Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_210/2026
Sentenza del 26 marzo 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio regionale di collocamento Chiasso, via Emilio Bossi 12, 6830 Chiasso,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 febbraio 2026 (38.2025.59).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Secondo l'art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost., o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).
2.
Il Tribunale cantonale ha confermato la decisione su opposizione dell'Ufficio regionale di collocamento (URC) del 9 settembre 2025, con la quale era stata respinta la domanda di A.________ di frequentazione di un corso organizzato dalla Croce Rossa Ticino, denominato "Collaboratrice sanitaria CRS", a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione. Esposte le disposizioni e la giurisprudenza applicabili, i giudici ticinesi hanno accertato che l'assicurata vantava una grande esperienza nell'ambito del ricevimento, disponeva di un AFC quale impiegata di commercio e di competenze linguistiche in svariati idiomi. Ella aveva inoltre ricevuto tre proposte di assunzione nel settore alberghiero in occasione di quattro test d'idoneità che le aveva assegnato l'URC, oltre al fatto di aver sempre indicato di ricercare un'occupazione come segretaria d'albergo, ricezionista, impiegata di commercio o di un call-center, nonché in altre professioni nel settore dell'accoglienza. L'assicurata non aveva poi fatto valere delle prospettive concrete di assunzione nel settore sanitario che si sarebbero create grazie al corso CRS. La frequentazione al medesimo non era dunque giustificata.
3.
La ricorrente sostiene segnatamente che la decisione non sarebbe corretta poiché non avrebbe tenuto conto della comprovata carenza di personale nel settore sanitario, che ella potrebbe facilmente integrare con il corso in questione e ottenere così un impiego più stabile. Così facendo, oltre a nemmeno pretendere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, la ricorrente omette di confrontarsi in maniera circostanziata con i considerandi del giudizio cantonale e sostanziare una violazione del diritto.
4.
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile. Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria postulata diviene pertanto priva d'oggetto.
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 26 marzo 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi