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Tribunale penale federale 20.07.2017 BE.2017.10

20 juillet 2017·Italiano·CH·penale federale·PDF·786 mots·~4 min·1

Résumé

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Texte intégral

Decisione del 20 luglio 2017 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Richiedente

contro

A. SAGL, Opponente

Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BE.2017.10+BE.2017.11

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Visti: - le due richieste di levata dei sigilli del 16 giugno 2017 presentate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) concernente i documenti posti sotto sigillo a seguito della perquisizione dei locali della A. Sagl, a Lugano, avvenuta nell'ambito delle inchieste fiscali condotte nei confronti di B., C., D. SA in liquidazione e E. LLC (v. BE.2017.10 e BE.2017.11 act. 1); - gli inviti a presentare la risposta alle richieste del 19 giugno 2017 (v. BE.2017.10 e BE.2017.11 act. 2); - lo scritto del 30 giugno 2017, trasmesso all'AFC per informazione, con il quale A. Sagl dichiara "di ritirare la richiesta di apposizione di sigilli formalizzata lo scorso 22 marzo 2017, in occasione del sequestro" (v. BE.2017.10 act. 3); - la conversazione telefonica del 10 luglio 2017, mediante la quale il rappresentante di A. Sagl ha informato questa Corte che la dichiarazione di adesione alla richiesta di levata dei sigilli del 30 giugno 2017 trasmessa nell'ambito della causa BE.2017.10 è valida anche per la causa BE.2017.11 (v. BE.2017.11 act. 3). Considerato: - che la richiedente postula, con istanze distinte ma invocando argomenti sostanzialmente analoghi, la levata dei sigilli a documenti sequestrati nei medesimi locali della stessa opponente nell'ambito dello stesso procedimento condotto dall'AFC, ragione per cui, per motivi di economia processuale, si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause BE.2017.10 e BE.2017.11 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a); - che con il suo scritto del 30 giugno 2017 l'opponente ha aderito alle richieste di dissigillamento dell'AFC, per cui la sua opposizione ex art. 50 cpv. 3 DPA è venuta meno e le richieste in questione vanno dunque accolte; - che non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, l'AFC è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita della documentazione posta sotto suggello; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73

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LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011); - che giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 200.–; - che non vengono per contro assegnate ripetibili all'AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le cause BE.2017.10 e BE.2017.11 sono congiunte. 2. Le richieste sono accolte. L'AFC è autorizzata a procedere al dissigillamento e alla cernita della relativa documentazione. 3. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico dell'opponente.

Bellinzona, 21 luglio 2017 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - A. Sagl

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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