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Tribunale penale federale 03.03.2008 BE.2008.1

3 mars 2008·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,752 mots·~9 min·2

Résumé

Levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP);;Levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP);;Levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP);;Levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)

Texte intégral

Sentenza del 3 marzo 2008 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Richiedente

contro

Avv. A., rappresentata dall’avv. Diego Della Casa,

Opponente

Oggetto Levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BE.2008.1

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Fatti:

A. A seguito di una denuncia del 3 febbraio 2004 dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), basata su una comunicazione del 30 gennaio precedente della Banca B., il Ministero pubblico ha aperto, e dal marzo 2004 conduce, un’indagine preliminare di polizia giudiziaria.

B. L’indagine è stata avviata per il sospetto che sull’arco temporale 1999-2004 valori patrimoniali di ingente entità provento di attività criminale distrattiva perpetrata perlopiù in Italia (anche in epoca precedente al 1999) da vari soggetti nel quadro del dissesto finanziario del gruppo C. – quest’ultimo venuto alla luce nel dicembre 2003 – siano stati riciclati in Svizzera.

C. Dalle prime battute le indagini hanno visto imputate per vari titoli di reato (fra i quali il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP) delle persone fisiche che al momento dei fatti si trovavano, con varie mansioni e responsabilità, alle dipendenze della Banca B. di Z. Ad oggi, l’indagine preliminare di polizia giudiziaria è condotta anche per titolo di sospetto di truffa (art. 146 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP). Con riferimento all’aggravamento dello stato di dissesto del precitato gruppo C., attraverso gli strumenti dell’assistenza giudiziaria in materia penale il MPC ha appreso che sull’arco temporale 1999-2000 il notaio A. è perlomeno intervenuta nel dicembre 1999 nell’ambito di un’operazione di fittizio aumento di capitale per 30 milioni di USD autenticando delle firme apposte su contratti e documentazione.

D. Con ordine del 22 novembre 2007 il MPC ha incaricato la Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) di perquisire il domicilio notarile dell’avv. A. al fine di mettere al sicuro, in vista del sequestro, prove, valori patrimoniali o documenti, eventualmente nella forma di atto notarile, suscettibili di costituire elementi di prova o tracce (v. act. 1.3).

E. La PGF ha eseguito l’ordine del MPC in due fasi, ossia il 28 novembre seguente ed il 4 dicembre 2007. In entrambi i casi, la detentrice delle carte individuate dall’autorità inquirente come potenzialmente rilevanti si è opposta alla loro perquisizione. Di conseguenza, queste ultime sono state suggellate e poste in luogo sicuro (v. act. 6.1 e 6.2).

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F. Con scritto del 24 dicembre 2007, il MPC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con riferimento alla documentazione n. 000166 e n. 000168 requisita presso il domicilio notarile dell’avv. A. (act. 6). Esso chiede, altresì, che alla levata dei sigilli segua – alla presenza delle parti e secondo le modalità che questa Corte avrà a stabilire – la cernita delle carte rilevanti ai fini dell’indagine e l’allestimento di una copia dei documenti così individuati alfine del loro utilizzo nel procedimento penale.

G. Con risposta del 16 gennaio 2008 (act. 8), l’opponente aderisce alla richiesta di levata dei sigilli e chiede d’essere citata per la relativa procedura riservandosi di chiedere la restituzione dei documenti sequestrati (recte: suggellati; v. TPF BB.2007.69 del 28 gennaio 2008 consid. 4). Le argomentazioni delle parti e gli atti inoltrati saranno considerati in diritto secondo la loro pertinenza.

Diritto: 1. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull’ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù dell’art. 69 cpv. 3 PP. La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione a presentare la richiesta del richiedente è pacifica.

2. Giusta l’art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso, fino al dibattimento, la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla Corte dei reclami. Per contro, durante il dibattimento tale decisione è di competenza del tribunale.

3. La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle prove concernenti l’inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio della proporzionalità è rispettato (v. TPF BK_B 039/04 consid. 2.1; SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ediz. Zurigo, Basilea, Ginevra 2004 n. 734 e segg.; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra, Zurigo, Basilea 2006, n. 906 e segg.). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti impor-

- 4 tanti per l’istruzione (art. 69 al. 2 PPF). Tale regola non va interpretata in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «…Papiere…die für die Untersuchung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l’inchiesta («untersuchungsrelevant» secondo la formulazione utilizzata da SCHMID, op. cit., n. 734).

Infine, il segreto d’ufficio e professionale devono essere salvaguardati (art. 69 cpv. 1 PPF). 4. Nella fattispecie, contro la presente richiesta di levata dei sigilli l’opponente invoca la salvaguardia del segreto professionale del notaio in quanto la documentazione in questione sarebbe riconducibile al tipico esercizio della professione notarile.

4.1 In tale ambito, giova preliminarmente rilevare che l’obbligo del segreto professionale del notaio non differisce – nella sostanza – da quello dell’avvocato (RONDI, Il segreto professionale e le norme deontologiche, in: Il segreto professionale dell’avvocato e del notaio, CFPG 2003, pag. 25 segg., 36). Ne discende che dottrina e giurisprudenza sviluppate con riferimento al segreto professionale dell’avvocato valgono, in analogia, anche per la professione di notaio.

4.2 Orbene, dottrina e giurisprudenza concordano nel sostenere che le carte coperte dal segreto professionale dell’avvocato non possono, di principio, essere oggetto di sequestro o di perquisizione se non nella misura in cui l’avvocato stesso è perseguito penalmente. Pertanto, l’avvocato che non è oggetto di un’inchiesta penale non è tenuto a dare visione all’autorità inquirente degli incarti sottostanti a segreto professionale e, di conseguenza, la relativa richiesta di levata dei sigilli dev’essere respinta (DTF 130 II 193 consid. 4.4; 126 II 495 consid. 5e/dd e riferimenti ivi citati; HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea, Ginevra, Monaco 2005, pag. 354 n. 21; ZÜRCHER, Blätter für Zürcherischen Rechtsprechung, ZR, 99, 2000, pag. 43).

4.3 Nel caso concreto, il MPC non rimprovera al notaio qui opponente un suo eventuale coinvolgimento nell’inchiesta penale in questione (v. act. 6, pag. 4). Inoltre, l’autorità inquirente nemmeno contesta, a ragione, il carattere tipicamente notarile della documentazione suggellata (rubriche di brevetti notarili, risp. documentazione relativa all’attività notarile d’autentica di firme [v. act. 6.1 e 6.2]). Peraltro, il notaio non risulta essere stato svincolato dai suoi clienti dall’obbligo di mantenere il segreto professionale. Premesso ciò e richiamata la dottrina e la giurisprudenza suesposta (v. consid. 4.1 e 4.2, “supra”), la richiesta di levata dei sigilli va pertanto respinta.

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5. Nel caso concreto, dicasi per sovrabbondanza, questa Corte esprime delle riserve con riferimento al rispetto del principio della proporzionalità nonché in relazione all’effettiva rilevanza ai fini dell’inchiesta della documentazione messa sotto suggello. Basti qui rilevare che l’oggetto della perquisizione in esame – vale a dire più di diecimila brevetti eseguiti fra giugno 1996 e febbraio 2005 unitamente a diversa documentazione relativa ad autentiche intervenute nel luglio del 2001 e nell’agosto del 2003 (v. act. 6.1 e 6.2) – non appare sufficientemente circoscritto in rapporto al sospetto vantato dal MPC, rischiando altresì di configurare – segnatamente in mancanza di precisazioni sulla rilevanza per l’inchiesta dei documenti suggellati – un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta “fishing expedition”). Tali questioni non necessitano tuttavia di ulteriore disamina nel caso concreto e possono rimanere indecise, atteso che la domanda di levata dei sigilli deve essere respinta già per i motivi precedentemente addotti (v. consid. 4, “supra”).

6. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartire in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Visto l’esito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia (art. 66 cpv. 4 LTF). Quale parte soccombente, il MPC è tenuto a risarcire all’opponente le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF). In concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente procedura, viene assegnata alla reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'500.-a titolo di spese ripetibili, da porre a carico del MPC.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di levata dei sigilli n. 000166 e n. 000168 è respinta. 2. I documenti di cui all’inventario del 28 novembre 2007 (sigillo n. 000166) ed i documenti di cui all’inventario del 4 dicembre 2007 (sigillo n. 000168) sono restituiti all’opponente.

3. Non si prelevano spese giudiziarie. 4. Il MPC verserà all’opponente un importo di fr. 1'500.--, a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, il 3 marzo 2008 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Diego Della Casa

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF). H.

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