Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_65/2026
Sentenza del 6 agosto 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Maillard, Scherrer Reber,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
ricorrente,
contro
A.________,
rappresentato dal Sindacato Interprofessionale di base,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità; confronto dei redditi),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 dicembre 2025 (35.2025.51).
Fatti
A.
Il 21 agosto 2023 A.________, nato nel 1977, attivo dal 5 giugno 2023 presso B.________ SA in qualità di operatore in automazione - e perciò assicurato d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) - è caduto riportando una frattura del malleolo della caviglia destra. A seguito dell'infortunio, il 7 settembre 2023 il Dott. C.________ ha proceduto alla riduzione ed osteosintesi della frattura. Nonostante l'intervento, i problemi alla caviglia non sono migliorati, motivo per il quale l'assicurato è stato sottoposto ad una visita presso il Dott. D.________, il quale ha riscontrato una algodistrofia (CRPS I). L'istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con decisione del 6 maggio 2025, confermata su opposizione l'11 giugno 2025, l'amministrazione ha negato a A.________ il diritto a una rendita d'invalidità in ragione di un discapito economico insufficiente (3 %), mentre gli ha assegnato un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10 %.
B.
Con sentenza del 10 dicembre 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato e condannato l'INSAI a riconoscergli una rendita d'invalidità del 13 % a partire dal 1° maggio 2025.
C.
L'INSAI presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della decisione su opposizione dell'11 giugno 2025.
Chiamati a pronunciarsi, l'assicurato postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2).
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nella fattispecie - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale non è allora vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza del Tribunale cantonale, che ha condannato il ricorrente a riconoscere una rendita d'invalidità del 13 % all'opponente, sia lesiva del diritto federale.
L'estinzione del diritto a prestazioni di breve durata, la piena capacità lavorativa dell'opponente in attività adeguate e l'IMI stabilite nella decisione su opposizione del 3 marzo 2025, confermate dalla Corte cantonale e rimaste incontestate in questa sede, esulano invece dalla presente vertenza.
4.
I principi generali e le norme legali in materia di rendita d'invalidità a seguito d'infortunio (art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 8 e 16 LPGA [RS 830.1]) sono già stati correttamente esposti nella sentenza impugnata. Nella misura in cui non servano ulteriori precisazioni, vi si può fare riferimento.
5.
5.1. Il Tribunale cantonale ha confermato il reddito da valido di fr. 64'118.- accertato dal ricorrente (sulla base della tabella della rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS] TA1 2022, settore economico dell'industria alimentare e produzione bevande [ramo economico 10-11], uomo, livello 1, 42,2 ore a settimana, aggiornato al 2025) e rimasto incontestato dall'opponente. Trattandosi di un reddito statistico (la ditta datrice di lavoro aveva cessato la propria attività), la Corte ticinese non ha approfondito la questione di un eventuale gap salariale e relativo parallelismo dei redditi.
5.2. Il ricorrente aveva poi determinato il reddito da invalido in fr. 69'123.- (sulla base della tabella TA1_tirage_skill_level relativa all'anno 2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale, riportando il risultato su 41,7 ore/settimana e aggiornandolo al 2025). Dopo aver decurtato il reddito statistico del 10 % a titolo di deduzione sociale, il ricorrente ha ottenuto un reddito da invalido di fr. 62'211.-, anch'esso rimasto incontestato dall'opponente. A questo punto, il Tribunale cantonale ha segnatamente fatto riferimento ad una sua precedente sentenza del 24 marzo 2025 (contro la quale era pendente un ricorso al Tribunale federale [incarto 8C_254/2025]) in cui esso aveva applicato per analogia l'art. 26bis cpv. 3 OAI (RS 831.201) in materia di assicurazione contro gli infortuni. Sulla scorta dell'argomentazione ivi esposta e in linea con la propria giurisprudenza, la Corte cantonale ha adeguato di conseguenza il reddito da invalido anche nel caso concreto, ottenendo un risultato di fr. 62'211.-. In aggiunta, essi hanno pure ritenuto applicabile la deduzione sociale del 10 % già considerata dal ricorrente quale correttivo giurisprudenziale (cfr. DTF 126 V 75), ottenendo un reddito da invalido pari a fr. 55'989.63.
Dal confronto dei redditi emergeva così una perdita di guadagno del 13 %.
6.
6.1.
6.1.1. Pur non contestando che la nozione d'invalidità definita nella LPGA sarebbe identica in tutti i rami dell'assicurazione sociale, il ricorrente ritene che non si potrebbero ignorare le differenze tra l'assicurazione per l'invalidità e quella contro gli infortuni. Ad esempio, l'art. 28 cpv. 4 OAINF (RS 832.202) non troverebbe nessuna corrispondenza in materia di assicurazione per l'invalidità, in cui il fattore dell'età potrebbe giocare un ruolo non indifferente nella fissazione della rendita. L'assicurazione per l'invalidità sarebbe inoltre tenuta a versare una rendita solo con un discapito di almeno il 40 %, per cui le deduzioni avrebbero un impatto minore rispetto a quello che potrebbero avere per gli assicuratori infortuni, chiamati a corrispondere una rendita già di fronte ad una differenza del 10 %. L'assicurazione per l'invalidità verserebbe poi una rendita intera in caso di un grado d'invalidità del 70 %, a differenza degli assicuratori LAINF, chiamati unicamente a effettuare gli arrotondamenti alla percentuale intera superiore o inferiore. Il grado d'invalidità giocherebbe un ruolo in materia di provvedimenti professionali, obiettivo centrale per l'AI, ma non concernerebbe gli assicuratori infortuni. Oltre a ciò, l'assicurazione per l'invalidità riguarderebbe anche le persone che presentano un danno alla salute dalla nascita o un danno alla salute precoce, diversamente dall'assicurazione contro gli infortuni.
6.1.2. Inoltre, per giurisprudenza, la valutazione del grado d'invalidità secondo l'assicurazione per l'invalidità non vincolerebbe gli assicuratori infortuni, e viceversa; entrambi gli assicuratori sarebbero tenuti a valutare il grado d'invalidità in modo indipendente. Ciò significherebbe che già prima della modifica dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2024 sarebbero risultate delle differenze in materia di raffronto dei redditi, anche nei casi in cui la persona assicurata non presentava delle affezioni morbose. Citando quindi un passaggio del consid. 10.3 della DTF 150 V 410, nonché della sentenza 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024, il ricorrente sostiene che il Tribunale federale avrebbe lasciato intendere che un'applicazione per analogia dell'art. 26bis cpv. 3 OAI (e di conseguenza anche dell'art. 26 OAI) non entra in considerazione. In ogni caso, non si potrebbe parlare di una lacuna delle legge, per cui spetterebbe al legislatore - e non ai tribunali - vagliare se introdurre una delega simile a quella di cui all'art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI in materia di assicurazione contro gli infortuni.
6.2. Nelle proprie osservazioni al ricorso, l'opponente condivide quanto esposto nella sentenza impugnata in merito all'applicazione per analogia degli art. 26 cpv. 2 e 26bis cpv. 3 OAI (12 pagg. 2-3). Egli sottolinea inoltre che una diversa soluzione costituirebbe una disparità di trattamento ingiustificata.
7.
Con sentenza 8C_254/2025 del 23 giugno 2026, il Tribunale federale ha stabilito che gli art. 26 e 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, volti a correggere i redditi da raffronto determinati secondo le tabelle salariali RSS, non sono applicabili per analogia nell'assicurazione contro gli infortuni (si vedano in proposito i rispettivi consid. 7 e 8, destinati alla pubblicazione, ai quali si rinvia). Nel caso concreto non occorre inoltre chinarsi oltremodo sulla deduzione sociale (unico correttivo giurisprudenziale applicabile), rimasta incontestata nella sua estensione. La censura di ordine costituzionale invocata dall'opponente, di principio ammissibile pur essendo stata presentata in questa sede soltanto con la risposta al ricorso (DTF 142 IV 129 consid. 4.1; cfr. segnatamente sentenza 9C_173/2025 del 4 maggio 2026 consid. 2), non rispetta l'onere di motivazione accresciuto ad essa applicabile (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3) e sfugge pertanto ad un esame di merito. Si rileverà nondimeno che le note differenze tra le assicurazioni sociali interessate, nonché le relativizzazioni del principio dell'unità del concetto dell'invalidità già ammesse dalla giurisprudenza, come segnatamente discusso anche nella citata sentenza 8C_254/2025 (cfr. consid. 7.4.4 seg.), non permetterebbero di ritenere il carattere ingiustificato di una disparità di trattamento, quand'anche essa si concretizzasse nonostante l'esistenza dei correttivi giurisprudenziali (sentenza 8C_610/2025 del 15 luglio 2026 consid. 7).
In conclusione, il raffronto dei redditi ritenuto dal ricorrente va confermato, il che esclude la possibilità di assegnare una rendita d'invalidità all'opponente.
8.
Ne discende che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va annullata e la decisione su opposizione dell'11 giugno 2025 confermata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'assicuratore vincente in causa non ha diritto a indennità per spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 dicembre 2025 è annullata e la decisione su opposizione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) dell'11 giugno 2025 è confermata.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.
3.
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle ripetibili nella procedura precedente.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 6 agosto 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi