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Tribunale penale federale 13.12.2004 BK_H 204/04

13 décembre 2004·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,193 mots·~11 min·1

Résumé

Domanda di scarcerazione (art. 52 PP);;Domanda di scarcerazione (art. 52 PP);;Domanda di scarcerazione (art. 52 PP);;Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)

Texte intégral

Sentenza del 13 dicembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Andreas J. Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______, attualmente detenuto

reclamante rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni, contro Ministero pubblico della Confederazione,

opponente

Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)

Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell ’ incarto: BK_H 204/04

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Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto. Inizialmente detenuto presso le carceri pretoriali di X.______, agli inizi di ottobre 2004 egli è stato trasferito al penitenziario di Y.______.

B. Con lettera del 4 novembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC), A.______ ha chiesto, tramite il suo patrocinatore, di poter essere messo in libertà provvisoria. Egli ritiene infatti che malgrado i quattro mesi passati in detenzione, non gli sono sinora mai stati contestati fatti suscettibili di indiziare o confermare l’appartenenza ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP; contesta inoltre la sussistenza dei pericoli di collusione e fuga.

C. Il MPC, con decisione dell’8 novembre 2004, ha respinto la suddetta istanza. L’autorità inquirente ritiene da una parte che, vista la gravità dei reati contestati, l’atteggiamento dell’imputato e gli atti d’inchiesta ancora da eseguire, il pericolo di collusione risulta manifesto; d’altra parte, i legami familiari stretti esistenti con l’estero e la capacità dell’organizzazione criminale di assicurare la latitanza dei propri membri sostanzierebbero l’esistenza di un pericolo di fuga.

D. Dissentendo da questa decisione, il 12 novembre 2004 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando sia il pericolo di collusione, vista l’assenza di indizi concreti in quel senso, sia quello di fuga, dato che il centro dei suoi interessi sarebbe la Svizzera, dove il medesimo ha famiglia, due appartamenti ed un esercizio pubblico in gerenza. Egli chiede, in via principale, di essere immediatamente e incondizionatamente posto in libertà provvisoria e, subordinatamente, in applicazione del principio della proporzionalità, di accompagnare tale libertà da misure sostitutive quali il versamento di una

- 3 cauzione, il deposito dei documenti di identità e l’obbligo di presentarsi regolarmente presso l’autorità.

E. Con osservazioni del 6 dicembre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente osserva che, contrariamente all’opinione del reclamante, il reato di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter è sempre stato contestato a A.______ e che a tale proposito sono stati raccolti numerosi indizi; in seguito a nuovi e recenti avvenimenti nel corso dell’inchiesta, questa è stata inoltre estesa nei suoi confronti anche ai reati di usura (art. 157 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Riconfermando integralmente il contenuto della sua decisione dell’8 novembre 2004, il MPC conferma poi la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga.

F. Nella sua replica del 9 dicembre 2004, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Non è stata richiesta una duplica al MPC.

G. Con sentenza del 23 settembre 2004, la Corte dei reclami penali ha respinto un reclamo presentato da A.______ contro una decisione del MPC che rifiutava la sua scarcerazione (BK_H 119/04).

Diritto: 1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata). Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di essere messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art.

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52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata l’8 novembre 2004 al patrocinatore del reclamante, il quale ne ha preso conoscenza il 9 novembre. Il reclamo, interposto il 12 novembre 2004, è dunque tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell’imputato è pacifica.

2. Secondo l’art. 44 PP, la detenzione preventiva si giustifica allorquando esistono gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato, se esiste presunzione della sua imminente fuga e/o determinate circostanze fanno presumere ch’egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria. Si tratta dunque di analizzare se tali condizioni cumulative sono adempiute nella fattispecie. 2.1 Nel merito, il reclamante lamenta l’assenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva. Egli sostiene che il MPC non è stato sinora in grado di sostanziare con documentazione probante l’ipotesi di appartenenza e/o sostegno ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, per cui, visto anche il lasso di tempo intercorso dal suo arresto, non vi sarebbero più le condizioni per mantenerlo in carcere. Di avviso diametralmente opposto è invece il MPC, secondo cui gli atti sinora raccolti dimostrerebbero invece il coinvolgimento attivo del reclamante in tutte le attività delittuose dell’organizzazione sotto inchiesta. 2.2 La censura non ha pregio. Dagli atti sinora esperiti emerge infatti con sufficiente evidenza che il reclamante ha intrattenuto strette relazioni - che travalicano palesemente quelle di una semplice e disinteressata amicizia con alcuni dei principali esponenti dell’organizzazione sotto inchiesta, tra i quali B.______ e C.______; quest’ultimo ha in particolare riferito più volte di aver trafficato sostanza stupefacente con A.______ (act. 9.5, v. anche sentenza BK_B 119/04 del 23 settembre 2004, consid. 3). Malgrado le evidenti reticenze dell’indagato, vi sono inoltre agli atti chiare indicazioni di intensi contatti telefonici e personali, in Svizzera e durante viaggi in Italia, con altri esponenti di spicco dell’organizzazione quali D.______, pure indagato nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull’attività della cosiddetta “cosca di Z.______” (v. verbale di interrogatorio del reclamante dell’11 novembre 2004, act. 9.1). Nel corso degli ultimi tempi sono inoltre emerse chiare indicazioni di una partecipazione del reclamante a reati di usura, reati che non possono essere considerati come epi-

- 5 sodi a sé stanti, ma che si inquadrano in un contesto associativo (v. act. 9.1 e 9.2). La situazione in merito all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione (o la sua proroga) va apprezzata in modo diverso a seconda se l’inchiesta riguardi un solo indagato a cui vengono imputati fatti relativamente semplici e circoscritti nel tempo oppure se - come nella fattispecie - l’indagato è sospettato di far parte di un’organizzazione criminale che ha agito a livello transnazionale per parecchi anni e sul cui conto gravano accuse di vario tipo. Quanto precedentemente esposto porta comunque a ritenere come sufficientemente assodata la presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato anche per quanto riguarda l’accusa di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP.

3. Il reclamante contesta una volta di più la presenza di un pericolo di collusione, ritenendo che non vi siano motivi per temere che - una volta posto al beneficio della libertà - egli possa impedire o ostacolare l’operato delle autorità inquirenti. Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è tuttavia fuori luogo, come evidenziato anche nei precedenti giudizi riguardanti il qui reclamante resi negli scorsi mesi da questa Corte e alle cui argomentazioni si può senz’altro rinviare per economia procedurale (v. sentenza BK_H 115/04 del 3 settembre 2004, consid. 2.3 e 2.4.2; sentenza BK_H 119/04 del 23 settembre 2004, consid. 5.2; sentenza BK_B 151/04 dell’8 ottobre 2004, consid. 2.2). Non è affatto da escludere che se rimesso in libertà, il reclamante possa dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti implicati nell’inchiesta. L’esistenza di tale pericolo è d’altronde stata dimostrata dall’intercettazione da parte dell’autorità inquirente di corrispondenza in parte di carattere collusivo tra l’imputato e il proprio difensore (v. lettera del 16 novembre 2004, act. 9.4) e tra l’imputato e la moglie (v. sentenza BK_B 194/04 del 23 novembre 2004, consid. 4). Va inoltre segnalato che l’atteggiamento del reclamante in sede di interrogatorio, sinora improntato a grande reticenza, se effettivamente non può deporre a suo sfavore avendo da tempo dottrina e giurisprudenza riconosciuto il diritto al silenzio di un imputato (DTF 121 II 257 consid. 4a; HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea 2002, § 68 n° 13, pag. 303), non giova certo ad un avanzamento celere dell’inchiesta ed al chiarimento della sua posizione processuale.

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4. Il reclamante sostiene infine di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva quali la prestazione di una cauzione e il deposito dei documenti. Il MPC contesta tali affermazioni e dichiara che gli ultimi sviluppi dell’inchiesta porterebbero ad aggravare la posizione del reclamante per cui l’eventualità di una lunga pena da espiare accompagnata dalla possibilità di vivere la propria latitanza altrove grazie alla struttura logistica dell’organizzazione criminale di cui il reclamante farebbe parte costituirebbero degli elementi importanti atti a dimostrare il reale pericolo di fuga. La Corte dei reclami penali ritiene fondato il pericolo di fuga invocato dall’autorità inquirente. I reati contestati al reclamante sono gravi, fatto ammesso peraltro anche dal reclamante stesso. Se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, nonostante l’incensuratezza invocata. È vero che il reclamante, sposato e con tre figli in età prescolastica, vive da una decina d’anni in Svizzera, dove gestisce un ritrovo pubblico. Ciononostante, egli ha dichiarato nel corso dei primi interrogatori di recarsi ogni anno a Z.______ (Italia), suo paese d’origine e dove ha vissuto fino all’età di diciannove anni, per le ferie. In questa località, egli ha ancora dei parenti (i genitori, due fratelli e una sorella) e un appartamento. Questi elementi dimostrano che il reclamante ha comunque conservato dei legami importanti con il suo paese d’origine. Questo insieme di circostanze, accompagnate dal fatto che l’organizzazione criminale di cui il reclamante è accusato di far parte (la N’drangheta calabrese) è effettivamente in grado, come affermato dall’autorità inquirente, di garantire periodi di latitanza relativamente lunghi ai propri affiliati, permette di affermare che, al fine di evitare una fuga a questo punto non solo possibile ma verosimile, è necessario confermare la detenzione preventiva dell’imputato. Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive come quelle postulate in via subordinata nel gravame permetterebbe di eliminare il rischio di fuga appena descritto.

5. Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto in via principale come in quella subordinata. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, il reclamante dovrà versare il saldo di fr. 1'000.--

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo di fr. 1'000.--.

Bellinzona, 15 dicembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Avv. Nadir Guglielmoni - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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