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Tribunale penale federale 17.01.2025 BV.2024.25

17 janvier 2025·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,746 mots·~19 min·1

Résumé

Decisione sulle spese (art. 96 cpv. 1 DPA);;Decisione sulle spese (art. 96 cpv. 1 DPA);;Decisione sulle spese (art. 96 cpv. 1 DPA);;Decisione sulle spese (art. 96 cpv. 1 DPA)

Texte intégral

Decisione del 17 gennaio 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

rappresentato dall’avv. Simona Lepori,

Reclamante

contro

COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO CFCG,

Controparte

Oggetto Decisione sulle spese (art. 96 cpv. 1 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2024.25 (Procedura secondaria: BP.2024.96)

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Fatti: A. Con decisione penale del 21 agosto 2024 (n. 62-2019-101/02/Pir), la Commissione federale delle case da gioco (in seguito: CFCG) ha ritenuto A. colpevole di istigazione alla violazione degli obblighi di diligenza nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro previsti dal capitolo 5, sezione 4 della legge federale sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), dal capitolo 2 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) e dalle sue disposizioni d’esecuzione, reato commesso il 31 agosto 2019 presso il Casinò di B. La CFCG ha condannato A. a una multa di fr. 500.–, addossandogli spese procedurali ridotte di fr. 5'460.– (tassa di decisione di fr. 5'000.– e tassa di stesura di fr. 460.–), accertato che il principio della celerità processuale è stato violato. Un’indennità al difensore d’ufficio di fr. 6'574.20 è stata messa a carico della Cassa federale (v. act. 1.1, pag. 31). Tale decisione ha fatto seguito a un decreto penale del 4 gennaio 2021 (n. 62- 2019-101/01) emanato dalla CFCG contro il quale A. ha presentato opposizione in data 8 febbraio 2021 (v. act. 1.1, pag. 21).

B. Con reclamo del 25 settembre 2024, A. è insorto avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, chiedendo, in via principale, che il ricorso sia accolto e che “le spese procedurali ridotte di CHF 5'460.00 (rispettivamente di altro importo secondo i calcoli di questa Corte) sono messe a carico della Cassa federale”. In via subordinata, egli postula che il ricorso venga accolto e che “le spese procedurali ridotte e pari a CHF 250.00 sono addossate ad A.” (act. 1, pag. 5). Per quanto riguarda le spese della presente procedura, A. chiede, data la sua difficile situazione finanziaria, che le stesse vengano accollate allo Stato; in subordine, che siano fissate al minimo (v. ibidem, pag. 4).

C. In data 7 ottobre 2024, il reclamante ha inoltrato a questa Corte l’apposito formulario compilato relativo alla richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (v. BP.2024.96, act. 3).

D. Con risposta del 21 ottobre 2024, la CFCG ha postulato la reiezione del reclamo (v. act. 4).

E. Invitato a replicare entro il 4 novembre 2024 (v. act. 5), il reclamante, con scritto del 30 ottobre 2024, preso atto della summenzionata risposta della CFCG, ha dichiarato che “giunti a questo punto e visto anche il carattere tecnico delle osservazioni in questione, ritengo fondamentale farmi rappresentare da un

- 3 avvocato” (act. 6). Egli ha quindi chiesto “che questa Corte prenda posizione sulla mia richiesta di assistenza giudiziaria […] e mi conceda una proroga di 30 giorni per il deposito delle mie ulteriori osservazioni, in modo che il mio futuro legale abbia il tempo di prendere visione del dossier e redigere un atto completo” (ibidem).

F. Con decisione incidentale del 5 novembre 2024, questa Corte ha accolto sia la richiesta di nomina di un difensore d’ufficio individuato nella persona dell’avv. Simona Lepori, che quella di assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 8). Al reclamante è stata concessa una proroga fino al 4 dicembre 2024 per presentare la replica (v. act. 7).

G. Con replica del 3 dicembre 2024, la patrocinatrice del reclamante, sostenendo che le spese procedurali sarebbero state calcolate erroneamente, ha modificato le conclusioni ricorsuali, chiedendo, in via principale, che il ricorso sia accolto e che “le spese procedurali ridotte di CHF 2'097.50 (rispettivamente di altro importo secondo i calcoli di questa Corte) sono messe a carico della Cassa federale”. In via subordinata, postula che il ricorso venga accolto e che “le spese procedurali ridotte e pari a CHF 125.00 sono addossate ad A.”. In via ancor più subordinata (in caso di impossibilità per la Corte di operare un giudizio riformatorio), chiede che il gravame venga accolto e che gli atti vengano “ritornati all’Autorità inferiore che avrà ad emanare una nuova decisione ai sensi dei considerandi ma che, in ogni caso, esenti il signor A. dal pagamento di qualsiasi onere procedurale” (act. 9, pag. 9).

H. Con duplica del 16 dicembre 2024, trasmessa alla controparte per conoscenza (v. act. 12), la CFCG ha confermato la propria posizione e ribadito la sua richiesta di reiezione del gravame (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 Giusta l’art. 134 cpv. 1 LGD, nel caso di infrazioni nell’ambito dei giochi da casinò e di sottrazione della tassa sulle case da gioco è applicabile la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Il cpv. 2 di tale

- 4 disposizione prevede che l’autorità di perseguimento è il segretariato della CFCG, quella giudicante la CFCG.

1.2 Per le questioni non regolate dal DPA si applica di principio il CPP per analogia (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; sentenza del Tribunale federale 1B_210/2017 del 23 ottobre 2017 consid. 1.1; 1B_91/2016 del 4 agosto 2016 consid. 4.1; TPF 2016 55 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale BV.2020.10 del 23 giugno 2021 consid. 1.2). I principi generali della procedura penale e del diritto costituzionale devono in ogni caso essere presi in considerazione anche nei procedimenti penali amministrativi (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; TPF 2018 162 consid. 3; 2017 107 consid. 1.2 e 1.3; 2016 55 consid. 2.3).

2. 2.1 L’imputato cui sono addossate le spese, se il procedimento è stato tolto o se non chiede il giudizio di un tribunale, può, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, interporre reclamo contro la condanna nelle spese presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; le prescrizioni procedurali dell’articolo 28 capoverso 2 a 5 DPA si applicano per analogia (art. 96 cpv. 1 DPA). Il reclamo dev’essere presentato per scritto con le conclusioni e una breve motivazione (art. 96 cpv. 1 in relazione con art. 28 cpv. 3 DPA).

2.2 Il reclamante non ha richiesto il giudizio di un tribunale per quanto concerne la decisione penale del 21 agosto 2024. Il presente reclamo contro la condanna nelle spese è stato interposto tempestivamente e la legittimazione a ricorrere del reclamante è pacifica. Occorre dunque entrare nel merito del gravame.

3. Il reclamante contesta l’addossamento a suo carico delle spese procedurali di fr. 5'460.– fissate nella decisione penale del 21 agosto 2024 (v. supra Fatti lett. A). A suo dire, queste sarebbero troppo elevate e non terrebbero debitamente conto né della violazione del principio di celerità né della sua precaria situazione finanziaria (ancora peggiorata dal 2021), fatti già accertati dalla CFCG nella decisione impugnata.

3.1 Nella decisione dell’amministrazione, le spese sono di regola addossate al condannato; per motivi d’equità, questi può esserne liberato in tutto o in parte (art. 95 cpv. 1 DPA).

3.2 Le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d’ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura (art. 94 cpv. 1 DPA; sulla differenza tra emolumenti e disborsi v. DTF 141 IV 465 consid. 9.5). L’ammontare delle tasse di decisione e

- 5 di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale (art. 94 cpv. 2 DPA). La tassa di decisione è calcolata in funzione dell’importanza della causa e del dispendio che necessita il suo disbrigo (v. art. 6a dell’ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa [RS 313.32]; in seguito: ordinanza sulle tasse e spese). Per il decreto penale, la tassa di decisione ammonta da 50 a 5’000 franchi (art. 7 cpv. 2 lett. a ordinanza sulle tasse e spese), per la decisione penale, essa ammonta da 100 a 10’000 franchi (art. 7 cpv. 2 lett. c ordinanza sulle tasse e spese). La tassa di stesura si compone di una tassa di 10 franchi la pagina per la confezione dell’originale (art. 12 cpv. 1 lett. a ordinanza sulle tasse e spese). Giusta l’art. 16a della medesima ordinanza, l’autorità può condonare, in tutto o in parte, le tasse di cancelleria (art. 13 a 16) se il debitore è indigente oppure per altre ragioni importanti.

3.3 3.3.1 Nella decisione impugnata, la CFCG ha così calcolato le spese addossate al reclamante: “Le spese vanno stabilite in base agli articoli 94 segg. DPA e in applicazione dell’Ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32). Le spese del procedimento proporzionali vengono fissate a CHF 10’920.00 (tassa di decisione CHF 10'000.00, tassa di stesura CHF 920.00) e addebitate ad A. Secondo l’articolo 95 capoverso 1 DPA nella decisione dell’amministrazione, le spese sono di regola addossate al condannato; per motivi d’equità, questo può esserne liberato in tutto o in parte. Le ragioni di equità vanno affermate in particolare se le spese processuali diventerebbero una vera e propria sanzione accessoria per un soggetto indigente. A causa degli eventi della giornata di gioco del 31 agosto 2019, A. è stato licenziato. Anteriormente al suo licenziamento l’imputato dichiarava un reddito annuo pulito di CHF 51’482.00. Inoltre, A. è tenuto a pagare dei contributi alimentari per i suoi due figli pari a CHF 200.00 al mese. Da questi dati si evince che la situazione finanziaria di A. è tesa e che pertanto deve essere considerato indigente. Fissando le spese della procedura a CHF 10’920.00, queste diventerebbero una vera e propria sanzione accessoria. È quindi appropriato ridurre le spese addossate ad A. Per le ragioni di cui sopra, le spese ridotte del 50% vengono fissate a CHF 5’460.00 e addebitate ad A.” (act. 1.1, pag. 29).

Per quanto concerne la tassa di decisione, la CFCG afferma che “le autorità amministrative possono, nel determinare l’importo della tassa di decisione, tenendo conto del principio di copertura dei costi e del principio di equivalenza, considerare la rilevanza del caso penale e l’impegno necessario per la sua definizione. Oltre ad una tassa di decisione della Commissione, la tassa di decisione include anche i costi dell’indagine (provvedimenti coattivi e operazioni d’inchiesta)” (act. 1.1, pag. 28). Sulla base di quanto precede, essa ha deciso di fissare inizialmente la tassa in questione a fr. 10'000.– (v. act. 1.1, pag. 29),

- 6 ciò che costituisce il limite massimo previsto dall’art. 7 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza sulle tasse e spese.

Per quanto riguarda più particolarmente la tassa di stesura, la CFCG ha affermato che questa “non riguarda unicamente le tre pagine relative al Decreto penale n. 62-2019-101/01/Pir del 04 gennaio 2021, ma la produzione di tutti i documenti originali che possono essere addebitati almeno in parte all’imputato. Nel caso in esame questi sono: - Citazioni della CFCG del 12 e del 19 giugno 2020 relativi agli interrogatori del 14 e del 15 luglio 2020 (tassa divisa con C.); - Decisione di sequestro della CFCG deI 22 maggio 2020 presso la Casinò B. SA al riguardo delle copie dei documenti relativi alla procedura di chiarificazione speciale nei confronti della Casinò B. SA richiesti il 05 marzo 2020 alla CFCG, Divisione sorveglianza, nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria (tassa divisa con C.); - Decisione di sequestro della CFCG del 05 agosto 2020 presso la Casinò B. SA al riguardo delle copie dei documenti richiesti con Ordine di edizione del 20 luglio 2020 (tassa divisa con C.); - Decisione di sequestro della CFCG del 18 agosto 2020 presso la Casinò B. SA al riguardo delle copie di due liste telefoniche interne richieste tramite posta elettronica del 17 agosto 2020 per completare i documenti richiesti con Ordine di edizione del 20 luglio 2020 (tassa divisa con C.); - Verbale dell’interrogatorio del 15 luglio 2020 da parte della CFCG di A., imputato (a differenza degli altri verbali d’interrogatorio); - Diversi scambi di corrispondenza con l’avvocato D.; - Processo verbale finale del 21 settembre 2020; - Decreto penale n. 62-2019-101/01 del 04 gennaio 2021; - La presente decisione penale n. 62-2019-101/02 del 21 agosto 2024” (act. 1.1, pag. 28 e seg.).

3.3.2 Orbene, pur dimezzandola per evitare che le spese processuali diventassero una vera e propria sanzione accessoria, la CFCG non ha minimamente spiegato nella decisione impugnata le ragioni per cui nel proprio calcolo della tassa di decisione è partita dall’importo di fr. 10'000.– e quindi dal massimo previsto ex art. 7 cpv. 2 lett. c ordinanza sulle tasse e spese. Essa ha fornito più spiegazioni in sede di risposta, indicando di essere giunta all’importo di fr. 10'000.– (tassa di decisione/decisione penale) nella maniera seguente: fr. 5'000.– (tassa di decisione/decreto penale) + fr. 500.– (tassa di decisione/CFCG) + fr. 6'725.– (onere per l’indagine/Segretariato CFCG: esame opposizione; esame incarto; decisione penale; corrispondenza difensore [67.25 ore a fr. 100.–/h) = fr. 12'225.– (totale tassa di decisione per il decreto penale), cifra dalla quale è stato sottratto l’importo di fr. 2'225.– in considerazione del tetto legale dei costi (v. act. 4, pag. 3 e seg.).

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3.4 Come già indicato, la tassa di decisione viene calcolata in funzione dell’importanza della causa e del dispendio che necessita il suo disbrigo.

3.4.1 Nella decisione impugnata la CFCG non si è espressa sull’importanza della causa. Premesso che tale valutazione, in determinati casi, non dipende unicamente dall’importo della multa inflitta, nella fattispecie, in assenza di ulteriori specificazioni al riguardo, questa Corte ritiene che una multa di fr. 500.– indichi che la causa in questione sia da considerarsi d’importanza contenuta.

3.4.2 Per dispendio necessario al disbrigo della causa la CFCG ha considerato 109.4 ore per il decreto penale e 67.25 ore per la decisione penale. La considerazione del dispendio prevista dall’ordinanza sulle tasse e spese non significa però che la tariffa debba corrispondere esattamente al tempo impiegato dall’autorità amministrativa (v. anche decisione del Tribunale federale 6B_410/2018 del 20 giugno 2018 consid. 6.3). Tuttavia, la considerazione delle ore impiegate può essere un criterio utile alla determinazione della tassa appropriata per il rispetto del principio dell’equivalenza, per il quale la tassa deve esser mantenuta entro limiti ragionevoli, essere valutata secondo criteri oggettivamente giustificabili e non risultare manifestamente sproporzionata rispetto al valore oggettivo del servizio (v. sentenza del Tribunale federale 2C_738/2018 del 2 novembre 2021 consid. 4.2.2). Dunque, per cause di minore importanza e con minori ore lavorative la tassa di decisione andrà di regola a posizionarsi nella parte inferiore del quadro tariffario; per cause ordinarie con dispendio lavorativo medio si applicheranno tasse il cui importo si situa nella zona mediana della forchetta; mentre per cause importanti, o che cagionano un dispendio al di sopra del normale, la tassa di decisione si collocherà nella zona superiore della forchetta prevista dall’art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza sulle tasse e spese. La CFCG, nell’ambito della procedura di reclamo, ha menzionato le ore impiegate senza indicare concretamente se tale dispendio si situa nella norma o al di sotto risp. al di sopra della stessa. Nella risposta al reclamo (v. act. 4) la CFCG afferma che l’inchiesta amministrativa, fino all’emanazione del decreto penale del 4 gennaio 2021, ha incluso lo studio dell’incarto, le decisioni di sorveglianza, le decisioni di sequestro, la decisione per la nomina della difesa d’ufficio, gli interrogatori (incluse la preparazione e le citazioni), l’invio di atti, il processo verbale finale, l’esame delle osservazioni, il decreto penale e la corrispondenza con il difensore. Dalla decisone penale e dall’elenco atti allegato (v. act. 4.0) si evince che il 14 luglio 2020 sono state interrogate quattro persone tenute a fornire informazioni, mentre l’interrogatorio del reclamante (come imputato) ha avuto luogo il mattino del 15 luglio 2020 e quello di un coimputato il pomeriggio dello stesso giorno. Complessivamente non si evince, né per durata né per contenuto, un dispendio lavorativo al di sopra di un’ordinaria inchiesta amministrativa. Il dispendio è da considerarsi medio-basso. L’inchiesta amministrativa, fino all’emanazione della decisione penale del 21 agosto 2024, ha incluso l’esame dell’opposizione, l’esame dell’incarto, la corrispondenza con il difensore e la

- 8 decisione penale (v. act. 4.0). Anche per quanto riguarda questo procedimento non è stato indicato e neppure si evince un dispendio lavorativo al di sopra di un’ordinaria indagine amministrativa. Esso è da considerarsi a sua volta mediobasso. Visto il tetto legale di fr. 10'000.–, la tassa da cui partire per il calcolo è dunque di fr. 3'000.–

3.4.3 Preso atto dell’accertata indigenza del reclamante (v. act. 1.1, pag. 29; v. anche TAORMINA/WÜST, Commentario basilese, 2020, n. 5 e segg. ad art. 95 DPA; DOMEISEN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 3 e seg. ad art. 425 CPP; GRIESSER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 1a ad art. 425 CPP; cfr. anche art. 16a dell’ordinanza sulle tasse e spese DPA), ulteriormente aggravatasi negli ultimi tempi (egli dispone di un reddito imponibile nullo ed è attualmente al beneficio di prestazioni di aiuto sociale: v. act. 3.10-3.11 nonché act. 1, pag. 2, e act. 1.3), e ricordato che le spese processuali addossate a quest’ultimo, come ammesso dalla stessa CFCG (v. act. 1.1, pag. 29), non devono costituire una sanzione accessoria (v. FONTANA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 1 ad art. 425 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 3 ad art. 425 CPP), questa Corte ritiene la tassa fissata nella decisione impugnata chiaramente eccessiva. Essa va fissata, tenuto conto di quanto sopra, a fr. 1'500.–. Per quanto riguarda la tassa di stesura, fissata dalla CFCG a fr. 920.– (92 pagine effettive concernenti svariati atti del procedimento precisati in sede di risposta; v. act. 4, pag. 4 e seg.), si rileva che questa deve di principio prendere in considerazione unicamente la decisione impugnata e non gli altri atti dell’incarto (cfr. sentenze del Tribunale penale federale BV.2020.11 del 21 agosto 2020 consid. 3.3; BV.2018.20 del 12 settembre 2018 consid. 3; BV.2014.16 del 14 luglio 2014 consid. 3.3). Dato che la decisione penale impugnata è di 32 pagine, la tassa di stesura va fissata a fr. 320.– (32 x fr. 10.–). L’importo totale a carico del reclamante è quindi fissato a fr. 1’820.–.

3.5 In sede di replica, il reclamante, alla luce della risposta della CFCG del 21 ottobre 2024, ha modificato le proprie conclusioni ricorsuali, contestando i metodi di calcolo della controparte e sostenendo che l’importo di fr. 5'460.–, a suo dire insostenibile ed errato, sarebbe da ridurre a fr. 2'097.50 (v. act. 9, pag. 6). Ora, nella misura in cui questa Corte, per le ragioni espresse al considerando precedente, ha ridefinito in fr. 1'820.– le spese procedurali a carico del reclamante e che tale importo è in ogni caso inferiore a quello postulato in replica, l’esame nel dettaglio delle critiche sollevate in tale allegato si rileva superfluo.

4. Visto quanto precede, il reclamo è parzialmente accolto e il punto 5 del dispositivo della decisione impugnata va riformato, nel senso che le spese procedurali a carico del reclamante sono fissate a fr. 1’820.– (tassa di decisione fr. 1'500.–, tassa di stesura fr. 320.–).

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5. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3).

5.1 Di principio le spese seguono la soccombenza. Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può rinunciare all’addossamento delle spese (v. art. 66 cpv. 1 LTF). Pur parzialmente soccombente, all'autorità non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia). Essendo il reclamante al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. supra Fatti lett. F), non vengono prelevate spese.

5.2 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa, del parziale grado di soccombenza e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente procedura (redazione della replica), un'indennità complessiva di fr. 1'000.– (IVA inclusa) pare equa e ragionevole. La Cassa del Tribunale verserà quindi detto importo direttamente al difensore d'ufficio avv. Simona Lepori. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il reclamante, tenuto conto della parziale soccombenza, dovrà rimborsare fr. 200.– alla Confederazione v. (art. 64 cpv. 4 LTF).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e il punto 5 del dispositivo della decisione impugnata è riformato, nel senso che le spese procedurali a carico del reclamante sono fissate a fr. 1’820.–. 2. Non vengono prelevate spese. 3. All'avv. Simona Lepori è concessa una retribuzione di fr. 1'000.– (IVA compresa) per la presente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale importo al difensore d'ufficio. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il reclamante dovrà rimborsare fr. 200.– alla Confederazione.

Bellinzona, 20 gennaio 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Simona Lepori - Commissione federale delle case da gioco CFCG

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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