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Tribunale penale federale 20.06.2014 BB.2014.63

20 juin 2014·Italiano·CH·penale federale·PDF·981 mots·~5 min·3

Résumé

Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 e segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 e segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 e segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 e segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Texte intégral

Decisione del 20 giugno 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, giudice presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Reclamante

contro

1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE,

2. BANCA B., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,

Controparti

Oggetto Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 e segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) Effetto sospensivo (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2014.63+BP.2014.14

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Visti: - la decisione del 20 marzo 2014, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha accolto la dichiarazione di costituzione di accusatrice privata del 27 febbraio 2012 effettuata da banca B. nell'ambito della causa penale a carico di A., C. e D. per titolo di riciclaggio di denaro ed altri reati (act. 1.1); - il reclamo del 31 marzo 2014 interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (act. 1); - lo scritto del 2 aprile 2014, con il quale la Corte dei reclami penali ha concesso l'effetto sospensivo a titolo supercautelare (act. 4); - la risposta del 29 aprile 2014, mediante la quale il MPC ha postulato la reiezione sia dell'effetto sospensivo che del reclamo (act. 15); - la replica del 10 giugno 2014, trasmessa al MPC per conoscenza, mediante la quale la reclamante ribadisce le conclusioni espresse in sede ricorsuale. Considerato: - che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero; - che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata). - che l'imputato necessita di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica di una decisione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP;

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- che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'imputato non dispone, di principio, di un tale interesse giuridicamente protetto (nella misura in cui non si tratti di uno Stato o di un'entità statale o parastatale), e non è quindi legittimato ad impugnare una decisione che ammette semplicemente la costituzione di una persona quale accusatrice privata in un procedimento (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.38 del 29 luglio 2013, consid. 1.2 e giurisprudenza citata); - che il reclamo è da dichiarare quindi inammissibile; - che, visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto; - che l'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato; - che giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--; - che la banca B. si è avvalsa del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP); - che nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF); - che nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF); - che nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal difensore della banca B., un onorario di fr. 1'000.-- (IVA compresa) appare giustificato, importo che deve essere messo a carico del reclamante.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 3. L'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato. 4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante. 5. Il reclamante rifonderà alla banca B. fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 20 giugno 2014 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Giudice presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Daniele Timbal - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Lucien W. Valloni

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.