Decisione dell’11 ottobre 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti CANTONE TICINO, Ministero pubblico,
Richiedente
contro
KANTON SCHWYZ, Oberstaatsanwaltschaft,
Opponente
Oggetto Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ’ incarto: BG.2018.27
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Fatti:
A. In data 20 aprile 2018 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP/TI) ha trasmesso alla Staatsanwaltschaft del Canton Svitto (di seguito: MP/SZ) una richiesta di assunzione del procedimento penale a carico di A. domiciliato a Wilen b. Wollerau, Svitto, e di B. domiciliato a Manduria (Italia), per i reati di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti (art. 251 cpv. 1 CP) e falsa testimonianza (art. 307 cpv. 1 CP). Stando a quanto riportato nella denuncia 11/12 aprile 2018 presentata presso il MP/TI da C., domiciliato a Como (Italia), A. avrebbe, usando inganno, annunciato un danno occorso il 26 giugno 2017 all’altezza del chilometro 29 dell’autostrada A9 Milano, direzione nord, al suo veicolo Mercedes CLA Shooting Brake 200d 4 matic e cagionato dalla vettura VW Touran targata n. 1 di proprietà della società D. Rsl e guidata C. Secondo C., sarebbe in realtà stato A. a causare il sinistro, dandosi in seguito alla fuga e rendendosi irreperibile (act. 1.1; v. act. 1.2). Tramite il suo agire ingannevole, A. avrebbe ottenuto da parte della sua compagnia assicurativa E. SA, Berna, il pagamento di un importo di fr. 1'740.-- , importo per il quale la compagnia assicurativa di C., la F. S.p.A., Mogliano Veneto (Italia), è stata chiamata al rimborso. Oltre a ciò, a sostegno della propria versione erronea, A. si sarebbe avvalso di una dichiarazione scritta di B., persona che ha confermato trovarsi, al momento dei fatti, nella vettura di A. (v. act. 1.1. allegati 6 e 7). Le ipotesi di reato a carico di A. e di B. e oggetto della richiesta di assunzione del procedimento, si riferiscono dunque all’annuncio del sinistro presso la E. SA. A mente del MP/TI, il foro dell’eventuale truffa relativa al rimborso del danno, rispettivamente della falsità in documenti e/o dell’allestimento della testimonianza scritta, si troverebbe nel Canton Svitto, luogo di domicilio di A. (v. act. 1.2).
B. Con decisione del 30 aprile 2018, il MP/SZ ha respinto la domanda di assunzione del procedimento. Il magistrato svittese ha giustificato questa sua opinione spiegando che il MP/TI non avrebbe effettuato gli atti necessari al fine di determinare la competenza territoriale, come invece gli incombeva (act. 1.3).
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C. Con ulteriore domanda di assunzione del procedimento dell’11 maggio 2018, il Procuratore generale del Cantone Ticino (di seguito: PG/TI) ha richiesto alla Generalstaatsanwaltschaft del Canton Svitto di accettare la direzione del procedimento penale in questione invocando l’art. 32 cpv. 1 CPP, secondo cui se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale. Ipotizzabile sarebbe pure la determinazione di un foro derogatorio giusta l’art. 38 CPP (act. 1.4).
D. Con scritti del 4 giugno rispettivamente 26 luglio 2018, la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Svitto ha nuovamente rifiutato l’assunzione del procedimento, ritenuto che in sede di audizione A. avrebbe dichiarato di avere effettuato telefonicamente il (primo) annuncio alla propria compagnia assicurativa dal Ticino, e meglio da Morbio Inferiore, luogo di domicilio di suo fratello. Pertanto, in virtù dell’art. 31 cpv. 1 e 2 CPP, la competenza al perseguimento spetterebbe alle autorità ticinesi, esistendo un luogo di commissione in Ticino, cantone in cui sarebbero pure stati effettuati i primi atti di perseguimento (act. 1.5 e 1.7).
E. Con istanza di determinazione del foro competente del 2 agosto 2018, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Svitto siano designate quali autorità competenti a perseguire e giudicare tutti i reati di truffa, falsità in documenti e falsa testimonianza a carico di A. e di B. (act. 1).
F. La Oberstaatsanwaltschaft del Canton Svitto ha presentato la propria risposta il 10 agosto 2018, postulando la reiezione dell'istanza ticinese (act. 3). Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità
- 4 penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima applica il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; ERICH KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/ Wiprächtiger, ed.], 2a ediz. 2014 [di seguito: Basler Kommentar], n. 9 ad art. 39 CPP e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP). 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procuratore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene al Canton Svitto, la legge cantonale prevede che l'autorità competente in materia è la Oberstaatsanwaltschaft (art. 48 let. e e f della legge sulla giustizia del Canton Svitto del 18 novembre 2009 (Justizgesetz JG/SZ; SR-SZ 231.110). Nella fattispecie, con scritto del 20 aprile 2018 il Procuratore pubblico ticinese ha chiesto al Ministero pubblico del Canton Svitto di assumere la direzione del procedimento penale in questione (act. 1.2). Ottenendo risposta negativa, il Procuratore generale del Canton Ticino si è rivolto alla Generalstaatsanwaltschaft del Canton Svitto ribadendo la domanda di assunzione del procedimento, domanda alla quale la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Svitto ha nuovamente dato responso negativo (act. 1.3-1.7). Con istanza di determinazione del foro del 2 agosto 2018, il Procuratore pubblico ticinese ha pertanto richiesto alla scrivente Corte di dirimere il conflitto di competenza intercantonale (act. 1).
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Ora, sebbene in concreto non tutte le richieste di determinazione del foro siano state presentate dal Procuratore pubblico ticinese direttamente interessato dal conflitto di competenza, ma avendo comunque sia tale autorità che l’autorità competente per il Canton Svitto, ossia la Oberstaatsanwaltschaft, preso parte attiva allo scambio di prese di posizione, si giustifica, nel rispetto del principio di celerità e dell'economia di procedura, di considerare in concreto che lo scambio di scritti sia avvenuto tra le autorità competenti. 1.3 Infine, essendo la domanda in fissazione del foro stata depositata in tempo utile conformemente all'art. 40 cpv. 2 CPP, è opportuno entrare in materia sul presente gravame.
2. 2.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli art. da 31 a 42 CPP. Gli art. 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli art. da 33 a 38 CPP. Gli art. da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro. Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si è verificato l’evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale penale federale BG.2018.26 dell’8 agosto 2018 consid. 3.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 3018; BARTETZKO, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l’evento può essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non può essere determinato con certezza (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], 2a ediz. 2014, n. 16 ad art. 31 CPP). Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP). Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale (art. 32 cpv. 1 CPP). Tuttavia, sebbene l’art. 32 parli di “incertezza circa il luogo del reato”, tale norma va in genere applicata allorquando al momento dell’avvio dell’azione penale, il luogo di commissione dell’atto non è conosciuto con certezza e la sua determinazione implicherebbe la messa in atto
- 6 di mezzi disproporzionati in considerazione dello stadio dell’inchiesta (BER- TOSSA, Commentaire romand, 2011, n. 6 ad art. 32 CPP). L’art. 32 CPP trova inoltre applicazione unicamente se il luogo in cui si è verificato l’evento non si trova in Svizzera (BERTOSSA, op. cit., n. 4 ad art. 32 CPP). 2.2 Nel caso concreto, dagli atti risulta che, a seguito dell’incidente automobilistico avvenuto all’altezza del chilometro 29 dell’autostrada A9 Milano (e quindi su territorio italiano) e che ha visto coinvolte la vettura VW guidata da C. ed il veicolo Mercedes condotto da A., quest’ultimo avrebbe annunciato il danno riportato dalla propria automobile Mercedes all’assicurazione E. SA, compagnia che si sarebbe a sua volta rivalsa per il rimborso del danno di fr. 1'740.—sulla F. S.p.A. di C. Tuttavia, stando alla denuncia penale presentata da C. in data 11/12 aprile 2018 – che ha portato all’apertura del procedimento penale n. INC.2018.2975 da parte del MP/TI – l’annuncio del danno sarebbe avvenuto in maniera fraudolenta, essendo in realtà A. l’autore del sinistro. Peraltro, anche la testimonianza di B. (a dire di A. e di B. medesimo passeggero del veicolo Mercedes al momento dell’urto, v. act. 1.7) – secondo cui l’incidente sarebbe stato causato da C. in fase di sorpasso, dandosi poi alla fuga – conterrebbe delle dichiarazioni false e costituirebbe pertanto un atto punibile penalmente. Sempre stando a quanto indicato nella denuncia, il veicolo Mercedes è stato riparato dalla carrozzeria G. AG di Z., nel Canton Svitto. Infine, dall’interrogatorio di A. effettuato l’11 luglio 2018 da parte della polizia svittese, risulta che l’interrogato, dopo l’incidente, si sarebbe recato presso il posto di polizia di Como, dove però gli uffici erano chiusi. Egli avrebbe dunque telefonato alla propria assicurazione raccontando l’accaduto; gli sarebbe stato risposto che egli avrebbe dovuto richiamare il giorno seguente chiedendo specificamente di una determinata persona. A. ha quindi dichiarato di avere ricontattato telefonicamente la propria compagni assicurativa il giorno seguente o quello successivo. Il soccorso stradale H. gli avrebbe fornito delle informazioni in merito all’altro veicolo convolto nell’incidente, informazioni che A. avrebbe comunicato alla propria compagnia assicurativa. Alla domanda a sapere dove egli si trovasse al momento dell’annuncio del danno alla propria assicurazione, A. ha risposto che era a casa, in Svizzera; ha precisato di avere fatto una chiamata dal Ticino presso il domicilio di suo fratello a Morbio Inferiore, in quanto doveva inizialmente capire dove dovesse fare il proprio annuncio. L’annuncio del danno in quanto tale sarebbe stato fatto al telefono, oppure forse per e-mail da casa (act. 1.7). 2.3 Nella fattispecie, come visto, la procedura penale relativa ai presunti reati di truffa, falsità in documenti e falsa testimonianza va ricondotta ad un unico evento, ossia all’annuncio del sinistro presso la compagnia assicurativa
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E. SA. Per determinare il foro di tale procedimento, le autorità del Canton Svitto si prevalgono di due eventuali legami con il Cantone Ticino. Il primo è costituito dalla denuncia presentata da C. l’11/12 aprile 2018 presso il MP/TI (act. 1.1). Il secondo va identificato in una dichiarazione fatta a verbale da A., in cui egli ha menzionato di avere effettuato una telefonata alla propria compagnia assicurativa da Morbio Inferiore (v. act. 1.7, risposta alla domanda n. 8). In merito alla commissione di reati sul territorio del Canton Svitto, dagli atti non si evincono indicazioni concrete, se non la deduzione che l’annuncio del danno alla compagnia assicurativa sia stato fatto dal domicilio di A. nel Canton Svitto (act. 1.2), come pure la dichiarazione di A. medesimo, secondo cui egli avrebbe annunciato il sinistro da casa “[…] Die eigentliche Schadensmeldung geschah am Telefon, oder vielleicht per Mail von Zuhause aus” (act. 1.7, risposta alla domanda n. 8). Un ulteriore legame con il Canton Svitto è costituito dal domicilio di A. a Wilen b. Wollerau, come pure dal luogo in cui è sita la carrozzeria G. AG, alla cui fattura era allegato lo scritto firmato da B. È dunque chiaro che il luogo di commissione degli eventuali reati e del realizzarsi dell’evento vada situato o nel Canton Ticino o nel Canton Svitto, circostanza che esclude l’applicazione dell’art. 32 CPP (v. supra consid. 2.1). 2.3.1 Ora, per quanto concerne la denuncia penale, va osservato che parte della dottrina ritiene che già la ricezione della medesima potrebbe costituire un atto di perseguimento ai sensi degli art. 31 e segg. CPP. Tuttavia, tale forum praeventionis potrebbe comunque determinare il foro solo nei confronti di un cantone territorialmente competente (BARTETZKO, op. cit., n. 12 ad art. 31 CPP). Altri autori reputano invece che il semplice fatto di ricevere una denuncia penale, anche se fondata, non sia sufficiente a determinare un foro ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 CPP. Affinché ciò accada, l’autorità in questione dovrebbe dare un seguito a tale segnalazione. Ciò che conta è in effetti la volontà di agire manifestata concretamente, e non il semplice atto passivo di ricezione, come neppure la trasmissione della denuncia ad un’altra autorità giudicata competente (BERTOSSA, op. cit., n. 14 ad art. 31 CPP). 2.3.2 Nella fattispecie, non è chiaro il motivo per il quale C., domiciliato in Italia, avrebbe presentato la propria denuncia penale presso il MP/TI, essendo A. domiciliato nel Canton Svitto. Il MP/TI ha ad ogni modo indicato non avere esperito alcun atto istruttorio concreto a seguito della segnalazione di C., stante appunto la necessità di chiarire la competenza territoriale (v. act. 1 pag. 4)
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In simili circostanze, la determinazione del foro non può pertanto essere basata unicamente sul luogo in cui la denuncia penale è stata presentata, come sembra invece auspicare la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Svitto, sostenendo che i primi atti di perseguimento sarebbero stati compiuti dalle autorità ticinesi (act. 3). Occorre piuttosto analizzare se, in funzione degli atti attualmente a disposizione (v. MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 34 CPP), la competenza del Canton Ticino o del Canton Svitto a perseguire i reati contestati a A. e B. possa essere fondata su uno dei fori stabiliti agli art. 31 e segg. CPP. Dallo scambio di scritti intervenuti tra le autorità dei due cantoni coinvolti nella presente vertenza, non sembra essere in discussione che – almeno – le ipotesi di truffa e di falsità in documenti siano riferite ad atti commessi (anche) nel Canton Svitto; non è tuttavia chiaro se un eventuale (primo) atto penalmente reprensibile sia stato compiuto in Ticino. Circostanza questa sulla quale, come visto più sopra, la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Svitto fonda la competenza delle autorità ticinesi (act. 1.7, act. 3). Dal dossier si rileva che l’unico appiglio a tale presunta telefonata è contenuto nelle affermazioni di A. medesimo, il quale indica di avere fatto una chiamata dal domicilio del fratello a Morbio Inferiore al fine di chiarire a chi rivolgere il proprio annuncio di sinistro, mentre l’annuncio del danno in quanto tale sarebbe avvenuto in una seconda fase (“Ich war in der Schweiz, also Zuhause. Also einen Anruf machte ich mal vom Tessin her. Ich war bei meinem Bruder in Morbio Inferiore. Denn ich musste zuerst herausfinden, wo ich mich genau melden muss. Die eigentliche Schadensmeldung geschah am Telefon, oder vielleicht per Mail von Zuhause aus”; act. 1.7, risposta alla domanda n. 8). Non è comunque noto con certezza quale sia stato il contenuto dell’eventuale telefonata effettuata dal Ticino, come neppure è dato a sapere se questa sia stata la “prima” telefonata fatta alla compagnia assicurativa. Alla luce di ciò, non vi sono agli atti sufficienti elementi che confermano l’esistenza di una comunicazione dal Ticino relativa ai dettagli del sinistro e ad altre informazioni di rilievo. Questa Corte ritiene pertanto che il luogo di commissione dei reati debba essere situato, secondo quanto dichiarato da A. medesimo (v. act. 1.7 risposta alla domanda n. 8), nel Canton Svitto, cantone in cui A. è peraltro domiciliato e in cui è stata fatta riparare la vettura Mercedes. 2.4 Giusta l’art. 33 cpv. 1 CPP, tale foro si applica anche al perseguimento dell’eventuale falsa testimonianza ascritta a B., contenuta in un documento
- 9 firmato ma redatto in luogo e tempi sconosciuti, ma allegato alla fattura della carrozzeria G. AG di Z., Svitto.
3. Alla luce di tutto ciò, le autorità penali del Canton Svitto vanno considerate competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura.
4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le autorità penali del Canton Svitto sono competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura. 2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, 12 ottobre 2018
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.