Skip to content

Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 08.10.1898 BGE 24 I 714

8 octobre 1898·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,857 mots·~9 min·1

Texte intégral

714 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Eilte9cn Itls eine, im ~It~e bel' JSeitrettung, auf bem orbenUicgen ~ro3ej3mege 3U röfenbe. Uber bie U:rage, \t1etcge 't5artei fobann im ?Binbif\ltion~+,ro3effe bie 5rrCtgmoUe 3u überne~men l)aoc, l)at fic9 bagegcn oie @läu6igcrI>erfammIung in ber 6canftanbeten ?Berfügung nid)t ausgef:prod)en. va nun noer bie @räu6igeruerfammlung .ol)ne ßroeife( bns 1Red)t l)attc, bie betreffenbe ~igentumsanf:prad)e 3U erl)e6en, burfte bie untere &ufftd)tsoe~örbe biefe ~ruf:prnd)e nid)t ungültig erWiren. ver 18efd)(uß ber untern &uf~d)ti36el)örbe rec9tfertigt fic9 jebenfltUi3 nid)t a{i3 ~ntfcgelb über bie @igentums~ frage, ba ü6er biefe %"rnge, wie bie ?Borinftana mit 1Rec9t be~ mertt, nntürUd) nur ber orbentnd)e ~il,)Hrid)ter urteHen fann. Eiie tft nber uud) bann nid)t au fd)ü~en, wenn fie fid) 01013 über bie l8erteUuug bel' 5rfCtger" unb 18eftugtenroUen im ?Biubtfutioni3~ ~r03effe !jat nUi3fpred)en woUen, tnbem bie an bie untere &ufjid)ts" ,oe!jörbe meiterge30gene l8erfügung biefe ~rage un6erill)rt lieg. vie tlon bel' aargauifd)en &ufftd)tsbel)örbe nui3gef:prod)ene &ut" -l)e6ung bel' ?Berfügung bel' untern fantoualen &ufjid)ti3oel)örbe tft fomtt au beftätigen. vemnad) !jat bie ®d)ulbbetretbungs" unb 5ronfuri3fammer erfannt; ver 1Refurs \t1irb aogcwiefen. 137. Sentenza dell'8 ottobre 1898 nella causa Jola. Regolarita dell'inc3nto? I. - L'11 giugno 1896 l'Ufficio dl Esecuzione di Locarno, in proseguimento dell'esecuzione N° 4469 diretta contro Jola Rosa e coeredi, staccava un avviso d'incanto pet giorno 11, alle ore 10 antim., deI mese successivo. Il giorno stesso dell'avviso la siga Jola Rosa chiamava il creditore Berri Carlo ,davanti Ia Giudicatura di Pace deI Circolo della Navegna per -ottenere che fosse dichiarata l'inesistenza dei crediti pretesi ,colle esecuzioni Ni 5809-5810 e che fosse quindi sospeso l'incanto indetto pell'11 luglio. Con decreto deI 5 luglio il lind Konkurskammer. N° 137. 715 Presidente deI Tribunale di Locarno accordava la chiesta 'sospensiolle; pochi giorni dopo pero informato ehe non si trattava di una domanda giudiziale a senso dell'art. 83 della L. E. e ehe Ia debitrice non aveva fatto opposiziolle ai preeetti esecutivi Ni 5809·tO, ad istanza deI ereditore Berri, rivocava il proprio ordine ed autorizzava l'Uffieio di Eseeuzione a procedere senz'altro all'incanto indetto per 1'11 luglio. Questo decreto venne comunicato al proeuratore della debitrice 1'11 lugIio, alle 11 1/2 antimeridialle. Giä. prima di detta intimazione, aU'ora fissata, 10 antim., l'Uffieiale di Ese- -cuzione proeedeva pero aHa vendita degli stabili deliberalldoli per un prezzo complessivo di '7840 fr. La debitrice ricorse contro la validitä. di simile vendita aU' Autorita inferiore di vigilanza, sostenelldo che essa aveva il diritto di presellziare l'incanto e percj() di essere avvisata in tempo utile dell'avvenuta revocazione deI decreto presidenziale; asserendo di piu che la comunicazione di detto deereto era stata fatta anche all'Uffieio di Esecuzione solo ad operazione finita e domandando percio l'annullazione della vendita eseguita. Il ricorso venne respinto dall' Autoritä. inferiore di vigilanza in Qrdine ed in merito ; in ordine perche non appariva dagli atti -ehe 1'estensore deI ricorso, sig. Remonda Giuseppe, tenesse mandato per ricorrere; in merito perche dalle dichiarazioni dell'Ufficio risultava ehe il decreto di revoca era stato mo- -strato agli interessati ed al sig. Remonda stesso, presente all'incanto, prima di procedere allo stesso, per cui l'operato dell'Ufficio di Esecuzione appariva regolare. Portata Ia vertenza davanti 1'Autoritä. superiore di vigilanza, questa con decisione deI 19 agosto 1898 confermava il decreto dell' Autoritä. inferiore, scartando tuttavia Ie eccezioni di mancanza di procura e di tardivitä. deI ricorso, sollevate dalla parte QPponente, e ritenendo : 10 riguardo ai decreti di sospensione e di revoca, che sono atti giudiziari non sindacabili daH' Autorita di sorveglianza; 2° quanto al procedere dell'Ufficio, ehe 10 stesso non aveva fatto altro che ossequiare agli ordini delI' Autorita giudiziaria, inquantoche l'incanto, da quanto l'isulta dalle dichiarazioni dell'Ufficiale di Esecuzione (dichia-

716 Entscheidungen der Schuldbetreibungsrazioni ehe DOD vi e motivo di erederle inveritiere), era avve- Duto solo dietro eognizione uffieiale deI deereto di revoca. II. - E contro tale decisione ehe a diretto il presente ricorso della siga Jola Rosa. Come davanti le istanze canto- DaH essa chiede l'annullazione della vendita avvenuta 1'11 luglio, adducendo a giustificazione deUa propria domanda quanto segue : E pacifieo in atti, l o che la ricorrente escussa non rieevette I'eienco oneri nelle esecuzioni Ni 5809-5810 e che le di lei sorelle Maria e Lucia, condebitrici, non ricevettero na preeetto na aIcun altro atto e ueppnre l'avviso di bando, benehe sia stata pignorata e venduta sostanza comune indivisa; 20 che il decreto 8 luglio, revocante altro deI 5 detto mese, fu notificato, come a dichiarazione deIl'nsciere, un'ora e mezzo dopo l'incanto al procuratore della ricorrente; 3<> ehe l'Ufficiaie di Esecuzione e Fallimento di Locarno, nonostante il decreto sos,,;ensivo 5luglio, procedeva 1'11 detto alle ore 10 all'incanto, senza essere in possesso deI decreto di revoca delJa sospensione, decreto statogIi intimato un'ora dopo ultimato l'incanto, come fa fede Ia dichiarazione dell'usciere. TI decreto den' Autorita superiore di vigilanza e basato sopra due errori facili a provare: e falso eioe ehe l'Ufficio abbia proceduto all'incanto dopo di aver ricevuto il decreto 8 Iuglio . fino a ehe sia aunullata per falso e la dichia- , l' razione dell'usciere ehe deve far fede. Falso pure e argomento dell'Autorita di vigilanza che l'Uffieio non abbia fatto ehe ossequiare agli ordini delI' Autorita giuJiziaria, poieh~ al momento in cui proeedette all'ineanto non aveva alleora TIeevuto il seeondo decreto. L'art. 139 L. E. e lt'. ordina ehe, copia deI bando debba essere notifieata anehe al debitore. Per analogia devesi dunque ritenere ehe dopo una sospensione deI bando il debitore abbia anehe diritto di eonoseere , . in tempo utile eventuali deereti di revoea della sospenslOne. Ora in concreto, non solo Ia ricorrente non rieevette avviso alcuno prima dell'incanto, ma ueppure le di lei sorelle Maria e Lucia eondebitrici e neppure i ereditori ipoteeari ed i terzi, ad eccezione forse deI troppo favorito creditore Berri. Ne venne per eonsegnenza ehe Ia rieorrente, Ia quale avrebbe und Konkurskammer. No 137. 717 eomperato all'asta tutta la sostanza pignorata agli eredi deI di lei genitore ad un prezzo molto maggiore di quello di delibera fu impedita di farlo. Da ultimo e da osservare ehe, eontrari~mente a quanto e detto nel decreto dell'Autorita di vigilanza, il ricorso e diretto eselusivamente eontro l'operato dell'Uffieio Eseeuzioni e non contro gli ordini dati dall'Autorita giudiziaria. III. - Rispondendo al ricorso, l'Ufficio di E. e F. protesta eontro 1'asserzione della rieorrente di non aver avuto eognizione deI decreto di revoca prima di procedere aIl'incanto e asserisce di averlo anzi preletto alle parti su presentazione deI proeuratore delI' istante, sig. Avv. Modini. La dichiarazione d'useiere, invocata dalla ricorrente, si riferisee ad un' altra copia deI decreto, a quella intimata direttamente alI'Uffieio. Quanto aHa pretesa non eomunicazione dell'eleneo oneri alla rieorrente e dei preeetti eseeutivi alle eondebitrici, sono adduzioni nuove non presentate davanti Ie istanze eantonali. L'Ufficio eonchiude percio alla rejezione deI ricorso. IV. - Il creditore escutente rinnova e eonferma Ie dichiarazioni dell'Ufficio e presenta Ie medesime eonclusioni. In diritto : 1. L'unica questione da decidersi e quella di sapere se l'Ufficio era autorizzato a procedere aIl'ineanto 1'11 luglio in base ai deereti emanati dal Presidente deI Tribunale. La regolarita per se stessa di simili decreti (seeondo. l'~splicita diehiarazione della ricorrente) non forma oggetto dl TIcorso, e quanto agli altri appunti sollevati nel ricorso, co me Ia maneata eomunicazione dell'elenco oneri aHa ricorrente, dell'avvi80 d'incanto e dei preeetti esecutivi alle condebitrici, sono fatti nuovi ehe non furono addotti davanti Ie istanze eantonali e dei quaIi percio questa eorte non puo oecuparsi. A tale riguardo devesi deI resto osservare ehe l'avviso d'ineanto essendo stato portato a eognizione della rieorrente 1'11 giugno, il diritto di ricorrere sarebbe ora perento per Ie operazioni anteriori oltrecehe non e un nessun modo provato ehe dalla tralas~iata eomunicazione dell' eleneo oneri eec. sia risultato alla rieorrente un pregiudizio effettivo. XXIV, 1. - 1898 48

Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 2. Ridotto aHa questione aeeennata piil sopra, il rieorso appare beusi ammissibile in ordine, esistendo in atto due pro eure a favore di G. Remonda, estensore deI rieorso, e dai fatti aecertati daIl' Autoritä. superiore di vigilanza non potendosi essere dubbio che il ricorso venne introdotto in tempo opportuno, ma infondato inveee nel merito. Imperocche ammesso, eome sembra ammettere anche Ia ricorrente (e eome deI resto, trattandosi di un punto da deeidersi in base deI diritto eantonale, fino a giudizio contrario delle competenti Autoritä. eantonali deve ,ammettersi senz'altro da questa Corte)~ ehe il Presidente deI Tribunale di Locarno era in diritto di revoeare il propria decreto di sospensione annullando auche gIi effetti che potevano esse re stati daIlo stesso prodotti, e ehiaro che l'Ufficio di Esecuzioue poteva e doveva contiuuare Ia proeedura d'incanto, come se il detto decreto non fosse mai stato emanato e che quindi era in suo potere di procedere aHa vendita senza bisogno di un nuovo avviso d'ineanto e senza cilrarsi deI fatto, se il deereto di revoca era stato regolarmente intimato alle parti. Questo diritto dell'Ufficio di Eseeuzione non e contestato per se stesso neppure dalla ricorrente ; essa sostiene solo che l'incanto e avvenuto prima che l'Ufficio avesse avuto eognizione deldecreto di revoca, ed invoca in appoggio di questa sua asserziolie Ia dichiarazione dell'usciere apparente a tergo della copia intimata all'Uffieio. Se non che Ia veritä. di un simile asserto non puo essere ammessa dal Tribunale federale, in opposizione alle diehiarazioni esplicite dell'Ufficio e di due istanze anteriori , sopra una sempIiee dichiarazione come quella esistente in atti, Ia quale non smentisce ma s'aecorda benissimo eolle diehiarazioni fatte dall Uffieio. Anziehe diseutere sulla rego- Iaritä. deIl'ineanto avvenuto, si avrebbero potuto sollevare dei dubbi sulle eompetenze deI Presidente deI Tribunale ad ammettere un decreto sospensivo in una procedura d'eseeuzione regolarmente iniziata e nella quale non era stata fatta aIcuna opposizione, ne poteva essere invocato il disposto dell'art. 83; e quiudi sull'obbligo dell'Ufficio di Esecuzione di uniformarsi ad un decreto irregolarmente emanato. Una simile questione und Konkurskammer. N° i38. 719 non essendo pero stata sollevata dalle parti, ne essendo neeessaria per Ia deeisione deI ricorso, non eileaso ehe questa Corte se ne occupi. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso della siga Jola Rosa e respinto come infondato. las. @ntfd)eib oom 18. Oftober 1898 in 6ad)en 6d)enf & @:te. unb stonforten. Art. 242 Alls. 2 Betr.-Ges. Verteilung deI' Parteirollen. I. m:m 7. ~ebtUar 1898 \l.mrbe über bie ~h:ma ®talber & striiud)i tn Qangnau, mcld)e bie ber ~irma ,3oljllun 6d)ent & @:ie. tn 5Surgborf ge9örenbe »)orfmüljlebeft~ung in Qangnau in \l3ad)t ljatte, ber stonfur~. eröffnet. »)ie »)urd)füljrung murbe einer befonbern Monfursbermaltung übertragen, beren etne~ ID(itglieb ber ston:: fur~beamte Mn ®ignau fit. .::5n ba~ ,3noentar murben u. m:. oerfd)iebene 'JRafd)inen unb @erätfd)nften aufgenommen, bie bie %irma 6talber unb striiud)t in einem mttoer~ad)teten inebenge:: {laube ber ID(ül)(e etngerid)tet l)atte. »)iefe ID(afd)inen mutben mit ßufd)rift an baß stonfurßamt ®ignau, bom 9. ID(iira 1898, \)on ber ~irma 30ljann 6d)ent &: @:te. al~ 1ljr @igentum ange:: 1:prod)en, geftü~t auf eine mit ber %irma 6talber unb sträud)i getroffene )Sereinbarung. IJJW ®d)reiben oom 23. lJJCära 1898 teUte bas stonfur~amt ®ignau inamen~ ber stonfursoermaItung bel' lYirma 30l). 0d)ent &: @:te. gemäj3 münbIid)er Übereinlunft flforme~lja(ber/ mit, baj3 i9r bie »)orfmü91e famt ,3ubel)ßrben auf ben 25. beß lJJConat~ aur freien )Serfügung geftellt merbe; unb im )Sedaufe beß nämIid)en lJJConat~ luurben ber genannten ~irma bom j{lmfur~amt bie 6d)Iüffel au bem @ebäube außge:: l)änbigt, in bem fid) bie im 5Settieb ber med)antfd)en ®erlftätte

BGE 24 I 714 — Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 08.10.1898 BGE 24 I 714 — Swissrulings