Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_7/2025
Sentenza del 28 maggio 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Bollinger,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Prof. Dr. Hardy Landolt,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (mezzi ausiliari),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 novembre 2024 (32.2024.35).
Fatti
A.
Il 23 maggio 2022 A.________, nato nel 1963, è incorso in un grave infortunio sul lavoro a seguito del quale si è resa necessaria l'amputazione dell'arto inferiore sinistro, a livello sopragenicolare. Il caso infortunistico è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Insai/Suva). C on scritto datato 22 maggio 2023A.________ ha chiesto all'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) il rimborso - completo o parziale - dei costi per una protesi femorale/ginocchio elettronica di tipo Genium X3 per complessivi fr. 73'815 (IVA inclusa), come da preventivo della Clinica B.________. Con scritto del 2 giugno 2023, l'UAI ha invitato l'assicurato a domandare preliminarmente il rimborso all'assicuratore infortuni, evidenziando che solo nel caso in cui quest'ultimo non dovesse assumere i costi della protesi, egli avrebbe potuto inoltrargli una nuova richiesta, allegando la decisione negativa dell'assicuratore contro gli infortuni. Con lettera del 12 giugno 2023 l'assicurato ha domandato all'UAI l'assunzione dei costi della protesi, allegando lo scritto dell'Insai/Suva del 25 maggio 2023 con il quale non riteneva essere il soggetto principale responsabile dei costi della protesi, rilevando pure che il preventivo era stato allestito su richiesta dell'assicurato medesimo e dunque richiesto per un caso di risarcimento di responsabilità civile. Esperiti gli accertamenti del caso, inclusa la perizia tecnica del 28 luglio 2023 della Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari (FSCMA), l'UAI con decisione del 21 marzo 2024 ha respinto la richiesta di protesi, evidenziando che un'assunzione dei costi può avvenire solo se l'assicuratore responsabilità civile o l'assicuratore LAINF di competenza rifiutano la richiesta.
B.
A.________ si è aggravato il 2 maggio 2024 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa e l'assunzione da parte dell'UAI dei costi di una protesi sostitutiva.
Con sentenza del 20 novembre 2024, il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la decisione amministrativa impugnata.
C.
A.________ inoltra il 6 gennaio 2025 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico, in lingua tedesca, con cui chiede in via principale di annullare la sentenza cantonale e condannare l'amministrazione al rimborso del mezzo ausiliario e in via subordinata di annullare la sentenza cantonale e rinviare la causa all'istanza precedente affinché proceda nel senso dei considerandi.
Invitati a esprimersi sul ricorso, l'UAI e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciano a determinarsi.
Diritto
1.
Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. La sentenza impugnata è stata redatta in italiano e quella oggetto della presente vertenza sarà pure elaborata in italiano, lingua comprensibile per il ricorrente, cittadino italiano domiciliato in Ticino, malgrado il fatto che abbia depositato un gravame in tedesco, come del resto era comunque suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF).
2.
Il ricorso in materia di diritto pubblico (nel senso dell'art. 82 segg.) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3 con riferimenti) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.
3.1. L'oggetto del contendere è l'assunzione da parte dell'assicurazione per l'invalidità dei costi per una (seconda) protesi femorale/ginocchio in sostituzione della protesi "Kenevo", già assunta dall'Insai/Suva quale assicuratore infortuni.
3.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione di provvedimento d'integrazione (art. 8 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 LPGA; art. 8 cpv. 1
bis LAI), segnatamente dei mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d e 21 cpv. 1 LAI; cfr. 143 V 190 con riferimenti), come pure le regole di coordinamento delle prestazioni in natura tra le singole assicurazioni sociali (art. 65 LPGA: principio della priorità relativa con una graduatoria prestativa a tre livelli). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
4.
4.1. Il Tribunale cantonale, preso atto che l'Insai/Suva aveva già assunto i costi per una protesi del ginocchio, ha concluso che il ricorrente non ha il diritto alla presa a carico dell'UAI di una (seconda) protesi del ginocchio, indipendentemente dal modello richiesto. Per l'autorità giudiziaria precedente non è un caso di priorità relativa tra LAINF e LAI in quanto la protesi femorale con articolazione del ginocchio sinistro è prevista nella lista dei mezzi ausiliari di entrambe le assicurazioni sociali. Ne consegue che la domanda di sospensione della procedura secondo la LAI fino a quando l'Insai/Suva avrà deciso sulla nuova richiesta di sostituzione di protesi va respinta.
4.2. Il ricorrente motiva preliminarmente la necessità di una sostituzione della protesi "Kenevo" con un'altra che gli consentirebbe una migliore capacità di deambulazione, oltre che fare la doccia e nuotare. A suo dire con la protesi "Kenevo" sarebbe costretto all'utilizzo delle stampelle in caso di lunghi percorsi a piedi. Egli menziona quali alternative le protesi "C-Leg 4" e "Genium X3", per la quale allega il preventivo del 18 aprile 2023 della Clinica B.________. Il ricorrente censura al Tribunale cantonale di non avere sospeso la procedura fino a una decisione definitiva dell'Insai/Suva sull'assunzione dei costi della protesi sostitutiva; per ora non vi sarebbe ancora una sua decisione formale, essa avrebbe preannunciato a torto di non essere la responsabile principale per tali prestazioni, considerato che si tratterebbe di un caso di responsabilità civile. In caso di mancato pagamento dell'Insai/Suva spetterebbe all'UAI intervenire sulla base dell'art. 65 lett. b LPGA.
5.
Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che il 26 settembre 2022 l'Insai/Suva ha riconosciuto la copertura e dunque il rimborso del costo della protesi femorale "Kenevo".
Incontestato che l'insorgente aveva diritto alla protesi quale mezzo ausiliario previsto alla cifra 1.01 Allegato OMAINF (RS 832.205.12) a cui l'art. 11 cpv. 1 LAINF rinvia. L'UAI non è intervenuto, ritenuto che la prestazione, ovvero la protesi alla gamba quale mezzo ausiliario, è stata riconosciuta dall'assicuratore LAINF conformemente all'ordine di priorità di cui all'art. 65 LPGA. In particolare, con riferimento al principio della priorità relativa, solo l'assicuratore infortuni è chiamato ad assumere i costi della protesi, considerato altresì che la LAI non prevede una gamma di prestazioni più ampia o qualitativamente maggiore e pertanto tale assicurazione sociale è liberata dal suo obbligo prestativo. La protesi alla gamba è difatti prevista sia dall'OMAINF (cifra 1.01 dell'elenco dei mezzi ausiliari di cui all'Allegato) che dall'OMAI (RS 831.232.51; cifra 1.01 della lista dei mezzi ausiliari di cui all'Allegato), il concetto e i presupposti della misura sono regolati in modo analogo.
Il ricorrente non può essere seguito quando chiede ora l'assunzione di una seconda protesi all'UAI. In effetti, come concluso dal Tribunale cantonale, visto che l'assicuratore LAINF ha già assunto la (prima) protesi, il ricorrente non ha diritto all'assunzione da parte dell'UAI di una seconda protesi e questo indipendentemente dal modello richiesto, segnatamente che sia il più o il meno caro. La censura del ricorrente sull'assenza di analisi dell'ipotesi meno cara ad opera dell'autorità giudiziaria inferiore è inconferente e non va tutelata. La motivazione addotta dal ricorrente a giustificazione della nuova richiesta - per meglio deambulare, per fare la doccia, come pure inizialmente per entrare in acqua salata - a prescindere dalla formulazione apodittica sprovvista di alcun substrato oggettivo, è in ogni modo inidonea a sostanziare un obbligo assicurativo per l'UAI per la seconda protesi. Neppure di pregio la censura che l'UAI sarebbe obbligato a fornire i mezzi ausiliari necessari affinché l'assicurato adempia al suo obbligo di ridurre il danno, concetto generale applicabile anche in ambito LAINF. Il ricorrente non sostanzia in che modo il non riconoscimento della seconda protesi da parte dell'UAI, conformemente al sistema legale, lo indurrebbe a una violazione dell'obbligo di ridurre il danno. Nemmeno pertinente e dunque da respingere la domanda di sospensione della procedura in ambito di assicurazione per l'invalidità fino a quando l'Insai/Suva avrà deciso se e quale protesi sostitutiva riconoscere. Entrambe le assicurazioni sociali nelle loro liste prevedono la protesi e l'istanza giudiziaria precedente ha constatato che nel caso concreto in ambito LAI non vi sono prestazioni maggiori rispetto a quanto prevede la LAINF in tale contesto. Va aggiunto che l'autorità giudiziaria precedente ha comunque constatato che non è ancora chiara la posizione dell'Insai/Suva rispetto all'assunzione dei costi della nuova protesi domandata dall'insorgente. Non è di rilievo per la risoluzione della presente vertenza che durante la degenza alla Clinica B.________ dal 28 novembre al 15 dicembre 2023 il ricorrente aveva provato le protesi C-leg e Genium X3, preferendole a quella "Kenevo" già a suo tempo installata e riconosciuta dall'Insai/Suva, la quale è stata in quell'occasione pure adattata alla gamba e con la quale l'insorgente ha lasciato la Clinica.
6.
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 28 maggio 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi