65. Sentenza 9 giugno 1961 nella causa A. c. Commissione cantonale di ricorso in materia d'imposte del Cantone Ticino.
65. Sentenza 9 giugno 1961 nella causa A. c. Commissione cantonale di ricorso in materia d'imposte del Cantone Ticino.
Art. 89 al. 2, seconde phrase AIN. 1. Le contribuable qui viole son obligation d'indiquer le nom de son créancier n'a pas le droit d'exiger que la dette soit dédulte des éléments imposables. (Consid. 2). 2. La disposition précitée ne permet cependant pas de considérer, à tous égards, comme inexistante du point de vue de la taxation, la dette que le contribuable a déclarée sans nommer son créancier. (Consid. 3).
Art. 89 cpv. 2, seconda frase, DIN. 1. Il contribuente che trasgredisce il suo dovere di indicare il nome del creditore non ha diritto di esigere la deduzione del suo debito dai suoi fattori imponibili (Consid. 2). 2. La suindicata disposizione non permette tuttavia di considerare come inesistente, ad ogni effetto di accertamento fiscale, un debito dichiarato da un contribuente senza indicare il nome del creditore (consid. 3).