Skip to content

Tribunale penale federale 13.04.2010 BB.2010.6

13 avril 2010·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,956 mots·~10 min·1

Résumé

Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 cpv. 1 PP);;Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 cpv. 1 PP);;Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 cpv. 1 PP);;Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 cpv. 1 PP)

Texte intégral

Sentenza del 13 aprile 2010 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 cpv. 1 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2010.6 (Procedure accessorie: BP.2010.2, BP.2010.4)

- 2 -

Fatti: A. A. è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25 novembre 2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza gravanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. LArm).

B. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 24 giugno 2005, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. In data 10 aprile 2009 l’UGI ha revocato le prime due misure.

C. Il 10 luglio 2009 il giudice istruttore incaricato dell’indagine ha informato l’indagato della possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi dell’art. 119 PP entro il termine del 30 settembre 2009 (poi prorogato sino al 16 novembre 2009). Con scritto del 16 novembre A. ha chiesto l'audizione dei suoi coaccusati in presenza del suo difensore e se del caso in contraddittorio, per via rogatoriale ove necessario, nonché l'acquisizione agli atti di tutti i documenti originali trasmessi dall'Italia, in particolare quelli citati nel rapporto finale sugli stupefacenti a pag. 465, punto 4.4.5.

Con decisione del 19 gennaio 2010 l'UGI ha respinto le richieste in questione.

D. Dissentendo da tale decisione, il 25 gennaio 2010 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata nonché la retrocessione dell'incarto all'UGI affinché promuova gli atti necessari all'assunzione delle prove richieste, rinunciando tra l'altro all'acquisizione dei documenti originali provenienti dall'Italia di cui sopra (v. lett. C). La contestuale domanda di effetto sospensivo è stata accolta con decreto del 2 febbraio 2010 (BP.2010.2), men-

- 3 tre la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è stata respinta con sentenza del 16 febbraio 2010 (BP.2010.4).

A conclusione delle sue osservazioni del 29 gennaio (relative all'incarto BP.2010.2) e 15 febbraio 2010 l'UGI ha chiesto la conferma della decisione impugnata, precisando che B. sarebbe stato sentito a Milano il 9 marzo seguente in presenza e su richiesta di altri difensori, interrogatorio al quale il reclamante ed il suo difensore avrebbero potuto partecipare. Con scritto del 22 febbraio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità.

E. Con memoriale di replica del 6 aprile 2010 il reclamante si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. Non è stata chiesta una duplica al MPC e all'UGI.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

1.2 Giusta l’art. 214 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP; RS 312.0), gli atti e le omissioni del giudice istruttore federale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 19 gennaio 2009 al patrocinatore del reclamante, che l’ha ricevuta il 20 gennaio successivo. Il reclamo, introdotto il 25 gennaio 2010, risulta pertanto tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante, imputato nel procedimento penale in esame e direttamente toccato dalla decisione impugnata, è pacifica.

1.3 Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti: in caso di misure coercitive quali, ad

- 4 esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugnata una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limitato (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 2; TPF 2005 145 consid. 2 pag. 146 e sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005, consid. 2).

2. Secondo l'art. 119 cpv. 1 PP, quando il giudice istruttore reputa raggiunto lo scopo dell'istruzione preparatoria, fissa alle parti un termine entro il quale possono chiedere un completamento d'istruzione. Su queste richieste, decide egli stesso. In questo ambito, egli dispone di un grande potere d'apprezzamento. Tenuto conto dell'art. 113 PP, secondo il quale il giudice istruttore prosegue le sue indagini quanto occorra al procuratore generale per decidere se debba mettere l'imputato in stato d'accusa o sospendere l'istruzione, nonché della possibilità prevista dalla procedura penale federale, in virtù del principio dell'immediatezza, di proporre prove durante il dibattimento, il giudice istruttore deve dar seguito alle richieste di completamento d'istruzione solo nella misura in cui queste risultino determinanti ai fini del giudizio (cfr. DTF 129 I 151 consid. 3.1). In particolare, devono essere amministrate quelle prove che non possono essere più raccolte nel prosieguo della procedura (ad es. a causa dell'età avanzata, di una malattia o dell'assenza di una persona) oppure la cui amministrazione nella fase predibattimentale (art. 136-140 PP) o dibattimentale risulterebbe sproporzionatamente dispendioso, precisato che la procedura davanti alla Corte penale del Tribunale penale federale, nonostante il (limitato) principio dell'immediatezza, mal si concilia con delle interruzioni (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1; BB.2009.48 del 15 luglio 2009, consid. 3.2; BB.2007.40 del 12 novembre 2007, consid. 4.1; BB.2007.20 del 3 maggio 2007, consid. 3.1; BB.2007.21 del 26 aprile 2007, consid. 2.1; L. MOREILLON/M. DUPUIS/M. MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2008 pag. 66 e segg., in particolare pag. 115, n. 147).

Va rilevato che, in caso di reclamo contro una decisione che respinge proposte di prova, non può essere compito della I Corte dei reclami penali valutare in maniera approfondita la rilevanza di una prova in un procedimento penale complesso. In caso contrario, tale Corte, il cui compito è quello di statuire su questioni procedurali, dovrebbe praticamente procedere all'esame di tutti i fatti da provare, attività questa di competenza del giudice del merito. Nell'ambito di una procedura di reclamo la presente autorità si attende dunque che le parti sostanzino in maniera concreta e precisa in che

- 5 misura una proposta di prova sarebbe a carico o a discarico. La I Corte dei reclami penali deve essere in grado di statuire sulla sola base degli elementi e atti presentati dal ricorrente. In caso contrario, essa statuisce sulla rilevanza di un mezzo di prova in maniera sommaria (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1; BB.2007.66 dell'8 febbraio 2008, consid. 3.2.2; BB.2007.40 del 12 novembre 2007, consid. 4.2; sul potere cognitivo risp. il ruolo della I Corte dei reclami penali nelle procedure di reclamo v. anche A. J. KELLER, Strafverfahren des Bundes, in AJP/PJA 2/2007, pag. 197 e segg., in particolare pag. 211).

2.1 Il reclamante chiede di essere confrontato con undici coaccusati. Egli ritiene che a tale richiesta si dovrebbe dar seguito già solo in base al diritto della difesa, sgorgante dall'art. 6 CEDU, di partecipare all'amministrazione delle prove, segnatamente al diritto al contraddittorio, senza dover motivare ogni singolo confronto. Egli aggiunge che, visto l'ingente numero di persone coinvolte, al dibattimento non avrebbe più la possibilità, per questioni di tempo, di formulare tutte le domande che vorrebbe a tutti i testi e coaccusati; senza contare che l'audizione di una buona metà delle persone con le quali è richiesto un confronto sarebbe impossibile in quanto residente all'estero.

2.2 La censura proposta dal reclamante non può essere condivisa. Innanzitutto, egli non ha motivato in maniera sufficiente e convincente la necessità di procedere ai confronti richiesti. Più precisamente, egli non è stato in grado, con le sue argomentazioni e gli atti inoltrati, di dimostrare il carattere giuridicamente determinante delle prove proposte. Va peraltro rilevato che, contrariamente a quanto asserito nel reclamo, l'insorgente potrà senz'altro ripresentare le sue proposte di prova davanti al giudice di merito, il quale potrà valutare più approfonditamente, sulla base dell'intero e voluminoso incarto, le sue richieste. A tal proposito, non sono infatti stati sostanziati nel gravame motivi ostativi ai sensi della giurisprudenza. Tutte le persone con cui è richiesto un confronto, comprese quelle residenti all'estero, potranno, se la Corte penale lo riterrà necessario, essere normalmente citate al dibattimento. Giova infine ricordare che il procedimento penale nel quale si inserisce il presente reclamo dura oramai da oltre sette anni; accogliere in questo momento la richiesta del reclamante implicherebbe ulteriori inutili ed ingiustificati ritardi.

3. Visto quanto precede, il reclamo è respinto. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per il rinvio di cui all’art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; in concreto viene posta a carico dell’insorgente una tassa di giustizia di fr. 1’500.-, calcolata

- 6 giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

- 7 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 14 aprile 2010 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Yasar Ravi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

BB.2010.6 — Tribunale penale federale 13.04.2010 BB.2010.6 — Swissrulings