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Tribunale penale federale 14.11.2006 BV.2005.21_2

14 novembre 2006·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,779 mots·~9 min·3

Résumé

Ordine di sequestro (art. 46 e segg. DPA);;Ordine di sequestro (art. 46 e segg. DPA);;Ordine di sequestro (art. 46 e segg. DPA);;Ordine di sequestro (art. 46 e segg. DPA)

Texte intégral

Sentenza del 14 novembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A SA, rappresentata dallo studio legale Bolla Bonzanigo & Associati

Reclamante

Contro

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE,

Controparte

Oggetto Ordine di sequestro (art. 46 e segg. DPA)

Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell ’ incarto: BV. 2005.21

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Fatti:

A. Su richiesta di assistenza giudiziaria da parte della Direzione generale delle dogane (in seguito DGD), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito AFC) ha effettuato, il 6 e 7 aprile 2005, un’ispezione fiscale presso A. SA, società attiva nel commercio – mediante vendite all’asta e per corrispondenza - di oggetti antichi e moderni da collezione. Rilevata da parte dell’ispettore fiscale l’esistenza di documenti d’interesse per l’autorità doganale, riguardanti possibili irregolarità nell’importazione e nello sdoganamento di monete e medaglie antiche provenienti dall’estero, un funzionario dell’Amministrazione federale delle dogane si è recato presso la sede della società e ha esaminato i documenti, senza che il detentore e amministratore unico della stessa si opponesse formalmente.

B. Ritenendo i documenti rilevanti quale mezzo di prova, il 7 aprile 2005, il funzionario inquirente ha contestualmente sequestrato, per approfondimenti, quindici classificatori contenenti documentazione contabile e bancaria della società.

C. Con sentenza del 18 luglio 2005 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto il reclamo dell’11 aprile 2005 presentato da A. SA contro la decisione di sequestro, ordinando la restituzione alla reclamante della documentazione sequestrata. Essa ha ritenuto che la mancata presentazione da parte del funzionario inquirente di un ordine di perquisizione comportava, in assenza di urgenza, l’annullamento del provvedimento di sequestro.

E. In data 17 ottobre 2005, la prima Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha accolto il ricorso del 4 agosto 2005 interposto dalla DGD contro la sentenza summenzionata, affermando che il detentore della documentazione nonché amministratore della società interessata ha regolarmente firmato il processo verbale di sequestro, ciò che gli avrebbe permesso di afferrare la portata del provvedimento. Ad ogni modo, avendo contestato la mancata presentazione dell’ordine di perquisizione unicamente successivamente, la reclamante avrebbe violato il principio della buona fede (sentenza 1S.26/2005).

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Accertata la correttezza delle modalità legate al provvedimento contestato, la causa è stata rinviata al Tribunale penale federale per il giudizio sulle censure relative al sequestro.

Diritto:

1. 1.1 Il sequestro impugnato è stato ordinato dalla DGD in applicazione dell’art. 46 DPA. Secondo tale disposizione il funzionario inquirente deve sequestrare gli oggetti che possono avere importanza come mezzo di prova (art. 46 cpv. 1 lett. a DPA).

1.2 Il sequestro ai sensi dell’art. 46 DPA costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare eventuali diritti di terzi sui beni in questione. Requisiti per i provvedimenti coattivi previsti agli art. 45 e segg. DPA, e quindi anche per il sequestro, sono l’esistenza di indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato e la connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (art. 45 cpv. 1 DPA; sentenza del Tribunale penale federale BK_B 060/04 del 14 luglio 2004 consid. 2.2 e riferimenti citati).

Il carattere provvisorio di una misura di sequestro ha come conseguenza che quest’ultimo è la regola allorquando esiste un serio sospetto circa la commissione di un’infrazione. Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non occorre mostrarsi troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin – Rechtsprechung, Berna 1998, N. 1 alle premesse degli art. 45-60 DPA; DTF 125 IV 222 consid. 2c, non pubblicato). Adita con un reclamo ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 DPA, la Corte dei reclami penali non può peraltro statuire sul merito del procedimento, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d).

2. Nella fattispecie, i quindici classificatori sono stati sequestrati nell’ambito di un procedimento aperto per sospetta violazione della legge federale con-

- 4 cernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), segnatamente per omessa dichiarazione all’importazione di monete e medaglie antiche (art. 72 e segg. LIVA).

2.1 La reclamante contesta la fondatezza della misura coercitiva ordinata, negando di essere una ditta di trasporti che si occupa di import-export e affermando di dedicarsi esclusivamente all’organizzazione di aste. Essa non acquisterebbe i beni messi all’asta, ma li riceverebbe dai proprietari affinché siano licitati. In tali circostanze, nella documentazione della reclamante non figurerebbero né documenti d’acquisto né documenti di trasporto o di sdoganamento relativi alle presunte importazioni illecite. In definitiva, l’autorità inquirente non disporrebbe di indizi sufficienti né per l’adozione del provvedimento adottato né per l’avvio dell’inchiesta nei suoi confronti.

La DGD, dal canto suo, dichiara che l’inchiesta avviata nei confronti della reclamante, originata da una segnalazione ricevuta dal Corpo delle guardie di confine, ha lo scopo di verificare se le monete entrate in Svizzera e destinate alla reclamante sono state oggetto delle formalità d’importazione richieste in ossequio alla LIVA e alla legislazione sulla protezione dei beni culturali. Secondo l’autorità inquirente, la società in questione avrebbe organizzato la vendita all’asta di numerosi oggetti provenienti dall’estero di valore imponibile considerevole, procedendo tuttavia a pochi sdoganamenti; tale situazione necessiterebbe dei chiarimenti che devono essere effettuati analizzando la documentazione sequestrata.

2.2 L’inchiesta avviata nei confronti della reclamante trova le sue origini in un avviso ricevuto dalle guardie di confine concernente l’organizzazione da parte di A. SA di un’asta avvenuta il 26 e 27 novembre 2004 a Lugano. L’autorità inquirente doganale ha potuto accertare che, in relazione a tale asta, la società in questione aveva effettuato unicamente un paio di sdoganamenti intermedi con carta di passo per la vendita incerta, quando l’utilizzo di tale carta costituirebbe la regola nell’ambito delle vendite all’asta di beni provenienti dall’estero. La presente autorità ritiene l’esiguo numero di sdoganamenti effettuati dalla reclamante effettivamente sospetto, soprattutto in relazione all’ingente quantità di monete e medaglie battute all’asta, ossia 1342, e all’esito della revisione fiscale operata dall’AFC il 6 e 7 aprile 2005 su richiesta della DGD, la quale, oltre ad appurare l’esistenza di diversi proprietari residenti all’estero dei beni messi all’asta, avrebbe permesso di rilevare, nella documentazione della società, la presenza di elementi interessanti atti a comprovare l’omessa dichiarazione di monete e medaglie al confine (v. rapporto di revisione dell’AFC no 1902 del 13 aprile 2005, act. 2.2). Nel citato rapporto, il funzionario fiscale, in relazione all’asta

- 5 del 26 e 27 novembre 2004, dichiara infatti che “Con sondaggi approfonditi abbiamo verificato l’origine delle monete e di un singolo oggetto venduto a fine 2004 per un importo di CHF 1'170'000.-. Gran parte delle monete vengono acquistate direttamente dal signor B. da privati o da altre case d’asta svizzere ed estere” (v. pto B del act. 2.2, Osservazioni/Risultato del controllo/Acquisizioni delle monete e medaglie). Il signor B. è il direttore di vendita della società. Oltre ad occuparsi dell’organizzazione delle aste e a fungere da battitore, egli è titolare di una ditta di numismatica in Italia, ciò che tenderebbe a confermare la provenienza estera di una parte degli oggetti in questione rilevata dall’autorità fiscale. Ad ogni modo, anche volendo seguire la tesi della reclamante secondo cui essa non si occuperebbe né di operazioni d’acquisto in proprio né di trasporto e d’importazione di beni, giova rammentare che la documentazione sequestrata potrebbe permettere di verificare se altre persone, titolari degli oggetti battuti all’asta, hanno rispettato le condizioni legali d’importazione in Svizzera. Si ricorda che il sequestro effettuato a fini probatori è una misura d’investigazione destinata a garantire la conservazione di tutto ciò che può servire alla manifestazione della verità, quindi anche della documentazione della società reclamante in quanto mandataria nella vendita all’asta di beni di terzi (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n° 2574). In definitiva, sarà proprio l’analisi della documentazione sequestrata che permetterà di chiarire i sospetti a carico della reclamante, fermo restando che, col trascorrere del tempo e l’avanzare dell’inchiesta, i medesimi dovranno vieppiù aggravarsi per confermare il provvedimento adottato.

Alla luce di quanto esposto, la misura litigiosa – considerato lo stadio iniziale del procedimento e i concreti indizi di reato alla LIVA rilevati – era ed è un provvedimento giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità; non vi è quindi ragione di annullarlo come chiesto dalla reclamante.

3. Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto. Le spese processuali sono poste a carico della reclamante soccombente (art. 25 cpv. 4 DPA in combinazione con l’art. 245 PP e l’art. 156 cpv. 1 OG). In concreto viene prelevata una tassa di giustizia di fr. 1'500.--, dedotto l’importo di fr. 500.-- già versato dalla reclamante a titolo di anticipo delle spese.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico della reclamante, dedotto l’importo di fr. 500.-- già versato a titolo di anticipo delle spese.

Bellinzona, il 14 novembre 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Direzione generale delle dogane - Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, Avv. Stefano Bolla e Federica Sanna

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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