Sentenza del 19 agosto 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub , Cancelliere Graziano Mordasini
Parti AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Richiedente
contro
A., B., entrambi rappresentati dagli Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli, Opponenti
Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BE.2008.22, BE.2008.23
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Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., quest’ultima titolare di uno studio legale e notarile a Z.
B. A. è sospettato di avere commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia di avere sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito A. L’inchiesta fiscale riguarda i periodi non ancora prescritti; si tratta quindi degli anni di calcolo tra il 1993 ed il 2002 (compresi).
C. Il 2 e 3 febbraio 2005, nonché il 9 e 10 marzo seguenti la Divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha perquisito lo studio legale e notarile D. a Z. e sequestrato innumerevoli documenti cartacei ed informatici, posti poi sotto suggello in luogo sicuro.
D. Con sentenza dell’8 agosto 2005, confermata dal Tribunale federale in data 6 febbraio 2006 (DTF 132 IV 63), la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata l’11 aprile 2005 dall’AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in tre fasi. Questa procedura prevede dapprima la separazione dei documenti utili all’inchiesta da quelli che non lo sono, la distinzione in seguito di quelli coperti dal segreto professionale dell’avvocato da quelli che non lo sono e, infine, per i documenti restanti e utili all’inchiesta, a protezione dei clienti, la depennazione o la codificazione, se del caso, dei loro nomi, facendo capo, se necessario, alla collaborazione di un esperto.
E. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata dei sigilli. Constatate le divergenze insormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti
- 3 che il Tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio. Con sentenze del 14 settembre 2006, 28 settembre 2006 (con rettifica del 17 ottobre seguente) e 31 ottobre 2006 la I Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti erano necessari ai fini dell’inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai proprietari.
F. Con decisione del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, ritenendo impossibile distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli atti tutti i documenti ancora in sospeso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale, ritenuta sbrigativa e superficiale detta tesi, ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei coniugi A. e B. e ha annullato questa decisione. La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti. In seguito la I Corte dei reclami penali ha invitato l’AFC ad esprimersi in merito ai documenti ancora in sospeso: i legali degli opponenti dal canto loro hanno prodotto listati contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale.
G. Con sentenza del 20 novembre 2007 la scrivente autorità si è pronunciata su tutti i documenti concernenti il 1994. Rilevato che si tratta di migliaia di atti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi e richiamati i motivi addotti nella sua decisione del 12 novembre 2007 (consid. 3), la I Corte dei reclami penali ha ribadito che la cernita e l’anonimizzazione dei nomi rappresenterebbe un lavoro totalmente sproporzionato, precisando nel contempo che la distinzione tra i documenti da versare agli atti e quelli da restituire agli opponenti deve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli interessi dell’inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovuta a certi clienti degli indagati.
H. L’AFC ha interposto un ricorso in materia penale al Tribunale federale avverso la suddetta decisione. Essa ha chiesto in via principale di annullare la decisione impugnata e, in sostanza, di versare agli atti del procedimento penale in forma integrale e non anonimizzata i libri base (cassa, posta, banca, debitori e creditori) per verificare la completezza e la correttezza delle registrazioni contabili, il libro mastro delle relative registrazioni, le liste delle corrispondenti registrazioni di ogni singolo conto e le pezze giustificative, con il
- 4 divieto di utilizzare le informazioni riguardanti terzi in altri procedimenti, salvo autorizzazione della I Corte dei reclami penali, postulando inoltre di versare agli atti tutte le fatture concernenti l’attività tipica e atipica dei legali in forma integrale. In via subordinata chiede di versarli in maniera anonimizzata. I coniugi A. e B. dal canto loro hanno postulato, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.
I. Con sentenza del 27 novembre 2008 (1B_285/2007), il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’AFC, annullando la decisione impugnata e rinviando la causa alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dall’Alta Corte saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.
2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire
- 5 dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.
3. Nella sua sentenza 1B_285/2007 del 27 novembre 2008, il Tribunale federale ha per l’essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue decisioni 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 e 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, precisando come anche nella fattispecie l’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permettesse più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, di modo che il richiamo alla tutela del segreto professionale dell’avvocato è di massima escluso. L’Alta Corte ha sottolineato che, visto il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell’avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, in casu l’interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A. in nessun caso poteva invocarlo. Essa ha quindi ritenuto che un’eventuale anonimizzazione potrebbe limitarsi a determinati documenti, precisando che rientra comunque nel potere di apprezzamento della I Corte dei reclami penali esprimersi in merito (v. sentenza 1B_288/2007 citata, consid. 3 e 4). Il Tribunale federale ha infine formulato delle osservazioni puntuali in merito ai singoli incarti.
4. La presente fattispecie concerne tutti i documenti relativi all’anno 1994. Giova rammentare che questi atti si riferiscono allo studio legale E., nel quale B. ha esercitato dal 1986, successivamente divenuto studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 citata, consid. 3.6). Alla luce di tutto quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una nuova e dettagliata cernita degli incarti in oggetto ed ha deciso quanto segue: S318: l’incarto contiene pezze giustificative dei movimenti di cassa per l’anno 1994. Le parti non hanno contestato la decisione impugnata con la quale la scrivente autorità ha deciso di versare l’insieme della documentazione agli atti. S321 e S322: essi contengono centinaia di note di onorario saldate nel 1994.
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Il Tribunale federale ha affermato che l’argomento della mole di lavoro non è decisivo, ritenendo nel contempo che, essendo la tutela del segreto professionale di massima esclusa nella fattispecie, la documentazione in oggetto, decisiva per l’inchiesta, deve essere versata agli atti, di principio in forma non anonimizzata. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte (v. sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S325: l’incarto si compone di sedici documenti, tra i quali figurano alcune note di onorario. Il Tribunale federale ha rinviato alle considerazioni appena espresse; la documentazione in oggetto deve pertanto essere versata agli atti, di principio in forma non anonimizzata. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte (v. sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. Gli originali dei documenti in oggetto sono restituiti agli indagati. S349 e S359: questi incarti constano di centinaia di pagine di listati contabili relativi al 1994 e, parzialmente, al 1995. Il Tribunale federale, ritenuta l’utilità dei documenti per l’inchiesta e ribadito che l’argomento della mole di lavoro non è decisivo, ha affermato che questi listati devono essere versati agli atti, di massima in forma non anonimizzata. Agendo nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, la scrivente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come, nella stragrande maggioranza, essa sia costituita da listati piuttosto voluminosi nei quali figurano tutte le operazioni relative alle diverse voci contabili e in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell’avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. L’interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L’integralità della documentazione degli incarti in oggetto è pertanto versata agli atti dell’inchiesta; spetterà poi all’AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si rammenta che, ad ogni modo, l’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in
- 7 assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità. S440: esso contiene quattro piccoli classificatori con gli avvisi ed i giustificativi relativi al conto 1 per l’anno 1994. Il Tribunale federale si è limitato a rinviare alle sue succitate argomentazioni; pure questa documentazione deve pertanto essere versata agli atti, di massima in forma non anonimizzata. Agendo nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, la scrivente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come essa sia costituita da centinaia di estratti giornalieri e di ordini di pagamento in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell’avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. L’interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L’integralità della documentazione dell’incarto in oggetto è pertanto versata agli atti dell’inchiesta. Si rammenta che, ad ogni modo, l’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità. 7307: esso contiene il libro di cassa per l’anno 1994. Il Tribunale federale si è limitato ad affermare che rientra nella facoltà dell’AFC verificare compiutamente se le operazioni siano o no state correttamente contabilizzate sotto il profilo dei redditi imponibili. Agendo nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, la scrivente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica dei documenti in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come nel libro di cassa figurino un numero rilevante di registrazioni per le quali gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell’avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell’unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell’inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. L’interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L’integralità della documentazione è pertanto versata agli atti dell’inchiesta. Si rammenta che, ad ogni modo, l’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un’espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità.
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7309: l’incarto consta di un registro manoscritto delle operazioni effettuate nel 1994 mediante il conto 1. L’AFC non ha contestato la decisione impugnata con la quale la scrivente autorità ha deciso la restituzione agli opponenti del suddetto registro.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I seguenti incarti devono essere versati agli atti, in parte in forma anonimizzata, ai sensi del considerando 4: S318, S321, S322, S325, S349, S359, S440, 7307. 2. Il registro manoscritto delle operazioni effettuate nel 1994 mediante il conto 1 contenuto nell’incarto 7309, nonché gli originali dei documenti di cui all’incarto S325 sono restituiti agli indagati. 3. L’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al punto 1 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali. 4. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.
Bellinzona, il 19 agosto 2009 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).