Skip to content

Tribunale penale federale 11.10.2010 BP.2010.58

11 octobre 2010·Italiano·CH·penale federale·PDF·668 mots·~3 min·3

Résumé

Rinvio di un'audizione (art. 30 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).;;Rinvio di un'audizione (art. 30 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).;;Rinvio di un'audizione (art. 30 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).;;Rinvio di un'audizione (art. 30 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).

Texte intégral

Decreto dell'11 ottobre 2010 Presidente della I Corte dei reclami penali Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Elena Maffei

Parti A., rappresentato dall'avv. Luigi Mattei, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto Rinvio di un'audizione (art. 30 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BP.2010.58 (procedura principale: BB.2010.96)

- 2 -

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

- il reclamo dell’8 ottobre 2010 interposto da A. contro la citazione dell’8 ottobre 2010, mediante la quale il Giudice istruttore federale (in seguito: GIF) ha fissato l'audizione del testimone B. al mercoledì 13 ottobre 2010, alle ore 10.30, presso la sede della Polizia giudiziaria federale a Lugano ai sensi dell'art. 30 PP;

- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel predetto reclamo;

- il decreto emesso l'8 ottobre 2010 dal Presidente della I Corte dei reclami penali mediante il quale la precedente richiesta di effetto sospensivo formulata da A. era stata accolta e l'audizione del testimone B. fissata per il lunedì 11 ottobre 2010 alle ore 10.00, annullata.

Considerato: - che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);

- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;

- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);

- che nella fattispecie il reclamante ribadisce che il termine così breve entro il quale è stato citato il testimone B., è manifestamente insufficiente e non gli consente di far capo ai mezzi di difesa concessi dalla procedura penale in modo efficace;

- che esso postula pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;

- 3 -

- che nella sostanza, per le ragioni espresse dal reclamante, la mancata concessione dell'effetto sospensivo comprometterebbe l'oggetto stesso della lite;

- che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo formulata da A. va accolta;

- che di conseguenza l'audizione del testimone B. fissata per il mercoledì 13 ottobre 2010, alle ore 10.30, è annullata;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

- 4 -

Decreta: 1. La domanda di effetto sospensivo è accolta e la citazione del testimone B. annullata ai sensi dei considerandi. 2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, 11 ottobre 2010 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a (anticipata via fax): - Avv. Luigi Mattei - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.