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Tribunale penale federale 01.04.2025 BB.2025.8

1 avril 2025·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,020 mots·~10 min·2

Résumé

Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP);;Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP);;Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP);;Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)

Texte intégral

Decisione del 1° aprile 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Felix Ulrich, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

rappresentato dall'avv. Kenad Melunovic Marini, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2025.8

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Fatti: A. Il 14 gennaio 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale aperto nel 2022 nei confronti di A. e altri per atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero ai sensi dell’art. 271 CP (v. act. 1.2). Nel contempo, esso ha respinto la richiesta giusta l’art. 429 e segg. CPP formulata da A. con scritto del 30 dicembre 2024, tesa ad ottenere un risarcimento di fr. 120'000.– a titolo d’indennizzo per perdita di guadagno (v. act. 1.4).

B. Con reclamo del 24 gennaio 2025, A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento del punto 4 del relativo dispositivo e la rifusione di fr. 120'000.– a titolo di indennità per perdita di guadagno. Subordinatamente, egli chiede che la causa venga trasmessa al MPC per nuova decisione (v. act. 1, pag. 2).

C. Con risposta del 17 febbraio 2025, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo (v. act. 7).

D. Con replica del 13 marzo 2025, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 12), il reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti verranno esposte, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155

- 3 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione del 14 gennaio 2025 del MPC (v. supra Fatti lett. A), il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata e da essa direttamente toccato nei propri interessi giuridici di natura patrimoniale, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP).

1.3 Il gravame è stato legittimamente redatto in lingua tedesca, ma non vi è nessuna ragione di scostarsi dalla giurisprudenza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (TPF 2018 133 consid. 1), come nemmeno dalla regola secondo cui, una volta fissata ex art. 3 cpv. 2 LOAP, la lingua del procedimento non può essere cambiata, se non per motivi eccezionali qui palesemente assenti (v. art. 3 cpv. 3-4 LOAP; TPF 2018 133 consid. 3). La presente decisione viene quindi redatta in italiano in quanto lingua della decisione impugnata e dell’intera procedura penale federale in parola.

1.4 Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Il reclamante sostiene che il procedimento penale a suo carico gli avrebbe causato una perdita di guadagno complessiva, per gli anni 2023 e 2024, di fr. 120'000.– (fr. 60'000.– all’anno) legata al mancato incasso di multe stradali inflitte all’estero a cittadini residenti in Svizzera. Titolare di una ditta dedita a servizi d’incasso, non avrebbe potuto continuare a incassare, su incarico di società estere, le suddette multe, attività dalla quale dipenderebbe gran parte del suo reddito, ciò che di fatto avrebbe costituito un divieto di esercitare la sua professione. La cifra richiesta si giustificherebbe sulla base dei dati contabili (bilancio e conto economico) degli anni 2021 e 2022 e su una stima (al ribasso) dell’evoluzione dei suoi redditi, a suo dire in crescita, derivanti dall’incasso di dette multe.

2.1 Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. L'art. 429 cpv. 2 CPP prevede che l'autorità esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo a quantificarle e a comprovarle. Questa normativa fonda una responsabilità oggettiva dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale. L'ammontare del

- 4 danno economico deve essere calcolato secondo le regole del diritto civile. L'autorità penale non è tenuta a chiarire d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio sulle pretese d'indennità. In virtù dell'art. 429 cpv. 2 CPP deve perlomeno sentire l'imputato sulla questione dell'indennizzo in caso di (parziale) proscioglimento e, se del caso, invitarlo a quantificare e a comprovare le sue pretese. Spetta alla persona imputata motivare e dimostrare le sue richieste, ciò che corrisponde alla regola del diritto civile secondo cui chi pretende il risarcimento di un danno ne deve fornire la prova (art. 42 cpv. 1 CO; WERRO, La responsabilité civile, 3a ediz. 2017, n. 1078 e segg.). Soltanto quando non può essere provato l'importo preciso del danno, esso è stabilito ex art. 42 cpv. 2 CO secondo il prudente criterio del giudice, avuto riguardo all'andamento ordinario delle cose e alle misure prese dal danneggiato. La facilitazione della prova prevista da questa disposizione deve essere applicata in modo restrittivo (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1 e riferimenti; 133 III 153 consid. 3.3). L'art. 42 cpv. 2 CO non apre la possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 409 consid. 4.3.1; 131 III 360 consid. 5.1; sentenza del Tribunale federale 6B_1011 del 23 luglio 2018 consid. 3.2). Il giudice può ricorrere a tale disposizione unicamente se il pregiudizio è molto difficile, se non impossibile, da stabilire, se le prove necessarie non esistono o se l’amministrazione di quest’ultime non può essere ragionevolmente pretesa, condizioni che vanno valutate in maniera restrittiva (v. sentenze del Tribunale federale 4A_431/2015 del 19 aprile 2016 consid. 5.1.2; 4A_709/2011 del 31 maggio 2012 consid. 3.3.1; WERRO, op. cit., n. 1083).

2.2 Nella fattispecie, il reclamante, basandosi sulla documentazione contabile della B. Sagl, afferma che il reddito derivante dalle multe incassate è ammontato a fr. 16'924.– nel 2021 e a fr. 55'744.75 nel 2022, per cui, tenendo conto della tendenza al rialzo dimostrato dai dati, egli ritiene che il procedimento penale gli abbia impedito di incassare nel 2023 e 2024 complessivamente fr. 120'000.–, stima, a suo dire, operata al ribasso, tenuto anche conto che l’attività d’incasso di multe stradali, tendenzialmente al rialzo, sarebbe iniziata solo nel 2021.

Orbene, dalla documentazione contabile inoltrata con il reclamo, relativa agli anni 2021 e 2022 (v. act. 1.5-1.7), contrariamente a quanto asserito dal reclamante, non è in alcun modo possibile dedurre che vi sia stata un’effettiva diminuzione delle entrate in rapporto di causalità con la procedura penale in parola. Senza pezze giustificative a sostegno è impossibile dedurre alcunché dai bilanci e dai conti economici allegati. In quanto persona giuridica la B. Sagl è ovviamente obbligata a tenere la contabilità e presentare i conti conformemente agli art. 957 e segg. CO (v. CHAUDET et al., Droit suisse des affaires, 4a ediz. 2023, pag. 527 e seg.). Fra questi obblighi vi è quello di conservare per 10 anni (art. 958f cpv. 1 CO) i documenti contabili necessari per ricostruire ogni operazione o evento oggetto di registrazione contabile (art. 957a cpv. 3 CO). Per dimostrare il lucrum cessans e la sua entità (v. DTF 129 III 331 consid. 2.1 e rinvii) il

- 5 ricorrente avrebbe potuto e dovuto allegare documentazione che permettesse di dimostrare l’origine delle entrate per gli anni 2021 e 2022, segnatamente fatture, richiami, corrispondenza ecc. (v. CHAUDET et al., op. cit., pag. 534), insomma qualsiasi prova che qualsiasi giudice civile richiederebbe ex art. 42 cpv. 1 CO a dimostrazione del nesso di causalità fra una condotta illecita e il relativo danno. Niente di tutto ciò, invece, né di fronte al MPC, né in questa sede. Tale omissione non può di certo aprire la via a una valutazione discrezionale del danno da parte di questa Corte, essendo la facilitazione della prova giusta l’art. 42 cpv. 2 CO applicabile in maniera restrittiva. Affermare, in sede di replica, che “im Jahr 2023 zeigt die Bilanz ein Verlust von CHF 85'904.62. Dierser Verlust ist eine direkte Folge der Einstellung des Busseninkassos” (act. 11, pag. 4), senza prove a supporto, non permette di accertare la fondatezza delle richieste del reclamante. Egli non ha pertanto provato il danno che avrebbe subito la B. Sagl per quanto riguarda l’incasso delle multe in questione. Ma per di più il reclamante non ha nemmeno dimostrato il suo danno economico quale persona fisica, essa sola oggetto, in ultima analisi, del contestato punto 4 del dispositivo del decreto d’abbandono (v. act. 1.2, pag. 9). Le sue personali dichiarazioni fiscali relative agli anni 2020-2023, inspiegabilmente allegate soltanto in sede di replica (v. act. 11.2-11.5), evidenziano una sostanziale stabilità degli stipendi percepiti annualmente, in ogni caso ben lungi dal sostanziare i mancati guadagni invocati. Le spiegazioni fornite in proposito, ancora una volta prive di qualsiasi documentazione a sostegno, non permettono in alcun modo di verificare se per mantenere costante la massa salariale della società siano stati necessari sacrifici patrimoniali in nesso causale con la procedura penale in quanto tale. Anche in sede di replica il reclamante si limita a vaghe affermazioni prive di qualsiasi elemento probatorio serio. Fatto sta, in conclusione, che in quanto persona fisica il ricorrente non dimostra di avere subito le invocate perdite economiche negli anni 2023-2024, condicio sine qua non per qualsiasi domanda di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP.

3. Da quanto sopra discende che il reclamo va integralmente respinto.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 1° aprile 2025 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Kenad Melunovic Marini - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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