Skip to content

Tribunale penale federale 26.11.2024 BB.2024.138

26 novembre 2024·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,713 mots·~9 min·4

Résumé

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP); gratuito patrocinio per l'accusatore privato nella procedura di reclamo (art. 136 CPP);;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP); gratuito patrocinio per l'accusatore privato nella procedura di reclamo (art. 136 CPP);;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP); gratuito patrocinio per l'accusatore privato nella procedura di reclamo (art. 136 CPP);;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP); gratuito patrocinio per l'accusatore privato nella procedura di reclamo (art. 136 CPP)

Texte intégral

Decisione del 26 novembre 2024 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP); gratuito patrocinio per l’accusatore privato nella procedura di reclamo (art. 136 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2024.138 Procedura secondaria: BP.2024.106

- 2 -

Visti: - la denuncia penale del 24 agosto 2024 sporta da A. al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) contro B. e altri funzionari della Segreteria di Stato della migrazione SEM (in seguito: SEM) per infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 116 e 118 LStr), abuso d'autorità (art. 312 CP) e coazione (art. 181 CP) (v. rubrica 1 incarto MPC); - il decreto di non luogo a procedere del 14 ottobre 2024 relativo alla denuncia di cui sopra (v. act. 1.1); - il reclamo del 25 ottobre 2024, con il quale A. in sostanza, ha chiesto: in via principale, di annullare il decreto impugnato, di ordinare al MPC di procedere alle indagini richieste, di disporre l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la designazione di un difensore d’ufficio unitamente all’assistenza giudiziaria gratuita; in via istruttoria, di richiamare i vari incarti aperti a livello cantonale, di sequestrare l’incarto della SEM unitamente a tutti gli incarti riportati nella denuncia e di disporre un ammonimento-diffida nei confronti dei funzionari della SEM (v. act. 1, pag. 23 e seg.); - il formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria compilato e inoltrato dalla reclamante in data 8 novembre 2024 (v. BP.2024.106, act. 3.1); - l’e-mail del 21 novembre 2024, nella quale la reclamante ha affermato che “la Procura federale non ha preso formalmente posizione in merito alla mia richiesta di trasmissione in Italia di tutte le denunce da me presentate in Svizzera, ossia una richiesta avanzata con denuncia del 24 agosto 2024” e chiesto “di indicarmi su tale richiesta allo stato attuale a chi mi dovrei rivolgere, se è competente la Corte dei reclami penali, o è ancora competente a decidere la Procura federale” (act. 4). Considerato: - che i decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che il Tribunale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché GUIDON,

- 3 -

Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata); - che nella fattispecie il decreto impugnato, datato 14 ottobre 2024, è stato notificato alla reclamante il 16 ottobre 2024 (v. act. 1, allegato 1), per cui il reclamo, interposto il 25 ottobre 2024, è tempestivo; - che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP); - che sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP); - che è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP); - che il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP); - che deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b); - che se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa); - che la denuncia del 24 agosto 2024 riguarda svariati reati (v. supra, pag. 2); - che in concreto non occorre analizzare se la reclamante dispone della qualità di danneggiata in relazione ai reati in parola, e quindi della legittimazione ricorsuale, nella misura in cui il gravame risulta comunque essere manifestamente infondato, motivo per cui si è rinunciato altresì ad uno scambio degli allegati (v. art. 390 cpv. 2 CPP); - che l'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale;

- 4 -

- che il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 6 ad art. 301 CPP); - che giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti; - che la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento (v. art. 310 cpv. 2 CPP); - che, come evidenziato nella decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 1), la denunciante afferma in sostanza di essere vittima di condotte illecite messe in atto da B. e altri funzionari della SEM, i quali non avrebbero preso in considerazione fatti da lei considerati essenziali nella redazione della decisione di divieto d’entrata del 21 agosto 2024 emessa nei suoi confronti, giudizio che condurrebbe inoltre alla sua entrata illegale in Italia in seguito al suo allontanamento dal territorio svizzero senza seguire le procedure corrette; - che il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere affermando che "la denunciante fa affermazioni non documentabili che non motivano un sufficiente indizio di reato, poiché le mere supposizioni non sono sufficienti" (v. act. 1.1, pag. 2); - che esso ha aggiunto di non fungere né da autorità di vigilanza sulle autorità federali né da istanza di ricorso contro le decisioni delle stesse, precisato che una denuncia penale non sostituisce i rimedi giuridici previsti nei procedimenti penali, amministrativi o civili; - che in concreto, dai fatti descritti nella denuncia penale, il MPC non ha rilevato sufficienti indizi di reato, precisando che, con particolare riferimento all’art. 312 CP, una decisione giudiziaria sfavorevole al denunciante non rappresenta un abuso di autorità e che non spetta al MPC commentare o correggere decisioni o sentenze di altre autorità; - che questa Corte ritiene la decisione del MPC fondata; - che, in data 21 agosto 2024, la SEM ha emesso un divieto d’entrata in Svizzera nei confronti della reclamante valido per due anni dalla data di partenza (v. rubrica 1, allegato 1, incarto MPC);

- 5 -

- che il divieto d’entrata in questione, impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale, come chiaramente indicato dalla SEM nella sua decisione (v. ibidem, pag. 2), non può essere contestato mediante una denuncia penale, la quale non sostituisce i rimedi giuridici a disposizione in ambito amministrativo; - che né dalla denuncia del 24 agosto 2024 né dal presente gravame emergono indizi di reato, visto che le accuse formulate dalla reclamante costituiscono delle mere asserzioni di parte, non corroborate dal benché minimo riscontro probatorio; - che, decretando il non luogo a procedere contestato, il MPC ha dunque correttamente applicato l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP; - che, non essendo stata presentata tramite una piattaforma di trasmissione riconosciuta né munita di una firma elettronica certificata, così come chiaramente indicato sul sito del Tribunale penale federale (www.bstger.ch/it/contatti/scambio-elettronico-di-atti-giuridici.html), l’e-mail del 21 novembre 2024 non può essere presa in considerazione; - che il ricorso va pertanto integralmente respinto e la decisione impugnata confermata; - che la reclamante ha postulato la nomina di un patrocinatore d’ufficio e la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita; - che, giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; - che apparendo il reclamo sin dall'inizio privo di probabilità di successo – atto peraltro prolisso e, per lo meno a tratti, anche confuso e defatigatorio –, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita, con contestuale nomina di un patrocinatore d’ufficio, presentata dalla reclamante va respinta; - che, giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie, tenuto conto della precaria situazione finanziaria della reclamante (v. BP.2024.106, act. 3), a fr. 500.–. http://www.bstger.ch/it/contatti/scambio-elettronico-di-atti-giuridici.html

- 6 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La richiesta di nomina di un patrocinatore d’ufficio e di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 500.– è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 27 novembre 2024 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A., - Ministero pubblico della Confederazione

Copia a: - B., c/o Segreteria di Stato della migrazione SEM

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

BB.2024.138 — Tribunale penale federale 26.11.2024 BB.2024.138 — Swissrulings