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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1895 BGE 21 I 736

1 janvier 1895·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,819 mots·~9 min·4

Texte intégral

136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [V. Abschnitt. Staatsverträge. einleitung am 26. ~l:prn 1892, in ~rgenteun ttleber bomiaiUert ttlar, noc'9 bafeloft, ar~ am ürte be~ angelilid)en l!3ertrag~~ abfc'9fuffe~, refibierte. ~reffen aber nac'9 bem @efagten mit QJcaug auf ~rgenteuU ttleber bie l!3orau~i~ungen bei3 ~rt. 1, ~of. 1, n0c'9 biejenigen be~ ~rt. 1, ~lif. 2 bei3 6taat~tlertragei3 3u, fo ttlar ba~ bortige @eric'9t, b. 1). baß 0:i))i(geric'9t l!3erfaiUeß, in 6ac'9clt nic'9t fom~eteltt. 6eine .reom~etena funn uuc'9 nic'9t aUß bel' bfo~elt ~utfac'ge uligefeitet werben, ba~ bel' 0d)u(bfc'gein tn ~tgen~ teuU 5u 6tanbe gefommen fei; tn bel' ~at tit ein fO(c'gei3 forum obligationis bem 6tuuti3l,)ertrage unbefannt. S)Qt Qlfo baß 0:itlif~ getic'9t l!3erfaUleß in fmgHc'9er 6ac'ge geurteilt, ol,me bie be3üg~ Hd)e .reom~eten3 3u oefiten, fo mu~te feinem ~ntfc'9eibe bie l!30((~ jlrrcfun/l ))erroeigert werben. :!>er gegenteUige &ntfc'geib bel' ßk tic'9ti3fommifjion Uri tft bal)er auf3ul)eoen. :!>emnac'9 l)at bai3 $Bunbeßgetic'9t erfan nt: :!>er IRefutß wirb aii3 oegrünbet erWirt unb bai3 Urteil bel' @eric'9ti3fommifjion Uri ))om 10. :!>caemoer 1894 wirb bemgema~ aufgel)ooen. n. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie. 96. Sentenza deZ 18 settembre 1895 nella causa Ilfanetti. A. Con sentenza 4 agosto 1894 deI Tribunale penale di Firenze, 3a sezione penale, Enrico lVIanetti di Firenze, fu, in applicazione degli art. 413 e 79 deI Codice penale, e 568 e 569 deI Codice di procedura penaIe, dichiarato coipevole deI delitto di truffa e condannato aHa reclusione per un anno ed aHa multa di lire 200, oltre ai danni da liquidarsi ed alle spese deI procedimento. Tale sentenza fn poi confermata in appello il 5 febbrajo 1895. Nel frattempo il Manetti essendosi reso Iatitante, il Procuratore deI Re presso il Tribunale civile epenale di Firenze, in data 25 maggio 1895, spicco II. Auslieferungsvertrag mit Halien. No 96. 737 contro di Iui mandato di cattura. Saputosi poi ehe il Manetti si era rifugiato in Isvizzera> a Lugano, il R. Console in questa citta, in base al detto mandato di cattura chiese ed ottenne dal Consiglio di Stato deI Cantone Ticino Ia carcerazione provYisoria deI Manetti. Piu tardi, con nfficio deI 19 agosto 1895, la Legazione d' Italia a Berna ne chiese l' estradizione producendo una copia legalizzata della sentenza 4 agosto 1894. Sulla quale domanda interrogato il Manetti se intendeva opporsi, rispose di farvi formale opposizione, incaricando l'avv. Natale Rusca di stendere il relativo ricorso. B. Detto ricorso, in data deI 23 agosto 1895, fa capo ai seguenti argomenti. Il Manetti fu condannato per truffa a danno di Marri Don Agostino (vedi sentenza 4 agosto 1894). Ora malgrado ehe il Marri in detto giudizio avesse dichiarato di desistere daIl' azione penale, il Tribunale ebbe tuttavia a condannare il Manetti come coipevole di truffa. Aggravatosi quest' ultimo presso la Corte d'appello di Firenze, Don Agostino Marri rinnovava la sua dichiarazione di desistet'e dalla sporta querela a favore deI Manetti; della quale dichiarazione fu steso espresso verbale. Ora l' accusa per delitto di truffa semplice scampare se la parte lesa non s;iorge querela 0 se vi recede prima ehe sia emanata una sentenza definitiva. (Art. 379 e 380 Codice penale tic.). Secondo il Codice penale italiano sembra perb ehe la truffa sia sempre perseguibile anche senza querela di parte e nonostante recesso della parte lesa. Comunque sia, essere un principio ricollosciuto in materia di estradizione ehe il faUo costituente il delitto per cui l'estradizione viene chiesta debba essere perseguibile tanto nello stato riehiedente ehe in quello richiesto. Su questo criterio essere fondato anehe il disposto dell' art. 4 deI trattato itaIo-svizzero ehe rifiuta l'estradizione quando secondo le leggi deI paese richiesto vi e prescrizione den' azione 0 della pena. Lo stesso aver luogo anche pel recesso delI' azionb penale ehe e un modo di estinzione delI' azione pari alIa prescrizione. Dovendosi pertanto secondo la legge ticinese ritenet'si estinta l'azione pen·t!e per truffa, l'estradizione deI Manetti non pub essere accordata.

738 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt, Staatsverträge. C. Conformemente all' art. 23 della legge federale sull' estradizione agli stati esteri, il Consiglio federale, eon ufficio deI 4 settembre 1895, rimetteva gli atti della causa a questa Corte, unendovi il preavviso deI Proeuratore generale della Confederazione. Questi eonehiude al rigetto dell' opposizione sostenendo ehe il trattato italo-svizzero non fa dipendere l'estradizione dalla questione, se il fatto eostituente il delitto sia 0 no perseguibile in ambedue gli stati. Inoltre il delitto in questione non essere eontemplato dagli art. 379 e 380, ma bensi daIl' art. 384 deI Codiee penale ticinese, ehe eontempla il delitto di frode. II Tribunale federale ha preso in considerazione : 1. Parte riehiedente e il G-overno italiano, il quale si rivolse in via diplomatiea al Consiglio federale. La domanda relativa trovasi eorredata da eopie autentiehe della sentenza di eondanna in data 4 agosto 1894 edel mandato di eattura emanato dal proeuratore deI Re presso il Tribunale penale di Firenze, in data 25 maggio 1895. Entrambi questi doeumenti indieano Ia natura e Ia gravita dei delitti perseguiti, noneM i disposti della Iegge penaie applieati 0 applieabili. In oltre, non verte eontroversia sul fatto ehe I' individuo in questione, arrestato a Lugano, e identieo eol Manetti, eondannato a Firenze. Date queste eireostanze, i requisiti den' estradizione quanta aHa forma (art. 9 deI trattato fra Ia Svizzera e l'Italia per Ia reeiproea estradizione dei deliquenti) devono diehiararsi adempiti, e non resta a esaminare ehe raltra questione se rieorrano 0 meno nel eonereto easo i requisiti d'ordine materiale, neeessari pereM possa essere aeeorJata l' estradizione. 2. Lo nega il rieorrente allegando ehe l'estradizione non puo essere aeeordata ehe nel ca so ove il delitto in questione sia punibile seeondo le leggi tanto dello stato riehiedente quanta di quello riehiesto. Detto requisito maneare nel easo attuale e questa maneanza doversi eonstatare dal Tribunale federale nel medesimo modo ehe quest' ultimo dovrebbe eonstatare in un dato easo l' esistenza della preserizione; I' estradizione doversi in eonseguenza negare. Su di eio si osservi : H. Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 96. 739 E bensl ve~'o ehe la Iegge federale sull' estradizione, nel suo art. 3, eontiene il disposto ehe l' estradizione si possa aeeordare per i delitti ivi enumerati, qualora dessi delitti siano punibili tanto seeondo Ie Ieggi deI paese di rifugio quando seeondo quelle dello stato riehiedente. In eonereto pero si tratta di una causa d' estradizione fra Ia Svizzera el' Italia ; fra questi due stati esiste un trattato sulla reciproea estradizione dei deliquenti, e eioe il trattato 22 Iuglio 1868; ora in questo trattato non trovasi espressa Ia disposizione deIl'art. 3 leg. cit. Si potrebbe bensl esaminare se ciononostante il preseritto den' art. 3 possa appliearsi anehe nei easi sottoposti al trattato. Ma in eonereto Ia questione non ha bisogno di essere risolta. ImperoeeM, supposto anehe eol rieorrente ehe Ia questione si debba risolvere affermativamente, e ehe quindi si debba far dipendere l' estradizione dal fatto ehe il reato in questhme sia punibile. seeondo ambedue le leggi, l'estradizione dovrebbe nondimeno aeeordarsi. E eio pel motivo ehe nel easo attuale Ia eondizione supposta eol rieorrente si troverebbe essa pure adempita. In realta, il reato in questione e punibile tanto nel Regno d'Italia, riehiedente l'estradizione, ehe nel . Cantone Ticino, rifugio dei deliquente. L'estradizione e riehiesta per inganno 0 frode (Betrug, fraude ; vedi il trattato) ora e evidente co me questo delitto, previsto nel trattato, art. 2 N° 12, sia punibile in Italia. Ne tratta il Codiee penale italiano nel suo art. 413, il quale stabilisee : «Chiunque, eon artifizi 0 raggiri atti a ingannare 0 a sorprendere l'altrui buona fede, indueendo alcuno in errore, proeura a se 0 ad altri un ingiusto prontto eon altrui danno, e punito eon Ia reelnsione sin a 3 anni e eon Ia multa ..... » Inoitre, il Codiee italiano non diehiara l'inganno (<< truffa » ) perseguibile soltanto a querela delI' offeso, e molto meno aneora dispone ehe Ia remissione delI' offeso, nei delitti di frode, estingue l' azione penale, cio ehe deI resto non ha affermato neppure il rieorrente. E difatti, il medesimo, insieme a eerto Vegni fu, in applieazione degli art. 413 e 79 dei Codiee penale italiano, eondannato tanto in prima istanza quanta in sede di appello, malgrado Ia remissione della querela da parte den' offeso, «per

740 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. avere, eon raggiri ed artifizi fraudolenti atti a sorprendere l'altrui buona fede, indotto il signor Marri Agostino a rilasciare loro tre eambiali, una di lire 3000, la seconda di lire 2000, e la terza di lire 1000, facendogli credere ehe col ricavo delle medesime mediante sconto avrebbero potuto sostenere le spese occorrenti per la impresa gia assunta al teatro delle Muse di Ancona con sussidio di lire 9000 per la rappresentazione di opere musicali nel prossimo carnevale, e tutto eib eontro veritä, proeurando eosl un ingiusto profitto a loro stessi collo seonto di due delle suddette cambiali in danno deI detto Marri.» E questo indubbiamente il fattispecie delI' inganno (<< truffa »giusta il Codice penale italiano). TI ll1edesimo fattispecie poi e anche punibile nel Cantone Ticino, qui perb sotto il titolo di frode (vedi sentenza deI Tribunale federale nella causa dei coniugi Hardwin, in data 25 novembre 1893). E nel Ticino pure non e menomamente riehiesta la querela della parte lesa, ne l' azione penale si estingue per la remissione della medesima. Cib fu bens! eontestato dal rieorrente col dire ehe a termini deI Codice penale ticinese la truffa' non e perseguibile ehe a querela delI' offeso, la quale ora non sussisterebbe; maneare quindi il requisito sostanziale delIa punibilita deI reato seeondo ambedue le legislazioni in diseorso. Ma questo ragionamento ha per base il supposto ehe la truffa deI Codice penale ticinese, art. 379 e 380, sia identica con quella deI Codice penale italiano, art. 413, e eome quest' ultima significhi al delitto d' inganno. Ora tale non eileaso. Difatti, mentre truffa nella legge italiana significa inganno 0 frode, nella legge ticinese la stessa parola truffa vale appropriazione indebita. E per quest' ultima ehe l'art. 380 Codiee penale ticinese riehiede la querela deU' offeso. Ma nel easo eonereto s' intende come non possa riIevare eib ehe la legge tieinese preserive intorno an' appropriazione indebita, non trattandosi qui di simile reato, ma bens! d' inganno. E l' inganno, eome fn dimostrato qui sopra, tanto in Italia quanta nel Cantone Ticino e perseguibile indipendentemente da una querela di parte e malgrado la remissione della medesima. ~ e risulta ehe nella presente fatti specie H. Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 96. 741 'e soddisfatto anehe aHa condizione delI' art. 3 legge federale, onde la relativa eecezione deI ricorrente si appalesa malfondato. Inoltre, la querela di parte non essendo in eonereto necessaria, e inutile esaminare se in casi perseguibili soltanto a querela delI' offeso, la maneanza deHa medesima, in modo analogo aHa prescrizione (art. 4 deI trattato), debba avere per conseguenza il rifiuto della domanda d'estradizione. Percio il Tribunale federale pronu,ncia : L'estradizione di Enrico Manetti, di Firenze, condannato per truffa, alle autorita italiane, e accordata.

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