Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_77/2025
Sentenza del 20 aprile 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali
Parrino, giudice presidente,
Beusch, Bollinger,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
rappresentati da C.________ AG,
e dall'avv. Rocco Bonzanigo,
ricorrenti,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
opponente,
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Imposta federale diretta, periodi fiscali 2012 e 2013,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 18 dicembre 2024 (80.2020.267).
Fatti
A.
A.a. Nella dichiarazione d'imposta 2012, i coniugi A.________ e B.________ hanno notificato un reddito di fr. xxx e una sostanza di fr. xxx. Il marito ha indicato redditi da attività lucrativa indipendente per fr. xxx e una sostanza aziendale di fr. xxx. Nella dichiarazione d'imposta 2013, essi hanno notificato un reddito negativo di fr. xxx e una sostanza di fr. xxx. Il reddito dell'attività lucrativa indipendente era di fr. xxx, mentre non vi era sostanza aziendale.
A.b. Per procedere all'imposizione 2012 e 2013, l'Ufficio di tassazione di... ha chiesto ai contribuenti una serie di documenti, tra cui i contratti di acquisto e vendita di 1'442'661 azioni di D.________ AG e il contratto di compravendita delle azioni E.________ AG. Il 5 dicembre 2016, il loro rappresentante ha risposto che, con la vendita delle azioni di D.________ AG, il contribuente aveva conseguito ricavi di fr. xxx, che gli erano stati versati in tre rate, nel 2012 e nel 2013. Inoltre, aveva beneficiato di un rimborso di capitale da parte di E.________ AG di fr. xxx (nel 2012 e nel 2013). Le azioni di E.________ AG e di D.________ AG, erano sostanza privata del contribuente.
A.c. Il 19 dicembre 2019, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha chiesto alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino di tassare il contribuente, ai fini dell'imposta federale diretta 2012, considerando che le azioni di D.________ AG facevano parte della sua sostanza commerciale e il ricavato della vendita delle azioni era da imporre come reddito da attività indipendente.
A.d. Il 31 agosto 2020, l'autorità fiscale ticinese ha organizzato un'audizione alla presenza dei contribuenti. In questo contesto, le parti hanno sottoscritto un verbale dal tenore che segue:
"Richiamati i diversi incontri avuti, nonché tutte le informazioni e documentazione ricevute, dopo approfondito esame e ampie discussioni con i rappresentanti dei contribuenti, con riferimento alla vendita delle azioni di D.________ AG realizzata nel 2012 dal contribuente, l'autorità tributaria determina l'imponibilità come segue:
Premesse
- Determinante per le conseguenze fiscali dell'operazione è il ruling rilasciato a E.________ AG il 10 settembre 2002 dal Cantone sede... e riguardante aspetti riferiti sia alle società sia agli azionisti (della E.________ AG) coinvolti nell'operazione, che è stato applicato dalle Autorità fiscali di vari cantoni ove risiedevano gli azionisti. Come si evince dal menzionato ruling, che si richiama alla dettagliata presentazione 15 agosto 2002 dei consulenti fiscali, si riconosce che le azioni di E.________ AG di proprietà del contribuente facciano parte della sua sostanza privata.
- Anche le 28'000 azioni che il contribuente ha potuto acquisire al valore calcolato secondo la formula nell'ambito del piano di partecipazione dei soci e dei collaboratori di cui ha potuto beneficiare dall'aprile 2008, sono qualificate facenti parte della sua sostanza privata.
Con la vendita delle azioni di D.________ AG (sostanza privata del contribuente), soltanto la plusvalenza conseguita proporzionalmente alle 28'000 azioni acquisite nell'ambito del piano di partecipazione di cui sopra è sottoposta ad imposizione ai fini dell'imposta cantonale e imposta federale diretta 2012 per la differenza tra il valore calcolato secondo la formula al momento della vendita ed il valore realizzato.
Tenuto conto delle circostanze del caso e in particolare della grande complessità dei calcoli, tale plusvalenza viene accertata dall'autorità di tassazione in CHF xxx per azione.
Ne consegue un reddito imponibile di CHF xxx in capo al contribuente, integralmente sottoposto ad imposizione nel Canton Ticino (senza riparto intercantonale).
Il contribuente accetta l'imposizione così determinata.
Si informa il contribuente che copia della decisione di tassazione sarà trasmessa all'AFC, sezione imposta federale diretta"
B.
Con decisione del 2 dicembre 2020, l'Ufficio di tassazione di... ha notificato ai contribuenti la tassazione per il 2012 in materia di imposta federale diretta, commisurando il reddito in fr. xxx. Nel reddito da attività dipendente, ha considerato anche l'importo di fr. xxx, proveniente dalla vendita di 28'000 azioni di D.________ AG, con la motivazione "reddito rettificato sulla base dei dati accertati e come da verbale di audizione sottoscritto il... 2020 con la Divisione delle contribuzioni". Con ulteriore decisione del 2 dicembre 2020, l'Ufficio di tassazione di... ha notificato ai contribuenti la tassazione per il 2013 in materia di imposta federale diretta, commisurando il reddito in fr. 0.-.
C.
C.a. Con ricorsi del 21 dicembre 2020, formulati giusta l'art. 141 LIFD (RS 642.11), che regola le condizioni di ricorso dell'autorità di vigilanza, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha impugnato le decisioni di tassazione in materia di imposta federale diretta 2012 e 2013 davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Per il 2012, chiedeva di assoggettare all'imposta federale diretta l'importo di fr. xxx, relativo alla vendita delle azioni di D.________ AG alla Cooperativa F.________, quale reddito da attività indipendente. Per il 2013, chiedeva che il reddito dell'attività indipendente fosse stabilito in fr. xxx.
C.b. Con sentenza del 18 dicembre 2024, la Corte cantonale ha accolto il ricorso per quanto riguarda il periodo fiscale 2012, decidendo che fra i redditi imponibili andava incluso l'utile in capitale conseguito con la vendita delle azioni di D.________ AG alla Cooperativa F.________, dedotti eventuali costi da determinare. Per quanto riguarda il periodo fiscale 2013, il ricorso è stato respinto.
D.
D.a. Il 3 febbraio 2025, A.________ e B.________ hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui domandano che le decisioni di tassazione del 2 dicembre 2020, relative ai periodi fiscali 2012 e 2013, siano confermate.
D.b. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha chiesto che il gravame sia respinto. La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino si è rimessa al giudizio di questa Corte. In replica, i ricorrenti hanno confermato la loro posizione.
Diritto
1.
L'impugnativa, con cui è domandata la conferma delle decisioni di tassazione emesse il 2 dicembre 2020 sia per il periodo fiscale 2012 che per il periodo fiscale 2013, è stata inoltrata in tedesco contro una sentenza in italiano del Tribunale d'appello ticinese. Ciò è lecito (art. 42 cpv. 1 LTF). In assenza di motivi per derogare alla regola prevista dall'art. 54 cpv. 1 LTF, il presente giudizio sarà però redatto in italiano.
2.
2.1. Giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento davanti all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (lett. c).
Di principio, l'interesse a ricorrere davanti al Tribunale federale deve essere pratico e attuale; il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente all'esigenza di un interesse attuale se la contestazione può ripresentarsi in circostanze analoghe, la sua natura non permette una pronuncia da parte del Tribunale federale prima del venir meno dell'interesse richiesto e vi è un interesse pubblico sufficientemente importante a risolvere la questione litigiosa (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1).
2.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che terminano un procedimento o una parte di esso (art. 90 LTF, decisioni finali; art. 91 LTF, decisioni parziali), oppure contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, il ricorso è possibile se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del gravame comporterebbe una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2).
L'impugnazione autonoma di queste decisioni è un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su un caso una sola volta ed è vincolata all'esistenza di requisiti precisi (sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2).
2.3. Le decisioni di rinvio sono di regola delle decisioni incidentali, perché non terminano la procedura. La situazione è diversa quando l'autorità alla quale è rinviata la causa non ha più nessuno spazio di manovra e il rinvio serve esclusivamente a mettere in atto (attraverso un mero ricalcolo) quanto deciso in modo vincolante dall'istanza di ricorso. In questo caso, la decisione di rinvio dev'essere assimilata a una decisione finale (DTF 150 II 346 consid. 1.3.4).
Se la decisione impugnata si esprime in modo definitivo - in relazione a un periodo fiscale - soltanto riguardo a singoli aspetti, mentre per altri pronuncia un rinvio, essa ha di principio carattere incidentale. Se concerne più periodi fiscali e su taluni si esprime in maniera definitiva su tutti gli aspetti litigiosi, mentre per altri dispone un rinvio, in merito ai periodi fiscali decisi la pronuncia ha carattere di decisione parziale finale (sentenza 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 1.1).
3.
Nel caso in esame, la Camera di diritto tributario si è pronunciata su due periodi fiscali distinti, il 2012 e il 2013.
3.1. Per il periodo fiscale 2013, il ricorso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è stato respinto e la sentenza cantonale, che conferma la tassazione del 2 dicembre 2020, è finale (art. 90 LTF). In relazione a questo periodo fiscale, un interesse pratico e attuale a ricorrere davanti al Tribunale federale ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF non è tuttavia dato, perché gli insorgenti chiedono esattamente quanto già deciso dalla Camera di diritto tributario, ovvero la conferma della decisione di tassazione del 2 dicembre 2020.
3.2. Per il periodo fiscale 2012, il ricorso è stato invece accolto, la decisione del 2 dicembre 2020 è stata annullata e l'incarto è stato trasmesso alle autorità fiscali ticinesi, per procedere a una nuova tassazione, includendo tra i redditi imponibili l'utile in capitale conseguito con la vendita delle azioni di D.________ AG alla Cooperativa F.________, dopo avere dedotto eventuali costi ancora da determinare. Riguardo a questo periodo fiscale la sentenza cantonale è quindi di rinvio ed è impugnabile alle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF.
3.3. Ora, i ricorrenti non si avvedono di questo fatto e non motivano l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, che non è nemmeno altrimenti evidente.
3.3.1. Una decisione di rinvio per nuova tassazione, come quella relativa al periodo fiscale 2012, comporta un allungamento della procedura, ma non un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che può essere di regola solo giuridico (DTF 150 II 346 consid. 1.3.2). Altri pregiudizi irreparabili ai sensi di questa norma non sono invocati e non sono ravvisabili. All'Ufficio di tassazione di... viene imposto di considerare tra i redditi anche l'utile in capitale conseguito con la vendita delle azioni di D.________ AG alla Cooperativa F.________. In parallelo, esso dovrà però anche esprimersi sulla deduzione dei costi relativi al conseguimento del reddito, cui i contribuenti non indicano preventivamente di rinunciare, e sulla tassazione sarà quindi aperta una nuova via di ricorso, con facoltà di avvalersi dell'art. 93 cpv. 3 LTF.
3.3.2. Oltre alle condizioni richieste dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, non sono dati gli estremi per riconoscere un'eccezione ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, secondo cui è possibile impugnare una decisione incidentale se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente la pronuncia di una decisione finale e ciò permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. In effetti, un accoglimento delle tesi ricorsuali potrebbe portare alla pronuncia di una decisione finale, che mette fine al litigio, ma il rinvio in discussione, per correggere la tassazione 2012 e tenere conto di eventuali deduzioni, non appare comportare nessuna procedura probatoria defatigante o dispendiosa, che è data solo se - sia per la durata che per i costi - si scosta notevolmente da un processo abituale (sentenze 9C_499/2024, citata, consid. 1.3.2; 9C_36/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 1.3.2).
4.
4.1. Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile sia in relazione al periodo fiscale 2012, perché le condizioni richieste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per impugnare una decisione incidentale non sono date rispettivamente dimostrate, sia in relazione al periodo fiscale 2013, in assenza della necessaria legittimazione ad insorgere.
4.2. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione alle parti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Lucerna, 20 aprile 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Parrino
Il Cancelliere: Savoldelli