Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_149/2021
Sentenza del 17 marzo 2021
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° febbraio 2021 (31.2020.17).
Visto:
la decisione della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino del 13 marzo 2020, confermata su opposizione il 9 giugno 2020, che ha condannato A.________ al risarcimento di fr. 313'793.20 per contribuiti paritetici dal 2015 al 2018 rimasti insoluti e riconducibili alla fallita B.________ SA, di cui fr. 16'313.60 per contributi per rivendicazioni di credito,
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione,
il ricorso al Tribunale federale contro il giudizio cantonale presentato il 2 marzo 2020 (timbro postale),
considerando:
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso come il ricorrente abbia assunto tutti gli oneri della funzione, accettando il mandato di amministratore unico e che quest'ultimo può liberarsi dalle proprie responsabilità soltanto in caso di particolari circostanze,
che la Corte cantonale ha osservato l'irrilevanza di una pretesa posizione di amministratore di fatto del ricorrente e della querela contro C.________ e D.________ e ha reiterato come anche la situazione medica del ricorrente non fosse a tal punto grave da impedirgli addirittura di presentare le dimissioni,
che il ricorso si limita, ripetendo impropriamente quanto già riferito in sede cantonale, a presentare una propria lettura delle circostanze, senza però pretendere un apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti,
che riguardo alla propria incapacità fisica e psicologica, il ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio cantonale, il quale, richiamando numerose prove al fascicolo, ha negato la totale incapacità di comprendere e determinarsi sulla gestione della società,
che per il resto il ricorrente non solleva alcuna lesione del diritto,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 17 marzo 2021
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
Il Cancelliere: Bernasconi