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Tribunale penale federale 02.04.2025 BV.2025.9

2 avril 2025·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,035 mots·~10 min·2

Résumé

Operazioni (art. 27 cpv. 1-3 DPA);;Operazioni (art. 27 cpv. 1-3 DPA);;Operazioni (art. 27 cpv. 1-3 DPA);;Operazioni (art. 27 cpv. 1-3 DPA)

Texte intégral

Decisione del 2 aprile 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Miriam Forni, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Direttrice, Controparte

Oggetto Operazioni (art. 27 cpv. 1-3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2025.9

- 2 -

Visti: - l’inchiesta penale amministrativa per sottrazione d’imposta preventiva a carico di A. avviata il 10 aprile 2014 dalla Divisione affari penali e inchieste dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC; v. atto 100.100.001 e seg. incarto AFC);

- la lettera del 14 ottobre 2014, con la quale l’AFC ha invitato A., residente all’estero, a eleggere domicilio o a farsi rappresentare da un legale in Svizzera (atto 101.100.001 e segg. incarto AFC);

- lo scritto del 19 novembre 2014, con il quale A. ha comunicato all’AFC di aver eletto domicilio presso lo studio legale B. & Partners a Friburgo (atto 101.100.006 incarto AFC);

- il messaggio elettronico del 19 luglio 2016, con il quale l’AFC ha chiesto conferma all’avv. B. dell’elezione di domicilio di cui sopra (atto 101.100.009 incarto AFC);

- la risposta del 26 luglio 2016, con cui l’avv. B. ha dichiarato che “je vous confirme que je ne défends pas les intérêts de Monsieur A. et celui-ci n’a pas élu domicile auprès de mon Etude” (atto 101.100.010 incarto AFC);

- il processo verbale finale del 30 gennaio 2017 nell’ambito della procedura penale amministrativa a carico di A., non notificato a quest’ultimo in virtù del vecchio art. 61 cpv. 5 DPA (attuale art. 34a cpv. 4 DPA; v. atto 190.100.001 e segg. incarto AFC);

- il decreto penale del 17 settembre 2018, con il quale l’AFC ha dichiarato l’imputato colpevole di sottrazioni dolose d’imposta preventiva per un totale di fr. 586'682.60 commesse durante gli esercizi 2011-2013, condannandolo a una multa di fr. 200'000.– e al pagamento di fr. 1'500.– a titolo di spese procedurali (atto 190.100.020 e segg. incarto AFC);

- la pubblicazione del dispositivo del suddetto decreto nel Foglio federale avvenuta il 25 settembre 2018 intervenuta sulla base del vecchio art. 34 DPA (atto 190.100.025 incarto AFC);

- la decisione di non entrata in materia del 30 agosto 2021, con la quale l’AFC ha dichiarato irricevibile la richiesta di A. volta ad annullare il decreto penale del 17 settembre 2018 (atto 190.100.064 e segg. incarto AFC);

- il reclamo dell’8 settembre 2021 (atto 190.100.72 incarto AFC), completato il 5 settembre 2024 (atto 190.100.149 e segg. incarto AFC), con il quale A. ha

- 3 chiesto, in via principale, che il decreto del 17 settembre 2018 venga annullato a causa della prescrizione dell’azione penale e, in via subordinata, che venga accertata la prescrizione della pena;

- la decisione su reclamo del 18 febbraio 2025, con la quale l’AFC ha respinto il gravame (v. act. 2);

- il reclamo del 21 febbraio 2025, con il quale A. ha contestato tale decisione dinanzi a questa Corte, chiedendo che il decreto penale del 17 settembre 2018 gli venga nuovamente notificato all’attuale domicilio eletto in Svizzera, con la possibilità di presentare opposizione entro 30 giorni (v. act. 1, pag. 3);

- la risposta del 4 marzo 2025, mediante la quale l’AFC ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 4);

- lo scritto del 5 marzo 2025, con cui il reclamante è stato invitato a replicare entro il 17 marzo seguente (v. act. 5);

- la telefonata del 18 marzo 2025 di A. (v. act. 6);

- lo scritto del 18 marzo 2025, con cui A. ha chiesto una proroga del termine per presentare la replica (v. act. 9).

Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami a lei sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);

- che in questo ambito la procedura è retta innanzitutto dal DPA (v. art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP);

- che, giusta l’art. 82 DPA, in quanto gli articoli 73-81 non dispongano altrimenti, per la procedura davanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP;

- che una decisione su reclamo emanata dal direttore dell’amministrazione in causa può essere impugnata dinanzi a questa Corte entro tre giorni dalla sua notificazione (v. art. 27 cpv. 3 e 28 cpv. 3 DPA);

- 4 -

- che interposto in data 22 febbraio 2025 contro la decisione su reclamo del 18 febbraio 2025, notificata il 20 febbraio seguente (v. tracciamento dell’invio in act. 2), il reclamo è tempestivo e l’insorgente, destinatario di tale decisione, è legittimato a ricorrere (v. art. 28 cpv. 1 DPA);

- che, con telefonata e poi scritto del 18 marzo 2025, il reclamante ha chiesto una proroga del termine, fissato al 17 marzo 2025, per presentare la replica (v. act. 6 e 9);

- che un primo tentativo di recapito al reclamante, residente a Z. (Como), dell’invito a replicare è avvenuto il 7 marzo 2025, con esito negativo, vista l’assenza del destinatario (v. act. 7);

- che un secondo tentativo, intervenuto il 17 marzo 2025, alle ore 10.15, ha avuto invece esito positivo (v. ibidem);

- che in Svizzera una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (v. art. 20 cpv. 2bis PA in relazione con art. 31 DPA; DTF 139 IV 228 consid. 1.1);

- che, essendo il primo tentativo di recapito intervenuto il 7 marzo 2025, l’invito a replicare del 5 marzo 2025 sarebbe da ritenersi notificato il 14 marzo seguente;

- che, essendo in Italia il termine di giacenza per gli invii raccomandati di 30 giorni, al reclamante, che ha beneficiato di un secondo tentativo di recapito andato a buon fine, l’invito a replicare è stato di fatto notificato il 17 marzo 2025, alle ore 10.15, come si evince dal tracciamento dell’invio raccomandato e dall’avviso di ricevimento firmato dal reclamante (v. act. 7 e 8) e non il 18 marzo 2025 come indicato dallo stesso (v. act. 9);

- che giusta l’art. 22 cpv. 2 PA, il termine stabilito dall’autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza;

- che essendo la notifica in questione avvenuta prima della scadenza del termine per replicare e avendo avuto quindi il reclamante la possibilità di chiedere tempestivamente una proroga, anche telefonicamente (v. CAVELTI, in Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2a ediz. 2019, n. 14 ad art. 22 PA; EGLI, in Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ediz. 2016, n. 19 ad art. 22 PA), la richiesta della stessa avvenuta telefonicamente e per iscritto il 18 marzo 2025 è tardiva e pertanto inammissibile (v. EGLI, op. cit., n. 17 ad art. 22 PA);

- 5 -

- che il reclamante contesta la notificazione del dispositivo del decreto penale del 17 settembre 2018 avvenuta il 25 settembre 2018 mediante pubblicazione nel Foglio federale;

- ch’egli censura il fatto di non essere stato “avvertito in alcun modo, che dopo la verifica unilaterale eseguita da parte della DAPI nel luglio 2016, egli era considerato privo di una valida elezione di domicilio in Svizzera, avendo l’avv. B. negato l’esistenza di un mandato in tal senso” (act. 1, pag. 2);

- che a suo dire “questa verifica unilaterale e in assenza di contraddittorio non è neppure stata portata a conoscenza del reclamante, che non solo non ha potuto esprimersi in merito ma neppure sanare il presunto vizio confermando il mandato all’avv. B. rispettivamente formulando una nuova e diversa elezione di domicilio in Svizzera” (ibidem);

- che “tale violazione formale commessa dall’AFC ha avuto quale conseguenza che l’imputato è stato privato della possibilità di farsi notificare ad un domicilio elettivo in Svizzera il decreto penale del 17 settembre 2018 e quindi di poter far tempestivamente valere le proprie tesi difensive” (ibidem, pag. 3);

- che, basandosi sull’art. 34 DPA allora in vigore, l’AFC ha invitato il reclamante, residente in Italia, a eleggere domicilio o a farsi patrocinare da un legale in Svizzera (v. atto 101.100.001 e segg. incarto AFC);

- che il reclamante ha dichiarato di avere eletto domicilio presso l’avv. B. a Friburgo, mandato che però a quest’ultimo non risultava (v. e-mail del 26 luglio 2016, atti 101.100.006 e 101.100.010 incarto AFC);

- che visto il tenore della risposta dell’avv. B., che negava sia l’esistenza di un mandato sia di un’elezione di domicilio presso di lui, non si comprende per quale motivo l’AFC avrebbe dovuto provvedere a un secondo invito a eleggere domicilio in Svizzera (v. anche il vecchio art. 34 cpv. 2 DPA);

- che, secondo le regole della buona fede (v. art. 5 cpv. 3 Cost.), spettava semmai al reclamante, che aveva inspiegabilmente indicato alle autorità un avvocato rivelatosi ignaro di questo preteso mandato, attivarsi per informarsi sul prosieguo della procedura penale che lo vedeva coinvolto e non certo attendere passivamente quello che succedeva, per poi lamentarsi del suo mancato coinvolgimento nel contraddittorio con una condotta che rasenta l’abuso di diritto;

- che in applicazione del vecchio art. 34 cpv. 2 seconda proposizione DPA l’AFC ha legittimamente continuato il procedimento nelle forme previste

- 6 contro un imputato di ignota dimora, vista l’inesistenza di una valida elezione di domicilio in Svizzera;

- che in data 30 gennaio 2017 l’AFC ha redatto il processo verbale finale (v. atto 190.100.001 e segg.);

- che in virtù dell’art. 61 cpv. 5 DPA in vigore fino al 31 dicembre 2019 l’AFC non era tenuta a notificare al ricorrente né il predetto processo verbale né ulteriori atti ex art. 61 cpv. 2 DPA;

- che in data 25 settembre 2018 l’AFC ha per tanto correttamente proceduto alla pubblicazione nel Foglio federale del dispositivo del decreto penale del 17 settembre 2018 (v. atto 190.100.025 incarto AFC);

- che non avendo il reclamante impugnato il decreto penale del 17 settembre 2018 nel termine di 30 giorni dalla notificazione tramite Foglio federale, esso è cresciuto in giudicato e le susseguenti contestazioni sono tutte tardive (v. art. 67 DPA);

- che visto quanto precede, il reclamo va integralmente respinto; - che le spese procedurali da porre a carico del reclamante, parte soccombente, vanno fissate (in funzione dell'art. 73 LOAP, applicabile in base al rinvio di cui all'art. 25 cpv. 4 DPA, nonché degli art. 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162]) a fr. 2'000.–.

- 7 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di proroga per l’inoltro della replica è inammissibile. 2. Il reclamo è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 2 aprile 2025 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. - Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario (v. art. 79 LTF).

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