Sentenza del 24 ottobre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Andreas J. Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A., rappresentata dall’avv. Gian Paolo Grassi,
reclamante contro Ministero pubblico della Confederazione,
controparte
Oggetto Reclamo contro un sequestro (art. 65 PP)
Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell ’ incarto: BB.2005.102
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Fatti: A. Nell’ambito di un’inchiesta preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di B. e compartecipi per titolo di partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), il 25 agosto 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato la perquisizione del suo domicilio privato a Balerna. Durante la perquisizione, eseguita dalla polizia federale il 31 agosto 2004, sono stati presi in custodia una serie di oggetti e valori patrimoniali rinvenuti nella predetta abitazione, compresi due autoveicoli. Il medesimo giorno B. veniva arrestato e posto in detenzione preventiva.
B. Con reclamo del 6 settembre 2004 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, C. e A. - rispettivamente, moglie e figlia dell’indagato - sono insorte contro l’ordine di perquisizione del 25 agosto 2004, chiedendo il dissequestro di diversi oggetti elencati nel verbale di perquisizione, tra i quali quattro lingotti d’oro di un chilogrammo l’uno (posizione 15). Con sentenza del 4 novembre 2004 la Corte dei reclami penali, nella misura in cui non era divenuto privo d’oggetto, ha respinto il reclamo (v. BK_B 134/04).
C. Il 24 maggio 2005 A. ha reiterato all’autorità inquirente la sua richiesta di dissequestro dei lingotti di cui sopra. Con decisione del 25 agosto 2005 il MPC ha respinto l’istanza.
D. Contro tale decisione, il 30 agosto 2005, A. ha interposto un nuovo reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento. Essa asserisce in sostanza di essere divenuta proprietaria dei quattro lingotti in questione in seguito alla donazione in suo favore effettuata dal padre B., il quale, dopo essere succeduto al nonno D., avrebbe tenuto fede alla volontà espressa da D. di trasmettere la proprietà dei lingotti alla nipote, ragione per la quale non vi sarebbero motivi per mantenere il sequestro.
E. Nella sua risposta del 9 settembre 2005, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame. Dato che i lingotti litigiosi sono stati rinvenuti nell’abitazione
- 3 dell’indagato e che la reclamante non ha dimostrato in maniera chiara e inequivocabile di esserne la legittima proprietaria, la presunzione prevista dall’art. 59 n. 3 CP permetterebbe di mantenere il sequestro contestato.
F. Nella sua replica del 21 settembre 2005 A. ribadisce la richiesta formulata in sede di reclamo, sottolineando che la documentazione da lei prodotta sarebbe largamente sufficiente per ordinare il dissequestro dei lingotti d’oro. Il MPC, da parte sua, con duplica del 3 ottobre 2005, si riconferma nelle motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.
Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. 1.2 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto, la decisione di conferma del sequestro impugnata è datata 25 agosto 2005 ed è pervenuta al patrocinatore della reclamante il giorno successivo. Introdotto martedì 30 agosto 2005, il rimedio è pertanto tempestivo. 1.3 Nella misura in cui la reclamante si proclama proprietaria dei valori patrimoniali in questione, essa è senz’altro legittimata a contestare la decisione del MPC, giacché direttamente toccata dal provvedimento coercitivo (art. 214 cpv. 2 PP).
2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli
- 4 istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2554 e segg.). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una persona sospettata di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorquando il detentore non può provare immediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in questione l’organizzazione criminale non ha, né direttamente né indirettamente, la facoltà di disporne (v. decisione del Tribunale penale federale BK_B 082/04 del 25 agosto 2004 consid. 4.2). 2.1. La reclamante contesta l’asserzione dell’autorità inquirente secondo la quale il nonno non sarebbe mai stato proprietario dei lingotti in quanto mai dichiarati. Il fatto che la madre avesse manifestato l’intenzione di dichiarare al fisco l’oro lasciato dal suocero tre mesi prima della perquisizione domiciliare effettuata a Balerna il 31 agosto 2004 significherebbe che tale decisione non poteva essere posta in relazione con il procedimento penale successivamente aperto nei confronti del padre. Inoltre, avendo la reclamante sempre abitato con i genitori, sarebbe normale che i lingotti di sua proprietà si trovassero a casa sua. Infine, il fatto che i lingotti possano essere stati acquistati dalla E. SA per conto del nonno costituirebbe una circostanza assolutamente normale. Di avviso contrario è invece il MPC, secondo il quale i lingotti litigiosi sarebbero di proprietà dell’indagato. A sostegno di tale assunto vi sarebbero il certificato di autenticità nonché la ricevuta d’acquisto a nome della E. SA relativi ai lingotti. La dichiarazione fiscale della reclamante, l’inventario dei beni legato alla successione del fu D. e la lettera di C. del 7 giugno 2004 al suo consulente fiscale costituirebbero delle dichiarazioni unilaterali prive quindi di carattere probante. In definitiva, nulla lascerebbe intravedere un cambiamento del possesso dei lingotti in favore della reclamante.
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2.2. Come già rilevato da questa corte nella sua decisione del 4 novembre 2004 (sentenza BK_B 134/04), la perquisizione effettuata presso il domicilio privato a Balerna si iscrive nel quadro di un’inchiesta preliminare avviata dal MPC volta ad accertare le responsabilità penali di B. (e di altri co-indagati) nell’ambito di un vasto traffico internazionale di sigarette di contrabbando; quest’ultimo avrebbe in particolare provveduto - per il tramite di alcune società da lui controllate - a riciclare in Svizzera parte dei proventi di questo traffico. 2.3 Riguardo alla presenza di sufficienti indizi di reato - presupposto indispensabile del provvedimento di sequestro cautelare ai sensi dell’art. 65 PP (v. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 340 n° 1) -, si rinvia ugualmente alla sentenza summenzionata, la quale ne ha costatato l’esistenza (consid. 2.2). Per contro, alla luce delle argomentazioni avanzate nel gravame e della relativa documentazione prodotta, occorre riesaminare se tra il reato contestato e i lingotti d’oro oggetto del sequestro esiste una sufficiente connessione, ciò che la ricorrente contesta, sostenendo che l’oro in questione sarebbe di sua esclusiva pertinenza. 2.3.1 Nella sua richiesta di dissequestro del 24 maggio 2005 la reclamante ha dichiarato, al punto 3, che “subito dopo la proclamazione quale erede del padre D., il figlio B. donò alla figlia A. i 4 Kg d’oro in discorso. Ciò anche per tener conto dell’effettiva volontà del suo ascendente”. Ora, la madre della reclamante, nel suo scritto del 7 giugno 2004 destinato al suo consulente fiscale, ha dichiarato che “mio suocero ha lasciato in custodia a me 4 kg d’oro da consegnare al momento della sua morte a sua nipote A. al compimento del suo 20° compleanno”. Ebbene, da quanto precede non risulta evidente determinare con chiarezza il momento del presunto trasferimento della proprietà dei lingotti. Nonostante ciò, è d’uopo ricordare brevemente le condizioni legali legate al trasferimento della proprietà mobiliare, in modo da determinare se, nella fattispecie, gli elementi necessari per ammettere la donazione invocata sono presenti. 2.3.2 Secondo l’art. 239 cpv. 1 CO, si considera donazione ogni liberalità tra vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente. Il tenore di tale disposizione non deve trarre in inganno: la donazione è un contratto a tutti gli effetti che presuppone come tale un scambio di reciproche e concordanti manifestazioni di volontà, segnatamente un’accettazione (P. TERCIER, Les contrats spéciaux, 3a ediz., Zurigo 2003, n° 1556). Tale atto costituisce un’acquisizione derivata della proprietà che abbisogna del trasferimento del possesso conformemente agli art. 242 cpv. 1 CO e 714 cpv. 1 CC. Essa necessita ugualmente un titolo
- 6 d’acquisizione, seguito da un’operazione d’acquisizione, ossia di un atto di disposizione (P.-H. STEINAUER, Les droits réels, tomo II, 3a ediz., Berna 2002, n° 2008 e segg.). Il titolo d’acquisizione è un atto giuridico che ha per effetto di obbligare il proprietario a trasferire la proprietà della cosa all’acquirente. L’acquisizione della proprietà mobiliare dipende dalla validità della sua causa, ossia dall’atto giuridico costituente il titolo d’acquisizione. Se tale atto giuridico non è valido, l’operazione d’acquisizione risulta senza effetto (P.-H. STEINAUER, op. cit., n° 2011-2011a). L’atto di disposizione consiste in un contratto reale (dinglicher Vertrag) - che non sottostà a nessuna condizione di forma - mediante il quale l’alienante e l’acquirente manifestano la loro volontà di trasferire (hic et nunc) la proprietà della cosa, in esecuzione del titolo d’acquisizione. L’acquisizione della proprietà mobiliare è da considerarsi avvenuta col trasferimento del possesso all’acquirente. Tale trasferimento completa infatti l’operazione d’acquisizione mediante la quale l’alienante esegue l’obbligazione per lui derivante dal titolo d’acquisizione (P.-H. STEINAUER, op. cit., n° 2013 e 2018). 2.3.3 Nella fattispecie, la reclamante non ha apportato la prova della conclusione di un contratto di donazione tra lei ed il nonno o tra lei ed il padre. Dagli atti dell’incarto - e tenuto ugualmente conto delle dichiarazioni talvolta discordanti emesse dai vari membri della famiglia dell’imputato - non è dato di sapere con certezza se la reclamante fosse all’oscuro o meno dell’esistenza dei lingotti litigiosi e della volontà del nonno di donarglieli. Ad ogni modo, dallo scritto del 18 gennaio 2005 inviato dalla reclamante all’autorità inquirente (v. act. 1.4) e da quello del 7 giugno 2004 inoltrato dalla madre al suo consulente fiscale (v. act. 1.5), emerge che la madre, dopo la morte del nonno, era in possesso dei lingotti in questione. Dovendo la donazione in favore della reclamante avvenire unicamente il giorno del suo 20° compleanno, ossia il 7 settembre 2004, il 31 agosto 2004, giorno in cui è avvenuto il sequestro, l’indagato risultava essere ancora proprietario dei beni in questione. È quindi evidente che se anche vi fossero stati un titolo d’acquisizione e un atto di disposizione validi, ciò che non è stato in ogni caso dimostrato, sarebbe comunque mancato il trasferimento del possesso. Per completezza, giova infine ricordare che la promessa di donazione, regolata dall’art. 243 CO, esige la forma scritta; nessun atto in questo senso è stato prodotto dalla reclamante relativamente alla presunta ed invocata promessa di donazione effettuata dal nonno. In definitiva, i quattro lingotti d’oro, al momento del decesso del nonno, sono passati nella proprietà dell’imputato – unico erede - in virtù dell’art. 560 CC (cfr. act. 1.2). Non essendo stato apportato nessun elemento probante concernente la presunta donazione dei lingotti alla figlia, se ne deduce che l’imputato - al momento della perquisizione del 31 agosto 2004 - era ancora
- 7 proprietario dell’oro in questione, ragione per la quale il sequestro contestato, tenuto conto dello stato della procedura e in ossequio all’art. 59 n. 3 CP, non può essere revocato. 2.4 Tenuto conto di quanto precede, la questione a sapere se il nonno fosse effettivamente proprietario dei quattro lingotti può rimanere indecisa. Occorre tuttavia rilevare che, da una parte, nessun documento presente nell’incarto sembrerebbe permettere di giungere in maniera chiara ed inequivocabile a tale conclusione e, d’altra parte, il fatto che i lingotti non figurino nella ultima dichiarazione fiscale del defunto costituisce sicuramente un indizio importante a suo sfavore. 2.5 Del resto, l’affermazione secondo la quale “determinante è che nella dichiarazione d’imposta delle persone fisiche per l’anno 2003 A. ha dichiarato di essere proprietaria – stato al 31 dicembre 2003 – di metalli preziosi per fr. 65'940.-“ non può essere condivisibile. La dichiarazione d’imposta in questione si riferisce effettivamente alla situazione al 31 dicembre 2003, ma è stata inoltrata il 20 aprile 2005, ossia posteriormente alla perquisizione e al sequestro operati dall’autorità inquirente. Tale documento, in quanto dichiarazione unilaterale della reclamante, non può costituire una prova inequivocabile della titolarità dei beni in questione. Alla stessa conclusione si deve giungere per quanto concerne l’inventario dei beni relativo alla successione del nonno.
3. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.-. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 1’000.- già versato, la reclamante è invitata a versare il saldo di fr. 500.-.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.- è posta a carico della reclamante. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 1’000.- già versato, essa è invitata a versare il saldo di fr. 500.-.
Bellinzona, 24 ottobre 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a - Avv. Gian Paolo Grassi - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.