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Tribunale penale federale 23.02.2009 BB.2008.101

23 février 2009·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,674 mots·~8 min·1

Résumé

citazione e omissioni; accesso agli atti (art. 30 e 214 cpv. 1 PP; art. 105bis cpv. 2 PP; art. 116 PP);;citazione e omissioni; accesso agli atti (art. 30 e 214 cpv. 1 PP; art. 105bis cpv. 2 PP; art. 116 PP);;citazione e omissioni; accesso agli atti (art. 30 e 214 cpv. 1 PP; art. 105bis cpv. 2 PP; art. 116 PP);;citazione e omissioni; accesso agli atti (art. 30 e 214 cpv. 1 PP; art. 105bis cpv. 2 PP; art. 116 PP)

Texte intégral

Sentenza del 23 febbraio 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto citazione e omissioni; accesso agli atti (art. 30 e 214 cpv. 1 PP; art. 105bis cpv. 2 PP; art. 116 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.101

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Fatti: A. A. è imputato per i titoli di sostegno e/o partecipazione ad organizzazione criminale, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sulle armi nell’ambito di un’indagine avviata il 19 dicembre 2002 dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) e attualmente in istruzione preparatoria presso l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI). B. Con scritto del 29 ottobre 2008 A. ha chiesto all’UGI la possibilità di accedere senza limitazioni di sorta agli atti dell’incarto e di proporre nuove prove da assumere, giusta gli art. 115 e 116 PP (v. act. 1.3). Tale richiesta è stata rinnovata con lettera del 12 novembre 2008, sollecitando l’emanazione di una formale decisione (v. act. 1.4). C. L’11 novembre 2008 l’UGI ha citato l’imputato a comparire per un'audizione in qualità di imputato il 12 dicembre 2008 (v. act. 1.1). D. Dissentendo da questa decisione, il 17 novembre 2008 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento della citazione prevista per il 12 dicembre e la possibilità di esaminare preventivamente e senza limitazioni gli atti dell’incarto. E. Con osservazioni del 19 dicembre 2008 il MPC chiede di respingere il gravame in misura della sua ammissibilità. Da parte sua l’UGI, con risposta del 23 dicembre 2008, postula la reiezione del reclamo, giudicandolo sostanzialmente inutile, pur se teoricamente fondato, visto che è intenzione del giudice istruttore incaricato di concedere a tutti gli imputati l’accesso completo agli atti entro il mese di febbraio del 2009 (v. act. 7). F. Nella sua replica del 16 gennaio 2009 l’insorgente rileva che in quanto diretto contro la citazione a comparire davanti all’UGI il reclamo è nel frattempo divenuto senza oggetto; per contro, la questione dell’accesso agli atti mantiene un interesse concreto ed attuale. G. Non sono state chieste delle dupliche.

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Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). 1.2. Giusta l’art. 214 PP, gli atti e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La citazione impugnata, datata 11 novembre 2008, è stata ricevuta dal patrocinatore del reclamante il giorno seguente, 12 novembre; il reclamo introdotto il 17 novembre 2008 risulta pertanto tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell’insorgente, imputato nel procedimento penale in esame, è pacifica. 1.3. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le vengono sottoposti: in caso di misure coercitive (ad esempio: arresti, perquisizioni, sequestri), essa rivede con piena cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo né la decisione impugnata, né l’omissione criticata delle misure coercitive, il potere di esame della Corte risulta dunque limitato (sentenze TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005 consid. 2 e BB.2005.93 del 24 novembre 2005 consid. 2). 2. Dagli atti si evince che il reclamante ha dato regolarmente seguito alla citazione a comparire davanti al giudice istruttore federale per il suo interrogatorio, avvalendosi tuttavia della facoltà di non rispondere. In quanto diretto contro la citazione a comparire dell’11 novembre 2008, il reclamo è quindi divenuto privo di oggetto, per assenza di un interesse attuale e concreto all’esame della censura. 3. Il reclamante insorge però contro l’implicito rifiuto dell’UGI di concedergli un integrale accesso agli atti dell’incarto; ciò pregiudicherebbe la preparazione efficace della sua difesa, violando non solo il suo diritto costituzionale di es-

- 4 sere sentito, ma anche quello della parità delle armi iscritto nella CEDU (v. art. 6 n. 1 CEDU). 3.1. Giusta l’art. 116 PP, “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”; questa disposizione è idealmente completata dall’art. 119 cpv. 1 e 2 PP, per il quale, al momento in cui il giudice istruttore reputa raggiunto lo scopo dell’istruttoria, le parti ex art. 34 PP hanno diritto di prendere conoscenza dell’integralità degli atti. Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza del Tribunale federale 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; v. anche LUCA MARAZZI, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). 3.2. Nella fattispecie, il reclamante chiede di poter accedere a tutti gli atti dell’incarto per preparare la sua difesa, facendo presente che l’indagine nei suoi confronti è in corso da ben 6 anni e che l’istruzione preparatoria dura già da due anni e mezzo. Nella sua risposta del 23 dicembre 2008, l’UGI rileva che l’accesso agli atti sarà garantito a tutti gli indagati – contemporaneamente – entro il mese di febbraio del 2009, in osservanza al principio di parità di trattamento. L’UGI segnala a tale proposito che l’incarto, molto voluminoso, pone dei problemi pratici alla sua consultazione e che due fondamentali rapporti della PGF (uno sul crimine organizzato e uno sugli aspetti del riciclaggio di denaro) devono ancora essere versati agli atti. Le considerazioni espresse dall’UGI consentono di ritenere che in concreto, vista la durata del procedimento, non vi è più da temere né un potenziale pericolo di collusione né di inquinamento delle prove, per cui – in principio – nulla osta alla consultazione integrale dell’incarto da parte degli indagati. Se

- 5 questo non è ancora stato concesso, lo è solo per questioni “tecniche” e pratiche, ossia per permettere il completamento dell’incarto con l’apporto dei due importanti rapporti della PGF menzionati in precedenza. Questi rapporti, come precisato dall’UGI, permetteranno inoltre ai difensori di meglio capire la situazione dei loro assistiti e faciliteranno la consultazione del voluminoso dossier (v. act. 7). Alla luce di tale spiegazioni, l’agire dell’UGI non può essere sanzionato, non avendo questo l’intenzione di ledere i diritti della difesa. Risulta peraltro che, pur con le limitazioni sinora imposte, il reclamante ha già potuto accedere agli elementi essenziali dell’inchiesta e prendere atto delle accuse a suo carico. In ogni caso, l’autorità inquirente non ha abusato del potere discrezionale concessogli dall’art. 116 PP, per cui la decisione impugnata non può essere censurata sotto questo aspetto. 4. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella misura in cui non è divenuto senza oggetto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all'art. 66 cpv. 1 LTF), e ammontano nella fattispecie a Fr. 1'500.--, interamente coperte dall’anticipo delle spese già pervenuto (art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32).

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante ed è coperta dall’anticipo delle spese già pervenuto.

Bellinzona, il 2 marzo 2009 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - avv. Nadir Guglielmoni - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio di diritto ordinario.

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