20. Sentenza del 30 agosto 1983 nella causa Cassa di compensazione dell'industria svizzera meccanica e metallurgica contro D. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
20. Sentenza del 30 agosto 1983 nella causa Cassa di compensazione dell'industria svizzera meccanica e metallurgica contro D. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Art. 52 LAVS, art. 81 al. 3 RAVS. Obligation de l'employeur de réparer le dommage. Lorsque l'employeur est une personne morale et que la caisse de compensation demande aux organes de cette dernière la réparation du dommage, l'action doit être intentée devant l'autorité de recours du canton où la personne morale a - ou avait antérieurement à sa faillite - son siège, sans égard au domicile des organes mis en cause.
Art. 52 LAVS, art. 81 cpv. 3 OAVS. Obbligo del datore di lavoro di risarcire i danni. Qualora il datore di lavoro sia persona giuridica e la cassa di compensazione chieda agli organi della stessa il risarcimento dei danni, l'azione dev'essere promossa davanti all'autorità di ricorso del cantone in cui la persona giuridica ha sede - o ebbe sede prima del fallimento - prescindendo dal domicilio degli organi in causa.