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Tribunale penale federale 04.05.2026 BB.2026.21

4 mai 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,305 mots·~12 min·9

Résumé

Perquisizione domiciliare (art. 244 e seg. CPP); difensore d'ufficio nella procedura di reclamo (art. 132 cpv. 1 lett. b CPP);;Perquisizione domiciliare (art. 244 e seg. CPP); difensore d'ufficio nella procedura di reclamo (art. 132 cpv. 1 lett. b CPP);;Perquisizione domiciliare (art. 244 e seg. CPP); difensore d'ufficio nella procedura di reclamo (art. 132 cpv. 1 lett. b CPP);;Perquisizione domiciliare (art. 244 e seg. CPP); difensore d'ufficio nella procedura di reclamo (art. 132 cpv. 1 lett. b CPP)

Texte intégral

Decisione del 4 maggio 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

rappresentato dall'avv. Paride De Stefani, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Perquisizione domiciliare (art. 244 e seg. CPP)

Difensore d’ufficio nella procedura di reclamo (art. 132 cpv. 1 lett. b CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2026.21 Procedura secondaria: BP.2026.12

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Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un procedimento penale nei confronti di A. e altri per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP) e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup). In sostanza, sussisterebbe il grave sospetto che A. sia coinvolto nell’organizzazione, rispettivamente il finanziamento, di almeno un grosso traffico di sostanza stupefacente e che lo stesso, per il tramite della società B. SA a lui riconducibile, sia coinvolto in attività di riciclaggio di denaro (v. act. 1.1, pag. 3 e seg.).

B. In data 18 febbraio 2026, il MPC ha emanato e fatto eseguire dalla Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), il 23 risp. il 25 febbraio seguenti, due ordini di perquisizione e messa al sicuro nei confronti di A. a Z. e A. SA, a Canobbio (v. act. 3.1 e 3.2).

C. Con reclamo del 2 marzo 2026, A. è insorto contro gli ordini di perquisizione di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento degli stessi e il ritorno dell’incarto al MPC “per gli atti di sua incombenza, con le conseguenze di legge in punto all’inutilizzabilità dei mezzi di prova raccolti e alla restituzione dei beni messi al sicuro al detentore” (act. 1, pag. 8). Egli chiede inoltre di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita e di nominare l’avv. Paride De Stefani quale difensore d’ufficio (v. ibidem).

D. Mediante risposta del 13 marzo 2026, il MPC ha postulato l’inammissibilità del reclamo; subordinatamente, la sua reiezione (v. act. 3).

E. Con replica del 27 marzo 2026, inviata per conoscenza al MPC (v. act. 8), il reclamante ha confermato la sua posizione (v. act. 7).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d’ufficio e con piena cognizione l’ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

1.3 1.3.1 Un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica di una decisione è dato quando il reclamante stesso è direttamente toccato nei suoi diritti (sul tema v. GUIDON, op. cit., n. 232 e segg.; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4a ediz. 2023, n. 1458; v. anche sentenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 e 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1 in fine; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1).

1.3.2 In concreto, nella misura in cui le perquisizioni sono avvenute nei locali di due abitazioni del reclamante, a Z. e a Canobbio, esse lo toccano personalmente.

1.4 1.4.1 Secondo la giurisprudenza, l’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve inoltre essere pratico e attuale (v. sentenze del Tribunale federale 6B_1153/2016 del 23 gennaio 2018 consid. 2.3.1; 1B_669/2012 e 1B_657/2012 consid. 2.3.1). In particolare, non sussiste un interesse giuridico attuale quando l'atto istruttorio oggetto di impugnazione non può più essere corretto nella fase procedurale in questione. Ciò si verifica, ad esempio, quando il ricorso è diretto contro l'ordinanza e l'esecuzione di una https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=23.01.2018_6B_1153-2016

- 4 perquisizione domiciliare già conclusa (GUIDON, op. cit. n. 244 con riferimento a TPF 2005 187 consid. 2; DELLAGANA-SABRY, Perquisitions en procédure pénale, 2021, pag. 336 e segg.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è possibile derogare in via eccezionale al requisito dell’interesse pratico attuale qualora la violazione contestata possa ripetersi in qualsiasi momento, un controllo giurisdizionale tempestivo nel singolo caso risulti quasi impossibile, le questioni sollevate possano riproporsi in qualsiasi momento in circostanze identiche o simili e sussista un sufficiente interesse pubblico a risolvere tali questioni in ragione della loro importanza fondamentale (DTF 131 II 670 consid. 1.2; 125 I 394 consid. 4b; 118 IV 67 consid. 1d; 116 Ia 150 consid. 2a; 116 II 729 consid. 6).

1.4.2 Le decisioni impugnate con il presente reclamo sono già state eseguite in via definitiva e non possono più essere modificate. Di conseguenza, il reclamante non ha un interesse attuale e concreto all’annullamento o alla modifica dei provvedimenti impugnati (v. DTF 118 IV 67 consid. 1c; TPF 2004 34 consid. 2.2). Nel caso in esame non si impone un esame eccezionale dei mandati di perquisizione. In particolare, il reclamante ha diritto alla piena tutela giurisdizionale nel prosieguo del procedimento, poiché la questione della legittimità di una perquisizione può essere esaminata in un procedimento di levata dei sigilli o in un procedimento di reclamo contro un eventuale sequestro (v. sentenze del Tribunale federale 1B_360/2013 del 24 marzo 2013 consid. 2.2; 1B_310/2012 del 22 agosto 2012 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BB.2024.117 del 23 settembre 2024; BB.2021.158 del 1° settembre 2021 consid. 1.5). Di norma, non sussiste comunque alcun interesse giuridico per accertamenti separati (decisioni del Tribunale penale federale BB.2024.117 del 23 settembre 2024; BB.2018.89-91 del 14 giugno 2018 consid. 1.2.2). Di conseguenza, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con il suo gravame il reclamante contesta in sostanza l’esistenza di sufficienti indizi di reato, la proporzionalità delle misure contestate nonché l’utilizzabilità degli oggetti prelevati dalle sue abitazioni. Ora, nella misura in cui tutti gli oggetti in questione sono stati messi sotto sigillo e che un eventuale sequestro impugnabile dei medesimi potrà avvenire solo susseguentemente a un’eventuale levata dei sigilli, vi è da concludere, ribadito quanto già esposto in precedenza (v. supra consid. 1.4.2), che il gravame è inammissibile anche da questo punto di vista.

3. Il reclamante ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita e di nominare l’avv. Paride De Stefani quale suo difensore d’ufficio.

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3.1 Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

3.2 3.2.1 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii).

3.2.2 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente ed esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (DTF 125 IV 161 consid. 4a; BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

3.2.3 Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1; TPF 2014 57 consid. 6.2).

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3.3 In concreto, il patrocinatore del reclamante ha comunicato di non poter dare seguito alla richiesta di compilazione e sottoscrizione del formulario d’assistenza giudiziaria gratuita inviato da questa Corte. Il suo assistito sarebbe detenuto in Italia e non sarebbe possibile raccogliere le informazioni richieste. Il formulario in questione solleverebbe inoltre criticità dal profilo del principio nemo tenetur, anche tenuto conto dei reati di natura finanziaria contestati (v. BP.2026.12, act. 3).

A torto. Seppur in detenzione, il reclamante non è certo impossibilitato a fornire la documentazione richiesta. Le criticità costituzionali sollevate sono di palese inconsistenza alla luce della giurisprudenza sopracitata, ma la questione non merita ulteriore disamina, nella misura in cui la richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita va comunque respinta a causa dell’assenza di probabilità di successo del gravame. In effetti, le censure sollevate dal reclamante, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurisprudenziali applicabili (v. supra consid. 2; v. in particolare sentenza del Tribunale penale federale BB.2024.116 del 18 dicembre 2024 consid. 3), erano manifestamente da respingere. In definitiva, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo difensore.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 4 maggio 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Paride De Stefani - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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