286 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. Auslieferungsvertrag mit Italien. Traite d'extradition avec l'Italie. 38. Sentenza nella causa Cipolloni. A. Con sentenza 30 ottobre 1884 il tribunale correzionale' di Aquila dichiarava « Cipolloni Giovanni, fu Bartolomeo, di Aquila, d'anni 43, proprietario, convinto colpevole di eccitamento, favore e facilitazione alla corruzione di Amelia Santelli, minore degli aflni Hl, - reato commesso in Aquila dall'aprile al luglio 1884,. - con l' aggravante d'incaricato a sorvegliare la condotta della medesima, edella recidiva, » e 10 condannava, in applicazione degli articoli 421, 422, 684, 123, 56, 72 e 75 dei codice penale e 569 della procedura penale, aHa pena deI eareere per Ia durata di anni einque, ai danni ehe di ragione verso la parte lesa ed alle spese deI procedimento. B. Aggravatosi il Cipolloni aHa Corte d'appello sedente in Aquila degli Abruzzi, questa, riformata in parte la surriferita sentenza ed applicati gli articoli 367, 419, 668 della procedura penale, 421 e t23 dei eodice penale dei Regno d'ltalia, dichiarava addi 14 gennaio 1885: « Non sussistere acarico delI' appellante Cipolloni l'aggravante deli' art. 422 ultimo comma « eodiee penale » (d'inearieato a sorvegliare la condotta dell.' A. S.); ritenuta invece per lui la recidiva in delitto, essa ridur.eva Ja pena deI eodice a soli quatro anni di eareere. }} Auslieferungsvertrag mit Italien. No 38. 287 C. Venuto a sapere ehe il Cipolloni si era rifugiato a Lugano, il R. governo italiano. ne faceva ehieder~, mediante note dei 2 e 7 andante magglO, dalla sua LegazlOne al Consiglio federale, sulla scorta delle ridette sentenze ed in conformita delle preserizioni dei relativo trattato in vigore fra i doe Stati (art. 10 e 2 N° 3 i. f.) l'arresto in prima e poseia Ia estradizione. D. A quest'ultima si opponeva pera il Cipolloni eou· particolareggiata memoria 8 detto maggio deI suo patroeinatore sig. avv. Agostino Soldati al Consiglio federale, neUa quale esponeva fra altre le seguenti eonsiderazioni: « L'ultimo eomma dei]' art. 2 N° 3 dei trattato 29 luglio t868 annovera fra i titoli di estradizione la eorruzione 0 prostituzione di minorenni da parte dei loro parenti 0 d'altre persone inearicate della loro sorveglianza. Ponendo a raffronto questo dispositivo dei trattato eol dispositivo deU'invoeata sentenza di eondanna, e facile seorgere come esso non possa essere invocato in odio deI rieorrente. Il tratlato contempla solo il fatto compittto della eorruzione 0 prostituzione da eui sorge una speciale configurazione di reato, distinta affatto dal sempliee eccitamento di eui il rieorrente venne ritenuto eolpevole. Ne e prova il disposto deU'art. 248 deI Codiee penale tieinese, da eui rilevasi non: potere giuridieamente prender vita il reato di corruzione, quando non riseontrasi I'elemento della seguita corruzione fisica deUa vittima delle colpevoli blandizie. L'eceitamento e la faeilitazione non potrebbero quindi, neUa piu larga ipotesi, essere eonsiderati che come conati 0 tentativi di corruzioni, cui non corrispose l'evento. D'onde conehiudes i ehe, come non puossi accordare l' estradizione per titolo di semplice tentativo di al tri maggiori reali, eosi a fortiori non 10 si puö pel caso in esame. « Che se da eiö si volesse preseindere per ammettel'e ehe sotto la formoia corruzione debba intendersi compreso anche il sempliee eeeitamento, eonverra por mente, ehe Ja eorruzione puö eostituire titolo di reato allora solo ehe assume u~ earattere di speciale gravitil e nequizia per essere opera dl parentj 0 di altre persone incarieate della sorveglianza dei
288 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. minorenni corrotti 0 prostituiti; il quale reato e espressamente contemplato anche dal Codice penale italiano (art. 422) come una speciale forma di delinquenza, che trae seco un' aggravante di pena. Bastera quindi porre in raffronto il letterale tenore deI traUato col dispositivo della senlenza della Corte di appelle di Aquila, per ravvisare quanta arbitraria ed ingiusta si appalesi la domanda dei governo italiano. E. Insistendo ci6 nullameno la Legazione italiana nella faHa istanza, il Consiglio federale sottoponeva - con suo officio deI 13 corrente maggio - la controversia, a sensi dell'art. 58 della legge suHa organizzazione giudiziaria federale, aHa de- .cisione di questa corte. Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti: i O Giusta l'articolo 58 della legge 2i giugno 18i4 sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtu dei relativi trattati vigenti, in qttanto ne sia contestata l' applieabilita. n detenuto Cipolloni ha contestato, in concreto, I'applicabilita dei trattato svizzero-italiano, tuttora in vigore, dei 22 luglio 1868, in forza deI quale la Regia legazione italiana ha ri- .chiesto la di lui estradizione; il Tribunale federale e quindi .chiamato senza piu a giudicare sulla fatta isLanza e deve, a quest'uopo, semplicemente esaminare : se siano 0 non siano attendibili le eccezioni contro la medesima sollevate. 2° Ora queste eccezioni consistono precipuamente a dire : da una parte, che mentre il ricorrente fu ritenuto colpevole di semplice eccitamento, il trattato contempla invece solo il fatto compiuto della corruzione 0 prostituzione, per I'ammissione deI quale il Codice penale ticinese richiede I'elemento della seguita corruzione fisica, e d'altra parte, ehe la COfrtlzione medesima non puo costituire titolo di estradizione, se non quando sia stata opera dei parenti 0 d'altre persone incaricate della sorveglianza dei minorenni corrotti. 3° Alla prima eccezione, Cl;e poggia essenzialmente sul rafIronlo col Codice penale in vigore nel cantone Ticino, sta contro il duplice rifIesso : ehe il Codiee penale ticinese punisce (articolo 255) anche i semplici « aLti di libidine non Auslieferuugsvertrag mit Italien. N° 38. 289 violenti, }} quando siano caduti sopra persona la quale, come I' Amelia Santelli, - nel momento dei fatto non abbia ancora compiuto gli anni dodici ; ehe 10 stesso Codice colpisee di pena (art. 57), quantunque in meno grave misura, anehe i semplici tentativi di reato, e ehe, tanto a sensi delle legislazioni penali italiana e ticinese, quanta a termini della giurisprudenza di questa Corte, la qualificazione di un reato abbraccia il reato consumato non solo, sebbene anche il « tentato, » quest'ultimo non rivestendo invero i caratteri coslituti vi di un delitto per se medesimo sussistente. (Vedasi la sentenza 11 marzo 1882 nella causa ~fontanari, Racc. off. VIII, p.86.) 4° Fondata e per converso la seconda eccezione, avvegnacche mentre l'invocata disposizione (art. 2 N° 3 i. f.) dei trattato svizzero-italiano dica espressamente : « L'estradizione dovra essere accordata per titolo di prostituzione 0 corruzione di minorenni da parte dei loro parenti 0 d'altre persone incaricate della toro sorvegtianza, » - la Corte di appello d'Aquila abbia invece testualmente dichiarato : non sussistere a cm'ieo del Cipolloni l'aggravante deli 'art. 422 dei Codice penale italiano, ossia Ia qualita di persona inearicata a sorvegliare la eondotta della {aneiulla, ece. Conseguentemente, iI Tribunale federale pronuncia: L'estradizione di Giovanni fu Bartolomeo Cipolloni, di Aquila, condannato per eccitamento, favore e facilitazione aHa corruzione di fanciulla d'eta inferiore agli anni quindici, non e accordata. XII -1886 19.