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Tribunale penale federale 03.03.2010 BB.2009.93

3 mars 2010·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,340 mots·~12 min·3

Résumé

Sequestro (art. 65 PP); cauzione (art. 53 PP).;;Sequestro (art. 65 PP); cauzione (art. 53 PP).;;Sequestro (art. 65 PP); cauzione (art. 53 PP).;;Sequestro (art. 65 PP); cauzione (art. 53 PP).

Texte intégral

Sentenza del 3 marzo 2010 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti A., rappresentato dall’avv. Rocco Taminelli, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI

Oggetto Sequestro (art. 65 PP); cauzione (art. 53 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2009.93

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Fatti: A. A. è oggetto dal 15 novembre 2005 di un procedimento penale aperto nei suoi confronti (e di altri) dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) per i titoli di truffa (art. 146 cpv. 2 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e falsità in documenti (art. 251 CP). Egli è sospettato d’aver ordinato ad alcuni mandatari la distruzione di una costosa imbarcazione di sua proprietà ormeggiata nel porto spagnolo di Z. allo scopo di truffare l’assicurazione. Il fatto criminoso è avvenuto il 24 novembre 2004. B. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 22 dicembre 2005, il Giudice istruttore federale ha disposto nel contempo il deposito di una cauzione di origine legale comprovata pari a Fr. 1’000'000.-- e il divieto di lasciare il territorio svizzero. Le autorità inquirenti hanno pure decretato il sequestro di conti bancari dell’imputato presso la banca B. di Zurigo per un ammontare (iniziale) di 8,3 milioni di franchi svizzeri. C. Nel corso dell’istruttoria MPC e UGIF hanno operato alcune revoche parziali degli averi sequestrati; a tutt’oggi rimangono sotto sequestro Fr. 511’265.--. Il divieto di lasciare il territorio svizzero è pure stato revocato nel frattempo. D. Con istanza del 3 marzo 2009 A. ha chiesto al giudice istruttore incaricato delle indagini il dissequestro degli averi tuttora bloccati. Tale richiesta è stata respinta dall’UGIF il 3 dicembre 2009 (v. act. 1.1). E. Dissentendo da tale decisione, A. è insorto con un reclamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando in via principale il dissequestro integrale dei conti a lui intestati e la riduzione del deposito cauzionale da Fr. 1'000'000.-- a Fr. 200'000.--, e in via subordinata, la sostituzione – per il controvalore di Fr. 800'000.-- – del deposito cauzionale in contanti con un blocco a registro fondiario di un immobile di sua proprietà situato a Lugano (v. act. 1, pag. 3-4). F. Con risposta del 7 gennaio 2010 l’UGIF, pur contestando le argomentazioni ricorsuali, si è rimesso al prudente giudizio della Corte adita; il MPC, il 5 gennaio 2010, da parte sua, non si oppone ad uno svincolo di Fr. 200'000.-- dall’ammontare di Fr. 500'000.-- tuttora posto sotto sequestro, fermo restando che il deposito cauzionale sia integralmente mantenuto fino alla crescita in giudicato della sentenza di merito. G. Con replica del 20 gennaio 2010 A. ribadisce in sostanza le conclusioni espresse in sede di reclamo. Non è stata richiesta una duplica.

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Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). 1.2 Giusta i combinati disposti degli artt. 214 cpv. 1 e 216 PP, le operazioni e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnate con reclamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del Giudice istruttore federale è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP). La decisione impugnata è datata 3 dicembre 2009 ed è pervenuta al reclamante il 7 dicembre; il termine utile per interporre reclamo ai sensi dell’art. 217 PP venendo a scadere sabato 12 dicembre, è automaticamente prorogato sino al primo giorno feriale, ossia lunedì 14 dicembre 2009 (art. 99 cpv. 1 LTF in combinazione con l’art. 45 cpv. 1 LTF). Il reclamo è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato – titolare del conto sequestrato e oggetto della contestata misura sostitutiva della detenzione – è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l'art. 214 cpv. 2 PP). 1.3 Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 4; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.48 del 12 gennaio 2006, consid. 2). 2. Il reclamante postula anzitutto uno svincolo parziale della cauzione processuale di Fr. 1'000'000.-- da lui versata quale misura sostitutiva della detenzione, facendo presente che in seguito al recente acquisto di un immobile a Lugano non sussiste più alcun pericolo di fuga. Egli propone una riduzione della stessa a Fr. 200'000.--, e – in via subordinata – una sostituzione

- 4 dell’importo eccedente di Fr. 800'000.-- con un blocco a registro fondiario del predetto immobile. 2.1 L'art. 5 § 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza. Secondo l'art. 52 PP l’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. L’imputato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o a scontare la sua pena (art. 53 PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la detenzione preventiva, le condizioni poste dall'art. 44 PP devono essere comunque adempiute (TPF 2006 313; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma come condizione all'adozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esigenza di verosimiglianza di un tale pericolo è di minore intensità (DTF 133 I 27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF 2006 313). In tale contesto vi è da rilevare che le misure sostitutive della detenzione preventiva, comportando un'ingerenza meno grave nella libertà personale degli individui, non necessitano di un'esplicita base legale (DTF 133 I 27 consid. 3.2; TPF 2006 313). 2.2 Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, di esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella fattispecie. 2.2.1 I motivi di colpevolezza a suo carico non sono sostanzialmente contestati dal reclamante. L’inchiesta sin qui svolta ha infatti permesso di stabilire che il compito di distruggere il natante “C.”, ormeggiato presso il porto spagnolo di Z., è stato commissionato dal proprietario stesso dell’imbarcazione a D., coimputato nel medesimo procedimento penale, con lo scopo di percepire fraudolentemente un’ingente somma di denaro dall’assicurazione (circa 6,4 milioni

- 5 di franchi svizzeri). Un altro indagato, E., si è poi attivato – su richiesta di D. – per individuare ed assoldare le persone che avrebbero poi materialmente fatto esplodere la “C.” il 24 novembre 2004. Incassato l’indennizzo assicurativo, A. ha successivamente versato a D. una somma corrispondente al 10% dello stesso, vale a dire Fr. 650'000.-- (v. act. 10). 2.2.2 Assodata l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, resta quindi da valutare il pericolo di fuga relativamente alla misura sostitutiva della detenzione. Come rilevato precedentemente, in questo ambito, le condizioni legate all'esistenza di questo pericolo sono meno restrittive rispetto a quanto è previsto in materia di detenzione preventiva (v. supra consid. 2.1). A questo proposito le autorità inquirenti osservano tuttavia che il reclamante – nonostante il recente acquisto di un appartamento in Svizzera – è tuttora residente all’estero (nelle Antille Olandesi), e che il deposito cauzionale mantiene tutta la sua ragione d’essere per scongiurare un pericolo di fuga in vista dell’approssimarsi del processo di merito e della possibilità di dover scontare una pena privativa della libertà. Come rettamente osservato da UGIF e MPC, il reclamante sembra avere ancora molti contatti all’estero e un’ampia disponibilità finanziaria, come dimostrato dal recente acquisto di un appartamento a Lugano per oltre 2 milioni di franchi svizzeri; il fatto di possedere questo immobile non garantisce ancora obbligatoriamente una sua presenza in Svizzera, potendo l’oggetto essere facilmente dato in locazione. Queste argomentazioni sono pienamente condivise da questa Corte, che visto il permanere di un concreto pericolo di fuga, ritiene prematuro liberare la cauzione versata, anche solo parzialmente, o sostituire una sua parte in contanti con un blocco a registro fondiario di un’immobile di proprietà del reclamante, atteso che l’eventuale realizzazione dell’immobile in caso di necessità risulterebbe molto più difficile e complicata rispetto alla disponibilità di una garanzia in contanti. 2.2.3 Né va dimenticato che giusta l’art. 60 PP la cauzione ha lo scopo di rimborsare le spese processuali, di risarcire i danni e di pagare un’eventuale pena pecuniaria decisa dalla Corte di merito, in caso di mancata presentazione dell’imputato al processo o di sua sottrazione all’espiazione della pena inflittagli. Dal profilo della proporzionalità, l’importo della cauzione è peraltro adeguato alle condizioni economiche dell’indagato (v. art. 54 cpv. 2 PP). Su questo punto, il reclamo va pertanto respinto sia in via principale che in quella subordinata. 3. 3.1 Il reclamante ritiene inoltre non più adempiuti i presupposti alla base del sequestro di un conto bancario sul quale sono tuttora depositati circa mezzo milione di franchi. Egli asserisce che tutte le parti civili sono già state risarcite in

- 6 corso di inchiesta, per cui la sussistenza del sequestro di averi patrimoniali non si giustificherebbe più nemmeno ai fini di confisca. 3.2 Le considerazioni ed obiezioni sollevate dal reclamante in questa sede non sono tuttavia suscettibili, a questo stadio del procedimento, di corroborare un’eventuale immediata revoca del provvedimento ordinato a suo tempo dal MPC. Giova preliminarmente rilevare che la somma tuttora sotto sequestro costituisce solo una piccola parte dell’ammontare inizialmente bloccato dal MPC sui conti presso la banca B. di Zurigo di pertinenza del reclamante (8,3 milioni di Fr.), dato che nel corso dell’istruttoria sia il MPC, sia l’UGIF hanno proceduto a delle liberazioni parziali. Visti i capi di imputazione e stante i gravi sospetti di reati pendenti sul capo dell’indagato – richiamati in precedenza (v. supra consid. 3,) – a questo stadio della procedura non si può ancora del tutto escludere che gli averi patrimoniali sequestrati non siano provento di reato, e quindi potenzialmente soggetti a confisca ai sensi degli art. 70 e segg. CP; a ciò nulla cambia che le principali parti lese nel procedimento (ossia l’assicurazione truffata, il proprietario di un natante vicino a quello dell’indagato rimasto danneggiato nell’esplosione e le autorità portuali di Z.) sono già state indennizzate. Come inoltre giustamente fatto notare dalle autorità inquirenti, il sequestro litigioso si prefigge anche obbiettivi di sicurezza applicabili alla garanzia della riscossione dei costi derivanti dal procedimento e al pagamento di un’eventuale pena pecuniaria comminata giusta gli art. 34 e segg. CP. Per tutti questi motivi, anche la seconda censura del reclamo va respinta giacché infondata. 4. Visto quanto sopra, il reclamo è respinto. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per il rinvio di cui all’art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; in concreto viene posta a carico dell’insorgente una tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e prelevata sull’anticipo delle spese già pervenuto (v. act. 3). Non si assegnano ripetibili di sorta.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di Fr. 1’500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 5 marzo 2010 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Rocco Taminelli - Ufficio dei giudici istruttori federali - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

BB.2009.93 — Tribunale penale federale 03.03.2010 BB.2009.93 — Swissrulings