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Tribunale penale federale 20.09.2016 BB.2016.320

20 septembre 2016·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,019 mots·~5 min·3

Résumé

Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP).;;Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP).;;Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP).;;Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP).

Texte intégral

Decisione del 20 settembre 2016 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Andreas Keller, giudice presidente, Tito Ponti e Emanuel Hochstrasser, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., Istante e reclamante

contro

TRIBUNALE D'APPELLO DEL CANTONE TICINO, Opponente

Oggetto Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2016.320

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Visti: - l’ordinanza del 17 giugno 2016, mediante la quale la Corte delle assise criminali del Cantone Ticino ha respinto un’istanza del 10 giugno 2016 dell’avv. A. intitolata “accertamento inutilizzabilità a. Verbali di audizione dei Denuncianti Calunniatori e dei loro testi b. Rapporto EFIN 2.7.2012” (v. act. 1.1); - l’istanza di ricusazione dell’intero Tribunale d’appello di Lugano, sub del giudice Mario Mini, e il contestuale reclamo con accertamento di nullità dell’ordinanza di cui sopra del 15 luglio 2016 inoltrati sia al Tribunale penale federale che alla Corte dei reclami penali del Cantone Ticino (v. act. 1); - la sentenza del 25 luglio 2016, mediante la quale la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (in seguito: CRP/TI) ha respinto sia il gravame che l’istanza di ricusazione di cui sopra, la seconda nella misura della sua ricevibilità (v. act. 3). Considerato: - che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda; - che l'art. 59 cpv. 1 prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello; - che in concreto, la domanda di ricusazione del 15 luglio 2016, pur menzionando formalmente anche il Tribunale d’appello ticinese, concerne in realtà esclusivamente l’attività della CRP/TI, e in particolare quella del suo presidente Mauro Mini (v. act. 1 pag. 2 e segg.);

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- che in questi casi competente per statuire sulle domande di ricusazione risulta normalmente essere il tribunale d’appello (v. art. 59 cpv. 1 lett. c CPP); - che non essendo la presente autorità competente per trattare l’istanza di ricusazione del 15 luglio 2016, questa è da dichiararsi inammissibile; - che, con sentenza del 25 luglio 2015, la CRP/TI, pure destinataria dell’istanza in questione, ritenendola palesemente infondata, ha respinto la stessa nella misura della sua ricevibilità, senza trasmetterla quindi alla Corte d’appello ticinese (v. act. 3 pag. 2 e segg.); - che con il suo allegato del 15 luglio 2016 la reclamante ha pure impugnato un’ordinanza del 17 giugno 2016, mediante la quale la Corte delle assise criminali del Cantone Ticino ha respinto un’istanza del 10 giugno 2016 dell’avv. A. di “accertamento inutilizzabilità a. Verbali di audizione dei Denuncianti Calunniatori e dei loro testi b. Rapporto EFIN 2.7.2012” (v. act. 1.1); - che, conformemente all’art. 20 cpv. 1 lett. a CPP, la giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili dei tribunali di primo grado; - che, giusta l’art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie; - che in Ticino la giurisdizione di reclamo è esercitata dalla CRP/TI (v. art. 62 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria (v. R.L. 3.1.1.1); - che competente per statuire sulla predetta ordinanza del 17 giugno 2016 è quindi la CRP/TI, la quale, avendo considerato l’atto impugnato come una decisione ordinatoria non impugnabile, ha dichiarato il gravame irricevibile (v. act. 3 pag. 11 e segg.); - che, vista la manifesta incompetenza di questa Corte, anche il reclamo deve essere dichiarato inammissibile; - che giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

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- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di ricusazione è inammissibile. 2. Il reclamo è inammissibile. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell’istante/reclamante.

Bellinzona, 20 settembre 2016 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. A. - Tribunale d'appello del cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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