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Tribunale penale federale 11.10.2017 BB.2017.151

11 octobre 2017·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,055 mots·~10 min·3

Résumé

Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).;;Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).;;Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).;;Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).

Texte intégral

Decisione dell'11 ottobre 2017 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Mario Postizzi, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2017.151

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Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 17 dicembre 2014 un procedimento penale n. SV.14.1675 a carico di B. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 118 cpv. 1 LStr.), il quale è stato esteso in data 29 aprile 2016 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro, falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e infrazione alla legge federale sugli stranieri, e nei confronti di C. per titolo di riciclaggio di denaro e falsità in documenti (v. act. 3.2 e 3.3).

B. Il 18 agosto 2016 A. ha inoltrato al MPC una querela per i reati di diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP) e ingiuria (art. 177 CP) e una denuncia per i reati di denuncia mendace (art. 303 CP) e sviamento della giustizia (art. 304 CP) nei confronti di B. Costituitosi nel contempo accusatore privato ai sensi dell'art. 118 CPP, egli contesta le dichiarazioni rese da B. nell'ambito del suddetto procedimento (v. act. 3.1).

C. Con decreto del 25 agosto 2017, il MPC ha deciso di sospendere il procedimento penale n. SV.16.1357 da lui aperto nei confronti di B. a seguito della querela e della denuncia di cui sopra, precisando che tale sospensione "è decretata fino alla definizione del procedimento n. SV.14.1675" (v. act. 3.2).

D. Il medesimo giorno, il MPC, nell'ambito del procedimento n. SV.14.1675, ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale un atto d'accusa (v. act. 3.3) nei confronti di B., A. e C. per i reati già evidenziati (v. supra lett. A).

E. Con reclamo del 7 settembre 2017 A. è insorto avverso il succitato decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento dello stesso e la trasmissione dell'incarto al MPC (v. act. 1).

F. Con risposta del 19 settembre 2017, il MPC ha chiesto la reiezione integrale del gravame (v. act. 3).

Con replica del 2 ottobre 2017, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 6), il reclamante ha ribadito in sostanza le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 5).

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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; P. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Interposto tempestivamente contro il sopraccitato decreto di sospensione del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario del decreto impugnato e da esso direttamente toccato nei propri interessi giuridici (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.42 del 26 luglio 2012, consid. 1.1; LANDSHUT/BOSSHARD, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 23 ad art. 314 CPP), è pacifica (v. art. 314 cpv. 5 in combinato disposto con art. 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

1.3 Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Nel suo gravame il reclamante ha sostenuto che il decreto di sospensione impugnato contiene implicitamente un decreto di disgiunzione, il quale andrebbe annullato, nella misura in cui emanato nel disprezzo del suo diritto di essere sentito. A suo dire, il MPC, da una parte, non gli avrebbe dato la possibilità di esprimersi sull'ipotesi della disgiunzione e, dall'altra, non avrebbe motivato tale decisione irrispettosa del principio dell'unità del procedimento. In sede di re-

- 4 plica, il reclamante, conformandosi a quanto espresso dal MPC nella sua risposta, ha modificato la sua posizione su tale punto, affermando, in via principale, che non sussisterebbe in effetti una decisione di disgiunzione implicita, ritenendo tuttavia che l'incartamento SV.16.1357 non sarebbe stato validamente disgiunto dal procedimento SK.2017.44 pendente dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale. Egli chiede quindi che l'incartamento SV.16.1357 venga ritornato al MPC, affinché questo proceda alla disgiunzione in questione (v. act. 5 pag. 3). In via subordinata, se questa Corte dovesse ritenere la sussistenza di un decreto di disgiunzione implicito, egli lamenta l'assenza di motivi sostanziali per una disgiunzione (v. ibidem).

Ora, nella misura in cui il MPC, in relazione alla querela e denuncia del 18 agosto 2016, ha aperto un nuovo procedimento penale a carico di B. (incarto n. SV.16.1357) rispetto a quello già in corso nei confronti sia di B. che del reclamante (incarto n. SV.14.1675), è da disattendere la tesi proposta (poi ritirata) dal reclamante relativamente all'esistenza di una decisione di disgiunzione implicita emanata in violazione di suoi diritti costituzionali. Proprio perché già esistono due distinte procedure – seppure con fatti che potrebbero intersecarsi (ed è questa la ragione della sospensione decisa dal MPC; v. infra consid. 3.2.2) – è incomprensibile la richiesta del reclamante affinché il MPC proceda ad una disgiunzione formale del procedimento SV.16.1357 da quello pendente dinanzi alla Corte penale (SK.2017.44) legato all'incarto SV.14.1675. Precisato che eventuali incongruenze nelle dichiarazioni rilasciate da B. nell'ambito del procedimento SV.14.1675 potranno senz'altro essere fatte valere e trattate nell'ambito della causa SK.2017.44 dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, senza quindi pregiudizio alcuno per il reclamante, la censura in questo ambito va respinta.

3. Secondo l'insorgente, il decreto di sospensione, non motivato, sarebbe stato emanato senza ch'egli abbia potuto previamente esprimersi al riguardo. Per quanto concerne il merito del provvedimento, egli ritiene che non vi sarebbero impedimenti a procedere.

3.1 Secondo l'art 314 cpv. 1 lett. b CPP il pubblico ministero può sospendere l'istruzione, se l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito. L’applicazione dell’art. 314 CPP presuppone che il procedimento non possa per il momento essere portato avanti o concluso giusta gli art. 317 e segg. CPP (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, pag. 1169; OMLIN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 5 ad art. 314 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad art. 314 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizeri-

- 5 schen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1236). La possibilità della sospensione, che non ha forza materiale di cosa giudicata (OMLIN, op. cit., n. 10 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 1 ad art. 314 CPP; SCHMID, Handbuch, n. 1239), deve tuttavia essere utilizzata con moderazione, in considerazione dell’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (SCHMID, Praxiskommentar, n. 1 ad art. 314 CPP; OMLIN, op. cit., n. 9 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, n. 4 ad art. 314 CPP; decisioni del Tribunale federale 1B_721/2011 del 7 marzo 2012, consid. 3.2; 1B_57/2009 del 16 giugno 2009, consid. 2.1.1).

Potendo essere revocata in ogni momento, la sospensione non incide in maniera profonda nei diritti della persona toccata, ragione per cui non abbisogna di una motivazione dettagliata. Il motivo della sospensione deve tuttavia essere sempre menzionato, anche in maniera sintetica (OMLIN, op. cit., n. 30 ad art. 30 CPP). L'art. 314 cpv. 5 CPP prevede che la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento, ragione per cui le parti non dispongono del diritto di essere sentiti prima che una sospensione sia pronunciata (v. sentenza BB.2012.42 consid. 2.1; d'altro parere OMLIN, op. cit., n. 34 ad art. 314 CPP). Incidendo la sospensione meno profondamente nei diritti delle parti rispetto all'abbandono o al non luogo a procedere, non si vede per quale ragione il legislatore avrebbe previsto il diritto di essere sentito per una misura più blanda. Essendo la sospensione impugnabile mediante reclamo, il diritto di essere sentito può essere fatto valere nell'ambito della procedura ricorsuale (v. sentenza BB.2012.42 consid. 2.1).

3.2 Per quanto attiene all'asserita violazione del diritto di essere sentito, per avere il MPC omesso di interpellare il reclamante prima di emanare il decreto impugnato, vista la giurisprudenza di cui sopra, la censura deve essere respinta.

Per quanto riguarda la motivazione di detto decreto, si rileva che, avendo il MPC chiaramente indicato l'esistenza di un atto d'accusa del 25 agosto 2017, trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale, concernente anche i fatti contestati dal reclamante con la sua querela e denuncia, nonché indicato che la procedura SV.16.1357 andava sospesa fino alla definizione del procedimento SV.14.1675, i motivi della sospensione apparivano evidenti. Essendo le contestate dichiarazioni di B. state effettuate proprio nell'ambito del procedimento SV.14.1675, quanto sarà appurato nell'ambito di tale procedimento, o meglio nell'ambito della causa SK.2017.44 dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, potrebbe avere un influsso sul procedimento SV.16.1357, ragione per cui si ritiene ossequiato l'art. 314 cpv. 1 lett. b CPP. Anche tale censura va quindi disattesa.

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4. Con particolare riferimento alla querela per ingiuria, il reclamante sostiene che nell'ambito del procedimento SV.16.1357 esisterebbe un pericolo concreto e attuale di prescrizione dei reati.

Questa Corte ritiene che il pericolo evocato non sussista, dato che già solo per i reati contro l'onore, il cui termine di prescrizione, ossia 4 anni, è il più corto, l'azione penale, come rettamente asserito dal MPC, si prescrive non prima del 2021, precisato che il dibattimento dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale relativo al procedimento SV.14.1675 avrà luogo nel dicembre 2017 (v. act. 3.5).

5. In conclusione, il reclamo va integralmente respinto.

6. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 11 ottobre 2017 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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