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Tribunale penale federale 31.05.2006 BB.2006.8

31 mai 2006·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,435 mots·~12 min·3

Résumé

Ricorso contro un ordine di perquisizione e di sequestro (art. 65 PP);;Ricorso contro un ordine di perquisizione e di sequestro (art. 65 PP);;Ricorso contro un ordine di perquisizione e di sequestro (art. 65 PP);;Ricorso contro un ordine di perquisizione e di sequestro (art. 65 PP)

Texte intégral

Sentenza del 31 maggio 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Luca Fantini

Parti

A., Via Donizetti Gaetano 32, I-80122 Napoli, B., Panama rappresentati dall’avv. Goran Mazzucchelli,

Reclamanti

Contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Controparte

Oggetto Ricorso contro un ordine di perquisizione e di sequestro (art. 65 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BB.2006.8

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Fatti:

A. Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, il 7 febbraio 2006 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato l’identificazione e la perquisizione di tutte le relazioni bancarie di pertinenza di A. e della società B. di Panama (in seguito: B.) presso la C. di Ginevra (in seguito: C.). Il MPC ha decretato nel contempo il blocco degli eventuali saldi attivi depositati sui conti in questione, nonché l'edizione ed il sequestro di tutta la documentazione relativa agli stessi. All'origine del provvedimento vi è in particolare una segnalazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS) che faceva seguito all’inoltro di una commissione rogatoria da parte della procura di Milano. Il sospetto risiede principalmente nell’ipotesi che sulla relazioni bancarie di A. e della società a lui facente capo siano stati depositati degli averi di provenienza illecita, legati ad un affare di malversazioni ai danni del gruppo italiano D..

B. Informati sul provvedimento coattivo dalla banca C., in data 13 febbraio 2006 A. e la società B. hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Con risposta del 9 marzo 2006, il MPC ha chiesto la reiezione integrale del reclamo, ritenendo la misura impugnata pienamente giustificata dalle emergenze istruttorie e rispettosa del principio della proporzionalità. Nel secondo scambio di allegati, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro rispettive argomentazioni e conclusioni.

Diritto:

1. 1.1 Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva di A., titolare della relazione bancaria oggetto del contestato ordine di perquisizione e seque-

- 3 stro, è in concreto data; quella della società B., dominata dallo stesso A., è pure pacifica. 1.2 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato è datato 7 febbraio 2006 ed i reclamanti ne hanno preso conoscenza solo il giorno dopo. Interposto il 13 febbraio 2006, il rimedio è pertanto tempestivo. 1.3 Nelle loro conclusioni i reclamanti domandano l’annullamento integrale dell’ordinanza di perquisizione e sequestro emessa dal MPC il 7 febbraio 2006. A questo proposito si rileva tuttavia che, come già indicato nel decreto del 20 febbraio 2006 con il quale il Presidente della Corte dei reclami penali ha rifiutato di accogliere la richiesta di effetto sospensivo presentata contestualmente al reclamo, solo il detentore della documentazione di cui viene richiesta l’edizione – “in casu” la banca – ha la facoltà di opporsi a tale misura conformemente alla procedura descritta all’art. 69 cpv. 3 PP (Sentenza del Tribunale federale del 16 maggio 2006 1S.4/2006). Di conseguenza il reclamo è irricevibile nella misura in cui viene chiesto l’annullamento della perquisizione della documentazione bancaria relativa alle relazioni bancarie di A. e della società B. presso la Banca C. (v. punto 2 dell’ordine di perquisizione e sequestro impugnato).

2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 59 CP. Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185, 187 consid. 2a; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n° 2554 e segg.). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafpro-

- 4 zessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 340 n° 1; PIQUE- REZ, op. cit., n° 2553). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326, 328 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313, 316 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).

3. I reclamanti contestano che vi siano le premesse per il sequestro della documentazione ed il blocco degli attivi relativi alle relazioni bancarie indicate nel provvedimento impugnato e ne chiedono l’annullamento. Essi lamentano l’assenza di indizi di reato sufficientemente motivati e la violazione del principio della proporzionalità, sostenendo in particolare che l’ipotesi di reato contestata non avrebbe alcun fondamento concreto. 3.1 Dagli atti in causa, e segnatamente dall’informazione trasmessa il 20 febbraio 2006 dalla banca C. al MPC (v. act 10.1), si evince che nel corso del mese di luglio 2005 A. ha chiuso il conto denominato “E.” di cui era titolare ed ha trasferito tutti gli attivi su di un nuovo conto presso la stessa banca intestato alla società B., domiciliata a Panama. Secondo le informazioni trasmesse dalla banca, A. appariva quale unico avente diritto economico anche degli averi depositati su questa nuova relazione. Il 7 dicembre 2005, la società B. ha dato istruzione alla banca C. di Ginevra di chiudere il conto da poco aperto e di trasferire tutti gli averi su di un nuovo conto presso la C. a Nassau (Bahamas). Non essendovi più dal mese di dicembre 2005 alcun attivo riferibile ai reclamanti presso la sede ginevrina della banca C., la censura ricorsuale relativa al blocco del saldo attivo dei conti deve quindi ritenersi priva di oggetto. 3.2 Resta da valutare la fondatezza delle censure espresse in merito al sequestro dell’intera documentazione riferita alle relazioni bancarie di pertinenza dei reclamanti. Le critiche mosse dagli insorgenti - poggianti essenzialmente su un’asserita mancanza di indizi sufficientemente ed oggettivamente motivati di reato non sono, a questo stadio dell’inchiesta, sufficienti a giustificare l’annullamento della misura coercitiva ordinata dal MPC. L'ordinanza impugnata, pur se succintamente motivata, richiama infatti la procedura di indagine giudiziaria in corso e indica i motivi per i quali occorre procedere al sequestro della documentazione bancaria; nelle osserva-

- 5 zioni al reclamo il MPC ha poi apportato altri elementi a sostegno del provvedimento intrapreso. Secondo le informazioni in possesso dell'autorità inquirente, in gran parte derivanti dall’espletamento delle numerose commissioni rogatorie internazionali presentate delle autorità penali italiane (v. in particolare la 17a integrazione della commissione rogatoria del 29 maggio 2002; act. 10.2), sul conto “E.” di A., sarebbero transitati e/o pervenuti degli averi illeciti provento di un'attività criminale consistente nella vendita di diritti televisivi a prezzi gonfiati a società del Gruppo D.. Al centro della intera vicenda viene indicata la società F., riconducibile a G., personaggio attraverso il quale diversi dirigenti del gruppo D. intermediavano l’acquisto di diritti di trasmissione con il gruppo cinematografico americano H.. Nel corso dell’inchiesta sono stati accertati versamenti sospetti effettuati dalla società F. su conti riferibili ad alcuni responsabili di D., fra cui il reclamante stesso. Questi versamenti secondo l’ipotesi investigativa avanzata dalle autorità italiane consisterebbero nella “restituzione” degli illeciti profitti ottenuti da F. A questo proposito, il MPC ha prodotto agli atti copia di un bonifico bancario che dimostra come in data 4 giugno 2004 la società F. abbia versato una somma di USD 75’000 sul conto “E.” e di USD 300’000 su altri conti indicati come sospetti dalle autorità italiane (act. 6.2). Inoltre nel contesto dell’inchiesta autonoma e parallela avviata dalle autorità svizzere è emerso che nel luglio 2005 – in concomitanza con la richiesta delle autorità italiane di verificare il conto “E.” - quest’ultimo ha chiuso e svuotato il conto in questione trasferendone gli attivi su di un altro conto a nome della società panamense B. che, poco dopo, ha a sua volta ordinato la chiusura del nuovo conto ed il trasferimento di tutti i beni verso un paradiso fiscale dei Caraibi. Tale comportamento appare perlomeno sospetto e giustifica pienamente l’esigenza del MPC di fare chiarezza su tutte le transazioni effettuate sui conti litigiosi, anche se questi sono stati nel frattempo chiusi e trasferiti all’estero. L'obiezione dei reclamanti, che pretendono che sui conti in questione siano pervenuti unicamente degli averi riconducibili all’attività professionale di portatore d’affari di A., è mera affermazione di parte priva del sufficiente riscontro probatorio; anzi, sarà proprio l'inchiesta in corso che dovrà stabilire l'origine lecita o meno dei versamenti affluiti sui conti oggetto di verifica tramite minuzioso controllo di tutti i movimenti in entrata ed in uscita del periodo considerato. Ne discende che il provvedimento cautelare ordinato dal MPC è stato, nelle concrete evenienze, adottato in presenza di sufficienti indizi di reato, tenuto conto anche dello stadio iniziale dell'inchiesta autonoma avviata dalle autorità svizzere. Giova inoltre ricordare che la Corte dei reclami penali non é chiamata a statuire sul merito del procedimento penale – ovvero sulla sus-

- 6 sistenza concreta di un reato di riciclaggio – ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. consid. 2, supra). 3.3 Sarebbe in futuro opportuno che il MPC, alla ricezione della documentazione trasmessa dalla banca, confermasse formalmente ai titolari delle relazioni bancarie in questione di essere entrato in possesso della documentazione richiesta e stilasse una lista degli atti ricevuti e che posti sotto sequestro. Questo permetterebbe di stabilire con precisione il momento a partire dal quale il sequestro diviene effettivo e di conseguenza determinare a partire da quando il titolare del conto è legittimato ad agire contro la misura coercitiva ordinata.

4. I reclamanti contestano infine la proporzionalità della misura impugnata. Essi sostengono che il blocco di tutti i saldi attivi è sproporzionato visto che il MPC, avendo già a disposizione la documentazione nell’ambito delle domande di assistenza giudiziaria internazionale, avrebbe potuto indicare almeno approssimativamente un “quantum” dell’ipotizzato riciclaggio e limitare così il blocco degli attivi a tale somma. Questo argomento non è tuttavia pertinente. Da un lato, si rileva come la censura riferita al blocco dei saldi attivi - in assenza di un qualsiasi avere depositato presso la banca C. di Ginevra - sia nella fattispecie priva di oggetto (v. consid. 3.1 supra); dall'altro, come giustamente osservato dall’autorità inquirente, la presente inchiesta - sebbene parallela a quella condotta dalle autorità italiane - è autonoma ed il fatto che il MPC abbia già acquisito della documentazione nell’ambito dell’espletamento delle rogatorie internazionali non gli impedisce di adottare altre misure tendenti accertamento dei fatti pertinenti ed all’assunzione delle prove relative (v. art. 101 cpv. 2 PP). 3.3

5. Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva per gli interessati e tenuto conto dello stadio preliminare dell'inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarlo, come chiesto dai reclamanti. Il MPC è comunque inviato a procedere al più presto all'esame della documentazione sequestrata, alfine di non arrecare ai reclamanti più danno del necessario.

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6. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo, per quanto ammissibile, deve essere respinto. Conformemente all'art. 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a Fr. 1'500.--, con vincolo di solidarietà. Dedotto l'anticipo spese di fr. 1’000.-già pervenuto, i reclamanti sono invitati a versare alla cassa del Tribunale penale federale – sempre con vincolo di solidarietà – il saldo di fr. 500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile e non è privo di oggetto, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido. Dedotto l'anticipo spese di fr. 1’000.-- già pervenuto, essi sono invitati a versare alla cassa del Tribunale penale federale, sempre con vincolo di solidarietà, il saldo di fr. 500.--.

Bellinzona, 31 maggio 2006 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Avv. Goran Mazzucchelli - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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