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Tribunale penale federale 25.10.2004 BK_H 157/04

25 octobre 2004·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,920 mots·~15 min·2

Résumé

Domanda di scarcerazione (art. 52 PP);;Domanda di scarcerazione (art. 52 PP);;Domanda di scarcerazione (art. 52 PP);;Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)

Texte intégral

Sentenza del 25 ottobre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Keller, Cancelliere Vacalli Parti A.______, attualmente detenuto,

reclamante

rappresentato dall’avv. Adrian Blättler,

contro Ministero pubblico della Confederazione,

opponente

Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)

Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell ’ incarto: BK_H 157/04

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Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 a Uster nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup) e di partecipazione a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.

B. Con lettera del 20 settembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A.______ ha chiesto di poter essere messo in libertà provvisoria, ritenendo non dati nella fattispecie i presupposti dell’art. 44 PP (pericolo di collusione/pericolo di fuga).

C. Il MPC, con decisione del 23 settembre 2004, ha respinto la suddetta istanza. L’autorità inquirente ritiene infatti che, vista la gravità dei reati contestati, l’atteggiamento dell’imputato, gli stretti legami familiari esistenti con l’estero e gli atti d’inchiesta ancora da eseguire, sia il pericolo di collusione che quello di fuga risultano manifesti.

D. Dissentendo da questa decisione, il 29 settembre 2004 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando l’esistenza sia del pericolo di collusione, vista l’assenza di indizi concreti in quel senso, che di quello di fuga, posto che il centro dei suoi interessi sarebbe la Svizzera, dove è domiciliato con la moglie. Egli chiede inoltre un più ampio accesso agli atti dell’incarto e insta affinché gli sia concessa l’assistenza giudiziaria gratuita.

E. Con osservazioni dell’8 ottobre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. Riconfermando integralmente il contenuto della sua decisione del 23 settembre 2004, l’autorità inquirente afferma che nuovi e recenti avvenimenti nel corso dell’inchiesta evidenziano l’esistenza e l’attualità sia del pericolo di collusione che di quello di fuga. Ricorda pure che diversi atti d’indagine sono tuttora in corso al fine di per-

- 3 mettere l’avanzamento dell’inchiesta e di accertare la verità processuale e che per tale motivo si giustifica una certa limitazione dell’accesso agli atti.

F. Nella sua replica del 18 ottobre 2004, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.

Diritto: 1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata). Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214 a 219 PP (art. 105bis PP e 28 cpv. 1 lett. a LTPF). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione contestata è stata inviata il 23 settembre 2004 al patrocinatore del reclamante, il quale ne ha preso conoscenza al più presto il giorno seguente, 24 settembre. Il reclamo, interposto in data 29 settembre 2004, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere è pacifica.

2. La decisione impugnata è stata redatta in lingua italiana. L’art. 37 cpv. 3 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che « la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua ». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, se-

- 4 condo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 (consid. 1) dell’8 gennaio 2004, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto, il patrocinatore del reclamante ha dichiarato di essere sufficientemente cognito della lingua italiana per assicurare la difesa del suo cliente (v. decisione di nomina del difensore d’ufficio del 19 agosto 2004, act. 1.3); non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3 prima frase OG.

3. Il reclamante contesta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva. Pur ammettendo un suo coinvolgimento nel traffico di un chilogrammo di cocaina sfociato, il 19 luglio 2004, nel suo arresto in flagranza di reato unitamente a B.______ e C.______, egli afferma che non esisterebbero invece indizi per quanto concerne l’accusa di appartenenza ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. Dal canto suo, il MPC, contrariamente a quanto asserito dal reclamante, sostiene che il traffico di stupefacente di cui sopra, con le persone coinvolte, non sarebbe un caso isolato, ma uno dei diversi episodi che dimostrerebbero l’esistenza di un’organizzazione criminale radicata, dedita anche al traffico di sostanze stupefacenti, di cui il reclamante farebbe parte. Per l’autorità inquirente, alcune affermazioni contenute nei verbali d’interrogatorio di B.______ confermerebbero inoltre tale tesi.

4. 4.1 La Corte dei reclami penali prende innanzitutto atto del fatto che il reclamante ha ammesso il suo coinvolgimento nella compra-vendita del chilogrammo di cocaina all’origine del suo arresto e di quello di B.______ e C.______, arresto avvenuto peraltro proprio nel momento in cui gli imputati si apprestavano a finalizzare l’operazione incriminata. Ora, la situazione appena descritta, unitamente al quantitativo di droga importante di cui il reclamante ha potuto disporre in breve tempo - ed è molto improbabile, a tal proposito, la tesi che questo episodio di spaccio sia un caso isolato - costituiscono indubbiamente dei gravi indizi di colpevolezza relativamente all’esistenza di un traffico organizzato di stupefacenti radicato e sviluppato nel tempo al quale il reclamante ha partecipato in maniera attiva. Certo, il MPC non è stato in grado finora di formulare delle precise e compiute accuse di appartenenza ad organizzazione criminale nei confronti del reclamante, ma questo è dovuto anche all’elevato grado di omertà dimostrato dai

- 5 differenti indagati nell’inchiesta, che hanno sì ammesso di conoscersi l’un l’altro, ma unicamente per dei motivi occasionali. 4.2 Il reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di collusione, affermando che il fatto di negare ogni responsabilità, di non fornire informazioni o di contestare gli indizi non costituirebbe manovra collusiva. A suo dire, il MPC non indicherebbe indizi concreti atti a sostanziare tale pericolo. Dal canto suo, il MPC sostiene invece che il pericolo di collusione sarebbe dimostrato dall’omertà sinora dimostrata dal reclamante, anche a fronte di prove schiaccianti, senza dimenticare che il giudice istruttore ha già confermato la necessità della detenzione preventiva. A tutto ciò si aggiungerebbe la necessità di svolgere ancora tutta una serie di atti d’indagine in Svizzera e all’estero. 4.3 Ora, più che dal pericolo di collusione, il provvedimento impugnato è motivato dal timore che l’interessato possa sottrarsi all’inchiesta in corso, fuggendo all’estero (art. 44 n. 1 PP). In concreto tale pericolo è palese già per il solo fatto che il reclamante, di nazionalità venezuelana, ha vissuto fino al 2000 (data del suo arrivo in Svizzera) in Venezuela e nella Repubblica Dominicana, paese quest’ultimo ove risiedono tutti i suoi parenti più prossimi. Egli ha dichiarato di non avere legami famigliari nel nostro paese, né un’occupazione fissa, dal momento che si mantiene con i contributi della moglie (di cui, peraltro, non è stato in grado di indicare né il datore di lavoro, né il salario; v. verbale di interrogatorio del 20 luglio 2004, act. 3.5, pag. 3). Da un rapporto della Polizia cantonale di Zurigo risulta inoltre che l’indagato, al beneficio di un permesso per stranieri di tipo “B”, ha vissuto illegalmente dall’inizio del 2003 presso un’amica a X.______ e non a Y.______ con la moglie (v. act. 3.3, pag. 2). La precaria situazione del reclamante in Svizzera, unita all’eventualità di dover scontare una lunga pena detentiva per i gravi fatti di cui è accusato, appaiono di per sé atte a sostanziare un pericolo di fuga verso un paese terzo, ed in particolare la Repubblica Dominicana. In simili circostanze, anche il fatto che egli sia sposato e risieda in Svizzera deve essere fortemente relativizzato. Quanto predetto basta per giustificare il mantenimento della detenzione preventiva a carico del reclamante, senza che occorra esaminare in questa sede anche la sussistenza di un pericolo di collusione (v. comunque consid. 5.2, in seguito).

5. Il reclamante si duole di un accesso incompleto agli atti, chiedendo di poter visionare quelli determinanti per la decisione di mantenere la carcerazione.

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5.1 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534 ; v. anche Luca Marazzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”. 5.2 Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consentono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la particolare natura del procedimento, che riguarda numerosi co-imputati sospettati di appartenere ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso operante a livello transnazionale, e apparentemente retta da un severo ordine gerarchico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facilmente essere messe a conoscenza di altri. Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi essenziali dell’inchiesta e prendere atto (malgrado egli sostenga il contrario) delle principali accuse a suo carico. Nel corso dei successivi interrogatori ai quali

- 7 è stato sottoposto, l’imputato è stato messo al corrente di ulteriori prove e fatti rilevanti dell’inchiesta, ed in particolare dello stralcio di alcune dichiarazioni del co-imputato B.______ che lo farebbero stato di un suo più ampio coinvolgimento del traffico di stupefacente (cfr. i verbali di interrogatorio dell’imputato e di B.______, allegati alle osservazioni dell’8 ottobre 2004 del MPC, act. 3.8 e 3.9). 5.3 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio preliminare dell’inchiesta, le limitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono ancora essere ritenute lesive del principio della proporzionalità; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP. Ciò non toglie che al difensore del reclamante dovrebbe perlomeno essere concesso la visione degli atti che si riferiscono direttamente alla compravendita del chilogrammo di cocaina, reato ammesso.

6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art. 146-161 OG, per quanto la legge non disponga altrimenti. In principio, le spese processuali sono quindi poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); l’art. 152 cpv. 1 OG permette tuttavia al tribunale (all’occorrenza la Corte dei reclami penali) di dispensare la parte dal pagare le spese processuali e i disborsi, se questa dimostra di essere in uno stato di bisogno e se le sue conclusioni ricorsuali non si rivelano fin dall’inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole. Se occorre, il tribunale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). 6.1 Nel caso concreto, nell’apposito formulario inviato al reclamante (v. act. 4.1), questi ha dichiarato di non avere alcun reddito né sostanza, a fronte di fr. 200.-- di spese mensili per la sua assicurazione malattia obbligatoria; la moglie, dalla quale dipendeva per il suo sostentamento mentre era in libertà, percepirebbe invece un salario di fr. 3'000.-- al mese quale domestica, a fronte di spese fisse di fr. 1'740.--, con un avanzo di fr. 1'260.-- al mese per il suo sostentamento e per quello del figlio della coppia (o di fr. 1'060.--, ammesso che provveda anche al pagamento del premio della cassa malati del marito). Questi dati, in assenza di pezze giustificative allegate al formulario, risultano però poco credibili e non comprovano a sufficienza l’esistenza del requisito dell’indigenza; la domanda di assistenza presentata dal reclamante va perciò in principio respinta sia per ciò che concerne la

- 8 dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario dell’avvocato d’ufficio. 6.2 Con decisione del 19 agosto 2004 (v. act 1.3), il MPC ha nominato l’avv. Blättler (inizialmente scelto come patrocinatore di fiducia) quale difensore d’ufficio del reclamante, ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 PP, riservandosi tuttavia di decidere in sede separata sulla concessione del gratuito patrocinio. Nella presente procedura - per le ragioni richiamate al capoverso precedente l’assistenza giudiziaria gratuita non può essere concessa. Tuttavia, come la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare, la Confederazione ha l’obbligo di indennizzare l’avvocato nominato d’ufficio, nel caso in cui il suo patrocinato non sia in grado di farlo. L’art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31) prevede che l’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa; la tariffa oraria, che si applica anche agli avvocati d’ufficio (art. 3 cpv. 2), varia da un minimo di fr. 200.-- a un massimo di fr. 300.--. Dato che il difensore del reclamante non ha fatto pervenire al tribunale alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento (art. 3 cpv. 3). Tenuto conto della natura del procedimento e della presumibile attività espletata dall’avvocato nella procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali, un’indennità di fr. 1'500.--, IVA inclusa, pare appropriata; questa indennità segue l’esito del procedimento principale.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante. 4. L’indennità del patrocinatore d’ufficio Avv. Adrian Blättler nella presente procedura è fissata a fr. 1'500.-- e segue l’esito del procedimento principale.

Bellinzona, 25 ottobre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Avv. Adrian Blättler - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.