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Tribunale penale federale 20.05.2025 BV.2025.30

20 mai 2025·Italiano·CH·penale federale·PDF·983 mots·~5 min·3

Résumé

Sequestro (art. 46 DPA);;Sequestro (art. 46 DPA);;Sequestro (art. 46 DPA);;Sequestro (art. 46 DPA)

Texte intégral

Decisione del 20 maggio 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Miriam Forni, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., Reclamante

contro

SWISSMEDIC, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Controparte

Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2025.30

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Visti: - la procedura penale amministrativa aperta il 18 febbraio 2021 dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (in seguito: Swissmedic) nei confronti di B., poi estesa a C. Sagl, società di cui il predetto è socio e gerente, per sospetto d’infrazione alla legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici [LATer], RS 812.21), segnatamente agli art. 18 e segg. LATer in combinazione con gli art. 86 LATer e agli art. 20 e segg. LStup (v. act. 2.4); - il decreto del 3 aprile 2025, con il quale Swissmedic ha ordinato alla banca D. il sequestro di USD 1'665'000.– e degli averi riguardanti il “Deposito monetario 48 ore (Money Market)” giacenti sul conto no. 1 intestato all’avv. A., legale che gestisce i valori patrimoniali di pertinenza della C. Sagl sulla base di un contratto di deposito fiduciario (v. act. 2.12 e 1.2); - il reclamo del 14 aprile 2025, con il quale A. ha postulato l’annullamento del suddetto decreto, chiedendo lo sblocco della relazione bancaria e che sia fatto ordine al reclamante “di trattenere tali somme sulla relazione bancaria sopra citata sino a conclusione della procedura giudiziaria, con comminatoria ex art. 292 CP” o, in subordine, che “la somma di USD 1'655'000.– ivi depositata in nome e per conto di C. Sagl, Lugano è trasferita su un conto della Confederazione, ove rimarrà depositata sino a formale conclusione della procedura giudiziaria” (act. 1, pag. 2); - lo scritto del 17 aprile 2025, con il quale il direttore di Swissmedic ha trasmesso alla presente Corte il reclamo di cui sopra con le proprie osservazioni, chiedendone la reiezione, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 2); - lo scritto del 22 aprile 2025, con il quale questa Corte ha invitato A. a versare entro il 5 maggio 2025 un anticipo delle spese di fr. 2'000.– (v. act. 3); - lo scritto del 30 aprile 2025, mediante il quale il reclamante ha postulato lo sblocco della relazione litigiosa al fine da poter procedere al pagamento dell’anticipo delle spese richiesto, precisando che, in caso di rifiuto, il suo scritto “è a valere quale formale ritiro del reclamo” (act. 5); - la lettera del 19 maggio 2025, con la quale il reclamante ha dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 6).

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Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 19 maggio 2025 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. TPF 2011 25 consid. 3); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF; - che la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta a uno stadio avanzato della procedura, cagionando oneri di cancelleria di media entità, da tenere presenti nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del sopraccitato regolamento, motivo per cui essa va fissata a fr. 500.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 20 maggio 2025 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. A. - Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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