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Tribunale penale federale 18.09.2006 BB.2006.49

18 septembre 2006·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,823 mots·~9 min·5

Résumé

Contestazione di competenza (art. 28 cpv. 1 let. g LTPF in relazione con l'art. 279 cpv. 2 PP);;Contestazione di competenza (art. 28 cpv. 1 let. g LTPF in relazione con l'art. 279 cpv. 2 PP);;Contestazione di competenza (art. 28 cpv. 1 let. g LTPF in relazione con l'art. 279 cpv. 2 PP);;Contestazione di competenza (art. 28 cpv. 1 let. g LTPF in relazione con l'art. 279 cpv. 2 PP)

Texte intégral

Sentenza del 18 settembre 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Luca Fantini

Parti A., rappresentata dall’avv. Costantino Castelli, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Contestazione di competenza (art. 28 cpv. 1 let. g LTPF in relazione con l’art. 279 cpv. 2 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2006.49

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Fatti:

A. In data 21 luglio 2003 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 2 LStup) contro alcuni cittadini italiani residenti in Italia e sospettati di fare capo all’organizzazione criminale di stampo mafioso denominata “Cosa Nostra”.

B. Sulla base di informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta, con provvedimento del 23 settembre 2004, il MPC ha esteso l’indagine preliminare di polizia giudiziaria ad A. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP).

C. Con decisione del 26 giugno 2006 il MPC, giusta l’art. 106 PP, ha decretato la formale sospensione dell’indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. per i reati di organizzazione criminale e di riciclaggio di denaro.

D. Tramite fax del 4 agosto 2006, il MPC ha citato A. a comparire il 18 agosto successivo in qualità di imputata nell’ambito delle indagini preliminari di polizia giudiziaria avviata nei suoi confronti ed altre persone per titolo di falsità in documenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione ed altri reati.

E. Con scritto dello stesso giorno A. si è rivolta al MPC contestandone formalmente la competenza giurisdizionale per il proseguimento dei reati (residui) contestatigli.

F. Con lettera del 9 agosto 2006, il MPC ha confermato la propria competenza precisando che la posizione processuale di A. doveva essere ancora valutata sulla base delle misure istruttorie adottate e da adottare. L’autorità inquirente non ha tuttavia escluso una delega del perseguimento ad altre autorità se le condizioni si fossero presentate.

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G. Dissentendo da tale decisione, il 10 agosto 2006 A. è insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo in via preliminare il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame ed in via principale l’annullamento della decisione del 9 agosto del MPC nonché l’accertamento dell’incompetenza ex materia del MPC. La reclamante ha altresì concluso in via subordinata all’annullamento della decisione del MPC per carenza di motivazione.

H. Con decreto del 22 agosto 2006 l’autorità adita ha concesso l’effetto sospensivo al gravame a titolo supercautelare.

I. Nella sua risposta del 1°settembre 2006 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo in tutti i suoi punti e in tutte le sue subordinate.

J. Non è stato richiesto un secondo scambio di allegati.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 La decisione inerente alla giurisdizione della Confederazione pronunciata dal Ministero pubblico della Confederazione può essere impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 28 cpv. 1 let. g LTPF in relazione con l’art. 279 cpv. 2 PP). Gli art. 214-219 PP si applicano per analogia, ragione per cui il reclamo deve essere interposto nel termine di cinque giorni a contare dal giorno in cui il reclamante ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP; cfr. in questo ambito TPF BG.2005.6 del 6 giugno 2005 consid. 1.2 e BG.2005.16 del 12 luglio 2005 consid. 2). L’imputato è legittimato a contestare il foro anche in assenza di un conflitto di competenza tra le autorità che entrano in considerazione per il giudizio (cfr. TPF BG.2005.8 del 18 maggio 2005 consid. 1 e BK_G 127/04 del 21 ottobre 2004; SCHWERI/ BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz., Berna 2004, n° 612 e segg.).

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1.2 La decisione impugnata data 9 agosto 2006 è pervenuta al patrocinatore della reclamante il giorno successivo; il reclamo, interposto il 10 agosto 2006, è dunque tempestivo. Vista la qualità d’imputata della reclamante, la sua legittimazione a ricorrere è data.

2. Gli art. 340 e 340bis CP elencano in maniera esaustiva i reati sottoposti alla giurisdizione federale. Le infrazioni agli art. 260ter e 305bis sono a certe condizioni sottoposte a tale giurisdizione (art. 340bis cpv 1 CP). Al contrario, le infrazioni agli art. 251 e 258 CP sono di norma perseguite e giudicate dalle autorità cantonali secondo le disposizioni di procedura delle leggi cantonali (art. 343 CP). 2.1 Dagli atti in causa, e segnatamente dalle osservazioni del MPC, si evince chiaramente che le indagini nei confronti della reclamante portano allo stadio attuale unicamente su reati di principio di competenza esclusiva delle autorità penali cantonali, ovvero falsità in documenti e conseguimento fraudolento di falsa attestazione (art. 251 e 253 CP). A mente del MPC la competenza federale sarebbe comunque data visto che altri istruttori sono in corso, che l’inchiesta è diretta anche contro altre persone sospettate di infrazioni di competenza federale e che in ogni caso spetterà all’autorità inquirente, al momento opportuno, decidere un’eventuale disgiunzione o delega di competenza ad altra autorità.

3. Le motivazioni del MPC non possono essere condivise. È innanzitutto a torto che esso invoca le disposizioni di procedura penale federale disciplinanti la delega di giurisdizione (art. 18 PP). Queste disposizioni possono per definizione entrare in linea di conto unicamente in presenza di almeno un’infrazione contestata alla reclamante (e non ad altri) che fondi la competenza federale (cfr. a questo proposito TPF BB.2005.108 del 19 dicembre 2005 consid. 2). Nella fattispecie la situazione è sensibilmente differente. I requisiti di legge per fondare una giurisdizione federale, pur se dati nelle fasi iniziali dell’inchiesta, sono infatti venuti a cadere dal momento in cui, con decisione del 26 giugno 2006, il MPC ha deciso di sospendere le proprie indagini nei confronti della reclamante per quanto riguarda i sospetti di partecipazione e/o sostegno ad un’organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Il fatto che delle indagini per reati di competenza federale siano tuttora in corso nei confronti di altre persone non ha rilevanza alcuna. Di conseguenza resta unicamente da valutare l’opportunità di un eventuale trasferimento di foro alle autorità cantonali competenti. Il Tribunale federale ha infatti più volte ribadito il concetto secondo cui, anche in tali evenienze, un trasferimento di foro dovrebbe rimanere l’eccezione e non dovrebbe essere

- 5 effettuato se non in presenza di motivi importanti come ad esempio l’apparizione di fatti nuovi. Secondo l’Alta Corte è segnatamente necessario che in ogni caso venga verificato se non sia più opportuno, per ragioni di efficienza e celerità procedurale, mantenere il foro presso l’autorità che ha avviato l’inchiesta (DTF 120 IV 282 consid. 3a; 107 IV 158 consid. 1 e rinvii; sentenza del Tribunale federale 8G.5/2004 del 23 marzo 2004 consid. 2.4). In casu, la sospensione delle indagini preliminari per i due capi di imputazione principali costituisce all’evidenza un fatto nuovo importante. La posizione processuale ed il coinvolgimento della reclamante nell’inchiesta su scala internazionale condotta dagli inquirenti federali sono stati ridimensionati in maniera molto significativa. Ciò costituisce un elemento fondamentale di cui bisogna tenere conto nella valutazione dell’opportunità del trasferimento del foro. I reati di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di falsa attestazione, seppur di una certa gravità, richiedono all’evidenza atti di indagine assai meno complessi e delicati di quanto non lo richiedano delle indagini con ramificazioni internazionali volte ad accertare un’eventuale partecipazione o sostegno della reclamante ad un organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro. Infine, i reati contestati ad A. oltre ad essere ben delimitati, non sembrano ormai più avere alcun nesso evidente con il filone principale dell’inchiesta condotta dal MPC. Di conseguenza un trasferimento alle autorità cantonali non dovrebbe comportare inconvenienti importanti e le esigenze di celerità ed efficacia del procedimento penale non dovrebbero subire alcuna ripercussione.

4. Tenuto conto di quanto precede la Corte dei reclami penali ritiene che non si giustifichi più che il procedimento rimanga di competenza federale e ne ordina l’attribuzione al Ministero pubblico del Cantone Ticino.

5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Alla reclamante, che si è avvalsa del patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 PP in relazione all’art. 159 cpv. 1 OG). Secondo l’art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 3, se entro l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiu-

- 6 sura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico del MPC. Alla reclamante, infine, deve essere restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'000.-- da lei versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Il procedimento penale nei confronti di A. è attribuito al Ministero pubblico del Cantone Ticino.

2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Il MPC verserà alla reclamante un importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4. Alla reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 1’000.-- da lei versato.

Bellinzona, 18 settembre 2006 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Ministero pubblico della Confederazione - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Avv. Costantino Castelli

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario

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