Decreto del 26 aprile 2012 Il Presidente della Corte dei reclami penali Composizione Giudice penale federale Stephan Blättler, Presidente, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappr. dall’avv. Fiorenzo Cotti,
Reclamante
contro Amministrazione federale delle contribuzioni,
Controparte
Oggetto Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BP.2012.13
- 2 -
Il Presidente della Corte dei reclami penali, visti: - l’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LFID aperta il 20 febbraio 2012 dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) nei confronti di A. e B.;
- la decisione 7 marzo 2012 dell’AFC che ha ordinato il sequestro di numerosi beni immobili di proprietà del signor A. situati nei comuni di Z., Y., X., W., V. e U., tramite blocco a registro fondiario;
- il reclamo presentato il 12 marzo 2012 da A. al direttore dell’AFC volto ad ottenere l’annullamento della decisione del 7 marzo 2012, e di conseguenza la levata dei sequestri;
- la richiesta formulata in via cautelare e supercautelare nel gravame di levare immediatamente le restrizioni della facoltà di disporre dei mappali n. 1 RFD di V. e 2 RFD di W. (v. act. 1, pag. 8);
- la trasmissione, giusta l’art. 26 cpv. 3 DPA, del reclamo e delle relative osservazioni dell’AFC alla Corte dei reclami penali, Considerato: - che giusta l’art. 28 cpv. 5 DPA, in quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito tramite provvedimento cautelare dall’autorità adita o dal suo presidente;
- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
- che il reclamante motiva la concessione dell’effetto sospensivo a titolo cautelare (e supercautelare) con il fatto che le particelle n. 1 RFD V. e 2 RFD W. sarebbero in procinto di essere vendute;
- che a suo modo di vedere il mantenimento della restrizione di alienare questi fondi sarebbe del tutto sproporzionato, visto che l’autorità inquirente non avrebbe per ora nemmeno cifrato il valore delle presunte imposte sottratte;
- 3 -
- che il sequestro di un bene immobile ha lo scopo di impedire al suo proprietario la vendita o la diminuzione del suo valore mediante l’aggravio con nuove cartelle ipotecarie, senza autorizzazione da parte dell’autorità sequestrante;
- che tuttavia il sequestro non modifica gli altri diritti d’uso del proprietario; - che l’indagine fiscale in oggetto, tuttora nella fase iniziale, si presenta complessa per la sua natura e per il numero di soggetti coinvolti (società); - che lo scopo dell’indagine è quello di appurare, segnatamente tramite l’esame della copiosa documentazione perquisita e sequestrata, l’esatto ammontare dell’imposta sottratta agli obblighi fiscali da parte degli imputati;
- che la concessione dell’effetto sospensivo tramite un provvedimento cautelare di sblocco delle particelle n. 1 RFD V. e 2 RFD W. annullerebbe de facto gli effetti provvisori del sequestro e costituirebbe una decisione anticipata del merito;
- che nel caso concreto il reclamante nemmeno sostanzia l’eventuale pregiudizio immediato e irreparabile che subirebbe qualora al reclamo non fosse concesso l’effetto sospensivo;
- 4 -
Decreta: 1. La domanda di effetto sospensivo a titolo cautelare e supercautelare è respinta.
2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, il 26 aprile 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Fiorenzo Cotti, - Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.