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Tribunale penale federale 18.11.2014 BB.2014.142

18 novembre 2014·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,273 mots·~6 min·3

Résumé

Ritardata / Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP).;;Ritardata / Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP).;;Ritardata / Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP).;;Ritardata / Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP).

Texte intégral

Decisione del 18 novembre 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti A., rappresentato dall'avv. Ettore Item, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Ritardata / Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2014.142

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Visti: - il "decreto di edizione e sequestro della documentazione, blocco dei conti e divieto di informare" intimato alla banca B. AG, Lugano il 20 novembre 2012 dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), nell'ambito del procedimento penale in cui è imputato A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP (act. 1.1); - la lettera 11 aprile 2013 inviata alla banca B. AG, con cui il MPC sollecitava l'invio della documentazione non ancora pervenuta (act. 1.1); - l'istanza di esame degli atti presentata da A. l'8 ottobre 2014 (act. 1.2); - la comunicazione del 15 ottobre 2014, secondo la quale il MPC stava procedendo all'esame della predetta istanza ed avrebbe emesso una decisione (act. 1.3); - il fax del 21 ottobre 2014 con cui A. sollecitava una risposta (act. 1.4); - la missiva del 22 ottobre 2014, con il quale il MPC ribadiva il suo scritto del 15 ottobre 2014 (act. 1.5); - lo scritto del 23 ottobre 2014 mediante il quale A. sollecitava nuovamente una decisione, preannunciando che in assenza della medesima avrebbe proceduto a presentare reclamo ex art. 393 CPP (act. 1.6); - il successivo fax del 29 ottobre 2014, in cui A. informava il MPC che, in assenza di riscontro entro il 3 novembre 2014, avrebbe presentato reclamo per denegata/ritardata giustizia (act. 1.7); - il reclamo del 4 novembre 2014 interposto da A. dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per denegata, rispettivamente ritardata giustizia (act. 1); - il fax del 4 novembre 2014, con cui il reclamante comunicava al MPC di aver presentato reclamo per denegata/ritardata giustizia (act. 2.3); - la risposta via fax dello stesso giorno, in cui il MPC riferiva all'insorgente di avergli già trasmesso per raccomandata la sua decisione (act. 2.4), negandogli l'accesso agli atti, non essendo il medesimo ancora stato interrogato (act. 2.2);

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- lo scritto del 5/10 novembre 2014, mediante il quale il reclamante ha comunicato alla presente autorità che il suo gravame, alla luce della succitata decisione del 4 novembre 2014, è divenuto privo d'oggetto, rimettendosi al giudizio di questa Corte in merito alla concessione di un'indennità per le spese di patrocinio (act. 2, 2.1). Considerato: - che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero; - che mediante il reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP); - che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP); - che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP); - che la legittimazione ricorsuale del reclamante è in concreto data; - che, con la sua decisione del 4 novembre 2014, il MPC ha dato seguito all'istanza dell'8 ottobre 2014 ed ai successivi scritti del reclamante; - che, alla luce di quanto precede, il gravame è divenuto privo d'oggetto, come del resto rilevato nello scritto 5/10 novembre 2014 del patrocinatore del reclamante (v. act. 2, 2.1); - che, in base alla giurisprudenza di questa Corte in ambito di procedura penale ordinaria, quando una procedura di reclamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili vengono addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31); - che, essendo la causa divenuta priva d'oggetto in seguito alla decisione emanata dal MPC in risposta alla contestazione di denegata/ritardata giustizia del 29 ottobre 2014, le spese procedurali concernenti il presente reclamo devono

- 4 essere assunte dalla Confederazione (v. art. 423 CPP; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 pag. 1228; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1777; PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, n. 569); - che nella fattispecie non si riscuotono emolumenti giudiziari; - che il MPC verserà al reclamante un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436 cpv. 1 CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP); - che, non avendo il patrocinatore del reclamante presentato una sua nota d'onorario, questa Corte fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162]); - che, giusta l'art. 12 cpv. 1 RSPPF, l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata, tenuto presente che l'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- ed al massimo a fr. 300.--, come pure che in genere la tariffa oraria applicata dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale ammonta a fr. 230.-- all'ora (v. decisione del Tribunale penale federale BH.2012.3 del 6 marzo 201, consid. 10.1 e riferimenti citati); - che, nel caso concreto, in applicazione degli art. 10 e 12 cpv. 2 RSPPF, l'indennità è fissata ex aequo et bono a fr. 500.-- (IVA esclusa, dato che il reclamante ha il proprio domicilio all'estero, v. art. 1 cpv. 2 lett. a e 8 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto; RS.641.20).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, il 20 novembre 2014 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Ettore Item - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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