 1.2.2 (e sottopunti) dell’atto d’accusa; - falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 2 CP), di cui al punto 1.2.3 (e sottopunti) dell’atto d’accusa. 2. Annullato V. Risarcimento equivalente (art. 71 CP) 2.1 Annullato 2.2 È ordinato il dissequestro del conto n. C3. intestato a B. presso la Banca 6 AG. VI. Pretese civili 2. La pretesa di E1., E2. e E3. nei confronti di B. è integralmente respinta. VII. Spese procedurali 1. Le spese procedurali sono integralmente poste a carico della Confederazione. 2. Annullato VIII. Difesa e patrocinio d’ufficio 3. Non appellato Annullato. 3. Eventuali istanze probatorie saranno formalizzate in un secondo tempo, riservata la facoltà di produrre documentazione in corso di procedura.

Mentre A. ha formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.322-325): 1. L’appello presentato da A. è integralmente accolto. 2. A. – per quanto il procedimento nei suoi confronti non sia stato abbandonato – è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto di accusa del 24 luglio 2020, così come da

- 11 ogni altra ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella predetta promozione dell’accusa. 3. È annullata la condanna di risarcimento equivalente di cui al pto. V.1.1.1 di sentenza. 4. È ordinato il dissequestro dei conti Banca 3 AG e Banca 4, così come le somme depositate presso la Banca 5, così come la polizza vita di A. presso Società 4 AG, così come le tre statue di cui al pto. V.1.1.2. 5. Le pretese civili dell’AP G., E2. e E3. siano integralmente respinte. 6. Le pretese civili degli AP E1., E2. e E3. sono integralmente respinte. 7. Le pretese civili dell’AP D. sono integralmente respinte. 8. Le spese procedurali sono integralmente a carico della Confederazione. B.2 Con dichiarazione d’appello del 27 settembre, rispettivamente del 31 ottobre 2022 (versione tradotta inoltrata il 31 ottobre 2022 su richiesta della direzione del procedimento del 21 ottobre 2022 [CAR pag. 1.100.341 segg.]), l’accusatrice privata G. ha formulato le seguenti conclusioni: A. Misura dell’impugnazione (art. 399 cpv. 3 CPP) Viene impugnata l’intera decisione del 4 febbraio 2022. B. Modificazioni della Decisione di primo grado (art. 399 cpv. 3 lit. a CPP) La richiesta è di modificare la sentenza impugnata nel senso che il procedimento dinanzi al Tribunale penale federale deve essere sospeso, l’atto d’accusa deve essere rinviato all’accusatore per allestire un atto di accusa corretto e rettificare il montante dei danni subiti dalle parti lese, nonché per commissionare una perizia e per ulteriore chiarimento giuridicamente sufficiente dei fatti ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CPP (art. 329 cpv. 2 CPP). C. Istanze probatorie (art. 399 cpv. 3 lit. c CPP) […] Le richieste di prove sono già state motivate e formulate nello scritto del 29 aprile 2021; vengono riproposte in questa sede […]. Tra le richieste di prove, vanno evidenziate: (i) l’”Investment Compliance Executive Summary” del novembre 2010, (ii) il “Minutes of the Meeting”, Banca 2, Z., 20 aprile 2010, nonché (iii) la redazione di una perizia sull’autenticità delle firme sui “bien-trouvés”. […] D. Spese e indennità Le spese e l’indennità sono a carico della Confederazione.

B.3 In data 3 novembre 2022 è stata trasmessa alle parti copia delle quattro dichiarazioni d’appello in applicazione dell’art. 400 cpv. 2 CPP, ed è stato loro assegnato un termine per presentare eventuali istanze motivate di non entrata nel merito, per interporre appello incidentale, per presentare le relative istanze probatorie e per determinarsi sulle richieste di prova già presentate (CAR pag. 1.400.001 seg.). B.4 Con appello incidentale del 21 novembre 2022 il MPC ha impugnato unicamente il dispositivo n. III.2. della sentenza summenzionata, concernente la pena inflitta

- 12 a C., chiedendone la condanna a una pena detentiva di un anno e otto mesi (CAR pag. 1.400.003-005). Con scritto di medesima data il MPC ha inoltre in particolare chiesto la non entrata nel merito dell’appello di G. e la reiezione delle sue istanze probatorie, nella misura in cui i documenti richiesti non siano già agli atti del procedimento. A titolo abbondanziale il MPC ha pure rilevato che la richiesta di una perizia calligrafica risulterebbe incompatibile con i principi di celerità e di economia processuale e che la medesima richiesta sarebbe già stata respinta dalla prima Corte (CAR pag. 1.400.006 seg.). B.5 Con scritto del 30 novembre 2022 è stato trasmesso alle parti l’appello incidentale del MPC ed è stato assegnato loro un termine per presentare un eventuale istanza motivata di non entrata nel merito, inoltre è stato prorogato il termine per G. di determinarsi sulle istanze di prova già presentate (CAR pag. 1.400.010 seg.). B.6 Con decreto sulle prove del 20 febbraio 2023 (CAR pag. 4.200.001-003) è stato comunicato alle parti che l’istanza di non entrata nel merito (per difetto di motivazione delle dichiarazioni d’appello degli imputati) presentata il 21 dicembre 2022 da G. (CAR pag. 1.400.012) sarebbe stata trattata nel merito. È inoltre stata ordinata l’acquisizione agli atti degli estratti del registro delle esecuzioni relativo ai tre imputati, del casellario giudiziale svizzero (per tutti e tre gli imputati) e italiano (per A. e C.) come pure della documentazione fiscale (dichiarazioni d’imposta, decisioni di tassazione e formulario sulla situazione finanziaria e personale relativi ai tre imputati). Le parti sono poi state invitate a pronunciarsi sulle istanze probatorie presentate da G. e a presentare e motivare per iscritto le proprie istanze probatorie supplementari. A. e C. sono stati invitati ad aggiornare la Corte sullo stato delle procedure condotte dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (n. 15192/13 R.G.N.R.; nei confronti di A. e C. per titolo di truffa ex art. 640 CP-I) e di Roma (n. 13927/13 R.G.N.R.; nei confronti di A. e C. per titolo di appropriazione indebita ex art. 646 CP-I). B.7 Con scritti del 27 febbraio 2023 (MPC [CAR pag. 4.200.004]), 8 marzo 2023 (C. [CAR pag. 4.200.007-010] e B. [CAR pag. 4.200.011-017]), 9 marzo 2023 (accusatore privato Fondo 1 [CAR pag. 4.200.018]) e 5 aprile 2023 (A. [CAR pag. 4.200.019-027]) le parti hanno rinunciato a presentare istanze probatorie supplementari rispettivamente hanno comunicato di non avere aggiornamenti in relazione ai procedimenti penali condotti a Napoli/Roma, e in particolare B., A. e il Fondo 1 si sono rimessi al giudizio della Corte in merito alle istanze probatorie presentate dall’accusatrice privata G. Tutti e tre gli imputati hanno fornito alla

- 13 - Corte le informazioni richieste in merito alla loro situazione personale e finanziaria. B.8 Con decisione BB.2022.121a del 22 marzo 2023 la Corte dei reclami penali del TPF (in seguito: Corte dei reclami penali) ha pronunciato la sospensione della procedura di reclamo BB.2022.121 – concernente il reclamo dell’avv. Marty, difensore d’ufficio di G., contro l’indennità riconosciutagli dalla Corte penale con sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 (dispositivo VIII.1), con il quale ha postulato il riconoscimento di un indennizzo complessivo – in attesa dell’esito della presente procedura d’appello (CAR pag. 10.150.005-009). Il dossier di tale procedura è stato acquisito agli atti (CAR pag. 3.202.001 seg.). B.9 Con decreto sulle prove del 23 agosto 2023 le istanze probatorie dell’appellante G., concernenti “l’Investment Compliance Executive Summary” del novembre 2010, il “Minutes of the Meeting”, Banca 2, Z. del 20 aprile 2010 nonché “la redazione di una perizia sull’autenticità delle firme sui bien-trouvés”, sono state respinte (CAR pag. 4.200.034 seg.). B.10 Con scritto del 12 settembre 2023 C. ha dichiarato il ritiro del suo appello (CAR pag. 1.300.001-004). Con decisione del 28 settembre 2023 la procedura d’appello concernente C. è stata disgiunta dalla procedura d’appello principale, e trattata con il numero di ruolo CA.2023.18. L’appello da lui presentato in data 23 settembre 2022 è stato dichiarato privo d’oggetto in quanto ritirato e di conseguenza l’appello incidentale del MPC del 21 novembre 2022, concernente solo quest’ultimo, decaduto. Il procedimento CA.2023.18 è quindi stato stralciato dai ruoli in quanto privo d’oggetto (CAR pag. 1.300.005-011). B.11 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti dal 4 al 9 ottobre 2023 a Bellinzona in presenza del MPC, dell’imputato A. – dispensato dopo il suo interrogatorio – e il suo rappresentante legale, così come in un primo momento anche del rappresentante legale di B. e quello dell’accusatrice privata G. Gli altri accusatori privati non hanno partecipato ai dibattimenti (CAR pag. 5.100.018-034). All’inizio del dibattimento l’avv. Galante, difensore di B., ha confermato – come già anticipato la sera precedente – il ritiro dell’appello da parte del suo assistito (CAR pag. 5.100.020; CAR pag. 5.200.001 segg.). Nel corso dei dibattimenti è stato quindi sentito solamente A. in veste di imputato (CAR pag. 5.100.028). B.12 Come già anticipato alle parti con scritto del 15 settembre 2023 (CAR pag. 4.301.017), la richiesta di sospensione e di rinvio formulata dall’accusatrice privata G. con la propria dichiarazione d’appello, è stata trattata quale questione pregiudiziale all’inizio del dibattimento. In tale sede l’avv. Marty si è riconfermato nelle proprie richieste di causa (CAR pag. 5.200.006-025).

- 14 - Dopo avere deliberato a tal proposito la Corte d’appello del TPF (in seguito: Corte d’appello), nel corso del dibattimento, ha comunicato – con una breve motivazione orale – la propria decisione sulle richieste presentate da G., ritenendo il suo appello irricevibile (CAR pag. 5.100.025). B.13 La difesa di A. ha invece dapprima presentato una limitazione del proprio appello a complemento della dichiarazione di appello del 27 settembre 2022 (CAR pag. 5.200.026 seg.), circoscrivendo il proprio appello ai seguenti punti:

Pto. n. I.1.3. del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022:

• laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta, il ricorso di appello viene limitato nei confronti delle imputazioni previste ai punti da 1.1.1.1.1. a 1.1.1.1.26. dell’atto di accusa. • laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di truffa, il ricorso viene limitato nei confronti delle imputazioni previste ai punti 1.1.2.1.1 dell’atto di accusa. • laddove l’appellante viene dichiarato autore colpevole di falsità in documenti, il ricorso viene limitato nei confronti delle imputazioni previste ai punti 1.1.3.4.1 e 1.1.3.5.1 a 1.1.3.5.11. e 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42.

Pto. n. I.2. del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022: • laddove l’appellante viene condannato a una pena detentiva di tre anni sospesi parzialmente.

Per i restanti punti n. V. VI. VII. VIII del dispositivo della sentenza 4 febbraio 2022 si richiama quanto esposto nella dichiarazione di appello del 27 settembre 2022. Su domanda del MPC l’avv. Borradori ha poi precisato che A. riconosce il risarcimento equivalente (dispositivo n. V.1) tranne che per i beni che apparterebbero alla moglie di cui al punto V.1.2 cpv. 4 del dispositivo (CAR pag. 5.100.027). Con la propria arringa ha quindi chiesto il proscioglimento per i reati di amministrazione infedele, truffa e falsità di documenti in relazione ai capi d’accusa menzionati in precedenza; per quanto concerne la falsità in documenti ha in via principale sollevato la violazione del principio ne bis in idem. In merito alla richiesta di pena ha postulato in via principale, in caso di accoglimento integrale o parziale dell’appello, una pena di complessivi 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. In via subordinata, qualora l’appello venisse accolto solo nel punto relativo alla pena, ha chiesto una pena di complessivi 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni (CAR pag. 5.200.028-052).

- 15 - B.14 Con requisitoria d’appello il MPC ha sostanzialmente chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Unicamente per quanto concerne la pena, in considerazione del principio di celerità e del tempo trascorso dai fatti, ha postulato la riduzione della pena a una pena detentiva di 30 mesi, in luogo dei 36 mesi pronunciati in primo grado, non opponendosi alla sospensione condizionale parziale della pena detentiva, con un periodo di prova di 2 anni, ma chiedendo che la parte da eseguire sia di almeno 6 mesi (CAR pag. 5.200.053-073). B.15 Come da richiesta (CAR pag. 3.202.004 seg.), con scritto del 9 ottobre 2023 la Corte dei reclami è stata informata della conclusione dei dibattimenti e della decisione di entrare nel merito dell’appello presentato da A., così come della decisione di dichiarare irricevibile l’appello presentato da G. (CAR pag. 3.202.008). Alla luce di tale comunicazione, con decisione del 17 ottobre 2023, la Corte dei reclami ha stralciato dai ruoli la procedura di reclamo BB.2022.121, relativa al reclamo dell’avv. Marty, dovendo le censure da lui sollevate essere trattate nella procedura d’appello (CAR pag. 3.202.009-012). B.16 Con scritto del 23 ottobre 2023 copia della summenzionata decisione e del reclamo sono state inoltrate alla Corte penale e al MPC per eventuali osservazioni (CAR pag. 1.101.002). La Corte penale ha rinunciato a presentare osservazioni (CAR pag. 1.101.004), mentre il MPC si è riconfermato nelle proprie osservazioni del 29 settembre 2022 inoltrate alla Corte dei reclami penali, chiedendo la conferma di quanto deciso dalla prima istanza (CAR pag. 1.101.005 segg.). B.17 In data 30 ottobre 2023 il dispositivo della sentenza 27 ottobre 2023 è stato notificato alle parti.

- 16 - La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Ricevibilità degli appelli 1.1 Gli annunci d’appello presentati dall’accusatrice privata G. e dai tre imputati dell’8 rispettivamente 11 febbraio 2022 (TPF pag. 306.940.001-004) e le loro dichiarazioni d’appello del 23 rispettivamente 27 settembre 2022 (CAR pag. 1.100.315-457), così come anche l’appello incidentale del MPC del 21 novembre 2022 (CAR pag. 1.400.003-005) sono stati presentati tempestivamente ai sensi degli artt. 399 cpv. 1e3e 400 cpv. 3 CPP. Gli appelli sono stati proposti contro la sentenza della Corte penale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). 1.2 Per gli ulteriori aspetti la ricevibilità dell’appello presentato dall’accusatrice privata G. verrà trattata in seguito (cfr. consid. I.2). 1.3 Come detto (cfr. Fatti B.10), in data 12 settembre 2023, C. ha ritirato il proprio appello. La procedura d’appello concernente quest’ultimo è di conseguenza stata disgiunta dalla presente procedura ed è stata stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto. A fronte del ritiro dell’appello da parte di C. è decaduto anche l’appello incidentale presentato dal MPC (art. 401 cpv. 3 CPP; CAR pag. 1.300.005-011). 1.4 All’inizio del dibattimento pure B. ha comunicato il ritiro del proprio appello, il quale è pertanto divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 403 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP). Alla luce di ciò si rileva che i dispositivi n. II.1-2, V.2, VI.2, VII.1 (per quanto concerne le spese procedurali di CHF 23'922.30 a carico di B.) e VIII.3 della sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 concernenti B. sono cresciuti in giudicato con effetto retroattivo a partire dalla data in cui la decisione è stata emessa (art. 437 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP). 1.5 Per quanto concerne A., con la sentenza qui impugnata, egli è stato riconosciuto autore colpevole – limitatamente a determinati capi d’imputazione – di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) e falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), ed è stato condannato a una pena detentiva di tre anni (esecuzione parzialmente sospesa; esecuzione di 12 mesi; periodo di prova di 2 anni). Quale imputato egli è quindi toccato dalla decisione e ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa, ed è pertanto legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 lett. b, art. 111 cpv. 1 e art. 382 cpv. 1 CPP).

- 17 - 1.6 Contrariamente a quanto fatto valere da G. – la quale ha chiesto la non entrata nel merito degli appelli degli imputati, non avendo questi motivato le dichiarazioni d’appello (CAR pag. 1.400.012) – va evidenziato che, come stabilito in modo inequivocabile dall’art. 399 cpv. 3 CPP, nella dichiarazione d’appello la parte deve unicamente precisare se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti (lett. a), in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado (lett. b), e le sue istanze probatorie (lett. c). In caso di impugnazione parziale va precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l’appello (art. 399 cpv. 4 CPP). La dichiarazione d’appello non deve essere motivata. La motivazione viene fornita nel corso del dibattimento orale o, in caso di procedura scritta, entro il termine impartito ai sensi dell’art. 406 cpv. 3 CPP (sentenza del TF 6B_1227/2023 del 10 gennaio 2024 consid. 2.2; JÜRG BÄHLER, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 8 ad art. 399 CPP). Avendo sia C. sia B. ritirato l’appello, di rilievo è in concreto unicamente l’appello presentato da A. Questo adempie i requisiti di cui all’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, avendo precisamente indicato i punti della sentenza di primo grado impugnati e in che modo questa dovrebbe essere modificata. A differenza di quanto ritiene l’accusatrice privata G., una più dettagliata motivazione non era a quel momento necessaria. 1.7 Il procedimento penale è stato inizialmente aperto nei confronti di ignoti e A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, esteso dopo, all’ipotesi di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP (procedimento SV.12.0150), poi ulteriormente esteso ai reati di cui all’atto d’accusa e ad altre persone, tra le quali B. e C. In virtù dell’art. 24 cpv. 1 CPP, questi reati sottostanno alla giurisdizione federale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all’estero (lett. a), o in più cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). Alle stesse condizioni, il MPC può aprire un’istruzione per crimini di cui ai titoli secondo e undicesimo, qualora nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal MPC l’assunzione del procedimento (art. 24 cpv. 2 CPP). Nel caso di specie, gli imputati erano inizialmente sospettati da un lato di aver riciclato, in territorio svizzero, valori patrimoniali di origine criminale per conto di un’organizzazione criminale di stampo mafioso e dall’altro, di attività distrattiva commessa, anche in territorio svizzero, ai danni del Governo italiano e più precisamente del Fondo 1, con conseguente attività di riciclaggio in Svizzera. Si ha che l’inchiesta ha avuto evidenti connessioni con l’estero, ragione per cui è data la competenza federale. Con decisione del 23 settembre 2014, il MPC ha assunto, su richiesta del Ministero pubblico del Canton Ticino, il procedimento penale aperto presso l’autorità cantonale nei confronti di B. Essendo il reato di

- 18 riciclaggio di denaro già soggetto alla giurisdizione federale nell’ambito del procedimento SV.12.0150 presso il MPC, anche le successive estensioni ai reati di amministrazione infedele qualificata, truffa e falsità in documenti rimangono sottoposte alla giurisdizione federale – anche in considerazione dei principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). La Corte d’appello, nella composizione di tre giudici, è pertanto competente per giudicare gli appelli contro la sentenza qui impugnata (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 33 lett. c, art. 38a e art. 38b LOAP). 1.8 In virtù di quanto precede si può entrare nel merito dell’appello presentato da A., adempiendo questo tutti i presupposti processuali e non essendovi impedimenti a procedere. 2. Ricevibilità appello G. 2.1 Con la propria dichiarazione d’appello l’accusatrice privata G. ha chiesto che il procedimento venga sospeso e l’atto d’accusa rinviato al MPC per rettificarlo e/o completarlo. Tale richiesta di sospensione del procedimento rispettivamente di rinvio dell’atto d’accusa al MPC è connessa, per quanto concerne il contenuto, alle richieste di effettuare delle verifiche in merito alla collaborazione e le omissioni degli organi di Banca 2 e di allestire una perizia sulla veridicità delle firme della signora G. apposte sui “bien-trouvés”, già presentate in prima istanza e respinte dalla Corte penale nell’ambito dei dibattimenti di primo grado, sebbene trattate come richieste di assunzione di prove (TPF pag. 306.015-017). Tale richiesta di sospensione rispettivamente di rinvio è stata riconfermata anche in sede di dibattimento (CAR pag. 5.200.006-025). 2.2 Giusta l’art. 399 cpv. 3 lett. b CPP, oltre a menzionare le parti del giudizio che vengono contestate, la dichiarazione d’appello deve precisare in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado. L’appellante non si deve quindi limitare a indicare i punti contestati ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 CPP, ma deve specificare quali modifiche richiede, vale a dire in che modo deve essere modificato il dispositivo della sentenza (JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n. 12 ad art. 399 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2a ed. 2019, n. 17 ad art. 399 CPP). L’esigenza di cui all’art. 399 cpv. 3 lett. b CPP si riconduce al requisito procedurale secondo cui bisogna presentare una richiesta d’appello riformatoria. Con l’appello, che è un rimedio giuridico riformatorio, deve quindi essere presentata una richiesta di merito (sentenza del TF 7B_293/2022 del 26 gennaio 2024 consid. 2.2.2 e riferimenti ivi citati). Le sole richieste di annullamento o di rinvio alla

- 19 prima istanza per nuova decisione non sono sufficienti, salvo se la Corte d’appello, in caso di accoglimento dell’appello, non potrebbe comunque emanare una decisione riformatoria (sentenza del TF 7B_539/2023 del 3 novembre 2023 consid. 3.1.2 e rinvii). 2.3 Nella fattispecie la dichiarazione d’appello presentata da G. non precisa quali punti del dispositivo della sentenza di primo grado sono impugnati, né in che modo questa debba essere modificata. Già con scritto del 12 settembre 2023, la Corte aveva reso attenta l’accusatrice privata G. di non aver precisato in che modo chiedeva la modifica della sentenza impugnata, assegnandole un termine per fornire una specificazione a tale riguardo (CAR pag. 2.105.015-016). L’accusatrice privata ha quindi indicato di richiedere la modifica dell’intero dispositivo, in quanto l’intera accusa e la decisione del Tribunale si baserebbero su un’indagine incompleta, riproponendo poi la propria posizione al riguardo (CAR pag. 2.105.018-023). In sede di dibattimento è stato nuovamente chiesto a G. se, indipendentemente dalla richiesta di rinvio e sospensione, ci fossero dei punti precisi del dispositivo della sentenza di primo grado che intendesse impugnare. Il patrocinatore ha risposto di non avere altri punti da impugnare se non la retribuzione del patrocinatore d’ufficio di G. (CAR pag. 5.100.025). Nonostante più richieste in tal senso, l’accusatrice privata – peraltro rappresentata da un legale – non ha quindi precisato in che modo chiede la modifica della sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022, segnatamente sui punti in merito ai quali essa ha un interesse giuridicamente protetto, limitandosi piuttosto a indicare genericamente di chiedere la modifica dell’intero dispositivo – senza tuttavia specificare in che modo – rispettivamente di non avere altri punti del dispositivo da impugnare se non la retribuzione. Sulla base della dottrina e giurisprudenza citata, la richiesta così come formulata dall’accusatrice privata non può essere ritenuta sufficiente ai sensi all’art. 399 cpv. 3 lett. b CPP. Alla luce di ciò non si può entrare nel merito del suo appello, il quale deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 385 in unione con l’art. 403 cpv. 1 CPP. 2.4 A titolo abbondanziale va comunque rilevato che, quand’anche la Corte d’appello fosse entrata nel merito dell’appello, l’istanza di rinvio avrebbe ad ogni modo dovuto essere respinta. Infatti, il perimetro dell’accusa – e quindi l’oggetto del processo e del giudizio – viene definito dal MPC nell’atto d’accusa (principio accusatorio) e non rientra nella competenza della Corte d’appello, che è vincolata ai fatti descritti nell’atto d’accusa (art. 350 cpv. 1 CPP). Anche l’eventuale perseguimento di altre persone rientra nella sola competenza del MPC. La Corte d’appello si limita a esaminare se l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (art. 329 cpv. 1 CPP). Ciò è il caso se è possibile pronunciare una

- 20 sentenza. Nella fattispecie questo era rispettivamente è possibile, motivo per cui non vi sarebbe comunque stata ragione di rinviare l’atto d’accusa al MPC. 2.5 Il reclamo presentato dall’avv. Marty avverso l’indennizzo riconosciutogli in prima istanza verrà esaminato in seguito, nell’ambito delle spese (cfr. infra consid. 10.3). 3. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello (divieto della reformatio in peius) 3.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; 147 IV 409 consid. 5.3; sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1; BÄHLER, op. cit., n. 1 ad art. 398 CPP; ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 14 seg. ad art. 398 CPP). 3.2 A fronte dei ritiri degli appelli di C. e B. rispettivamente della non entrata in materia dell’appello dell’accusatrice privata, oggetto della presente procedura è unicamente l’appello parziale presentato da A. contro la sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 della Corte penale. All’inizio del dibattimento A. ha, come detto, limitato il proprio appello (CAR pag. 5.200.026 seg.). Per quanto concerne la colpevolezza (dispositivo n. I.1.3) contestate in questa sede rimangono quindi, per il reato di amministrazione infedele qualificata, le imputazioni di cui ai punti 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.26 dell’atto di accusa (ad eccezione del punto 1.1.1.1.16 per cui è stato prosciolto), per la truffa l’imputazione di cui al punto 1.1.2.1.1 dell’atto d’accusa e, per quanto concerne la falsità in documenti, le imputazioni di cui ai punti 1.1.3.4.1, da 1.1.3.5.1 a 1.1.3.5.11. e da 1.1.3.6.5 a 1.1.3.6.42. Contestata è pure la pena (dispositivo n. I.2), così come le pretese civili di G., E1., E2. e E3., e di D. riconosciute dall’istanza precedente nei confronti dell’imputato A. (dispositivo n. VI.1). Per quanto riguarda il risarcimento equivalente rispettivamente il sequestro (dispositivo n. V.1), contestato in questa sede è unicamente l’importo depositato presso

- 21 la Banca 5 (EUR 12'571.64 e USD 4'544.48). Impugnate sono poi le spese procedurali poste a suo carico (dispositivo n. VIII.1) e la condanna a rimborsare alla Confederazione la retribuzione riconosciuta al suo difensore non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (dispositivo n. VIII.2 seconda frase). Tali impugnazioni delimitano l’oggetto della presente procedura d’appello (cfr. art. 404 cpv. 1 CPP). Da ciò deriva la cognizione del giudice, limitata nel caso concreto anche dal divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP), avendo presentato appello unicamente l’imputato A. 3.3 Non contestati, e di conseguenza cresciuti in giudicato (DTF 147 IV 167 consid. 1.2 e rinvii), sono pertanto i dispositivi della sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 n. I.1.1., n. I.1.2, n. I.1.3 (limitatamente ai capi d’imputazione 1.1.1.2 e 1.1.1.3 dell’atto d’accusa per l’amministrazione infedele; da 1.1.2.1.2 a 1.1.2.1.5, 1.1.2.2 e 1.1.2.4 per la truffa; 1.1.3.3, da 1.1.3.4.4 a 1.1.3.4.6 e da 1.1.3.4.8 a 1.1.3.4.19 per la falsità in documenti), n. IV, n. V.1.1 (dedotte le somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate presso la Banca 5), n. V.1.2 (ad eccezione delle somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 depositate presso la Banca 5) e n. IX. 4. Diritto applicabile In merito al diritto applicabile, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto rettamente esposto al consid. I.2 dai giudici di prime cure, secondo cui alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all’epoca dei fatti, ciò che vale anche per il regime sanzionatorio (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. VI). 5. Prescrizione Anche in merito alla prescrizione si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. I.3 dalla prima istanza, secondo cui alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata parte dei capi d’imputazione addossati a A. erano prescritti rispettivamente prossimi alla prescrizione e di conseguenza, per tali imputazioni, il procedimento penale è stato abbandonato (cfr. dispositivo n. I.1.1). Ciò non riguarda tuttavia i capi d’imputazione ancora oggetto della presente procedura. 6. Ne bis in idem Come si dirà meglio in seguito, contrariamente a quanto sollevato da A. – in relazione al reato di falsità in documenti – in concreto non sussiste alcuna violazione del principio ne bis in idem (cfr. infra consid. II.4.1).

- 22 - II. Nel merito 1. Introduzione 1.1 Nell’atto d’accusa del 24 luglio 2020, a A. vengono rimproverate delle malversazioni commesse a danno di clienti della Società 2 SA, già Società 3, società a lui riconducibile. Di seguito viene presentata una breve panoramica della cronistoria della Società 2 SA e del ruolo degli imputati, sulla base del rapporto finanziario della Polizia giudiziaria federale (PGF) del 9 maggio 2017 (MPC pag. 10.02.00920 segg., per più dettagli cfr. sentenza SK.2020.27 consid. II.1-7). 1.2 La Società 3, con sede a X. via […], è stata costituita il 17 dicembre 2004 dai membri del Consiglio di amministrazione Q. (presidente), T1. et T2., NNNN. e AA., con come scopo principale l’assistenza, la consulenza, l’amministrazione e la gestione di patrimoni e di investimenti, come pure lo svolgimento di ogni attività commerciale e finanziaria connessa con lo scopo sociale, compresa l’attività fiduciaria. A. è entrato quale membro del consiglio di amministrazione (con firma collettiva a due), nel marzo del 2005. Nel corso del 2005, Banca 2 – storico gruppo di banchieri privati facente capo alla famiglia T. – ha aperto un ufficio in Ticino. Lo stesso è stato intestato alla Società 3 quale gestore patrimoniale esterno, la direzione è stata affidata a A. (a far tempo dal 6 giugno 2008 A. risultava poi iscritto nel registro di commercio quale delegato, con firma collettiva a due). A tal proposito, Banca 2 e Società 3 hanno sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale esterna con effetto dal 1° marzo 2005 (MP pag. 08.06.03037- 03045). La supervisione per conto di Banca 2 era garantita da Q. 1.3 Il capitale azionario della Società 3 (CHF 200'000.00, suddiviso in 400 azioni al portatore da CHF 500.-- cadauna, interamente liberate) era detenuto nella misura del 51% dalla Società 33 AG, società riconducibile al Gruppo T. (204 azioni privilegiate), e per il 49% (196 azioni ordinarie) da A. Nel dicembre 2010, con la sottoscrizione di un “share Purchase Agreement”, la partecipazione maggioritaria detenuta dalla Società 33 AG è stata ceduta a A. nel quadro dell’uscita della Società 3 dal Gruppo T. In data 16 dicembre 2010, A. (diventato indipendente) ha cambiato la ragione sociale della società in “Società 2 SA” e ha continuato l’attività di gestore patrimoniale esterno, appoggiandosi su Banca 2, quale banca depositaria degli attivi da lui gestiti. È stato, quindi, sottoscritto un nuovo contratto di gestione patrimoniale esterna tra Banca 2 e la Società 2 SA (MPC pag. 08.06.03048-03056). Dal 30 novembre 2010, A. è stato amministratore unico (con firma individuale) della Società 2 SA, con una breve parentesi come presidente (sempre con firma individuale) dal 14 gennaio 2011 al 22 agosto 2013.

- 23 - 1.4 L’accordo di cooperazione tra Banca 2 (banca depositaria dei conti dei clienti di A.) e Società 2 SA è stato definitivamente sciolto con effetto al 31 luglio 2013, a seguito della disdetta data dall’istituto bancario il 18 aprile 2013 (MPC pag. 08.05.17182 con allegati). 1.5 B. è stato assunto presso Società 3 con un contratto di lavoro al 60% a partire del 3 gennaio 2009 con la funzione di apportare nuova clientela alla società (MPC pag. 10.02.0725 seg.). Dal 2 luglio 2009 e fino al 26 febbraio 2013, B. ha avuto diritto di firma collettiva a due. Con lettera 25 febbraio 2013 egli è stato licenziato dalla Società 2 SA (MPC pag. 13.05.00020-00022). 1.6 Nell’ambito della propria attività in seno a Società 2 SA (e prima, fino a fine 2010, di Società 3), A. ha sottoscritto (a nome e per conto della società) con la maggior parte dei propri clienti – in particolare con i clienti coinvolti nell’atto d’accusa – dei contratti di gestione patrimoniale. Per ogni suo cliente − come pure per quelli portati nella società da B. − che apriva un conto presso Banca 2, risultano essere stati sottoscritti due tipi di mandato di gestione patrimoniale: 1) un mandato di gestione con delega a professionisti esterni di Banca 2 (cfr. ad esempio MPC pag. 07.02.50.03.0009-0010, riferito al cliente BB., titolare della relazione “R1.”) e 2) un mandato di gestione patrimoniale tra il cliente (mandante) e la Società 3 rispettivamente Società 2 SA (mandatario) (cfr. ad esempio MPC pag. 08.05.16660-16664 sempre per il titolare della relazione “R1.”). Inoltre veniva allestito e sottoscritto un “Profilo d’investimento” (cfr. ad esempio MPC pag. 08.05.16665-16666 riferito al titolare della relazione “R1.”). 1.7 Nel quadro di tale gestione patrimoniale, effettuata in seno a Società 2 SA (prima Società 3) per i clienti aventi conti aperti presso Banca 2, a A. vengono imputati dei reati patrimoniali e di falsità in atti (in parte commessi in correità con B. e C.). 1.8 C. non aveva nessun ruolo in seno a Società 2 SA. Secondo le dichiarazioni di A., egli era un promotore finanziario a UU., conosciuto tramite altri promotori e con il quale avrebbe collaborato. C. gli avrebbe portato clientela importante, prima in Banca 10 e, in seguito, in Società 3/Società 2 SA (TPF pag. 306.731.14). A A. viene rimproverato, in correità con C., il reato di falsità in documenti ripetuta, riferito a due clienti (relazioni “R24.” e Fondo 1) da quest’ultimo portati in Società 2 SA. A tal proposito si osserva che nei loro confronti è pendente, in appello, pure un procedimento in Italia, per reati di natura patrimoniale. 2. Amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) Per quanto concerne la condanna dell’imputato A. per il reato di amministrazione infedele qualificata ripetuta, da esaminare in questa sede sono unicamente i capi

- 24 d’accusa relativi agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capi d’accusa 1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.15 e 1.1.1.1.17 - 1.1.1.1.26). La condanna della prima istanza concernente le retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 (capo d’accusa 1.1.1.2 e sottopunti) e in azioni S18a. (capo d’accusa 1.1.1.3 e sottopunti) è invece divenuta definitiva a fronte del ritiro dell’appello a tal proposito. 2.1 Atto d’accusa (capi d’accusa 1.1.1.1.1-1.1.1.1.15 e 1.1.1.1.17-1.1.1.1.26) A A. viene rimproverato di avere, tra gennaio 2011 e almeno fino a dicembre 2014, con l’intento di procacciare a sé e ad altri (alla sua Società 2 SA) un indebito profitto, e meglio per far percepire, alla sua Società 2 SA, retrocessioni dalla Banca 1 all’insaputa dei suoi clienti, adottato un comportamento ripetutamente contrario agli interessi patrimoniali dei suoi clienti, attraverso operazioni d’acquisto e vendite dei prodotti strutturati Banca 1 che esulavano dal profilo d’investimento dei clienti della sua Società 2 SA. Egli avrebbe anche ripetutamente intenzionalmente mancato al proprio dovere, segnatamente di fedeltà e di informazione, in particolare eseguendo operazioni finanziarie di acquisto e di vendita di prodotti strutturati ad alto rischio (Barrier Discount Certificate [BDC], Barrier Reverse Convertible [BRC], Express Certificate [EC] e Multi Barrier Reverse Convertible [MBRC] emessi dalla società Banca 1), che sapeva esulare dal profilo di rischio conservativo prescelto dai clienti. Inoltre avrebbe intenzionalmente informato ripetutamente i clienti in modo errato circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del loro portafoglio, sottacendo altresì le perdite subite, impedendo loro in tal modo di determinarsi con cognizione di causa circa gli acquisti e le vendite dei prodotti strutturati Banca 1 ad alto rischio emessi dalla società Banca 1. Così facendo, avrebbe causato ai clienti un danno pari alla differenza fra il prezzo di vendita inferiore per rapporto a quello d’acquisto superiore dei prodotti strutturati Banca 1 quantificabile globalmente in CHF 617'604.94, EUR 1'505'352.58 e USD 1'711'203.21 (TPF pag. 306.100.001-093, capo d’accusa 1.1.1.1). 2.2 Sentenza di prima istanza 2.2.1 Va anzitutto evidenziato che la prima istanza ha esaminato il summenzionato capo d’accusa 1.1.1.1 e il capo d’accusa 1.1.1.2 – concernente le retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 – come oggetto di un’unica imputazione (cfr. sentenza SK.2020.7 consid. III. 2.4 - 2.4.3). 2.2.2 La Corte precedente ha in primo luogo rilevato che l’imputato A. avrebbe effettuato per i clienti di Società 2 SA e Società 3 operazioni finanziarie di acquisto e vendita in 49 differenti prodotti strutturati emessi da Banca 1, i quali – contrariamente a quanto ritenuto da A. – sarebbero per definizione degli strumenti derivati.

- 25 - Ha poi constatato che tutti i clienti – ad eccezione del titolare del conto “R17.” (K.) – avrebbero espressamente vietato al gestore patrimoniale l’acquisto di opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati. La maggior parte dei clienti avrebbe inoltre indicato una discreta sopportazione e propensione al rischio, nonché una discreta comprensione dei meccanismi finanziari – solamente pochi avevano indicato una discreta/alta comprensione dei meccanismi finanziari con però una discreta sopportazione/propensione al rischio (consid. III.2.5.3–2.5.5). Vero che dei 25 danneggiati solamente pochi si sarebbero manifestati, tuttavia i contratti di gestioni patrimoniale e i profili di investimento rafforzerebbero quanto indicato dai danneggiati. La tesi dell’imputato A., secondo cui i clienti sarebbero stati da lui informati di tali investimenti e li avrebbero accettati – versione dei fatti che a suo avviso farebbe stato, non essendo stata contraddetta dalla maggior parte dei clienti, non avendo questi voluto/potuto dare la propria versione dei fatti – non troverebbe riscontro negli atti. La prima istanza è quindi giunta alla conclusione che A., effettuando operazioni finanziarie di acquisto e vendita in prodotti strutturati, avrebbe agito contrariamente ai profili d’investimento dei clienti rispettivamente al loro volere, violando il proprio dovere di fedeltà, ciò che potrebbe configurare il reato di amministrazione infedele (consid. III.2.5.8–2.5.10). Dopo aver accertato che A. ha effettuato investimenti che esulavano dai contratti di mandato (tra l’altro il churning) la prima Corte ha esaminato se egli ha violato il dovere di informazione nei confronti dei clienti, rispettivamente se la sottoscrizione dei benestare relativi al suo operato equivarrebbe a un’approvazione degli investimenti ex post, come sostenuto da A. stesso (consid. III. 2.5.11–2.5.12). I giudici di prime cure hanno quindi esaminato per ognuna delle relazioni i benestare, suddividendo i clienti in diverse categorie. La prima quella dei clienti silenti di cui non è stato trovato il benestare, nonostante a detta dell’imputato A. tutti i clienti l’avrebbero sottoscritto. Per questi la Corte penale ha in primo luogo ritenuto che – contrariamente a quanto sostenuto da A. – dal silenzio non si potrebbe desumere la loro approvazione, questo potrebbe invero essere dettato da altri motivi (molti conti non erano dichiarati al fisco italiano). In secondo luogo ha ritenuto che non vi sarebbero riscontri oggettivi a favore delle dichiarazioni – peraltro contradditorie – di A., secondo cui i clienti per cui non sono stati ritrovati i benestare sarebbero stati informati telefonicamente. A. avrebbe pertanto per questi clienti violato il proprio dovere di informazione. A mente dei giudici di prime cure non sarebbe inoltre credibile che degli investitori si rivolgano a un gestore di loro fiducia, lasciandogli totale libertà, senza impartirgli delle chiare istruzioni (consid. III.2.5.14–2.5.17). La seconda categoria è quella dei clienti che hanno sottoscritto il benestare prima degli investimenti contestati rispettivamente per cui è stato ritrovato il benestare senza allegata alcuna situazione patrimoniale. Per questi la prima istanza ha ritenuto che, avendo firmato prima rispettivamente non essendovi la situazione patrimoniale allegata, non potevano esserne informati, e non essendovi null’altro a comprova di un’eventuale informazione a tal proposito

- 26 ha ritenuto anche in questi casi una violazione del dovere di informazione (consid. III. 2.5.18). La terza categoria concerne i clienti per i quali agli atti vi sono più benestare, alcuni senza situazione patrimoniale allegata, altri con allegata la situazione patrimoniale la cui esposizione titoli Banca 1 a volte è corretta e altre meno, altri ancora con allegata una situazione patrimoniale dalla quale non risultavano più i titoli Banca 1 (già venduti). Sostanzialmente a mente della prima istanza non si potrebbe dedurre tout court dalla sussistenza di un benestare per un determinato tipo di operazione un avallo anche delle operazioni passate e future. Con la sottoscrizione dei benestare verrebbero approvati e accettati solo gli investimenti le cui posizioni titoli erano indicate correttamente (posizioni peraltro neppure imputate come malversazioni dal MPC). Nei casi in cui vi erano posizioni titoli Banca 1 con corsi di mercato errati, nonostante la presenza di tali prodotti nelle situazioni patrimoniali, non si potrebbe ritenere che firmando i benestare i clienti abbiano genericamente approvato tutti detti investimenti essendo la situazione patrimoniale presentata ai clienti sfalsata (consid. III.2.5.20– 2.5.20.9). Unicamente per quanto concerne il conto “R20.” i giudici di prime cure hanno riconosciuto un’approvazione a posteriori del cliente, avendo questo firmato il benestare disponendo di tutte le informazioni corrette in merito alla situazione patrimoniale, ratificando così l’agire contra-mandato di A. (consid. III.2.5.19). La Corte penale ha quindi ritenuto che quest’ultimo ha agito contrariamente ai mandati di gestione a lui conferiti e in violazione dei propri doveri, compreso quello di informazione, per tutti i clienti di cui al capo d’accusa n. 1.1.1.1 – ad eccezione del capo d’accusa n. 1.1.1.1.16 (relazione R20.) – cagionando ai propri clienti un danno di complessivi CHF 617'604.94, EUR 1'861'361.76 e USD 1'716'206.40 (consid. III. 2.5.21). Sotto il profilo soggettivo egli avrebbe agito intenzionalmente (consid. III.2.8). A. è quindi stato ritenuto autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta per i capi d’accusa di cui al punto 1.1.1.1 (ad eccezione del CA 1.1.1.1.16: “R20.”). 2.3 Posizione dell’imputato A. L’imputato in questa sede non contesta l’indebito incasso delle retrocessioni da investimenti in prodotti strutturati Banca 1 a insaputa dei clienti. Egli contesta tuttavia l’accusa di amministrazione infedele relativa agli investimenti in prodotti strutturati Banca 1. Egli fa in primo luogo valere che bisognerebbe tenere conto dello scenario dell’epoca, trattandosi di 10/13 anni fa (CAR pag. 5.200.030 seg.). Ribadisce poi la tesi secondo cui la massa silenziosa di clienti starebbe a significare che questi non hanno nulla da rimproverare. Trattare, come fatto dalla prima istanza, la loro situazione a suo carico sarebbe uno stravolgimento del principio in dubio pro reo. Inoltre, A. fa valere che, con i pochi clienti che si sono costituiti accusatori privati non sarebbe stato fatto alcun verbale di confronto, malgrado le loro versioni fossero in contrasto con le sue. Le loro dichiarazioni non potrebbero

- 27 quindi essere considerate elementi della tesi accusatoria (CAR pag. 5.200.031 seg.). A. contesta anche in questa sede di aver agito contra mandato investendo in prodotti Banca 1. Egli sostiene che i clienti sarebbero stati informati di tali investimenti e con i benestare avrebbero ratificato ex post le operazioni, dando il loro consenso ad agire anche in deroga al profilo di investimento definito al momento della sottoscrizione del mandato di gestione. Avrebbe acquistato questi titoli in quanto i clienti chiedevano una performance e avrebbe discusso con loro circa l’opportunità di effettuare detti investimenti. Egli fa poi valere che i formulari con il divieto di investimenti in opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati venivano compilati da lui, ciò comproverebbe che i clienti davano poca importanza a tale divieto. Egli dà atto che tali prodotti non erano prodotti compatibili con una gestione prudente del patrimonio, ma sostiene che i clienti ne sarebbero stati a conoscenza (CAR pag. 5.200.036 segg.). A mente dell’imputato A. gli accusatori privati non sarebbero credibili, indicando da un lato di avere un profilo d’investimento prudente, ma firmando poi i benestare con operazioni in prodotti strutturati Banca 1. L’unica versione da ritenere sarebbe quindi la sua, secondo cui i clienti sarebbero stati informati in merito alla natura degli investimenti effettuati (CAR pag. 5.200.037 seg.). Per quanto concerne le quotazioni dei titoli non corrette nelle situazioni patrimoniali presentate ai clienti, A. ritiene che questo non potrebbe essere imputabile a lui, egli prendeva i dati da quanto comunicato dalla Banca 1, la quale li prendeva da Telekurs, in cui purtroppo spesso i corsi dei prodotti non erano aggiornati. In merito ai clienti per i quali non sono stati trovati i benestare fa poi valere che, in assenza di qualsivoglia contestazione, non si potrebbe partire dal presupposto che sia stato commesso il reato di amministrazione infedele (CAR pag. 5.200.040 seg.). Per i benestare agli atti senza la situazione patrimoniale allegata egli rileva che questo sarebbe prassi, in quanto gli istituti di credito per le relazioni chiuse terrebbero solo i benestare. La conclusione a tal proposito della prima istanza, secondo cui se non è stata trovata allegata significherebbe che non è stata presentata ai clienti, sarebbe inappropriata. Prosciogliendolo dal capo d’accusa relativo alla relazione “R20.” la prima istanza avrebbe implicitamente ammesso la bontà della sua tesi, secondo la quale i clienti acconsentivano a modificare il loro profilo anche contra mandato, ratificando il suo operato ex post (CAR pag. 5.200.041 seg.). Per quanto concerne i singoli clienti ha rinviato a quanto esposto in prima sede, ribadendo in particolare a) la mancanza di credibilità dell’accusatrice privata G., b) che la conclusione della prima Corte secondo cui per le relazioni “R17.” e “R17a.” si sarebbe in presenza di un profilo prudente rasenterebbe l’assurdo – avendo il titolare stesso ammesso di aver dato l’autorizzazione all’acquisto di titoli S18a. e firmato benestare per titoli Banca 1 e Fondo 2 –, così come c) che il conto “R21.” concernerebbe clienti di B. (CAR pag. 5.200.042 seg.).

- 28 - 2.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato 2.4.1 Giusta l’art. 158 n. 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga. La pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). L'amministrazione infedele è aggravata se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP). Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone una posizione di gestore dell'autore, una violazione di un obbligo scaturente da tale posizione e un danno. Sotto quello soggettivo, l'autore deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale è sufficiente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, è gestore ai sensi dell'art. 158 cpv. 1 CP la persona a cui, di fatto o formalmente, incombe la responsabilità di amministrare un complesso patrimoniale non trascurabile nell'interesse altrui. La posizione di gestore presuppone un sufficiente grado di indipendenza per poter disporre dell'altrui patrimonio o di una parte sostanziale di esso, di risorse operative o del personale di un'impresa. L'amministrazione infedele può essere commessa in particolare da un gestore indipendente o da un organo della direzione operativa di una persona giuridica o di una società di capitali, ma anche dalla persona che ricopre questa posizione de facto senza una formale attribuzione (DTF 142 IV 346 consid. 3.2 con rinvii). Il comportamento punito dall'art. 158 CP consiste nella violazione degli obblighi inerenti alla posizione di gestore. Questi è dunque punibile ove trasgredisca – per commissione o anche per omissione – a dei doveri che gli incombono in virtù del suo obbligo di amministrare e di tutelare gli altrui interessi pecuniari (DTF 142 IV 346 consid. 3.2). È solo alla luce del contenuto specifico dei doveri che competono in concreto al gestore che è possibile determinare se sussista una violazione dei suoi obblighi. Tali doveri si esaminano sulla scorta delle disposizioni legali e contrattuali applicabili, di eventuali statuti, dei regolamenti interni, delle decisioni dell'assemblea generale, degli scopi societari e delle pratiche specifiche del settore (sentenza del TF 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 4.1.6 con rinvii). La realizzazione dell'amministrazione infedele implica infine un danno che può consistere in una diminuzione dell'attivo, in un aumento dei passivi, in una mancata diminuzione del passivo o in un mancato aumento dell'attivo, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico. Il danno deve inoltre trovarsi in un nesso di causalità con https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=28&from_date=10.06.2023&to_date=29.06.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-346%3Ade&number_of_ranks=0#page346 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=28&from_date=10.06.2023&to_date=29.06.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-124%3Ade&number_of_ranks=0#page124 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=28&from_date=10.06.2023&to_date=29.06.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-346%3Ade&number_of_ranks=0#page346 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=28&from_date=10.06.2023&to_date=29.06.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-346%3Ade&number_of_ranks=0#page346 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=28&from_date=10.06.2023&to_date=29.06.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-346%3Ade&number_of_ranks=0#page346

- 29 la violazione degli obblighi del gestore (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; cfr. sul tutto sentenza TF 6B_120/2022 del 19 giugno 2023 consid. 4.1). Giusta la giurisprudenza agisce in violazione ai propri doveri ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 1 CP chiunque, in qualità di gestore patrimoniale assume un rischio non consentito, ignorando le istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190 consid. 2b). Atti che rientrano nell'ambito di una corretta gestione non costituiscono reato, anche se le disposizioni portano a una perdita. È punibile solo l'assunzione di rischi che un amministratore prudente non assumerebbe nella stessa situazione. In tal caso, occorre quindi determinare ex ante se i rischi assunti sono contrari agli accordi presi o alle istruzioni impartite dal cliente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; sentenza del TF 6B_1118/2023 del 26 aprile 2024 consid. 2.3.2 e riferimenti ivi citati). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di stabilire che l’esecuzione di una serie di investimenti speculativi contrari agli interessi e alle istruzioni dei clienti comporta una trasgressione dei doveri di gestione (DTF 120 IV 190 consid. 2b). 2.4.2 Come rettamente ritenuto dalla prima istanza e nemmeno contestato da A., i contratti di gestione patrimoniale sottoscritti tra Società 3 rispettivamente Società 2 SA e i clienti della società, oggetto dell’atto d’accusa, sono dei contratti di mandato ai sensi dell’art. 394 segg. CO (cfr. DTF 132 III 460 consid. 4.1). Con la conclusione di un negozio giuridico di questo genere, nasce a carico del mandatario un obbligo universale di diligenza, fedeltà ed informazione nei confronti del mandante (art. 398 e 400 CO). Dal dovere di fedeltà del mandatario deriva che egli deve tutelare pienamente gli interessi del cliente nell'esecuzione del mandato e astenersi da qualsiasi azione che possa arrecargli danno. In particolare, il dovere di fedeltà implica che il mandatario debba consigliare e informare il cliente. Oggetto dell'obbligo di informazione è tutto ciò che è rilevante per il cliente. In qualità di esperto, il mandatario deve fornire al cliente informazioni, anche senza che gli vengano richieste, sull'adeguatezza del mandato e delle istruzioni, sui costi e sui rischi e sulle possibilità di successo. Oltre al suddetto dovere di informazione, al gestore patrimoniale incombono anche doveri di consulenza e di avviso (DTF 124 III 155 consid. 3a; 119 II 333 consid. 5a; 115 II 62 consid. 3a, ciascuno con riferimenti). Il cliente deve essere informato dei rischi degli investimenti previsti, deve ricevere una consulenza adeguata sulle singole opzioni di investimento e deve essere messo in guardia da decisioni affrettate; il contenuto di questi doveri è determinato dal livello di conoscenza del cliente e dal tipo di operazione di investimento in questione. In particolare, il mandatario ha anche la responsabilità di ottenere informazioni dettagliate sul livello di conoscenza e sulla tolleranza al rischio del cliente tramite domande (DTF 124 III 155 consid. 3a; sentenza del TF 6B_511/2016 del https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=28&from_date=10.06.2023&to_date=29.06.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-346%3Ade&number_of_ranks=0#page346

- 30 - 4 agosto 2016 consid. 1.1). L’informazione deve essere completa e chiara. Il gestore patrimoniale deve adattare il proprio linguaggio e il contenuto dell’informazione alle conoscenze e all’esperienza del cliente. Le informazioni devono essere fornite in tempo utile, in modo che il cliente possa reagire di conseguenza (BRET- TON-CHEVALLIER, Le gérant de fortune indépendant, Ginevra 2002, pag. 95 seg.). Il gestore patrimoniale si assume la completa cura del patrimonio affidatogli ed è tenuto a controllare costantemente il patrimonio del cliente in relazione all'obiettivo d'investimento concordato e al profilo di rischio e a contattare periodicamente il cliente (sentenza del TF 6B_447/2011 del 27 luglio 2012 consid. 3.1 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, il dovere di informazione impone al mandatario di farsi parte diligente e ragguagliare la controparte soprattutto nei casi in cui per lui risulti riconoscibile che quest’ultima non è consapevole dei rischi concretamente assunti o qualora tra le parti vi sia una relazione di fiducia tale per cui il cliente può, in buona fede, aspettarsi di venire in ogni caso avvisato del pericolo connesso alle operazioni (finanziarie o meno) anche senza averne fatto esplicita richiesta (DTF 131 III 377 consid. 4.1.1). Durante l’esecuzione del contratto, il gestore di patrimoni deve ripetere l’informazione al cliente se si accorge che questi non l’ha compresa, non era in grado di comprenderla al momento in cui essa è stata data oppure se sono subentrati nuovi elementi. Per il resto, egli deve metterlo al corrente di quei fatti che possono indurlo ad interrompere la relazione contrattuale, ad esempio l’esistenza di conflitti d’interesse. Il dovere di informazione può estendersi all’obbligo di chiarire la portata esatta degli estratti conto, considerato che in talune situazioni essi sono strutturati in maniera tale che il cliente non può neppure percepire l’esistenza di una perdita e ancor meno comprenderne le cause. Il gestore patrimoniale non ha tuttavia l’obbligo (poiché ciò non è nemmeno fattibile) di informare spontaneamente il cliente sui rischi di ogni transazione effettuata. In effetti, una volta definita la politica di gestione del capitale e la tipologia degli strumenti autorizzati, egli decide autonomamente quale sia l’operazione finanziaria particolare da intraprendere (BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 97 seg.). L’importanza attribuita al dovere d’informazione del gestore, legata alla difficoltà di provare quanto detto al cliente, deve indurre il gestore a documentare i vari incontri con il cliente, sia sotto forma di note interne sia con verbali sottoscritti dal cliente specialmente per i colloqui concernenti le caratteristiche e i rischi dei differenti prodotti (BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 99). Giusta l’art. 400 cpv. 1 CO, infine, il mandatario è obbligato, ad ogni richiesta del mandante, a rendere conto del suo operato (cosiddetto obbligo di rendiconto). Da questa norma la dottrina ha parimenti desunto un dovere di rendiconto spontaneo che insorge al termine del contratto (WERRO, Commentaire romand, 3a ed.

- 31 - 2021, n. 6 ad art. 400 CO). Con il rendiconto il cliente deve essere messo al corrente di tutti quei dati che gli consentono di giudicare o far giudicare la qualità della gestione, del rispetto da parte del gestore dei suoi obblighi di diligenza e fedeltà e, eventualmente, determinarsi in merito al suo diritto di restituzione di tutto ciò che ha dato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CO (DTF 144 IV 294 consid. 3.3; BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., pag. 106 seg.). 2.5 Mezzi di prova / Apprezzamento delle prove Quali mezzi di prova per la fattispecie in esame agli atti vi sono in particolare le denunce penali degli accusatori privati, le dichiarazioni dell’imputato A., la documentazione bancaria e quella della società di A., sequestrata a Banca 1 e Società 2 SA, così come i rapporti della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), di cui di particolare rilevanza è la nota specifica sui benestare. 2.5.1 Dichiarazioni dei danneggiati/accusatori privati Dei 25 titolari delle relazioni bancarie contemplate nell’atto d’accusa solamente sei (G. [rel. “R2.”], D. [rel. “R31.”], K. [rel. “R17.” e “R17a.”], F. e CCCC. [rel. “R24.”], NNN. [rel. “R33.”] e E1., E2. e E3. [in seguito: E.; rel. “R21.”]) si sono costituiti accusatori privati, e di questi unicamente quattro (G., D., K. e NNN.) si sono espressi in merito agli investimenti in prodotti strutturati. Gli altri, sebbene interpellati dal MPC, si sono disinteressati del procedimento (MPC pag. 15.22.00001 segg.) G. ha sporto denuncia nei confronti di A. per churning, e in seguito contro Banca 2 e consociati per acquisizione dei titoli a rischio alto malgrado il mandato prevedesse una gestione di tipo discreto (MPC pag. 05.07.00001-00003 e 15.14.0003- 00007). D. nella propria denuncia ha indicato di avere chiesto a A. una gestione prudente e di aver preso atto degli investimenti a rischio solo dopo l’arresto di A. nel maggio 2013; egli fa tra l’altro valere di non essere stato informato dell’acquisto di “strani” titoli, segnatamente dei prodotti emessi da Banca 1 (MPC pag. 05.11.00003- 00010). Anche NNN. sostiene di non avere mai ricevuto alcuna informazione sulle retrocessioni o sull’acquisto in prodotti strutturati (MPC pag. 15.26.00001); Da ultimo, pure K. nella propria denuncia fa valere di avere chiesto all’imputato A. una gestione prudente orientata verso il mantenimento del patrimonio e che non sarebbe mai stato informato sui rischi legati all’acquisto di certi prodotti (MPC pag. 05.06.00006-00029). Come rettamente rilevato dalla prima istanza K. si è

- 32 anche presentato spontaneamente al MPC il 28 agosto 2013 ed è stato interrogato senza contraddittorio (MPC pag. 12.24.00001-00009). Le sue dichiarazioni non possono pertanto essere utilizzate a carico dell’imputato (DTF 131 IV 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 consid. 6c/dd). 2.5.2 Dichiarazioni dell’imputato A. A. nel corso dei suoi interrogatori ha sostanzialmente contestato che i prodotti strutturati Banca 1 siano strumenti derivati, essendovi alla base delle azioni. Ha poi in particolare dichiarato di avere acquistato questi titoli in quanto i clienti chiedevano una performance e di avere discusso con loro in merito alla possibilità di effettuare tali investimenti; i clienti erano d’accordo e firmavano pure i benestare. L’imputato A. ha anche dichiarato che tutte le volte che i clienti sono andati in visita nei suoi uffici e hanno sottoscritto il benestare, l’originale di quest’ultimo veniva trasmesso alla banca e lui tratteneva una copia nel dossier cliente. Ha poi riferito che anche per le operazioni di cui non sono stati ritrovati i benestare aveva informato i clienti telefonicamente. Quando il cliente non passava in sede a X. non avrebbe potuto fargli firmare il benestare. Alcuni clienti non sarebbero mai passati in ufficio (MPC pag. 13.02.0953 segg; MPC pag. 13.02.01721 segg.; MPC pag. 13.02.1914 segg.). A. ha pure affermato di avere in diverse occasioni rilevato che Banca 1 riportava negli estratti patrimoniali degli importi sbagliati, e da parte sua, quando se ne accorgeva, lo segnalava all’ufficio titoli (MPC pag. 13.02.0960). Dinnanzi alla prima Corte ha poi ribadito di non avere agito contra mandato avendo i clienti avvallato il suo operato firmando i benestare. Inoltre ha indicato di avere apposto lui la crocetta sui divieti di investimento in opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati, ricevendo l’accordo dei clienti, i quali si fidavano di lui (TPF pag. 306.731.16 segg). In questa sede A. ha confermato le sue precedenti dichiarazioni. Ha nuovamente ribadito di avere informato i clienti in merito alla situazione, e che quando si presentavano da lui ha sempre fatto firmare i benestare. Secondo le sue dichiarazioni, quando faceva firmare i benestare avrebbe informato i clienti su quello che era stato. Ha poi indicato che al momento in cui ha effettuato tali investimenti gli sembravano delle valide scelte, e di avere poi magari calcato un po’ la mano. Alla domanda se a suo avviso tali investimenti erano conformi al profilo d’investimento dei clienti – che avevano indicato una propensione al rischio discreta – ha risposto “Chiaramente ho sforato, però diciamo che l’ho fatto non perché ci fosse stato qualche interesse personale, ma l’idea era quella di raggiungere una performance positiva, spesso ho dovuto cercare di mediare a situazioni che erano già deteriorate. […]” (CAR pag. 5.300.011 segg.).

- 33 - 2.5.3 Documentazione agli atti Va in particolare rilevato che agli atti vi sono i contratti di gestione e i profili di investimento dei clienti danneggiati di cui al capo d’accusa n. 1.1.1.1 e sottopunti. Da questi emerge che tutti i clienti, ad eccezione di uno (relazione “R17.”), hanno indicato il divieto di acquistare opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati, così come una discreta, o addirittura scarsa, sopportazione e propensione al rischio. La maggior parte dei clienti ha inoltre indicato una discreta comprensione dei meccanismi finanziari. Unicamente pochi clienti hanno indicato una discreta/alta comprensione dei meccanismi finanziari (“R15.”, “R17.”, “R24.” e “R33.”) con però una discreta sopportazione e propensione al rischio (MPC pag. 08.05.16665 seg., 08.05.16125 seg., 08.05.16487 seg., 08.05.16721 seg., 08.05.16693 seg., 08.05.16381 seg., 08.05.16934 seg., 08.05.16771 seg., 08.05.16840 seg., 08.05.17000 seg., 08.05.17035 seg., 08.05.13178 seg., 08.05.16567 seg., 08.05.17157 seg., 08.05.00523 seg., 08.05.16878 seg., 08.05.17091 seg., 08.05.16797 seg., 08.05.16600 seg., 08.05.16438 seg., 08.05.02905 seg., 08.05.17122 seg., 08.05.02502 seg., 07.02.61.03.0006 seg., 07.02.61.03.0034 seg.). Per quanto concerne la relazione “R17.”, sul profilo d’investimento non è stato indicato nulla circa l’acquisto di opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati; è però stata indicata una discreta sopportazione e propensione al rischio (act. MPC 08.05.12900-12901). In data 23 febbraio 2012 Banca 2 ha inviato uno scritto a A., segnalandogli di avere notato un significativo aumento di investimenti in prodotti strutturati e gli sono state chieste spiegazioni, così come la conferma che i clienti siano stati informati di questo cambio di strategia e dei rischi legati a questi tipi di investimenti (MPC pag. 08.05.17174-17178). Nella propria risposta A. ha sostanzialmente comunicato a Banca 2 che i clienti avrebbero ampiamente discusso la relativa politica d’investimento e ne sarebbero quindi a conoscenza, firmando in visita i relativi benestare delle loro posizioni attuali (MPC pag. 08.05.17179- 17181). In data 18 aprile 2013 Banca 2 ha disdetto il contratto di collaborazione per il 31 luglio 2013, non essendovi stato, a seguito del loro primo scritto, un miglioramento del volume di transazione in prodotti strutturati, il quale sarebbe anzi ancora aumentato (MPC pag. 08.05.17182). Dal rapporto della PGF del 9 maggio 2017 risulta in particolare che nel corso del 2011 la Società 2 SA, e per essa A., ha effettuato 342 transazioni in prodotti strutturati Banca 1 (234 acquisti e 108 vendite), nel 2012 le transazioni sono state 409 (212 acquisti e 197 vendite), mentre nel 2013 sono state 45 (18 acquisti e 27 vendite). Tali transazioni sono ripartite tra 44 clienti diversi – ovvero i clienti di cui

- 34 all’atto d’accusa n. 1.1.1.2 – e sono state realizzate in 49 differenti prodotti d’investimento strutturati Banca 1 (MPC pag. 10.02.00925 segg. e 0126). La PGF in data 2 giugno 2017 ha stilato una nota specifica sui benestare, nella quale sono stati analizzati tutti i benestare firmati dai clienti gestiti dalla Società 2 SA (già Società 3). Da questa emerge in particolare che non per tutte le relazioni è stato trovato un benestare, che parte dei benestare non avevano allegato l’attestato patrimoniale con il dettaglio dei titoli in portafoglio e le loro quotazioni, mentre in parte degli estratti patrimoniali allegati il prezzo di mercato riportato dei prodotti strutturati Banca 1 non era aggiornato o era errato e sfalsava di conseguenza il valore globale del portafoglio titoli (MPC pag. 10.02.01103-01162). In tale nota è stato pure attualizzato il calcolo del danno derivante dalla compravendita di prodotti strutturati emessi dalla Banca 1 (MPC pag. 10.02.01131). In data 1° settembre 2021 è stato fatto un complemento di detta nota, nel quale sono sostanzialmente stati precisati i numeri degli atti istruttori dei benestare e degli estratti patrimoniali (TPF pag. 306.510.052 segg.). In data 25 marzo 2021 la PFG ha allestito un nuovo rapporto finale – aggiornando quello del 23 settembre 2019 – facendo riferimento al nuovo atto d’accusa del 19 luglio 2020, emanato a seguito del rinvio dell’accusa da parte della Corte penale. In tale rapporto sono state ricontrollate tutte le operazioni di compravendita di prodotti strutturati Banca 1 e sono stati ricalcolati i danni patrimoniali subiti da ogni singolo cliente (TPF pag. 306.262.1.009-232). 2.6 Risultanze probatorie 2.6.1 Incontestato è il ruolo di gestore patrimoniale, ai sensi della giurisprudenza citata, dell’imputato A., il quale aveva una posizione di gerente con l’obbligo di gestire o salvaguardare gli interessi pecuniari dei propri clienti e a cui incombevano tutti i doveri derivanti dalle disposizioni relative al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO). Pacifico è pure che per tutte le relazioni oggetto dell’atto d’accusa, ad eccezione della relazione “R17.”, è stato sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale, con un profilo di investimento in cui è stato vietato l’acquisto di opzioni, Financial Futures e altri strumenti derivati e che i clienti hanno indicato una sopportazione e propensione al rischio discreta, se non addirittura scarsa (relazioni “R6.”, “R16.”, “R20.”, “R21.”, “R27.” e “R25.”). Per la relazione “R17.” non è, come detto, stata apposta alcuna crocetta in merito all’acquisto di strumenti derivati. Questi non sono quindi stati espressamente né accettati né vietati. Il titolare di tale relazione nella propria denuncia ha fatto valere di avere richiesto una gestione prudente, senza rischi. Ciò trova conferma

- 35 nel fatto che nel profilo di investimento è stata indicata una sopportazione e propensione al rischio discreta, e non alta. Sulla base di quest’ultima indicazione è da ritenere che, nonostante l’assenza di un divieto esplicito, e in assenza di un’esplicita autorizzazione, anche per tale relazione era escluso l’investimento in strumenti derivati, essendo questi ad alto rischio. Va pure sottolineato che per l’altra relazione “R17a.” il medesimo cliente ha vietato tali tipi di investimento (MPC pag. 08.05.13178). Come si dirà meglio in seguito, nulla cambia il fatto che il cliente ha firmato dei benestare con investimenti ad alto rischio (cfr. infra consid. II.2.6.5.8). Incontestato è pure che A. ha effettivamente effettuato gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 rimproverati. 2.6.2 La prima istanza ha, a giusta ragione, indicato che i prodotti strutturati Banca 1 sono per definizione degli strumenti derivati (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. III.2.5.3). Nei documenti esplicativi (termsheet) della Banca 1 è esplicitamente indicato che si tratta di strumenti derivati e che hanno un alto rischio (MPC pag. 07.83.01.03.00005 e 00008). Anche lo scritto del 23 febbraio 2012 di Banca 2 all’imputato A., in cui veniva chiesto se i clienti erano stati informati in merito ai cambiamenti avvenuti nella strategia di investimento e dei rischi ad essi legati, conferma che tali investimenti erano rischiosi e non conformi al tipo di gestione richiesto. In caso contrario non sarebbe infatti stato necessario informarne i clienti. A. stesso in questa sede ha poi dato atto del fatto che gli investimenti in prodotti strutturati Banca 1 non erano compatibili con una gestione prudente del patrimonio, così come di avere sforato (CAR pag. 5.200.036 segg.; CAR pag. 5.300.015). A. non è credibile quanto afferma di avere effettuato tali operazioni in quanto i clienti chiedevano una performance. Infatti, se così fosse effettivamente stato non si spiega per quale motivo nel profilo d’investimento tutti hanno indicato una propensione al rischio discreta o scarsa e non invece elevata. Già solo da ciò si può desumere che i clienti non volevano una performance particolarmente elevata, correlata strutturalmente a rischi maggiori. Nemmeno il fatto che, secondo quando dichiarato da A. stesso, era lui a compilare i formulari con le crocette sui relativi divieti, ciò che – a suo avviso – comproverebbe che i clienti davano poca importanza a tale divieto, è d’aiuto a A. È infatti poco rilevante chi ha apposto le crocette. I clienti hanno firmato i contratti di gestioni rispettivamente i profili di investimento contenenti tale divieto, di modo che questa era quindi comunque la loro volontà. Deve pertanto essere confermata la conclusione dei giudici di prime cure, secondo cui investendo in tali prodotti A. ha agito contro i mandati di gestione, che

- 36 vietavano per l'appunto questo genere di investimenti, violando il proprio dovere di fedeltà. Da esaminare in questa sede è piuttosto la questione a sapere se i clienti erano effettivamente a conoscenza di tali investimenti e se con la sottoscrizione dei benestare hanno approvato ex post dette operazioni. 2.6.3 In primo luogo si rileva che dalla censura di A. relativa al periodo in cui si sono svolti i fatti nulla si può dedurre a suo favore. Infatti, l’agire contra mandato danneggiando il patrimonio datogli in gestione per propri interessi, era punibile allora come oggi. Il fatto che in passato determinati comportamenti venissero eventualmente maggiormente tollerati, non significa che non si fosse anche a suo tempo in presenza di una violazione dei doveri di gestione, rispettivamente di un comportamento di rilevanza penale. 2.6.4 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da A. e come invece rettamente ritenuto dalla Corte penale, dal silenzio da parte della maggior parte dei clienti nel corso della presente procedura non può essere dedotto un mancato rimprovero rispettivamente un’approvazione dell’agire di A. Il silenzio di questi clienti può infatti essere dovuto a molteplici altre ragioni, che nulla hanno a che vedere con la loro soddisfazione in merito agli investimenti effettuati da A. La prima istanza ha a giusta ragione esaminato eventuali violazioni dei doveri dell’imputato A. sulla base della documentazione agli atti anche per questi clienti. Il reato di amministra