Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_162/2026
Sentenza del 6 agosto 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Heine, Scherrer Reber,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Lorenzo Fornara,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico,
Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (condono),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 gennaio 2026 (38.2025.53).
Fatti
A.
A.a. Con decisione del 14 settembre 2021, confermata su opposizione il 24 gennaio 2022, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha richiesto a A.________ SA, U.________, di restituire le indennità per lavoro ridotto (ILR) percepite da marzo 2020 a maggio 2021 per un totale di fr. 160'233.80 poiché, come emerso dalle verifiche effettuate il 24 giugno 2021 da B.________ SA, in sostanza la società non disponeva di un sistema di controllo del tempo di lavoro idoneo a verificare le ore lavorate e le ore perse.
Con sentenza del 12 dicembre 2024, cresciuta in giudicato incontestata, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di A.________ SA contro la predetta decisione su opposizione.
A.b. Il 24 febbraio 2025 A.________ SA ha postulato la concessione del condono delle ILR in questione nei confronti della Cassa di disoccupazione Cristiano Sociale (OCST), la quale ha sottoposto la domanda alla Sezione del lavoro del Cantone Ticino. Con decisione del 28 aprile 2025, confermata su opposizione il 14 agosto 2025, quest'ultima l'ha respinta in quanto "l'assenza di un controllo sistematico delle ore di lavoro ridotto in azienda [costituiva] una grave negligenza, come pure un'indicazione inveritiera delle ore effettivamente prestate da parte del personale".
B.
Con sentenza del 26 gennaio 2026, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso della società contro la decisione su opposizione del 14 agosto 2025.
C.
A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico (subordinatamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale) al Tribunale federale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso che la richiesta di condono dell'importo di fr. 160'233.80 è accolta.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è aperta, sicché il ricorso sussidiario in materia costituzionale non è ammissibile (art. 113 LTF e contrario).
Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2.
2.2.1. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6; 141 II 14 consid. 1.6 con riferimenti).
2.2.2. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 138 I 232 consid. 6.2). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto federale negando il condono della restituzione delle ILR indebitamente percepite dalla ricorrente.
4.
4.1. Il Tribunale cantonale ha già esposto i presupposti del condono di restituzione di prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 LPGA in relazione all'art. 95 cpv. 1 LADI [RS 837.0]; art. 4 OPGA [RS 830.11]), in particolare quello della buona fede, rammentando pure il quadro normativo e i principi applicabili alla concessione delle ILR (art. 31 LADI; art. 46 OADI [RS 837.02]; cfr. sentenza 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 6.1, non pubblicato in DTF 151 V 368). Nella misura in cui non serva esplicitarli ulteriormente, a tale corretta esposizione può essere fatto riferimento.
4.2. I giudici cantonali hanno constatato che in concreto la ricorrente era stata resa attenta a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema di controllo del tempo di lavoro, così come precisato nei formulari "Preannuncio di lavoro ridotto - Emergenza Coronavirus (COVID-19) " allestiti dalla stessa il 16 marzo, 5 novembre e 22 dicembre 2020, nonché l'8 marzo 2021, e ancora nelle decisioni di riconoscimento delle ILR emesse dall'Ufficio giuridico dell'opponente. La ricorrente poteva e doveva dunque comprendere che occorreva introdurre un sistema di registrazione quotidiano, segnatamente, delle ore di lavoro effettivamente prestate. Tuttavia, essa non vi aveva ottemperato. In effetti, nella sentenza del 12 dicembre 2024 (cresciuta in giudicato incontestata, cfr. let. A.a
supra), il Tribunale amministrativo federale ha rilevato che alcune registrazioni sui cartellini di timbratura erano state inserite manualmente a posteriori (circostanza non rimessa in discussione dalla ricorrente dinanzi a tale autorità) e che, nei periodi per i quali era stata dichiarata una perdita di lavoro e richiesta l'ILR, era stato inviato un numero notevole di messaggi di posta elettronica oltre ad essere state trattate molte offerte. La ricorrente neppure aveva chiesto ragguagli all'amministrazione al fine di verificare se il suo sistema di rilevazione del tempo di lavoro fosse sufficientemente in grado di garantire un controllo adeguato, omissione che secondo la giurisprudenza escludeva anch'essa la realizzazione del presupposto della buona fede ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA. Secondo la Corte cantonale, l'assenza in concreto di un controllo giornaliero, sistematico, preciso e continuo delle ore di lavoro costituiva una negligenza grave, sicché il presupposto della buona fede non era adempiuto.
5.
La ricorrente lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti e la violazione dell'art. 25 LPGA.
5.1. Essa sostiene che la nozione della grave negligenza sarebbe restrittiva e presupporrebbe una violazione particolarmente evidente delle più elementari regole di diligenza. Non ogni errore amministrativo o imperfezione organizzativa sarebbe sufficiente. Nel caso concreto, il Tribunale cantonale avrebbe ignorato il contesto pandemico, nel quale la ricorrente avrebbe subito diversi impedimenti (accessi ai clienti negati senza preavviso; cancellazioni improvvise; continui adattamenti dei turni; necessità di riorganizzazioni giornaliere). Essa sostiene poi che i sistemi adottati avrebbero consentito una tracciabilità sufficiente. Gli inserimenti effettuati il giorno successivo o dopo un fine settimana non costituirebbero, neppure in maniera astratta, una grave negligenza. In assenza di accertamenti precisi nella sentenza impugnata (circa la durata del ritardo, l'esistenza di esempi concreti di differimenti settimanali e di un fenomeno sistematico), non sarebbe possibile qualificare il comportamento come grave negligenza. La ricorrente ritiene poi che la sentenza impugnata isolerebbe un aspetto tecnico rendendolo assoluto, ignorando il quadro generale, il che configurerebbe un formalismo eccessivo. La grave negligenza dovrebbe essere accertata in modo chiaro; in presenza di dubbio, la buona fede non sarebbe esclusa. Potrebbe ipotizzarsi al massimo una negligenza lieve. Infine, le conseguenze del diniego del condono sarebbero manifestamente sproporzionate.
5.2. Il ricorso è privo di fondamento. La ricorrente era stata messa al corrente dei requisiti relativi alla controllabilità del tempo di lavoro (tenuto conto anche del contesto pandemico), non vi aveva ottemperato e non aveva chiesto ragguagli circa la conformità del proprio sistema all'autorità competente. Questi elementi, definitivamente accertati nella sentenza del Tribunale amministrativo federale del 12 dicembre 2024, non possono più essere messi in discussione e costituiscono il complesso dei fatti alla base della presente vertenza. In particolare, come descritto anche nella sentenza impugnata, il sistema di registrazione del tempo di lavoro della ricorrente, segnatamente i cartellini di timbratura, la pianificazione dei lavori e l'assenza dei rapporti su quest'ultimi, presentava molte discrepanze e incongruenze. Essa aveva inoltre proceduto ad una registrazione manuale a posteriori del tempo di lavoro ed aveva dichiarato delle perdite di lavoro, ottenendo le ILR, pur effettuando delle attività lavorative nel periodo corrispondente. Ora, nell'esame del presupposto della buona fede relativamente ad una domanda di condono, la giurisprudenza non tutela di principio le società che non hanno rispettato gli obblighi in materia di controllabilità del tempo di lavoro (cfr. sentenza 8C_163/2025 del 15 ottobre 2025 consid. 3.2 e 6.2, con riferimento in particolare a Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 43 ad art. 95 LADI, pag. 621). Ciò vale anche in caso di omissioni nel chiedere ragguagli in merito all'amministrazione (sentenza 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.2, con riferimento a sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021 consid. 3.1, pubblicato in SVR 2022 EL n. 7 pag. 21). Contrariamente alle digressioni in merito proposte nel ricorso, il caso in esame non può costituire un'eccezione, ancor meno tenendo conto della dichiarazione inveritiera a proposito delle ore effettivamente prestate da parte del personale emersa nella procedura di restituzione.
Le restanti argomentazioni ricorsuali, in parte di natura costituzionale, sono inoltre insufficientemente motivate e sfuggono ad un esame di merito (cfr. consid. 2
supra). La sentenza della Corte cantonale resiste pertanto alle critiche e può essere confermata.
6.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 6 agosto 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi