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Tribunale penale federale 08.06.2004 BK_B 044/04

8 juin 2004·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,096 mots·~10 min·4

Résumé

Arresto in vista di estradizione (art. 47 AIMP);;Arresto in vista di estradizione (art. 47 AIMP);;Arresto in vista di estradizione (art. 47 AIMP);;Arresto in vista di estradizione (art. 47 AIMP)

Texte intégral

Bunde ss traf ge richt T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f e de r a l

N. incar to BK_B 044/04

Sentenza dell’8 giugno 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Keller, Cancelliere Vacalli Parti A.______, attualmente in detenzione estradizionale,

reclamante rappresentato dall’avv. Dr. Iur. Bernardo Lardi,

contro Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, , opponente

Oggetto Arresto in vista di estradizione (art. 47 AIMP)

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Fatti: A. L’8 aprile 2004 Interpol Roma ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto ai fini di estradizione di A.______, cittadino italiano condannato con sentenza del 9 ottobre 2001 della Corte di appello di Napoli (divenuta esecutiva il 29 maggio 2002) ad una pena detentiva di 8 anni e 6 mesi per il reato di concorso in detenzione e vendita continuate di sostanze stupefacenti. In particolare, il condannato avrebbe, in concorso con altre persone, in tempi diversi e con più azioni esecutive tese al medesimo disegno criminoso, ceduto a più persone ed offerto in vendita a chiunque ne facesse richiesta dell’eroina, di cui 2,072 (due virgola settantadue) grammi caduti in sequestro a X.______ (I) il 13 dicembre 1994. In relazione a questa sentenza, il 10 ottobre 2002 la Procura Generale di Napoli ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione di A.______.

B. Il 28 aprile 2004 l’Ambasciata d’Italia a Berna ha presentato una domanda formale di estradizione, completata dalla necessaria documentazione.

C. Il 3 maggio 2004 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione, notificato il 6 maggio successivo all’interessato. Il giorno medesimo A.______ è stato arrestato e posto in detenzione estradizionale. Nel suo interrogatorio precedente l’arresto, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dall’Italia; si è tuttavia opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.

D. Con reclamo del 13 maggio 2004 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A.______ chiede, in via principale, l’annullamento dell’ordine di arresto ai fini di estradizione e, in via subordinata, l’adozione di misure cautelari sostitutive. Egli postula inoltre la concessione dell’effetto sospensivo al gravame nonché la riconsegna degli oggetti sequestrati. Le sue argomentazioni saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.

E. Con decreto del 14 maggio 2004, il Presidente della Corte dei reclami penali ha negato la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo (v. BK_P

- 3 - 045/04). Contro questa decisione l’interessato ha interposto ricorso alla Ia Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.

F. Con osservazioni del 19 maggio 2004 l’UFG propone di respingere il reclamo. Con controsservazioni del 28 maggio 2004 A.______ si riconferma, in sostanza, nelle conclusioni proposte con il reclamo.

Diritto: 1. 1.1. La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date: l’interessato deve infatti ricorrere contro l’ordine di arresto in vista di estradizione entro 10 giorni dalla sua notifica, anche se, giusta l’art. 49 cpv. 2 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) detto ordine non potrà essere eseguito fintanto che perdura il carcere preventivo o espiatorio. Sussiste dunque già oggi un interesse giuridico sufficientemente rilevante per l’inoltro del presente gravame (DTF 119 Ib 74). 1.2. Adita da un reclamo fondato sull’art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali (come già prima di essa, la Camera d’accusa del Tribunale federale) non è competente per pronunciarsi in merito all’estradizione, ma solamente sulla legittimità dell’arresto e della carcerazione in vista di estradizione (DTF 117 IV 359 consid. 1a). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell’ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente in prima istanza l’UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale federale adito con ricorso di diritto amministrativo (DTF 111 IV 108 consid. 3a).

2. Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre

- 4 immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l’annullamento dell’ordine di arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d’estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta.

3. Il reclamante ritiene che la detenzione ai fini di estradizione risulta ingiustificata e sproporzionata, in quanto egli avrebbe da tempo fatto della Svizzera il centro dei suoi interessi affettivi e vitali (presenza della famiglia, attività lavorativa), interessi tali da scongiurare qualsiasi pericolo di fuga. A suo dire, tenuto conto della minima importanza del reato compiuto 10 anni or sono (spaccio e detenzione di una quantità modesta di eroina), la carcerazione potrebbe essere sostituita da misure meno incisive quali la cauzione o il deposito dei documenti di identità. Egli afferma inoltre che l’estradizione sarebbe manifestamente inammissibile, vista la minima importanza del reato a lui imputato e considerato che la sentenza italiana sarebbe contumaciale (art. 51 cpv. 1, 4 e 37 cpv. 2 AIMP). 3.1. Queste ultime obiezioni sollevate dal reclamante, che riguardano la proporzionalità della pena inflittagli dal tribunale italiano in relazione al reato compiuto e l’asserita pronuncia contumaciale della sentenza di condanna, sono di natura sostanziale e riguardano la fondatezza della domanda di estradizione; esse sono pertanto di principio irricevibili in questa sede, dovendo semmai essere proposte nell’ambito del ricorso contro la domanda di estradizione. A titolo abbondanziale si osserva comunque che il reclamante è stato rappresentato da un difensore durante la procedura italiana ed è stato presente al momento dei dibattimenti in sede di ricorso dinanzi alla Corte di appello di Napoli (v. domanda di estradizione del 28 aprile 2004 con i relativi allegati, atto 1.4 dell’incarto) e che dagli atti prodotti dalle autorità italiane non risulta che l’estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 AIMP. La pena inflitta rispetta quanto previsto

- 5 dalle disposizioni applicabili secondo il diritto interno italiano e supera il minimo di quattro mesi previsto dall’art. 2 n. 1 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1). 3.2. Il provvedimento impugnato è motivato soprattutto dal timore che l’interessato possa sottrarsi all’estradizione (v. art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP), motivo sostanzialmente identico al pericolo di fuga usualmente addotto dai codici di procedura penali per giustificare l’arresto preventivo. Nel caso concreto questo pericolo deve però essere relativizzato; il reclamante risiede da oltre un anno in Svizzera (a Y.______), con la moglie e le tre figlie minori (tra cui una bambina piccola di un anno), ed è al beneficio di un permesso di soggiorno; altri suoi parenti stretti risiedono in Svizzera (fratello, sorella, zio, zia). Da quando è nel nostro paese ha sempre lavorato, a soddisfazione del datore di lavoro (v. atto 1.11), ed ha tenuto un comportamento corretto. Come riconosciuto dallo stesso UFG nella sua risposta al gravame, si tratta di legami indubbiamente importanti. Certo, la pesante condanna che grava sul capo del reclamante in Italia (otto anni e mezzo di reclusione), la cui espiazione si è peraltro fatta più concreta in seguito all’arresto in vista di estradizione eseguito dalle autorità svizzere, appare di per sé atta a sostanziare un pericolo di fuga. Tuttavia, tenuto conto dell’importanza dei legami famigliari in Svizzera del reclamante, della necessità di sostentamento della sua famiglia (da quando è in carcere il reclamante non percepisce più il salario) e della sua buona integrazione professionale, il mantenimento della carcerazione durante tutta la procedura di estradizione appare nella fattispecie eccessivo, questo provvedimento potendo essere sostituito con misure meno coercitive quali la consegna dei documenti e la prestazione di una cauzione. In simili evenienze, anche il soggiorno in Germania dell’interessato, peraltro di corta durata e per esigenze lavorative, non deve deporre a suo sfavore. Vista la particolare situazione sopra menzionata, in concreto può essere eccezionalmente concessa una deroga al principio della carcerazione continua per tutta la durata della procedura estradizionale. 3.3. Né può essere fatto valere, a questo punto, un qualsiasi pericolo di compromissione dell’istruzione penale ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP. La procedura penale in Italia, che si riferisce ad atti compiuti dal reclamante dieci anni fa, si è conclusa da tempo, con la condanna definitiva del medesimo e degli altri imputati ad importanti pene detentive, pene che, presumibilmente, alcuni di loro stanno già scontando in Italia. E’ pertanto da escludere un pericolo di inquinamento delle prove o di collusione nel caso in cui il reclamante fosse rimesso in libertà.

- 6 - 4. Per quanto riguarda infine gli oggetti e i beni sequestrati in occasione dell’arresto (di cui il reclamante chiede la restituzione), va invece notato che questo provvedimento è espressamente previsto all’art. 45 AIMP. Non appena l’UFG avrà deciso, ai sensi dell’art. 47 cpv. 3 AIMP, quali degli oggetti e dei beni sequestrati in occasione dell’arresto dovranno rimanere tali anche per il seguito, il reclamante potrà determinarsi sulla loro eventuale consegna all’Italia nell’ambito della procedura di estradizione vera e propria.

5. Discende da quanto precede che il gravame deve essere accolto e la decisone impugnata annullata, eccetto per la disposizione riguardante il sequestro, che sarà oggetto di ulteriore decisione dell’UFG ai sensi dell’art. 47 cpv. 3 AIMP. Alfine di dissuadere il reclamante dal sottrarsi all’estradizione, vengono comunque ordinati dei provvedimenti cautelari sostitutivi alla detenzione (art. 47 cpv. 2 AIMP). Tenuto conto della situazione finanziaria dell’interessato (v. certificato di salario, atto 1.9), viene fissata una cauzione di fr. 15'000.--; inoltre egli dovrà consegnare nelle mani dell’autorità designata il suo passaporto ed eventuali altri suoi documenti di identità, nonché presentarsi ad intervalli regolari presso un posto di controllo. Se una di queste condizioni non sarà ottemperata, egli verrà re-incarcerato. L’Ufficio federale di giustizia fisserà le modalità di queste misure sostitutive (depositario della cauzione e dei documenti di identità; autorità competente per controllare la presenza in Svizzera dell’interessato e per determinare la frequenza di tali controlli).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. 1.1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. 1.2. A.______ è liberato dalla detenzione estradizionale e rimesso in libertà provvisoria a condizione che versi preliminarmente una cauzione di fr. 15'000.- e consegni i suoi documenti di identità all’autorità designata a tal fine dall’Ufficio federale di giustizia. Egli dovrà inoltre sottoporsi a regolari controlli della sua presenza in Svizzera da parte dell’autorità designata dall’Ufficio federale di giustizia, secondo la frequenza determinata da questa autorità. Il reclamante è avvertito che il mancato rispetto di una di queste condizioni condurrà alla sua re-incarcerazione. 2. Non si prelevano spese. 3. L’Ufficio federale di giustizia rifonderà al reclamante fr. 1'200.- a titolo di ripetibili della sede federale.

Bellinzona, 9 giugno 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a : - Avv. Bernardo Lardi, per il reclamante, - Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-

- 8 cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale federale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

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