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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 02.04.1887 BGE 13 I 135

2 avril 1887·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·7,814 mots·~39 min·3

Texte intégral

134 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. le~t wären, W(t~ fie übrigeng, - ll'e~iell besüglid) ~tt. 37 bet matur ber Gad)e nad), - llnmögItd) ~ätten t~nn fönnen, in:: bem feine merfaffunggbeftimmnngen befte~en, ttleld)e befonbere @Strafen für 'oie ~eifUid)en bedangen be~ie~unggttleife berbieten würben, biefelben unter bd gemeine ~ed)t AU fiellen. ~ller· bingg berufen fie fid) auf ~rt. 2 ~.·m., ttleld)er beftimmt: ,,:Iler >Bunb ~at ben ,Sttled: >Be~auvtung ber Uuab~ängigfeit beg $aterlanbeg gegen ~unen, ~anb~abung bon lllu~e unb Brb~ uung im 3nnern, Gd)u§ ber %rei~eit unb ber ~edjte ber @ib" gen offen unb >Beförberung i~rer gemeinlamen @o~lfa~tt/ unb be~aul'ten lobann, bag refurrirte @efe§ llede§e bie %rei~eit unb 'oie ~ed)te ber @ibgenoffen unb ~inbere bie gemeinfame @o~lfa'l)d, anftatt biefe!be AU förbern. ~mein uad) ~rt. 113 >B.<m. unb 59 B .• @. ~(tt bag ~unbeggerid)t 'oie ~ed)te ber @ibgenoffen nur inl0ttleit AU fd)ü~en, alg biefelben in ber l'tantongllerfaffung eber ber >Buubegberfaffung ober ben in ~ugfüQrung berfelben edaffenen ~unbeggefe~en gettlä~deiftet unb beöüglid)e Gtteitig. feiten nid)t ben ~olHifd)en ~unbegbe~örben 3ur @debigung öU:: gettlielen linb. :Ilie ~erufung auf ~rt. 2 ~.<m. genügt ba~er 3ur ~egtÜnbung einer ftaatgred)tHd)en >Befd)ttler'oe beim ~un'oeg" getid)te nid)t, fonbern eg muf3 barget~an ttlerben, ban ein in ber !tantong. ober ~unbegllerfaffung an~brüdlid) gettlä~deifteteg fonftitutionelleg ~ed)t burd) 'oie angefod)tene merfügung bede§t ttlerbe, ttlag 'oie ~efut:tenten in easu, be3üglid) ber ~tt. 29 unb 37 eit., nad)öuttleifen nid)t einmal lleriud)t ~aben. Gellte iibrlgeng ber ~rt. 29 beg @efe~e~ f~äter in einer @eife auggelegt unb angettlenbet ttlerben, we!d)e benfelben, - ober tid)tiger gefagt beffen ~nttlenbung, - alg mit m:rt. 4g~.<m. ober anbern merfaffung~beftimmungen unberträglid) erfd)einen lieue, 10 ftünbe, ttlie bereitg oben bemetft wurbe, ben mede§ten un\lediiröt ba~ ~efd)ttlerbered)t bei: ben Auftänbigen ~unbegbe~örben öu. :I>emuad) 'I)at bag >Bunbeßgerid)t erfannt: :Iler ~eturg Gtel'l'ani, Gimen uni) ~runi wirb, fottleit befreit >Beurt~eilung in 'oie l'te~etens beg 5Sunbeggerid)teg fällt, im @Sinne ber @r\tlägungen alß unbegrünbet abgettliefen. IV. Gerichtsstand. N° 23. 23. Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa de Stoppani e consorti. 135 A. Addl i 0 settembre i884, il Consiglio federale. in suo proprio nome ed in quello deI eantone Tieino, stipulava eon la Santa Sede una eonvenzione (ratificata il 27/29 novembre suecessivo) « per regolare la sitllazione religiosa delle par- » rocehie deI eantone Ticino, » in virtu della quale (art. 1°) « le parrocehie stesse venivano eanonicamente staceate dalle » diocesi di l\1ilano e di Como e poste sotto l'amministra- » zione spirituale di un prelato, eol titolo di amministratore » apostolico deI cantone Tieino, » da nominarsi (art. 2) dalla Santa Sede. A qllest'ultimo riguardo, il verbale ehe aeeompagna Ja eonvenzione osserva perD ehe « il Consiglio federale » si riferisee, quanto aHa scelta della persona ehe sara chia- » mata a rivestire le funzioni di amministratore apostolico » deI Ticino, aHa eomunicazione fatta in proposito, il 20 » ottobre 1.883 da S. E. il cardinale Jacobini al presidente » deI Consiglio di Stato dcl eantone Ticino.» L'art. 3° della ridetta convenzione statuisce infine ehe «qualora il titolare » venisse amorire prima della organizzazione definitiva » delle parrocehie tieinesi, i1 Consiglio federale, il cantone » Ticino e Ia Santa Sede s'intenderanno per la prolllngazione » dell'amministrazione provvisoria come sopra istituita. » B. Nei eomizi deI 21. marzo 1.886, il popolo deI eantone Ticino aceettava una Iegge « sulla liberta della Chiesa caLto- » lica e sull' amministrazione dei beni ecc1esiastici, » ehe il Gran Consiglio ticinese avea votato il 28 dei precedente gennaio « al fine di porre la legislazione cantonale in armonia » con 1a surriferita convenzione, ecc. » e contro la quale i signori: 1. de Stoppani, R. Simen e avv. E. ßruni, inoltrarono presso questa Corte e presso il Consiglio federale, in nome deI « Comitat6liberale cantonale ticinese, » un rieorso 2'0/27 maggio 1886, all'uopo di ottenere ehe venisse cassata siccome contraria, sotto diversi aspetti, aHa costitutione fe-

136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. derale. Le ragioni a eui s'appoggia il rieorso eonsistono essenzialmente a dire : loche la legge in querela urta eontro I'art. 3 della eonvenzione t 0 settembre 1884 erart. 50 al 4° della eostituzione federale, perche instituisce un nuovo vescovado; 20 ehe reintroduee (art. 2, 3, 4, 7 § 1, 18, 19, 23,24, 28 e 36), eontrariamente all'art. 58 della eostituzione federale, la giurisdizione ecclesiastica; 3° ehe erea la mauo-morta e eoinvoJge uua offesa aHa guarentia della proprieta, in quanta (art. 5 e 6) sottrae i beni eeclesiastici ai comuni politici per eonsegnarii alle parroeehie di nuova formazione ; 4° ehe viola il prineipio dena liberta di eredenza e di coscienza (art. 49 della eostituzione federale) , in quanta priva ogni cittadino ehe esea dal grembo della Chiesa eattolico-romana deI suo diritlo di comproprieta sui beni ecclesiastici, e quelle proclarnato daU' art. 49 al. 6 ibidem, in quanta obbliga i eomuni, senza distinguere se sieno eomposti di cattolici apostolici romani oppure di attinenti d'altre confessioni. a contribuire aHa congrua ; 5° ehe viola il disposto aIl'art. !'ii della costituzione federale eol riconoscere (art. 9) «a tutte le istituzioni e eause }) pie appartenenti alla Chiesa cattoliea la eapaeita giuridiea ; 6° ehe reea offesa ai diritti deI popolo, e implieitamente anche aHa eostituzione federale, nel mentre spoglia i eomuni delloro acquisito diritto aHa nomina dei parroci ;. 7° ehe sanziona a danno dei co muni nei quali sussistono dei eapitoli (art. 7), e per riguardo alla nomina cosi dei parroci come dei Consigli parrocchiali, un' eeeezione aHa regola generale, eontraria al principio dell' uguaglianza instituito dall' art. 4° della eostituzione federale . 8° ehe viola rart. 43 della eostitozi~ne federale eoll'attribuire al Consiglio di Stato la facolta di decidere in ultima istanza, ad esclusione quindi deI diritto di ricorso al Gran Consiglio ed alle autorita federali, le eontestazioni relative all' esereizio deI diritto di voto nelle assemblee parroeehiali, ecc. (art. 28) ; IV. Gerichtsstand. N° 23. 137 9° ehe ristabilisee le viete immunitil ecclesiastiche, in quanta abolisce le disposizioni deI eodiee penale eoncernenti i reati. dei mi~i~tri deI wllo e sopprime i1 placHo governativo. I f1eorrentl mvoeano d~ ul~imo, in modo speciale, gli art. 2 e 50 al. 20 della costltuzlOne federale e dichiarano di voler abband on are intieramente al libero apprezzamento delle autorita federali la soluzione deI quesito, se la legge di eui si tratta, debba essere annullata nella sua totalita, perche incompaLibile con le nostre iSlituzioni, coi diritti dei cittadini e eon quelli maestaLici deHo Stato, oppure se siano da eassare soltanto le singole disposizioni deHa medesima ehe il ricorso querela d'incostituzionalitil, nel qual easo ciaswna delle due autoritil, Consiglio e Tribunale federale, giudichera su quelle ehe cadono - secondo lei - nella propria eompetenza. C. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso di tempo presso il tribunale federale : le Mnnicipalita di venlisei co muni (Lugano, Semione, Pontetresa, Gentilino, Berzona, Pazzallo, Biasca, Gresso, Arogno. Maroggia, Melan.o, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago, Morcote, Chlasso, Cavagnago, Medeglia, ~Iergoscia, Mairengo, Someo, Boseo, Comologno, Viganello, Novaggio), quarantadue ciltadini di Loco, ceutotrentaeinque d'Intragna e centotredici di Loearno, le societa : la Ticinese, di San Franciseo ; Guglielmo Tell, di Londra ; la Fmnscini, di Parigi. D. NeUa sua memoria responsiva deI 15 ottobre 1886, il sigr . professore Dre K. P. König, di Berna, formolava - per incarico deI governo ticinese - le seguenti conclusioni : IoN on potere il tribunale federale entrare nel merito deI ricorso: a) perche i ricorrenti non aveano veste per insi- - nuarlo ; b) pereM manea in casu il primo estremo della proponibilita di un gravame di diritto pubblico, ossia l'ordinanza di un' autorita eantonale eontro cui sia diretto ; c) perehe l'inoltro deI ricorso non ebbe luogo entro il termine legale dei sessanta giorni.

138 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 2° Dovere il tribunale federale, subordinatamente, respingere il rieorso sieeome privo di fondamento. E. Sotto la data deli' 8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio di Stato dei eantone Tieino insinuava una protesta di ventinove eittadini deI eomune di Boseo, in Vallemaggia, «in » favore della legge di eui si ragiona e eontro l'adesione di » quel Munieipio al rieorso Stoppani e eonsorti. }) F. Le disposizioni della legge 28 gennaio,21 marzo 1886, contro Ie quali il ricorso e piu speeialmente diretto, so no deI tenore seguente : ART. 1°. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amministrazione d'un Ordinario proprio. ART. 2°. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) esereita Ia sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio dei cantone. ART. 3°. Il medesimo ha piena Iiberta nella seelta deI suo vicario e deI personale della sua eaneelleria, neUa pubblieazione delle sua lettere pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale ministero. Egli ha deI pari piena liberta di preserivere pubbliche preei ed altre opere pie, di ordinare sacre processioni, di regoI are i funerali dei eattoliei e tutte le altre funzioni religiose. Egli e pure eompletamente libero in tutto eio ehe riguarda Ia fondazione, l'ordinamento, l'istruzione e l'amministrazione deI seminario 0 seminarii deI eantone, e pera di nominare e rimovere i direttori, superiori e professori di tal i istituti. . A Iui spetta la seelta dei Iibri di testo per l'insegnamento della religione caltoliea e quella dei eateehisti ehe la debbonD insegnare. A lui solo e demandata Ia sorvegJianza sul c1ero, in tutto eio ehe si attiene alle eose ecc1esiastiche. In generale, l'Ordinario potra comunicare liberamente eol suo clero e popoIo, e questi potranno liberamente comunicare con lui. IV. Gerichtsstand. N° 23. 139 ART. 4°. Nessun membro deI cJero potra essere posto in istato d'accusa 0 processato presso i poteri civili, per qualsiasi causa ehe si riferisca aHa prestazione od al rifiuto di atti deI saero ministero od alla legittima liberta den' esereizio di questo ; ne gli si potra infliggere pena 0 multa quaisiasi, se non per crimini, delitti 0 trasgressioni eomuni, e sempre eolle guarentigie e nelle forme volute per gli altri cittadini. Quando un sacerdote sia rieonosciuto colpevole, non potra essere assoggettato ad altre pene, fuorcbe a quelle risguardanti la sua qualita di cittadino. Ogni volta ehe un membro deI clero verra arrestato 0 posto in istato d'aecusa, l'Ordinario ne sara informato daHa competente autorita, per quei provvedimenti d'ordine spirituale ehe fossero richiesti dalle eircostanze. ART. 5°. Le parrocehie e viee parrocchie attualmente esistenti e quelle ehe venissero in seguito istituite in eonformita della presente legge, sono dichiarate eome eorpi morali. ART. 6°. Sono parrocchiali, salvi i diritti acquisiti : a) I beni di eongrua e le chiese parrocehiali e viee-parroeehiali ; b) I beni di fabbrieerie destinati alla conservazione e servizio delle ehiese parroeehiaJi e vice-parrocehiali. ART. 7°. La nomina ai benefiei parroeehiali e viee-parroeehiali in quelle parroechie ehe non sono affidate ai eapitoli, e fatta dall' Assemblea parroeehiale a maggioranza di voti di tutti i eittadini cattoliei apostolici romani, eomponenti la parrocehia 0 viee-parrocehia ed aventi diritti di voto, presenti in assemblea. § L I benefici eapitolari sono conferiti a norma delle Ieggi e deereti eeclesiastici. § 2. I diritti dei patroni sui benefici di jus patronato privato, sono mantenuti. § 3. Nessun eletto potra entrare in possesso od assumere Ja direzione di una parroechia 0 vice-parroeehia, senza aver prima adempito a quanta prescrivono le leggi eecJesiasliehe. ART. 8°. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere /

140 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. interinalmente ai benefici vacanti, in cura d'anime, fino aHa nomina definitiva deI titolare. Gli economi spirituali da lui nominati entreranno immediätamente nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in luogo, avranno diritto aHa porzione deU'intera congrua deI beneficio, in ragione deI tempo duraute il quaJe avranno eserciLato il loro offieio. L'economo spirituale 0 delegato ad assistere interinalmente una parrocehia 0 vice-parroeehia vacante, ehe non potesse risiedere in essa od avesse gia nella stessa altro beneficio, avra diritto a percepire sulla eongrua parrocchiale 0 viceparrocchiale un equo compenso, ehe sara determinato dall'Ordinario, sentito il Consiglio parrocchiale. ART. 9°. E riconosciuta la capacita giuridica di tutte Ie istiLuzioni e cause pie appartenenti aHa Chiesa cattolica, nei limiti e sotto le garanzie delle vigenti leggi. ART. 10. Tutte le chiese, oralorii, luoghi e ben i sacri sono posti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di beni destinati a pubblico uso, nessuna soppressione od alienazione 0 commutazione degJi stessi, 0 distrazione ad altro uso, fosse pure anche dei soli frutti, non potra farsi senza l'assenso delrautorita ecclesiastica. ART. 18°. Sono di competenza deU' Assemblea parrocchiale : a) la nomina deI parroco 0 vice-parroco ; b) Ia nomina deI Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo di quanta e disposto aU'art. 13 ; c) La alienazione 0 commutazione di beni stabili appartenenti alle chiese parrocchiali 0 vice-parrocchiali; d) Le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in lite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con 0 senza ipoteca, a carico dei beni parrocchiali 0 vice-parrocchiali ; e) L'esame ed approvazione annuale dei conti della parrocchia. § 1. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizio ni delle leUere c e d di questo articolo e nulla, senza il CODsenso dell'Ordinario ° suo delegato. IV. Gerichtsstand. N° 23. 141 ART. 19°. I conti della parrocchia sono pure trasmessi, anno per anno, all'Ordinario, per la sua approvazione. ART. 22°. Le precedenti disposizioni non sono applicabili ai beni delle parrocehie affidate ai capitoli, i quali li amministrano e ne dispongono in conformita delloro istituto. ART. 23°. Le confraternite e Ie altre pie associazioni canonicamente istituite, amministrano Ijheramente i loro beni sotto la sorveglianza dell'Ordinario 0 suo delegato, a cui daranno annuo resoconto della loro amministrazione edelln adempimento degli oneri su quella gravitanti. ART. 24°. In nessun caso, gli a vanzi 0 giacenze di prodotti destinati al culto potranno essere convertiti ad altro uso ne pubblico ne privato, senza il consenso deIl'Ordinario. ART. 27°. In quelle parrocchie 0 vice-parrocchie dove Ia congrua 0 le spese di culto sono forniLe in tutto od in parte dal comune, restano in vigore le convenzioni 0 consuetudini attualmente esistenti a tale riguardo, riservate le disposizioni dell'art. 49 della costitllzione federale. ART. 28°. Le contestazioni relative all'esercizio dei diritto di voto nelle assemblee parrocchiali, aHa Ioro convocazione e tenuta alle loro deliberazioni, saranno decise dal commissario di distretto, salvo appello al Consiglio di Stato, colle Dorme stabiJite per le cause di amministrativo Don contenzioso. Quelle relative all'esercizio deI culto, sono di competenza dell'Ordinario. ART. 29°. Le autorita civili presteranno, se richieste, il loro appoggio alle autorita ecclesiastiche, perehe r ordine Don sia turbato durante le sacre funzioni, ne sieno impediti i pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento dei loro doyen, e perehe sieno eseguite le disposizioni dell'autorita ecclesiastica, prese in conformita della presente -legge. ART. 36°. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura d'anime sad.. tenutai dal Consiglio parrocchiale, che da i conti al delegato deH'Ordinario ed all'assemblea parrocchiale. § 1. Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate

142 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dal eapo deI eoliegio eapitoJare, ehe ne dara eonto aU'Ordinario ed al eapitolo. § 2. Se il benefieio vaeante e di jus patronato privato, l'amministrazione e gerita dai patroni, ehe ne daranno conto all'Ordinario. ART. 37°. Per Ia presente legge eessano di ave re vigore, unitamente a Lutte le leggi, deereti e ordinanze in eontraddizione colla medesima : a) le seguenti disposizioni deI codiee penale : Il n° 8 dell'art. 25, il § 2 dell'art. 101 ed il § 2 dell'art. 131 ; la parola - « ecclesiastiea)} - dei § 1° delI'art. 27, e le parole - «i ministri dei cuIto ) - delI'art. 134 ; tutto il eapo Vo dei titolo IIlo, Iibro 2° deI detto codiee; b) la Iegge civile-eeclesiastica deI 23 maggio 1855 ; c) Ie seguenti disposizioni della Jegge organica comunale; II lemma 2° delI 'art. 2; l'art. 37; Ja parola - «saeristani) - deH'art. 52 ; Ia lett. a) deI n° VIII delI 'art. 73; Ie parole - « e I'impedire la celebrazione di feste od altre funzioni non autorizzate)} - delJa lett. c) dei detto n° VIII deH'art. 73 ; la lett. i) deH'art. 80; la lett. c) delI 'art. 133 ; meno le parole - « orologi e campisanti;)} - la lett, c) deH'art. 149, e la parola - « 0 benefici » - della lett. e) dei detto artieolo. » Premessi, in linea di {atto e di diritto, i segttenti rQ,gionamenti: Sttlle eccezioni d' ordine : 10 Il governo convenuto impugna la rieevibilita delI' avanzato ricorso innanzitutto per Ia ragione ehe s'indirizza eontro una legge emanata dall'autorita legisIativa e dal popolo aeeettata. Una legge, esso diee, non contiene la decisione di un singolo caso, ma una norma generale, Ia quale non eresce in cosa giudieata anche quando non sia stata fatta - durante i sessanta giorni -l'oggetto di un gravame, perocehe sebbene la legge - come tale - sia rimasta inoppugnata, le singole applicazioni della medesima possono IV. Gerichtsstand. N° 23. 14S querelarsi invece in ogni temp?; una legg? quindi. non P?? essere considerata come una dl quelle ordtnanze dl a~tor~t~ cantonali, contro le q~ali solt~nto, possono venire ,dIr~ttl 1 ricorsi di diritto pubbhco che 11 trIbunale federale e, gmsta l'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale , chiamato a giudieare. .,.,., Senonche il tribunale federale ha gla flconoscmto a pm riprese, doversi ritenere eomprese nel .vo~abolo o:dinanze (Verfügungen, deeision.s) di .cui si serve !l Cltato ~rtlco.lo 59, anehe le leggi cantonah, e VI ha tanto mmor motivo dl stac- -earsi da cosiffatta interpretazione, in quanto, per una parte, sia notorio ehe gia prima deI 1875, il Con~igli.o e.l' As?e~ble~ federale hanno eonsentito ad oceuparsl dl flcorSI direttl contro leggi cantonali per titolo d'ineostituzionalita d,elle stesse e, d'altra parte, non s'incontri nel!a legge. orgamco: giudiziaria assolutamente ~ulla"che ae.eenm .a ?a~bI3~e~t~ dl sorta in argomento, e specle all mtenzlOne d~ llI~ltar~ Il dlfltt~ .di ricorso alle decisioni di autorita cantonah nel casl concrett .di contestazione; non cade poi dubbio intorno a ~io ehe l'autoritalegislativa appartiene essa pure al novero dl quelle ehe il ripetuto articolo 59 m?nziona,. .' . E bensi vero ehe nellmguagglO ordmarlO la parola {( ordlnanze}) non suol essere estesa eziandio alle leggi, ma non puo negarsi neppure. che la sua ?ompren,sio~e nel ~~nso gener'ale di qualsivogha «emanaZlOne}) dl un au~oflta non fa necessariamente violenza al di lei naturale sigmfieato ed ha per se, oltre aHa gia mentovata pratica, anche il testo dell'art. H3, n° 3 della costituzione federale, a ten?r ~el qual~ il tribunale federale e chiamato in genere a glUdicare sm ricorsi per violazione di diritti eostituz~onali ?ei eittadi~i, co me pure su quelli di privati per violazIOne dl concordatl e di trattati. .. La sollevata eccezione si appalesa di conseguenza, per clO ehe riguarda gli estremi della obbietti.va ammis?ibilita deI ricorso, eome non Jgiustificata. RelatIvamente mveee aHa legittimazione personale dei rieorrenti importa sieur~m~nte, {Juando iI rielamo sia diretto contro uua legge, che I flcor-

144 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. renti stessi, siano poi persone private 0 corporazioni, alle- . ghino di essere essi medesimi intaccati direttamente da questa legge nei loro diritti costituzionali. Non pUD quindi bastare che si asseveri, essere tale violazione destinata, per avventura, ad avverarsi phi tardi, ci oe quando ricorrano fatti e circostanze, il realizzarsi dei quali 11, per 10 meno rispetto al tempo, incerto affatto. }Ia con'lerra per ogni singolo capo di gravame, il quale cada neUa cornpetenza della Corte, ricercare: se le disposizioni della legge, contro cui e rivolto, violino gia ora, eorne fu detto, e direttarnente, dei diritti costituzionali dei rieorrenli. 2° Entro questi limiti e sotto ]a prefata riserva i rieorrenti vogliono essere eonsiderati eorne autorizzati a sporgere l'avanzato riclamo ed e quindi mestieri scartare anche la seconda eecezione preliminare dei governo convenuto, ehe aHa veste processuale dei medesimi si riferisce. Se non puö mettersi in dubbio che il « Comitato delI' associazione patrio- )} tica liberale ticinese, » nel eui norne il ricorso fu introdotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giuridica ne eorporazione a sensi dell'invocato art. 39 deUa legge snll' organizzazione giudiziaria federale, e ehe ]a ]egge in querela non toeea per nuUa ai diritti ne de] eomitato, ne dell' assoeiazione eome tale, - non pUD d'altro canto neppure contestarsi ehe i signori de Stoppani, Simen e Bruni, quali cittadini deI cantone Tieino, e in quanta alleghino essere i loro prop~'i diritti eostituzionali dalla ripetuta legge offesi, sono personalmente autorizzati a ehiedere ehe l'autorita federale assuma il ricorso, a riguardo loro, in esame. 3° Fondata, per eonverso, appare senz' altro la terza eecezione, della tardivita, in quanta essa eoneerna le eosi dette « diehiarazioni di adesione» da parte di Municipii, di privati e di societa, le quali furono tutte prodotte assai tempo dopo traseorso il termine dei sessanta giorni dalla entrata in vigore 0 rispettivamente dalla publieazione delI' impugnata legge, e ci oe apartire da113 luglio 1886 soltanto. Cosiffatte dichiarazioni non sono invero da considerarsi eome altrettanti « interventi accessorii, }) pereM non soddisfanno punto IV. Gerichtsstand. N° 23. 145 alle condizioni pei medesimi riehieste, ma si appalesano piuttosto eome delle diehiarazioni indipendenti di rieorso ehe si associano, eost nelle conelusioni eome nel1a motivazione loro, al rielamo originario dei signori Stoppani e eonsorti. Il fatale dei sessanta giorni vale dunque anche per esse, e poiche non venne osservato, il tribunale deve neeessariamente respingerle senz' aHro. 4° Alquanto dubbia si presenta la quistione relativarnente al ricorso dei signori Stoppani, Simen e Bruni. La ]egge in parola, accettata dal Gran Consiglio il 28 gennaio e dal popolo dei eantone Tieino il 2'1 marzo dei 1886, fu pubblieata nel foglio officiale ticinese deI 26 stesso marzo; il ricorso all'ineontro venne eonsegnato all'officio postale di Bellinzona soltanto il 27 dei sueeessivo maggio, ovverosia nel 62mo giorno dalla pubblieazione della legge contro cui era diretto. Senonehe, eon apposita memoria dei 2 novembre po. po., in risposta alla mossa eecezione, i rieorrenti espongono sull'argomento quanta segue : « La legge ~8 gennaio 1886 non viola soltanto i diritti individuali dei eittadini, ma eziandio e sopratutlo delle disposizioni eostituzionali saneite a tutela di un interesse d' ordine pubblieo, epperD il fatale dei sessanta giorni non le pUD essere, giusta la pratiea eostante deI tribunale federale (v. le sentenze nelle eause Bühler-Gmür, Graf, de Pury e Arnold) , applieato. E 10 potesse anehe in tesi generale, non 10 potrebbe nel caso partieolare in presenza delle disposizioni legislative tieinesi ehe governano la pubblicazione delle leggi. Per l'art. 2 deI codice eivile, difatti, « una legge non e operativa se non dopo la sua promulgazione, » e l'art. 2 della legge 2 giugno i843 (eonfermato neIl'art. 7 deI regolamento 24 dieembre 18lJO) designa quale organa di pubblicazione iI {oglio officiale, mentre per I'art. 8 lett. adel dianzi citato regolamenta le Municipalita hanno l'obbligo di far affiggere il {oglio officiale nel giorno festivo piu vieino. Ora il foglio officiale dei 26 marzo 1886 ndn pote, a causa della rieorrenza - nel 25 dO. - della festa de]la Madonna (nel qual giorno gli operaj della tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato

146 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. eHa posta di Bellinzona se non Ia sera deI 27, e siecome il 28 cadeva in domeniea, eost la sua distribuzione in tutti i eomuni po te operarsi soltanto il 29 0 il 30 marzo. Gius~a Ie surriferite disposizioni di legge e regolamento l'affisslOn.e non ha dunque potuto avverdrsi in tutto il cantone se non Il 4: aprile (giorno festivo piu vieino) eil termine dei sessanta giorni vuol essere ealeolato solamente a datare da quest' ultimo giorno. » Codesta argomentazione non pu6 essere in ogni suo punto aeeolta. Non 10 puo essere segnatamente per ciö ehe riguarda la prima parte desunta dalla natura ossia dall' obbiettivo delia legge in contestazione, e consistente a dire ehe l'inoltro deI ricorso contro questa non era punto vincolato al fatale dei sessanta giorni in parola, attesoche quand'anche si volessero fare in concreto delle eceezioni analoghe a quelle ammesse nelle invocate sentenze di eui sopra, rispetto ai ricorsi BühJer-Gmür, Graf, de Pury e Arnold, non ricorrerebbero nel caso di cui si tratta le eondizioni di fatto e di diritto a tal uopo indispensabili. La rejezione deI diseorso diretto contro la legge eome tale, non togHe invero ehe se ne possano 9uerelare dappoi Ie singole applicazioni pratiche, ed e chlaro che i diriLti costituzionali dei eittadini sono bastevolmente salvoguardati, quando a quest'ultimi si eonceda di ricorrere al tribunale federale e contro la legge stessa entro i sessanta giorni dalla sua publicazione e contro la sua pratiea applieazione nei casi conereti in ogni tempo avvenire, senza distinguere se i 101'0 gravami s'indirizzino 0 no eontro la legge istessa. - Non 10 puö essere, deI pari, in quanta faceia coincidere il prineipio deI termine dei sessanta giorni coli' epoca alla quale Ia legge diventa, secondo il diritto cantonale, operativa, A tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria, eiö ehe fa statoe regola per l'inizio di detto termine e piuttosto la promulgazione, Ia divulgazione in genere, delia legge, beointeso perö nel sen so ehe laddove Ia pnbblicazione si operi al mezzo di un «foglio officiale, » non si avra. riguardo aHa data ehe porta il numero in quistiono di esso foglio, sibbene al giorno della sua efIettiva distribuzione, ovverosia a quello IV. Gerichtsstand. No 23. 147 nel quale il foglio e giunto a eognizione dei cittadini 0 poteva giunge.r 101'0 nelle .cire.ostanze no.rmali deI servizio postale. - Ora, Slecome Ia dIrezlOne deI CIreondario postale di Bellinzona eertifiea in atti, esse re stato il foglio officiale deI 26 marzo 1886 eonsegnato a quell:offi.eio ~a sera. deI 27, e giocoforza ammettere ehe la sua dlstnbuzlOne at destinatari avvenne . solta~to l'in?omani, 28 marzo, e pokte da questo medeslmo glOrno SI deve far deeorrere i1 prineipio deI termine dei sessanta giorni, ne viene ehe il ricorso affidato aHa ,posta il27 maggio suceessivo e da riteoersi iooltrato in tempo lltile. 5° Convien quindi ricercare se e fin dove la disamina deI merito .deI ,ricors? cornpeta al t~ib~uale federale, ed a questo proposlt? ~ ?a nmarcare ehe 1 neorrenti non si sono punto pronunclatl mtorno aHa competenza, ma limitati ad inoltrare una identiea memoria e presso il consiglio e presso il tribunale federale, eon cui propongono: piaceia ad entrambe le autorita, per quanta riguardi eiascuna di esse, annuHare come ineostituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dalrart. 09 della Iegge organico-giudiziaria federale risulta perö a beHa prima: a) ~adere nella eom~etenza deI Consiglio anziehe in quella deI tnburrale federale, 1 gravami aecampati dai rieorrenti in merito aHa eonvenzione di Berna ed agli articoli 50 al. 4, 4:? al. 2, 5! e.43 della eostituzione federale e gia. enuneiati pm sopra al nr! 10 , 4°, 5° e 8° della lettere B deI fattispecie' b) Spettare inveee al Tribunale federale il decidere intorn~ :a quelli ehe riflettono : I'art. 58 del1a costituzione federale (aboliziono della giurisdizione ecclesiastica), la gual'entia del1a proprieta. (ehe si assevera violata pel fatto deHa eonsegna dei ben i ecclesiastiei alle parroechie), l'art. 49 al. 6 cil. . {imposte sul culto) , la privazione dei eomuni deI 101'0 di- ,ritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei eomuni rispetto all'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo all'elezione deI CObsiglio parroechiaJe (art. 4: ib.), l'obbligo fatto alle autorita eivili di prestare il 101'0 appoggio alle autorita ecclesiastiche per l'eseeuzione delle risoluzioni di que- XIII - 1887 :11

148 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bnndesverfassung. ste (art: 29 della J~gge) einfine l'abolizione di varii disposti dei codlce penale CIrca i delitti eommessi da ministri deI eulto. . 6° A d~mostrare la fondatezza di eotale seeveramento, per CIÖ che rIsguarda la parte attribuita alle autorita politiehe della Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo : ehe l'art. 08 al. 4 della costituzione federale non appartiene al novero delle disposizioni eostituzionali affidate aHa protezione deI tribunale federale, non garantendo esso nessun diritto costituzionale dei cittadini, ~a unieamente le' prerog~tive della Confederazione, in tema di liberta ecclesiastiea,. dl fronte alla Santa Sede ed ai cantoni' ehe la eon~enzione {o settembre 1884, ehe iI ConsigIio fe-. derale ha eVIdentemente stipuIato in virtu dell'attributo che l'.art. 00 al. 4 della eostituzione federaJe gIi eonferisce, non r~entra n.ella c~t~gor~a d~i TraUati (coll'Estero), per la vioIa- . zwne dm quall 1 pnvat! (art. H3, n° 3 delJa costituzione f~derale e 09.Jett. b della legge organieo-giudiziaria) possono rIeorrere.aI tflb~naJe f?derale, ma vuol essere, dietro quanto sopra ed In eonslderazIOne deI suo eontenuto (ehe non attribuisce di~itti d~ sor~a ai privati) esclusivamente daI Consiglio federale medeslmo mterpretata ed eseguita ; ehe le eontestazioni relative all'art. 00 della eostituzione federale sono espressamente riservate aHa eognizione deI Consiglio edelI' AssembJea federale (art. 09 lett. b, n° 6 della legge organieo-giudiziaria); ehe altrettanto vale eziandio rispetto all'art. 43 ibidem circa il quale importa deI resto rimareare; ehe il querelat~ art. 28 della legge eeelesiastiea, eon eui -le eontestazioni relati~e .all'.esereizio deI diritto di voto nelle assemblee parrocehlah SI devolvono senza appello al Consiglio di Stato,. regol~ e puo regolare soltanto iI dirÜto di ricorso alle autorita cantonali, mentre non vuole oe pUD limitare eomeehessia. quello alle federali (ehe dipende oaturalmente dalle sole norme della legislazione federale), e ehe i rieorrenti non allegano nessuna disposizione eostituzionale aHa quale siasi reeato ofIesa eoll' escludere in detto articolo (28) il riclam() al Gran CODsiglio ; IV. Gerichtsstand. No 23. 149 ehe ravvisando i rieorrenti nella disposizione delJa legge, Ja quale priva ogni eittadino ehe esea dal grembo della eonfessione eattolica deI suo diritto di proprieta sui beni eeclesiastiei, una pena ineostituzionale, eontraria eioe alla liberia di eredenza e di eoseienza, e d'uopo supporre aver essi avuto di mi ra il 2° lemma delI'art. 49 della costituzione Cederale in forza deI quale ({nessuno puo ineorrere in pena di aIcun~ sorta a causa di opinioni religiose, » eppero di ricapo la violazione di una guarentia eostituzionale la eui salvaguardia e affidata 0 risp. assoggettata ai poteri politiei della Confederazione. Sul merito: 7° I rieorrenti eredono vedere una violazione delI'art. 58, aL 2" della costituzione federale, ovverosia un ristabilimento dell'abolita giurisdizione eeclesiastiea, DeI disposto degli articoli 2, 3, 4, 7 § 1, i8, 19, 23, 24, 28 e 36 della leggein discussione ed espongono a eonforto della loro opinione· per sommi eapi cio ehe segue : « E bensi vero ehe nel suo art. 2 la legge parIa solo di giurisdizione spirituale, ma i poteri ehe il legislatore coneede all'Ordinario vanno ben oltre i eonfini deI dominio puramente spirituale. La convenzione di Berna Cu piu corretta nel porre le parroechie tieinesi sotto l'amministratione spirituale del- I' Amministratore apostolieo. Qualsia giurisdizione ecelesiastiea, chiamisi poi spirituale 0 eivile, sacerdotale 0 laiea, e sempre in urto eoll'art. 58 eit., ehe non fa distinziorre veruna fra le varie sorta della medesima. In diritto canonieo, dei resto, la giurisdizione spirituale non si riferisee soltanto al dogma, sibbene anehe aHa dQttrina, aHa disciplina ed aHa morale. L' edueazione, p. es., e, secondo la dottrina cattolica, un dovere ed un privilegio deI elero; iI matrimonio e un saeramento e spetta di eonseguenza al dominio eselusi vo deI prete; l'esercizio deI ministero eeclesiastico tocca .eziandio aHa poIizia, all'igiene, al servizio militare, all' ordine pubblieo ; Ia morale abhraccia tutti i rami della legislazione, il codiee eiviJe epenale tutte le istituzioni. Laonde la giurisdi-

150 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. zione spirituale permettera al eIern d'immisehiarsi in tutto quanto eoneerne il matrimonio, il divorzio, l'edueazione, i funerali, illavoro dominieale, la vendita di libri, quella della earne nei giorni di magro, - nella votazione su tutte le leggi ehe toeeano davvieino ° da lontano ai privilegi ehe il eIern eattolieo pretende avere, eee. » L'art. 2 eit. e tanto piit perieoloso in quanto e seguito da un altro (art. 4) ehe assicura al eIern l'impunita per tutti i suoi atti risguardanti «la legittima liberta nell'esereizio deI suo saero ministero, » ed in quanto per l'art. 3 ibo l'Ordinario ha piena liberta nella publieazione delle sue lette re pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale ministero. - Segnatamente oltre i eonfini deI dominio puramente spirituale va il disposto dei § 1. 0 dell' art. 7, guista il quale ({ i benefici eapitolari sono eonferiti a norma delle leggi e decreti ecclesiastici, » mentre e noto ehe nella Svizzera nessuna legge e nessun deereto eeeIesiastieo puo essere applieato quando nou sia eonforme aHa eostituzione ed alle leggi eivili ; i benefici eapitolari sono beni e diritti Ia eui trasmissione non' pUD farsi se non aHa stregua delle disposizioni deI eodiee delle obligazioni 0 delle leggi diseusse e votate dalle autorita legisJati ve dei eantoni. - E altrettanto sia detto circa rart. '18 ibo in forza dei quale ({ la alienazione 0 eommutazione di beni stabili appartenenti alle ehiese parroehiali 0 viee-parroeehiali, le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in lile, a eontrarre debiti 0 altre obbligazioni, eon 0 senza ipoteea, a earieo dei beni parroeehiali 0 viee-parroechiali, }) abbisognano dei consenso dell'Ordinario 0 suo delegato, - circa gli art. '19, 23, 24 e 36 ehe assoggettano i conti annuali delle parroeehie all'approvazione dell'Ordinario e vietano ehe « gli avanzi 0 giacenze di prodotti destinati al culto vengano, senza il eonsenso di Iui, convertiti ad altro uso ne publieo ne privato » - einfine circa iI 20 lemma dell'art. 28,. a tenor deI quale « le contestazioni relative all'esercizio dei eulto sono di eompetenza di detto Ordinario. }} In realta, tuttavia, la supposta violazione non esiste punto. E dal eontesto della stessa legge e da quello della risposta IV. Gerichtsstand. No 23. 151 governativa al rieorso appare invero, non signifieare la querelata espressione di « giurisdizione eeclesiastiea» altra eosa fuoJ'ehe appunto l' equi valente di quella , eertamente piu esatta, adoperata neUa eonvenzione di Berna. E noto ehe i1 eriterio canonieo della giurisdizione eomprende in una e l'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta e non pUD dirsi quindi eon fondamento di ragione ehe coincida eon quello della {( giurisdizione ecclesiastiea, )} a sensi dell'invoeato art. ö8 a1. 2° della eostituzione federale. Tanto la genesi di questa disposizione eostituzionale, quanto il posto assegnatole nel sistema dei patto federale, ossia l'immediato suo eollegamento eon la garanzia deI giudiee costituzionaIe, ed il raffronto della medesima eon quella deli 'art. 49 e seguenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere per la giurisdizione eeclesiastiea abolita dal ripetuto art. ö8, al. 3° se non «l'amministrazione ecclesiastica della giustizia,» ehe e quanto dire Ia potestä. penale e la giurisdizione eivile ehe Ia ehiesa vorrebbe avoeare a se ed esereitare sopra easi Iitigiosi eonsiderati dall'autorita dello Stato - in antitesi, e vero, eol diritto eanonico - come vertenze dell'ordine laico. (sentenza deI tribunale federale nella causa della parroeehia eattoliea di Lueerna, Raee. off. IV, p. 510.) Nulla prova invece ehe -la legge tieinese ond' e rieorso estenda il coneetto della giurisdizione al di la dei limiti consentiti dal mentovato art. 58 al. 2°, ehe eioe non contempli eome tale soltanto l' amministrazione eeclesiastiea, ma voglia dichiarare le autorita ecclesiastiche 0 rispettivamente l'Ordinario eompetenti eziandio per l'esereizio della giurisdizione eontenziosa rispetto a qualsivoglia litigio privato 0 easo penale ordinario, ehe formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario proeedimento, e non solo relativamente a quelle vertenze ehe anche la legislazione laiea (speeie rart. 58 aL 2 del1a eostituzione federale) considera eome di ordine puramente ehiesastieo. Segnatamente non puo dirsi ehe le singole disposizioni aeeennate dai rieohenti mirino ad introdurre nel Ticino una siffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte eonferiscono al- I'Ordinario determinati, se anehe moIto estesi, attributi d'am-

152 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ministrazione e di vigilanza, m.a nessuna diesse 10 autorizza ad inquisire 0 a pronunciare in easi litigiosi e civili 0 penali), eompresivi quelli di genere matrimoniale. L'abolizioue dei plaeito governativo per le pastorali, eee., i preseritti relativi aHa trasmissione dei benefici eapitolari, il diritto di sorveglianza e approvazione dell'Ordinario in merito alle risoluzioni delle assemblee parroechiali circa l'amministrazione dei beni ecclesiastici,l'alienazione dei medesimi il condurre liti ~ ri~nardo loro ed all'ü~piego degli avanzi di prodotti destmatI al eulto,la faeolta dl pronunciare sulle eontestazioni relative all'esercizio deI eulto, non hanno ehe fare eolI'art. 58 al. 2° dalla costituzione federale, perche quivi non si tratta ~unto di c~si .e e.ivili e penali) litigiosi, i qual i possano formare loggetto dlelVlie 0 penale procedimento. E quanta al sapere se le eompetenze conferite dalla Iegge all'ordinario 0 risp. l'abuso delle medesime, p. es. in quanta riguarda il § 2° dell'.art..18, ur!i per aventura contro altre disposizioni della eostItuzlOne federale 0 cantonale, non e quistione da esaminarsi in questa sede di giudizio, atlesoehe ne il ricorso ne l'incarto in genere della causa vi diano argomento. 8° Relativamente al secondo gravame dei rieorrenti ehe risguarda: a) l'istituzione della cosi delta mano-morta e b) l'asserta restrizione della proprietit, ossia il fatto dell'avere la l~gge diehiarato beni della ehiesa dei beni appartenenti finora al co~uni politici e trasferito i medesimi in potere delle parrocehle (erette in persone giuridiche) che non li possono alienare senza il consenso dell'Ordinario, giovera osservare: Ad 0,: ehe i rieorrenti stessi non hanno fatto appello a qualsiasi disposizione eostituzionale, la quale proibisea, nel eantone Ticino, di vincolare I'alienazione di pubblici beni corr:unal.i (di qualunque sorta 0 eeclesiastiei soltanto) all'autoflzzaZlOne per parte delle superiori autorita deHo Stato 0 della chiesa, e non hanno nemmeno asserito ehe la costituzione tieinese guarantisea in genere la libera alienabilita dei pu?bliei b~ni (0 pe~ 10 meno di quelli eeclesiastici da parte dm eomum) 0 flchlegga per essa unicamente il consenso IV. Gerichtsstand. N° 23. 153 delle autorita laiche. Si sa d' aUro canto ehe simili restrizioni al diritto d'alienazione di pubblir.i beni esistono anehe in altri eantoni svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella destinazione di detti henl. . Ad b: ehe i ricorrenti non hanno legittima veste per sporgere quereia in argomento, ehe una simile questione non puo. deI resto, proporsi al mezzo di un ricorso di diritto pubblico einfine ehe i formolati gravami non ineontrano neUa legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva esplicitamente nel suo artieolo 6° i diritti acquisiti ed e ehiaro ehe il quesito : se a certi comuni 0 privati spettino dei diritti acquisiti sui beni ehe la legge stessa attribuisce come heni . ecclesiastici alle parroechie, non puö essere risoluto se non in -uno, causa civile, nella quale i eomuni medesimi 0 privati si presentino eome parti litiganti. 9° Contro l'aUendibilita dei terzo gravame desunto dai combinati articoli 27 della legge e 49 al. 6° deUa costituzione federale. ossia da una pretesa violazione di questo per opera di quelloj per la ragione ehe il primo ast ringe i comuni, senza distinguere se siano composti di eattolici-romani 0 di attinenti d'altre confessioni, a eorrispondere anehe in futuro le quote ~i eongrua ehe prestarono fin qui di loro spontanea volonta, - paria bastevolmente I'aggiunta di esso art. 27 nella quale sono espressamente « riservate)} le disposizioni dell'art. 49 eit. ~e vale iI dire, eome fanno i ricorrenti, ehe sifIatta riserva non basta per eiö che il legislatore ticinese consideri tali quote eome altrettante imposte. Prescindendo anche dal riflesso ehe dalla legge in querela non appare in nessun modo avere avuto illegislatore ticinese I'intendimento d'interpretare il riservato disposto della costituzione federale (art. 49 al. 6°) diversamente da quanta il legislatore e le autorita federali richieggano, - gli attinenti di altre assoeiazioni religiose, ehe. si volessero costringere in futuro, malgrado quella riserya ed in urto eol prefato disposto federaJe, a participare direttamente 0 indirettamente al pagamento delle spese deI culto delle parrocehie ticinesi, potranno invoeare in ogni tempo l'intervento di questa eorte. A quest'ora,

154 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. d'altronde, non si verifieano punto nel fattispeeie, massime riguardo ai rieorrenti, gli estremi di una tale sllpposizione. 10° Inesatto in fatto e il lamento dei rieorrenti relativo al diritto di nomina dei parroci, quand' essi dieono ehe la Iegge ha tolto questo diritto a tutti i eomuni deI eantone, ehe anzi, ad eeeezione delle sole parroeehie affidate ai eapitoJi (art. 7) essa 10 laseia loro in termini espressi. Vero ebene ehe nel riehiedere per Ia validita della nomina «l'approvazione dell'Ordinario, » eoll'attribuire a questi (art. 8) « l'eselusivo diritto di provvedere interinalmente ai benefici vaeanti in eura d'anime fino aHa nomina definitiva deI titolare}) e eoll'abbandonare agJi eeonomi spirituali da lui nominati le eongrue pro tempore deI relativo benefieio, Ia legge medesima ha essenzialmente ridotto - in eonfronto delle anteriori - Ja effettiva importanza di simile attributo dei eomuni. Ma poiehe ne la eostituzione cantonale ne la federale non contengono disposizioni di sorta, Ie quali restringano aI riguardo la potesta deI Iegislatore e poiehe, d'aItro Iato, non puo qui essere parola di veri diritti acquisiti dei comuni, iI rieorso non puo venire nemmeno da questo punto di vista aeeolto. E da notarsi, deI resto, ehe vi hanno anche dei cantoni, e persino protestanti, nei quali il diritto d'elezione dei parroei non appartiene ai comuni e ehe I'argomentazione dei rieorrenti eonsistente a dire, dovere Je autoritä. federali rieonoseere e proteggere eodesto diritto originario, natllrale e inalienabile deI popolo, qnand'anehe non sia dalla eostituzione esplieitamente guarantito, non trova neHo stato attuale deI pubblieo diritto svizzero nessun appoggio ne eonforto. 11 0 Alla presa in eonsiderazione de1la sueeessiva querela, ehe eonsiste a vedere una violazione dei diritti deI popo]o e della eostituzione federale nel disposto della legge ehe conferisce, neHe parroeehie (di Lugano, Loearno, BeIIinzona e Balerna) affidate a eapitoli, alI'autorita ecelesiastiea, anziehe ai eomuni, il diritto di nomina deI parroeo edel eonsiglio parroeehiale, ed al capitolo rispettivo quelIo di amministrare j beni ecclesiastiei, sta eontro di rieapo il riflesso gia esposto sotto lettel'a b deI eonsiderando 8°, eoneiossiaehe Ia legitti- IV. Gerichtsstand. N° 23. 155 mazione a sporgere riclamo in argomento non eompeta ai rieorrenti, sibbene - in prima linea almenD - ai eomnni medesimi ehe si asseverano pregiudieati nei Ioro diritti. Ne fa mestieri in eonereto caso d'indagare se, qualora in detti eomuui la maggioranza avesse digia aequiescito alle impugnate disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe aneora il diritto di rieorrere eontro queste al tribunale federale, poiehe i comuni medesimi non si sono in reaWl aneora pronuneiati su tale proposito e poieM d'altra parte non si rileva dagli atti ehe i rieorrenti 0 singoli fra essi vi appartengano, mentre fu gia detto ehe si presentano e rieorrono unieamente nella loro qualita di delegati dei «Comitato liberale eantonale ) e di eittadini tieines! in genere. E noto, deI resto, ehe tali rapporti sono rieonoseiuti anehe in altri eantoni, dove sussistono eapitoli (di eattedrali. eee.) di simil genere (V. la sentenza gia citata deI 7 dieembre 1878 a pag. öOö, vol. IV Raee. offie., e l'opera di Gareis e Zorn, « Staat und Kirche in der Schweiz, ) vol. 1° pag. 474 ss.) 12° I rieorrenti si lagnano in fine delle disposizioni degli art. 29 e 37 della legge 21 marzo 1886 ehe obbligano « le autorita eivili, se riehieste, aprestare il loro appoggio aUe eeclesiastiehe, affineM l'ordine non sia turbato durante Ie saere funzioni ne siano impediti i pastori della ehiesa ed i saeri ministri nelI'adempimento dei loro doveri, e perehe siano eseguite Ie disposizioni dell'autorita eeclesiastiea, prese in conformita della presente legge, }} e tolgono vigore ad una serie di preseritti deI eodiee penale ehe eontemplano in modo partieolare gli atti dei ministri deI eulto. Essi non indieano pero nessun disposto della costituzione federale 0 eantonale, il quale debba ritenersi dalle medesime violato, e non avrebbero neppure, per eio ehe risguarda segnatamente rart. 37 eit., potuto farIo, attesoeM nessuna eostituzione . riehiegga pene speciali per i ministri deI eulto, ne proibisea ehe questi venganofal comune diritto assoggettati. Riehiamann inveee ['art. 2 della costituzione federale, giusta il quale « Ia Lega ha per iseopo di sostenere l'indipenden~a }} della patria contro 10 straniero, di mantenere la tranquü-

156 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng. » lila e l'ordine nell'interno, di proteggere la liberta e i di- » ritti dei Confederati e di promuovere la loro comune pro- )} speritit, }) per inferirne Ia neeessita d'un intervento federale contro Ja entrata in vigore di una Iegge « ehe offende appunto Ie Iiberta ed i diritti dei Confederati» e « eompromette» anziehe promuovere, «Ja eomune prosperita » nel Ticino. Ma siceome pei combinati artieoli 113 della eostituzione federale e 59 delJa legge organieo-giudiziaria il tribunale non e tenuto a proteggere i diritti dei Confederati, se non in quanta questi siano « garantiti 0 dalla eostituzione » federale e dalle Ieggi relative aHa sua eseeuzione, 0 dalla }) costituzione delloro eantone » e 1e eon'testazioni di cui si tratta non siano demandate aI giudizio delle autorita politiehe della Confederazione, - cosi la sempliee invocazione deI riferito art. 2 non basta a giustificare presso il tribunale federale l'inoltro di un rieorso di diritto pubblieo. Üceorre, eioe, per di piu, ehe sia dimostrato, essersi fatto violenza nel caso partieolare ad un diritto eostituzionale ehe il patto federale 0 cantonale esplieitamente guarentiva; la qual' eosa i rieorren.i non hanno, - rispetto ai mentovati art. 29 e 37 della legge, - neppur tentato di rare. Che se rart. 29 eil. volesse, in progresso di tempo, venir interpretato e applieato per modo da rendere il suo eontesto 0 meglio l'attuazione di Jui ineoneiliabile eol tenore delI' art. 49 della eostituzione federale 0 di altre disposizioni eostituzionali, e manifesto, e fu giä osservato piu sopra, ehe la parte lesa eonservera pur sempre e intatta la faeolta d'invoeare a sua protezione la cornpetente autorita federale . Per tutti questi motivi, n Tribunale federale pronuneia : 11 rieorso dei signori de Stoppani, Simen e Bruni, in quanta la sua disamina eada, a sensi dei suesposti ragionamenti, nella competenza deI trihunale federale, e respinto corne privo di fondamento. V. Arreste. No 24. V. Arreste. - Saisies et sequestres. 24. Urt~eH »l)m 22. &.vril1887 in <5ad)en ~abermad)er. 157 A. m.m 28. &uguft 1886 ~atten @efd)äftßagent S. ~alter in @fd)eubad) un'o 9legl)~iant $tüner bafelbft, leljterer arß $ormun'o ber @ebrü'oer &n'oer~ub, für eine mro3efitoftenfor'oe~ . tung »l)n 222 ~r. 7 5 ~tß. an ~rau ~egina ~illmer geb. ~abermad)er, \tIo~n~aft in ~~am J beim @erid)UI.vrä~'oenten 1)on ~od)'oorf einen &rreft auf t'äterlid)eß @rbgut~aben ber <5d)ul'onetin (befte~en'o in einem &nt~eil an einem auf ber ;ßiegenfd)aft bet; 3. @. ~ommann i;n ~oot;, @emein'oe ~o~:n. rain, ~aftenben ~Hel) außge\tlirft. @:n ~tegegen »on ber lllegtna m3i'omer an baß ~un'oeßgedd)t gertd)teter lReturß \tIur'oe am 22. Dftober 1886 abge\tliefen. @ß \tlurne na~er»om @eri.d)tt;~ :vräfi'oenten \)on ~od)'oorf 'oie merfiei~erung beß »e~arrefhde~ @r{)gut~abenß angeor'onet unO au~getun'oet .. @egen. 'ote merjlet< gerung er~ob nun aber 'Der ~ru'oer 'oer ~egtna ~t'D~er,~aber~ mad)er l 30fef ~abermad)er in ~~am, @tn.!.j)ra~e, mtt ber :se. ~au.j)tung, baß »eratreitide @ut~aben ge~ore t~m, 'oa eß l~m »on 'oer lRegiua ~i'omer<~abermad)er am 4. Sanuar 1885 eigent~üm1id) abgetreten \tIor'oen Jet. Sn ~orge 'Dieler @infl'rad)e 1Uut'oe 'oie merjleigerung fiftid un'o et~J)ben 'oie &rreftne~n:er 'Ilm 5. 3anuar 1887 beim meöidt;gerid)te ~od)'oJ)rf etne ~rrefmagell gegen 3. ~abermad)erJ in \tIe1d)u fie beantragten, ber &neft lei alt; \tIl)~l gelegt gerid)tltd) ~u befcl)üljen un'o 'oie 1)om }Beftagten er~obene @infl'tad)e un'o ~enamatton auf 'oaß &rreftgut~aben ab3u\tleiien. ~er }Benagte S. ~abermad)er »e.r~ langte beim@eticl)t~.j)räfi'oenten »on ~od)'oorf m:bna~me 'oer tn . %olge l)iefer stlage auf 17. Sanuar 1887 »l)m }Be~idßgeticl)t ~od)borf erIaffenen ~itation, mit ber me~au.j)tung, 'Da~ }Beaidt;gerid)t ~od)'ootf fei nicl)t fom.j)etent, 'oa er nad) &rt." 59 &bfa§ 1 ~ .• m. an feinem ~o~norte belangt \tIet~en muffe. ~er @erid)tt;~räfi'oent \)on ~od)borf \tIieß burd) merfugung »om

BGE 13 I 135 — Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 02.04.1887 BGE 13 I 135 — Swissrulings