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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1899 BGE 25 I 149

1 janvier 1899·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·2,570 mots·~13 min·3

Texte intégral

148 Entscheidungen der SChuldbetreibungsgenommen, für weld)e tein lRetenttonßred)t Befte~e. :i:la$ au ent. fd)eiben fet aber nid)t bie I!tufitd)t$oeljörbe auftänbtg, fonbem e~ ~aoe gemä~ I!trt. 155, oeaw. 106 ff. be~ .?SetreiOuttg~gefe~e~ b(t~ @tnfprud)§;i.lerfaljren ftatt3uj1nben, ttlerd)e~ i.lom .?Setretoung~(Unt, ci.lentueU burd) I!tnjej?ung i.lon g;rtjten aur gerid)tlid)en Stlage, burd)aufüljren fei. :i:lemgemäfj wurbe mit @ntfd)eib Mm 29. ~o. i.lemoer 1898 b(l~ .?SetretBung~amt angettltefen, b(l~ genannte merfaljren etnauleiten. IIL @egen biefen @ntid)eib erljoB namen$ be~ ($;. q3recour Dr. ?ffii~ig lRefur~ Beim ~unbe§;gertd)t. @r mad)t geHenb, ba~ ~in. f'Prud)~berfaljren jei fd)on aBgewid'eIt ttlorben, unb eß ljaBe teinen <Sinn, e~ 3u wieberljolen. 3m @runbe Bel)au'Pte benn aud) bie :i:lrittanjpred)erin ~Ugung ber g;orberung; iljre ~inrebe fei alfo bte niimUd)e, bte gegeBenen g;aU~ bem <Sd)ulbner nad) Illrt. 85 be~ !8etreiBungßgefet~e$ auftel)e. ,~n ba$ g;orberung§;lJerljiiltni$ ottlifd)en @(iiuBtger unb 6d)ulbner aBer rönne ftd) bie :i:lrittan. fpred)erin nid)t einmifd)en. IV. ;vie fantonale llluffid)t$Beljörbe entgegnet ljterauf, ber <streit brelje fid) um ben Umfang eine§; an fid) nid)t Befttittenen q3fanb. Beattl. lRete»tion$reel)t$, b. lj. gerabc um ben q3unft, ber feiner ßeit in bem \.)om 1ll:p:peUatton$gertd)te gefh'id)eneu Bufa~e 3um erftinftanaUd)en Urtei1 geregelt ttlar unb ber uunmeljr einer Befon~ bem gertd)t1id)en lHege(ung Bebürfe, Me im merfa~ren ber Illrt. 106 ff. 3U erfolgen ljaBe. :i:las .?SetreiBung$amt ~aBe benn (md) bereit§; bas ~inl:Prud)§;tlerfaljren eingeleitet, unb es ~a6e in~ folge beffen bie I.maria 6d)neiber, nad)bem iE. jßrecour i9re Illn~ f:prüd)e ueftritteu, Strage er~oben. :i:liefe iei aUerbing$ nod) nid)t 6eurteilt; immerlj!n fei burd) biefe morgänge bie !8eid)ttlerbe gegenftanb$lo$ geworben. :i:lie <Sd)u{b6etrei6ung$~ unb Stonfursfammer 3ieljt in ~rwngung: 1. :i:la bits gemii% bem angcfod)tenen ~ntfd)eibe eingefettete ~inf:prud)$lJerfa~ren nod) nid)t 3um IllBfd)Iu% gelangt tft, tann nid)t gefagt ttlerbcu, ~af3 bcr lJMur$ bes iE. !J5recour, mit bem geHenb gemad)t ttltrb, baß bie :i:lurd)füljrung btefes merfa~renß gegen ba:.3 @efe~ bcrftofle, gcgenftanb$Io$ geworben fei. und Konkurskammer. No 26. 149 2. <streitig tft I \1,)ie bie fantona(e lllufftd)tsBeljörbe rid)tig ClU$gefüljrt 9itt, nid)t bie %rage, oB bie BetrieBene g;orberung getilgt fei, unb es tann be~~a{6 teine lRebe batlon fein, baß nitd) Illrt. 85 bes !8etreioung$geie~e~ ~ntte tlorgegangen werben foUen. mteImc9r fragt e$ fid), oB bie retinierten @egenftänbe ber I.mariit 6d)neiber aud) für Me jßro3efjfoftenforberung be$ @Iäu6igers ~aften. :i:lteje eBmfaUß c[i.lHred)tnd)e g;rage aoer tft mit lReel)t \.)on ber morinfh'tno in ba$ ~infpruO)soerfllljren nad) Illrt. 106 ff. bes .?Setrei6ung$gefe~e~ i.lemtefen \norben. ~s fann aud) ntO)t gefagt ttlerben, baß ber 6treit fd)on entfd)ieben jei, benn mit bel' 15rage be~ ~igentum$ war bie be$ ffi:etention~red)t$ ntd)t gelöft, Ie~tere war 6i$ je~t nid)t gefteIIt unb ttlurbe nid)t Beurteilt, offenBar be$ljaf6 nid)t, ttleit bie W(aria <Sd)netber nid)t 6ertritt, bClU für bie 'lmetain$forberung ein lRetention~red)t bC$ @{(i.u6igcr~ an ilj~ ren @egenjtänben 6eftelje. :nad)bem nun aoer ba$ ~Retentionsred)t in ttleiterem i)Raue aud) für eine g;orberung geltenb gemad)t wero ben ttliU, für bte e$ nael) Illnftd)t ber ~igentümertn nid)t Befteljt, muute nael) Illufeltung i.lon Illrt. 155 ba$ merfaljren gemn% Illrt. 106 ff. angeorbnet ttlerben. :i:lemnad) 9at bie 6d)u(bbetreiBun9~~ unb Stonfurßfitmmer erfannt: :i:ler lRerur$ wirb aBgewtefen. 26. Sentcnza del, 7 marzo 1899 nella cattsa Lessi Zefferino. Art. 88 Legge Esecuzione e Fallimento; termine per chiedere il pignoramento. Art. 145 e 1119 eod. n tribunale deve osservare ex officio la regoh. dell'art. 88 1. c. 1. Il 10 maggio 1897 Lessi Zefferino, di Camerino, per se e eredi fu Pietro, procedeva ad esecuzione in odio di Lessi Giuseppe per un credito di fr. 3260.85 ed accessori. Antecedentemente a tale esecuzione era stato spiccato da Lessi Zefferino contro 10 stesso debitore altro p1'ecetto esecutivo N° 3341, in continuazione deI quale vennero pignorati il 19 maggio 1897 t1'e decimi di alcuni stabili formanti parte della successiolle

]50 Entscheidungen der SchuldbetreibungsdeI padre deI debitore, Stefano Lessi. I detti stabili avevano, in data deI 25 maggio 1895> formato oggetto di un istrumento di compera fra il ereditore procedente e gli eredi· di Stefano Lessi. .M:a il curatore di uno dei eoeredi, e precisamente deI prefato Lessi Giuseppe, avendo negato Ia propria ratifiea al contratto, il compratore Lessi Zefferino dichiarava, in data 3 aprile 1897, di riconoscere l'invalidita della vendita per cio ehe riguardava Ia quota parte indivisa spettante al Lessi Giuseppe. Ora nell'eseeuzione dipendente dal preeetto eseeutivo N° 3341 essendosi realizzata un'eeeedenz3, Ia stessa venne pignorata con atto deI 9 agosto 1897, unitamente ad altre eeeedenze e erediti deI debitore, a favore dell'eseeuzione ini· ziata posteriormente il 9 maggio 1897. Cib nondimeno Ia liquidazione di queste eeeedenze e erediti Iasciava il creditore aHo seo perto per una somma di fr. 2085.11. Il ereditore, informato verso Ia fine di novembre 1897 ehe il debitore disponeva aneora di aIcuni altri beni pignorabili (aleuni mobili e la meta di una seiva), rinuneiava pel momento ad un pignoramento suppletorio, in vista dell'esiguita deI valore che ne avrebbe potuto ricavare. Se non ehe piu tardi, avendogli il curatore di Lessi Giuseppe promosso un'azione di rivendicazione per gli intieri beni formanti oggetto deI contratto 25 maggio 1895, e nel eorso della causa essendosi il eonvenuto persuaso, a quanta afferma egli stesso, ehe Ia quota parte spettante a Lessi Giuseppe era superiore ai tre deeimi pignorati e reaIizzati nell'eseeuzione N° 3341, esso ehiese, con istanza dei 3 ottobre 1898, ehe fosse pignorata, oltre ai pochi mobili ed alla selva di cui sopra, anche Ia parte indivisa ed indeterminata che potesse ancora spettare al debitore sugli stabili rivendicati. Tale istanza venne ammessa perb dall'Ufficio solo per cio che eoncerne i mobili e Ia selva. Per cib che riguarda invece l'interessenza deI debitore sugli stabili in questione, l'Uffieio si rifiuto di procedere al pignoramento, allegando che i beni suddetti si trovavano inseritti all'estimo non a nome deI debitore, ma dei creditori preeedenti. Questo modo di ve:lere venne confirmato anehe dal Presidente deI Tribunale di Bellinzona, quale Autorita inferiore di vigilanza. Dalla quale risoluzione avendo il creditore ricorso aH' Autorita eanund Konkurskammer N° 26. 151 tonale superiore di vigilanza, questa con decreto deI 21 dicembre 1898 mantenne Ia soluzione accettata dall'Ufficio per le ragioni segllenti: La domanda dell'istante tende a far pignorare delle ragioni indivise, senza specificare quanta e quali esse siano. Ora non e ammissibile tale modo di procedere, inquantoebe per far consumare un atto di pignoramento occorre stabilire speeificamente quanto e quali siano i beni da pignorare. Cib e assolutamente intuitivo, dal momento ehe il pignoramento non deve portare sopra una quantita di beni superiore a cio che e sufficiente per tacitare i1 credito per il quale si procede, e dal momento ehe deve essere fatta una stima dei beui appresi. L'art. 132 della legge designa bensl l' Autorita incaricata per determinare il modo della realizzazione di una quota di eredita indivisa, ma non esclude punto ehe il creditore e, nelle sulle sue indicazioni, l'Ufficio abbia l'obbligo di determinare quale sia l'interessenza che intendesi pignorare. L'istanza deI ereditore e poi strana per un altro rifiesso. Sta un atto di vendita a favore deI creditore, atto quereiato, e vero, ma che non fu per anco annullato dalla competente Autorita giudiziaria. Pel momento i beni oggetto della vendita sono dunque in proprieta deI creditore, il quale vuole che su di essi si proceda a pignoramento, senza modificare tuttavia Ia posizione da lui acquisita nelIa causa vertente, vale a dire senza ammettm'e ne ne gare i diritti di proprieta vantati dal debitore. Sono due posizioni in antitesi l'una coll'altra quelle che intende aqnistare il signor Lessi Zefferino: Ia prima di proprieta degli enti da escutere, Ia seconda di ereditore avente un diritto di pegno sugli stessi. Ne e detto dall'istante cosa intenda ehe sia per accadere della causa gia in corso allorquando il pignoramento fosse eseguito. Vorrassi far Iuogo ad nna nnova azione in base agli art. 106 e seguenti, 0 devesi continnare Ia causa gia intrapresa? I beni da escutere essendo in possesso, non deI debitore, ma deI creditore, I'Ufficio dovrebbe assegnare a Lessi Zefferino un termine di dieci giorni per agire giudizialmente contro .... se stesso aHo scopo di far dichiarare Ia sua proprieta. 2. Contro tale decisione Lessi Zefferino, per Se e coeredi,

152 Entscheidungen der Schuldbetreibungsrieorre attuaimente al Tribunale federale, domandando: int via principale, ehe venga ordinato all'Uffieio di procedere ab pignoramento in eonformita dell'istanza, salvo, se ne e il easo, adeterminare Ia quota parte indivisa appresa, in qual modo credera migliore; e in via suom'dinata, ehe vengano pigno-rati i due deeimi indivisi dei beni indicati. In diritto: Le istanze cantonali hanno respinto la domanda deI rieorrente, tendente ad ottenere il pignoramento dei diritti spettanti ancora al debitore sugli immobili in questione, per due motivi: l'istanza inferiore, perehe i detti stabili figurano inscritti all'estimo a nome deI ereditore proeedente, e non deI debitore; l' Autorita superiore, perehe si tratta di ragioni indeterminate, litigiose, di eui non si puo precisare il valore e ehe· quindi non si possono staggire in un importo corrispondente all'ammontare deI eredito. Si puo essere in dubbio sulI'attendibilita si deIl'una ehe dell'altra opinione. Dato pero anche ehe Ie stesse non fossero aecettabili, iI ricorso dovrebbesi respingere egualmente per un altro motivo : - Il creditore e, eioe, in ogni easo, perento nel diritto di ehiedere un pignoramento suppletorio. L'art. 88 della Legge Esecuzione e Fallimento eoncede a1 creditore un termine di un anno, apartire dalla llotificazione deI precetto esecutivo, per chiedere il pignoramento. Questo termine vale tanto pel prima pignoramento quanta per i pignoramenti posteriori, quando gli oggetti pignorati non sono suf-· ficienti ed e necessario percio di staggirne degli altri. UDa eccezione a tale principio non si da ehe in clue casi: nel caso delI'art. 145, iI quale permette all'Ufficio, a realizzazione avvenuta, di eompletare il pignoramento qualora la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare deI credito ; ed nel easodell'art. 149, neI quaIe, entro sei mesi dopo che venne ruaseiato l'attestato di earenza de beni, l'esecuzione puo essere eontinuata senza bisogno di un nuovo preeetto. a) Il ricorrente ha fondato infatti Ia propria istanza sopra il disposto dell'art. 145 della Legge Esecuzione e Fallimento;_ ma gli estremi di questo articolo non si riseontrano nel cas!)und Konkurskammer. N° 26. 153 presente. L'art. 145 dispone che l'Ufficio abbia a completare incontanente l'avvenuto pignoramento e ehe abbia a vendere i relativi oggetti a breve distanza, dopo averli staggiti. Nel caso eonereto l'Ufficio di Bellinzona si e offerto di ossequiare al disposto dell'art. 145 per i beni ehe a quell'epoca sapeva di proprieta deI debitore, e se il pignoramento suppletorio non e avvenuto, 10 si ueve esclusivamente all'intervento deI ereditore, il quale riconosce egli ~tesso di avere rinunciato provvisoriamente a tale eompietazione. Ora non e leeito al ereditore di prolungare in tal modo i termini stabiliti dalla Iegge per procedere al pignoramento suppietorio, ritartando neUo stesso tempo Ia chiusma dell'esecuzione. Come risulta ehiaramente dall'art. 88, Ia Legge Eseeuzione e Fallimento vuoIe ehe le operazioni di pignoramento siano ultimate entro il termine di un anno, 0 almenD ehe entro detto termine siano presentate le relative domande. Se l'art. 145 permette un'eecezione nel easo ehe, in seguito al risultato della vendita, si abbia dovuto eonstatare l'insufficienza dei pignoramenti operati, esso 10 fa all'esplicita condizione che il pignorament<r suppletorio debba venire imrnantinente dopo Ia vendita e non, eorne si yorrebbe nel easo eoncreto, un anno dopo. Lessi non era dunque piiI in tempo per chiedere l'applicazione dell'art. 145, e cio tanto meno ehe i termini piiI sopra menzionati avendo iscopo di proteggere anche i diritti di terzi, eostitniseono una regola di stretto diritto, ehe non puo modifiearsi secondo Ia volonta deI debitore 0 ereditore. Da tale earattere vincolante scaturisce anche Ia faeolta per iI Tribunale federale di occuparsi ex officio della questione di perenzione, malgrado ehe la stessa non sia stata sollevata dalle palti. (Vedasi Ia sentenza nella causa Legler, race. uif., vol. XXIII, p. 1947.) b) Il ricorso dovendosi COSl respingere in base all'art. 145, sul quale e esclusivamente fondato, non sarebbe piiI neeessario di esaminare se rieorrono i eriteri dell'art.149, il eui disposto non venne invocato. Anche a tale riguardo ebene pero di osservare: Da quanta rilevasi dagli atti, nessun attestato di earenza di beni venne eomunicato finora al rieor-

154 Entscheidungen der Schuldbetreibungsrente, ad eccezione della lettera 20 ottobre 1897, che non ne riveste i caratteri Iegali. La ragione di tale procedere devesi cercare evidentemente neUa sospensione degli atti esecutivi concessa erroneamente daU'Ufficio. Il ricorrente sapeva pero, apartire dal 20 ottobre, quale fosse il risultato dell'esecuzione. Cio nondimeno avendo egli col proprio intervento impedito allUfficio di procedere in tempo debito al pignoramento suppletorio e, a realizzazione avvenuta, di rilasciargli regolarmente l'attestato di carenza dei beni, non puo piu essere ammesso ora, dopo il tempo trascorso, al beneficio delI 'art. 149, nel senso che possa domandare semplicemente il proseguimento dell'esecuzione entro sei mesi dopo ehe avra ricevuto l'attestato suddetto. Se cio si ammettesse, si avrebbe anche qui una prolungazione dei termini Iegali per piu di un anno per opera esclusiva deI creditore, nel mentre l'intenzione delI'art. 149 e di esigere esso pure che l'attestato di carenza di beni venga rilasciato subito dopo chiusa la procedura di realizzazione, od a breve distanza dalla medesima. Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: Il ricorso di Lessi Zefferino e respinto. 27. Sentenza del 23 mano 1899 nella ca'usa Banca Popolare Ticinese. Pignorabilita di beni indivisi, non ancora accertati. Obbligo delle Autorita cantonali di vigilanza di stabilire illoro roodo di realizzazione (art. 132 della L. E. e F.) 1. Con precetto esecutivo 11 maggio 1898 la Banca Popolare Ticinese chiedeva al sig. Oscar Strauss la somma di 3600 fr. ed accessori. Al precetto non venne fatto opposizione, per cui, il 23 Iuglio successivo, l'avv. A. GianateIli, quale rappresentante Ia Banca suddetta, domandava all'Ufund Konkurskammer. No 27. 155 ficio di Locarno di procedere all'oppignorazione della quota parte di ereditä. materna deI debitore, quota che si affermava trovarsi presso il padre di quest'ultimo, sig. Adolfo Strauss in Muralto. L'Ufficiale avvertiva il 25 Iuglio il sig. notaio A. Buetti, quale rappresentante deI debitore, che il 25 di quel mese sarebbe proceduto, nel proprio ufficio in Locarno, al pignoramento, ed il giorno previsto fu eretto l'atto di pignoramento nel quale come oggetto pignorato e indicata esclusivamente Ia quota parte di eredita materna deI debitore, senza ehe sia precisato ne l'importo, ne in qual genere di beni (titoli, beni mobili od immobili) consista Ia detta eredita. DeI pignoramento fu poi data comunica7jone al padre Adolfo Strauss ed al notaio Buetti, i quali non fecero alcuna opposizione. In seguito avendo l'Avvocato Gianatelli chiesto Ia realizzazione deI pegno, l'Ufficio trasmise gli atti aHa Presidenza deI Tribunale di Locarno perche stabilisse i1 modoin cui Ia realizzazione dovesse avvenire ; la Presidenza, uditi gli interessati, ordinava all'Ufficio di procedere in via di pubblico in canto aHa vendita della quota ereditaria pignorata. Se non ehe il padre deI debitore, i1 Sig. Adolfo Strauss, ricorse contro tale provvedimento all' Autorita superiore cantonale di vigilanza, ottenendo in data dell'8 febb. un decreto col quale l'ol'dine di procedere all'incanto, impartito dalla Presidenza deI Tribunale di Locarno, veniva annullato. Questo decreto dell'Autorita superiore di vigilanza, dal quale l'Avvocato Gianatelli si aggrava attualmente al Tribunale federale, si fonda essenzialmente sull'impossibilita di dar seguito all'ordine presidenziale e sull'impossibilita di raggiungere coll'incanto 10 s~opo voluto dalla legge, cioe l'aggiudicazione e realizzazione deI bene pignorato. Infatti, osserva l' Autoritä. di vigilanza, col pignoramento non venne appreso materialmente nessun bene; l'ufficiale non puo quindi sapere se Ia procedura da seguirsi sia quella relativa alla realizzazione degli immobili, 0 di beni mobili. Non esistendo la stima dell'ente oppignorato ed essendo impossibile ehe si faccia, l'ufficiale e costituito nella materiale impossibilita eIi aprire l'asta, occorrendo per tale apenura di stabilire un prezzo, e segna-

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