A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung. - Deni de justice. 152. Sentenza del 16 dicembre 1896 nella causa iJ'[ulinari. A. TI 3 luglio 1896 venne giudieato dal Tribunale di appello deI Ticino, in seeonda istanza, il processo d'ingiuria G. Camponovo eontro Molinari. Molinari e confesso autore di un articolo pubblicato nel giornale « TI Credente Cattolico » il 28 agosto 1895, nel quale il Tribunale di prima istanza ravviso gli elementi d' ingiuria a danno di G. Camponovo di Chiasso, condannando Molinari a 15 giorni di detenzione, a 50 fr. di muIta ed alle spese deI processo, siceome colpevole di diffamazione trapassata in libello famoso. Appellatosi Molinari all'istanza superiore, i dibattimenti dovevano aver luogo il 3 luglio 1896. L'aeeusato non era pero stato citato personalmente; in sua vece venne citato solo l'avvoeato difensore. Su di ehe il prevenuto non essendo comparso, il Presidente deI Tribunale di appello notifico alle parti ehe in base all'art. 56 della legge organiea giudiziaria ticinese si sarebbe dato seguito XXII - 1896 59
910 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. al processo, sentendo solamente il proeuratore pubblieo e la. parte civile. L'artieolo 56 di detta legge e eosl eoneepito: « Le eitazioni penali in appello si fanno a eura della Caneel- » leria e dietro ordine della Presidenza, al domieilio delle » parti od ai 101'0 patrocinatori almeno quattro giorni prima. » di quello stabilito per la comparsa. 'l) In caso di non eomparsa dell'imputato, il Tribunale giu- » dica definitivamente, sentito il proeuratore pubblico e la » parte eivile, se esiste. » L'avvoeato difensore protestb eontro il proseguimento dei dibattimenti facendo anche osservare ehe mancavano negli atti alcuni doeumenti da lui prodotti. Malgrado la sua protesta, il proeesso venne pero continuato e la sentenza di prima istanza confermata. B. L'avvoeato Giovanni Lurati ravvisa in siffatto modo di procedere una lesione deI diritto della difesa e rieorre a nome di P. Molinari al Tribunale federale motivando il rieorso sulle allegazioni seguenti : In linea di fatto egli fa osservare ehe P. Molinari e di sua professione operaio vagante, senza stabile dimora, ehe perci6 quando si assenta da Lugano diventa irreperibile. Che all' epoea in eui furono staeeate le citazioni, il suo difensore ignorava affatto il di lui domieilio, per eui non poteva avvisarlo deI prossimo dibattimento. In dilitto, ehe il rieorso e diretto non eontro l'operato della Presidenza deI Tribunale di appello, ehe si rieonosee eorrispondere aHa lettera deIl'art. 56, ma eontro il disposto di questo artieolo, ehe il rieorrente ritiene incostituzionale. A prova di ehe esso adduee: Secondo la pratica deI Tribunale federale, il diritto della difesa in materia penale e saero ed inviolabile. N essuno pub essere eondannato senza essere stato eitato e messo in grado di difendersi personatmente. Contro questo prineipio fondamentale peeea il disposto dell'art. 56. La giurisprudenza ticinese e di tutto il mondo eivile fiuo ad oggi non ha mai ereduto possibile ehe si potesse citare un imputato nella persona deI suo difensore. Oltreehe il difensore non e ehe un semplice mandatario, egli non ha nessun obbligo di fare l'useiere presso l'imputato; deI resto I. Rechtsverweigerung. N0 152. 91I u: mat~ria penale no.n si pub abbandonare l'imputato aHa dlserezIOne deI suo difensore. L'ineostituzionalita dell'art. 56 emerge anehe dalla latitudine in esso lasciata al Presidente di usare a seeonda dei casi diversi trattamenti citando ora l'imputato personalmente, ora solo l'avvoeato dif~nsore. Perci6 il r~eorre.nte .domanda l'an.nullazione della sentenza di appello e rileva III VIa abbondanzlale, ehe e per 10 meno diseutibile se il disposto dell'art. 163 della proeedura penale ticinese' seeondo ~l quale l'imputato doveva essere citato personal~ mente, Sla stato abrogato. colla Iegge organiea giudiziaria 5 dicembre 1892. C. Il Tribunale di appello deI Ticino diehiara nella sua risposta di non avere osservazioni a fare il rieorso essendo diretto non eontro l' operato deI Tribun~Ie ma eontro un dispositivo di legge. Esso aggiunge ehe per' qnanto e a sua eognizio~e il pri~cipio dell'~~t. 56 venne inserito nelle Ieggi eantonah per eVltare ehe I Imputato a piede libero, seomparendo a tempo opportuno ed impedendo l'intimazione della citazione, potesse a far subire ai proeessi inutili ritardi. D. La .parte Camponovo allega in sostanza quanto segue: Se e diretto eontro Ia legge organiea 5 dieembre 1892 il rieorso e tardivo, essendo stato insinuato piu di 60 gio~ni dopo Ia promulgazione della legge medesima. Se diretto eontro Ia sentenza 3 luglio 1896, esso manea di fondamento, la sentenza impugnata non contenendo niente di contrario all'eguaglianza dei cittadini davanti la legge. A sostegno di quest'ultimo modo di vedere la parte opponente allega: ehe il disposto deli 'art. 56 corrisponde non solo a quanto era contenuto prima nell'art. 163 della proeedura penale ma anche aUa . . , gmnsprudenza costantemente seguita nel Ticino; ehe deI resto per giustifieare un rieorso di diritto pubblieo, fondato sopra una lesione dell'art. 4 della eostituzione federale, non basta di allegare un perieol0 di violazione deI diritto di eguaglianza ma si deve provare ehe in altri easi simili il Tribunale abbi; agito diversamente; ehe le premesse sulle quali il rieorrente si fonda per provare l'ineguagIianza davanti al1a legge sono affatto fantastiehe ; ehe e una pura supposizione il ritenere ehe
::112 A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. un tribunale di appello voglia citare om l'imputato, ora il suo difensor&, unicamente per reeargli pregiudizio, indipendentemente da serie ragioni di tempo e di luogo ehe giustifieano il disposto querelato; parimenti ehe e fuori di luogo il supporre ehe vi possano essere dei difensori eosi poeo eonsei della loro missione da rifiutarsi di eomunieare al proprio cliente la rieevuta citazione solo pel futile pretesto di non essere obbligati aprestare uffieio di usciere. La parte Camponovo eonchiude per questi motivi alla rejezione deI rieorso. In diritto: 1. Il ricorrente eontesta l'applicazione avvenuta dell'art. 56 della legge organiea ticinese 1892 non perehe questo disposto di legge sia stäto applieato 0 interpretato in modo ineostituzionale, ma perehe il prineipio sul quale riposa, e sul quale e fondato pereib il giudizio impugnato, e eontrario a diritti individuali garantiti ai eittadini dallo Stato. II rieorso e diretto dunque in realta non eontro un dato disposto di legge, il quale nel easo conereto essendo stato posteriormente abrogato, non pub piu formare oggetto di una domanda in nullita, ma eontro la sentenza di appello 3 luglio 1896, di eui il rieorrente ehiede l'annullazione. L'eeeezionedi tardivita non e dunque fondata. Vedasi deI resto la giurisprudenza deI Tribunale federale, raee. 00. IX, 447; IV, 98; VI, 96, 480. 2. N el merito devesi fare astrazione di quanto ha allegato il rieorrente neli' intenzione di far eredere ehe l'entrata in vigore della legge organiea 1892 non abbia avuto per effetto di abrogare il disposto prima in vigore dell'art. 163 della proeedura penale. In quanto ehe oggetto deI rieorso e, eome fu gia osservato dinnanzi e come risulta dalle diehiarazioni esplicite deI rieorrente, non la questione d'applieazione dell'art. 56, ma l'ammissibilita dei principio in esso eontenuto e applieato al easo attuale. Riguardo aHa questione d'interpretazione, il rieorrente e anzi d'aeeordo eolla parte eivile e col giudiee di appello ehe in base all'art. 56 i1 Presidente deI Tribunale di appello ha piena faeolta di citare personalmente l'imputato 0 anche solo il di lui difensore e ehe, se il prevenuto non eompare, il tribunale possa proseguire e giudieare definitivamente 1. Rechtsverweigerung. No -152. 913 il processo. Trattandosi di una legge eantonale, questa Corte non ha d~ oecu~3rsi dell'esattezza 0 meno di questa opinione, ma solo dl esammare se, ammessa una simile interpretazione H. disposto dell'art .. ~6 violi i diritti della difesa quali furon~ npet~tamente sanCltI da questo Tribunale, come eonseguenza deI dlSposto dell'art. 4 della Costituzione federale. E ehe cib sia il caso e di tutta evidenza. Uno dei principü fondamentali sui quali riposa l'amministnizione della giustizia e che non si possa far luogo a condanna senza ehe le parti siano state regolarmente citate. Se come nel easo concreto si tratta di un proeesso penale, secondo un prineipio generalmente aecettato iI prevenuto ha il diritto non solo di esse re citato ma aneh~ di essere i~vitato personalmente a difendersi, oltr: all'arringa deI suo dlfensore. Ora non ha bisogno di esse re dimostrato ehe una eitazione intimata solamente all'avvoeato inearieato dell~ difesa non soddisfa a queste esigenze di proeedura. In ogm caso svanisee ogni dubbio in proposito quando, eome nel caso eoncreto, non solo il prevenuto non venne citato, ma non ~enne accordata la parola neppure all'avvoeato presentatosi In suo nome, e cib nonostante la sentenza prolata e una sentenza definitiva, non un giudizio puramente contumaciale. E di tutta evidenza ehe eon un simile modo di procedere i diritti della difesa e con essi Part. 4 della Costituzione federale si trovano violati. Per questi rnotivi il Tribunale federale pronuncia : Il ricorso e ammesso e la sentenza di appello 3 luglio 1896 annullata.