530 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. U,)t)roen U)(m, U,)ie eß auf fran3öftfd)er ~iniid)tUd) ~unt~ gefd)e~ett tft. @egen oie Oem m50rtlaut bel' Ü6ereinfunft uno ben aUge: meinen .3ntentionen ber fontra~ierenoen Staaten anla.f3Iid) ber m:u~be~nung oer Staat~l.1ertra.ge (tuf ~ung entfpred)enbe m:uf: faffung jeood), oa% oie ~unefier oen ~"Can3t)fen im mer~a{tni~ 3u ben ®d)U)ei3ern, U)a~ oie m5trfungen be~ ®erid)t~ftanb~l.1ertr('tge~ an6etdfft, tn \.)OUem Umfang gleid)gefteUt U)orben feien, fann oarau~ fd)led)terbing~ nid)tß ljergeIeitet \l.leroen, uno oU)ar umfo roeniger, a16 3\l,)eife(~aft ift, 06 unb roie roeit m:rt. 14 unb 15 oeß Ce, au~ benen jene ~infd)rlinfung im @erid)t~ftanb~\)ertrag 3u erflliren ift, ober li~nIid) lautenbe meftimmungen in ~uni?3 geHen. m:u~ biefen m:u~füljrnngen folgt, bilE ber 1Jlefurrent (tl§ ~une:: fiel', bel' in ill1arfeille, alf!) im m:n\l,)enbung~gebtet Oe~ @erid)t~= ftanb~l,)ertrage~ rooljnt, fiel) gegenü6er bem (tngcfod,ltenen m:rreft", befeljI mit ~rfolg auf m:rt. 1 6ernfen fann. :Demnad) ~at O(l~ munbeßgerid)t erfannt: mer ~efur~ \l.lirb gutgel)eij3en unb bemgemlif3 bel' m:rreftbefelj( be~ @ertd)t~praflbenten II in ~ern 1.10m 28. ,Juni 1904 iluf~ geljo6en. 11. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien. - 'I'raite aveo l'Italie. 90. Sentenza del 23 settembre 1904, nella causa Polledri. Domanda d'estradizione (per bancarotta fraudolenta) contro un individuo condannato in via contumaciale durante pendenza di appello interposto dall'estradando.,- Prescrizione? Art. 3 deI trattato svizzero-italiano. - La pendenza di appello non costituisceun motivo per ricusare l'estradizione. Art. 1 e 9 deI trattato. 1. - Con sentenza eontumaeiale 27 febbraio 1891, il Tribunale penale di Milano, sezione IV, diehiarava « Polled~ Franeeseo, d'anni 37, da Milano~, eolpevole dei delitto dL 11. Auslieferungsvertrag mit Italien. No 90. 531 banearotta fraudolenta e 10 eondannava aHa pena di 6 anni di reelusione ed al pagamento delle spese proeessuali. Il Polledri, ehe nega di aver avuto eognizione di questa sentenza ed asserisee di avere desinteressati tutti i suoi ereditori, allega di essersi a quell' epoea stabiIito a Lugano, dove tiene negozio da ~Itre 10 anni e dove eontrasse matrimonio, domandando ed ottenendo dal sno paese d'origine i neeessari ricapiti. Il 4 luglio 1904 avendo la Legazione italiana a Berna chiesto iI di lui arreste e Ia di lui estradizione, in base aUa prefata sentenza eontumaeiale ed a relativo mandato di eattura, il Polledri dichiarava di farvi opposizione, produeend(} un eertifieato delIa CaneeHeria delIa Corte di Appello di Milano, in eui si diehiara ehe eontro Ia sentenza 27 febbrai(} 1891 e pendente appelle avanti quella Corte, ed allegand(} ehe per l'appello introdotto, I'estradizione non poteva aeeordarsi. 2. - In vista di questa situazione, il Consiglio federale eomunicava l'atto di opposizione aHa Legazione italiana, ehiedendole se non stimava fosse il easo di sospendere la domanda di estradizione fino al giudizio della Corte di Appello. AHa quale domanda avendo la Legazione italiana risposto, insistendo perehe fosse dato seguito aHa sua istanza, il Consiglio federale trasmetteva gli atti al Tribunale federale per il relativo giudizio. 3. - Il Proeuratore generale della Confederazione eonchiude, nel proprio preavviso, al rigetto della domanda di estradizione, appoggiandosi al disposto dell' articol0 412 della Proeedura penale italiana, in base al quale Ia pendenza di appelle ha per effetto di far sospendere l'eseeuzione della sentenza. In diritto: 1. - Non e dubbio, ne e contestato ehe il reato di banearotta fraudolenta, pel quale e intervenuta Ia eondanna, eostituisee, seeondo il trattato svizzero-italiano un titolo di estradiziol1e. Tutt'al piil potrebbesi diseutere se trattandosi di reato eommesso e giudieato giä nel 1890, rispettivamente nel 1891,. non sia fondata in favore dell'estradando l'eeeezione di pre-
532 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. scrizione della pena 0 dell'azione penale. Ma I'artieolo 3 deI trattato svizzero-italiano diehiarando applieabili per Ia questione di preserizione le Ieggi deHo Stato di rifugio, e evidente, seeondo il Codiee penale deI Ticino, ehe ne l'una ne l'altra di queste preserizioni pub essere invoeata. (Vedi gli artieoli 76, 83 e 13.) 2. - La quistione si riduee quindi unieamente nel vedere se l'estradi:t.ione debba rieusarsi pel fatto della pendenza di appello edel disposto dell'art. 412 deI Codiee di proeedura penale italiano statuente ehe «durante i termini per appel- » lare e presentare i motivi dell' appello, eome anche durante » il giudizio di appello, sarlt sospesa l'eseeuzione della sen- » tenza. » Ora simile questione e gia stata risolta negativamente dal Tribunale federale in una causa analoga, implicante bens! l'applicazione di un altro trattato di estradizione, di quello coUa Francia, ma di un trattato il quale nei suoi art. 1 e 6 e affatto identico a quello coll'Italia. In questa sua deeisione i1 Tribunale federale ha statuito ehe Ia produzione di una sentenza di eondanna, anche non definitiva, e contro Ia quale era pendente ricorso in eassazione, doveva considerarsi sufficiente, a termini deI trattato eoUa Francia, per giustificare nna domanda di estradizione. Ora il tenore dei trattato eoll'Italia, in ispecie degli articoli 1 e 9 deI medesimo, non autorizzano eerto un'interpretazione diversa. E difatti evidente ehe se l'obbligo dell'estradizione esiste per 10 Stato richiesto anche ariguardo di persone fatte semplieemente ~ oggetto di un' azione penale» sulla semplice produzione di un «ordine di arresto» 0 « di qualunque altro atto avente la medesima {orza di quest' ordine », eib deve ammettersi tanto piit quando contro l'estradando e gia intervenuto un giudizio, sia anche solo contumaciale, e quando simile giudizio e prodotto in appoggio della domanda di estradizione. Allato della sentenza figura deI resto negli atti anche un mandato di cattura, staeeato in forma affatto regolare. Ne e possibile distinguere in un easo consimile, eome fa il ricorrente, fra l'estradizione ehiesta a titolo di giudizio e I'estradizione 11. Auslieferungsvertrag mit Italien. N0 90. 533 ehiesta in vista den' eseeuzione della pena. L'estradizione .appare anche nel easo eonereto co me una misura preventiva fatta aHo seopo di assicurarsi della persona dell'estradando, senza ehe quest'ultimo rimanga eon eio pregiudicato nei suoi diritti di difesa e neU' esercizio dei rimedi di legge ehe gli eompetono per ottenere l'annullazione della sentenza in base .aHa quale e avvenuta Ia sua eonsegna. Per questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia: L'estradizione alle=Autorita italiane di Francesco Polledri .e ammessa. xxx, L - 190i 35