Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1214/2025
Sentenza del 16 giugno 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Kölz, Hofmann,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marcello Baggi,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di abbandono, indennità per ingiusto procedimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2025
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2024.118).
Fatti
A.
A.a. In data 12 dicembre 2023, alle ore 21:05, A.________ è stato fermato dagli agenti dell'Ufficio della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a X.________, presso lo svincolo autostradale A2 in direzione sud, mentre era alla guida del veicolo yyy. Dai controlli esperiti, all'interno del veicolo è stato trovato un vano nascosto nella "consolle" centrale, al cui interno vi erano diverse banconote per un valore di complessivi fr. 15'300.-- ed euro 13'995.--. Dagli atti risulta che le banconote avrebbero presentato un'importante contaminazione da cocaina, nettamente superiore ai valori che normalmente si possono riscontrare sulle ordinarie banconote in circolazione. Da un'analisi preliminare sulla persona, anche su A.________ sarebbe stata riscontrata una forte contaminazione da cocaina.
Interrogato in data 13 dicembre 2023, A.________ non ha dato spiegazioni al riguardo, ha negato ogni addebito e si è principalmente avvalso del diritto di non rispondere. Confrontato con le risultanze istruttorie in data 10 e 16 gennaio 2024, A.________ ha ribadito di contestare ogni accusa.
A.b. Con decreto del 28 febbraio 2024, il magistrato inquirente ha comunicato a A.________ l'imminente chiusura dell'istruzione, ha prospettato l'abbandono del procedimento penale e ha fissato un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.
A.________ ha chiesto il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione del torto morale per la carcerazione preventiva sofferta pari a complessivi fr. 7'200.-- (36 giorni di carcerazione a fr. 200.-- al giorno).
B.
B.a. Con decisione del 15 aprile 2024, il pubblico ministero ha decretato l'abbandono del procedimento penale (dispositivo n. 1), posto le spese procedurali a carico dello Stato (dispositivo n. 2), ordinato la confisca del denaro e degli oggetti sequestrati (dispositivo n. 3 e 4) e negato a A.________ il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione del torto morale (dispositivo n. 5).
B.b. A.________ ha impugnato il decreto di abbandono, postulando l'annullamento del dispositivo n. 5 e il riconoscimento di un'indennità di fr. 7'200.-- giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
Con sentenza del 2 ottobre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo e posto la tassa di giustizia e le spese a carico di A.________.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Protestate tasse, spese e ripetibili, egli postula che la sentenza impugnata venga riformata nel senso che gli venga riconosciuta un'indennità di complessivi fr. 7'200.-- per la detenzione subita. Chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura di reclamo e per la procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale.
Invitati ad esprimersi sul ricorso, la Corte dei reclami penali e il Procuratore pubblico hanno rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale.
Diritto
1.
Le pretese d'indennità previste dagli art. 429 segg. CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 139 IV 206 consid. 1; sentenza 7B_1302/2024 del 7 aprile 2026 consid. 2.1.1 e rinvii). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e le contesta di avergli negato a torto il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, è legittimato a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF.
2.
2.1. Il ricorrente censura il mancato riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP per la carcerazione subita.
2.2.
2.2.1. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolari gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Un'indennità per torto morale è di principio riconosciuta quando l'imputato è stato sottoposto alla carcerazione preventiva o di sicurezza (DTF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; sentenze 6B_34/2018 del 13 maggio 2024 consid. 2.3.1; 6B_1094/2022 dell'8 agosto 2023 consid. 2.2.1).
2.2.2. L'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.
2.2.3. Secondo la giurisprudenza relativa agli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU, il principio della presunzione d'innocenza, sancito anche dall'art. 10 cpv. 1 CPP, è considerato violato quando, nell'ambito del giudizio sull'indennità, venga direttamente o indirettamente rimproverato all'imputato prosciolto di essere colpevole di un'infrazione penale (cfr. DTF 144 IV 202 consid. 2.2; 120 Ia 147 consid. 3b; 116 Ia 162 consid. 2e; sentenze 7B_1200/2025 del 6 febbraio 2026 consid. 2.2.5; 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1).
Il rifiuto o la riduzione dell'indennità a favore dell'imputato sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato dal punto di vista giuridico ha provocato l'apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento riprovevole e colpevole sotto il profilo del diritto civile, chiaramente lesivo di una regola giuridica (cfr. DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; sentenze 7B_1200/2025 del 6 febbraio 2026 consid. 2.2.5; 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.3 e rinvii).
Per determinare se il comportamento in questione giustifichi il rifiuto o la riduzione dell'indennità, il giudice deve prendere in considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (DTF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c; sentenze 7B_1200/2025 del 6 febbraio 2026 consid. 2.2.5; 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.3 e rinvii).
Il Tribunale federale esamina liberamente se la decisione sull'indennità contiene un rimprovero diretto o indiretto di una colpevolezza penale nei confronti dell'imputato, rispettivamente se questi, violando una norma di comportamento, ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale. I relativi accertamenti di fatto sono invece vagliati in sede federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (sentenze 7B_1200/2025 del 6 febbraio 2026 consid. 2.2.5; 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.2). La nozione di arbitrio e le relative accresciute esigenze di motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF) sono oggetto di abbondante giurisprudenza, alla quale per brevità si rinvia (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
2.3. La Corte cantonale ha accertato che le guardie di confine, in data 12 dicembre 2023, hanno fermato il ricorrente chiedendogli se avesse con sé contante o oggetti di valore, domanda alla quale egli ha risposto negativamente. In seguito, le guardie di confine hanno scoperto il ricettacolo e le banconote ivi contenute. Secondo la Corte cantonale il ricorrente, nonostante l'art. 3 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza dell'11 febbraio 2009 concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità (RS 631.052) lo imponesse, ha quindi mentito consapevolmente alle preposte autorità commettendo una violazione suscettibile di una multa. La Corte cantonale ha inoltre rilevato che il ricorrente, per sua stessa ammissione, era ben consapevole dei suoi obblighi di informare gli agenti in caso di movimenti transfrontalieri di liquidità. Malgrado ciò, egli avrebbe coscientemente tentato di eludere le legittime verifiche e deliberatamente deciso di negare la verità, rispondendo agli agenti di non avere con sé valuta da dichiarare. La Corte cantonale ha evidenziato che il controllo in questione si è svolto nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1bis della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 [LD; RS 631.0]). Secondo la Corte cantonale, l'agire del ricorrente è stato senza dubbio in diretto nesso causale con l'apertura del procedimento penale a suo carico, ritenuto che tale procedimento si è fondato proprio su quel contante contaminato da stupefacenti che lo stesso ricorrente non aveva dichiarato agli agenti doganali malgrado fosse obbligato a farlo. A mente della Corte cantonale, risulta quindi evidente che il ricorrente con la sua condotta ha direttamente, illecitamente e colpevolmente cagionato l'apertura del procedimento penale a suo carico. Per questi motivi, ha confermato il rifiuto del riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione del torto morale in virtù dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP.
2.4.
2.4.1. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, in concreto non è riscontrabile una violazione del principio della presunzione d'innocenza nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte cantonale non ha infatti lasciato intendere, direttamente o indirettamente, di ritenere il ricorrente colpevole dei reati oggetto del procedimento abbandonato (cfr. consid. 2.2.3
supra). Ha invece spiegato, in maniera convincente, perché il fatto che il ricorrente avesse omesso di comunicare la presenza di liquidità nel suo veicolo a precisa domanda delle guardie di confine abbia dato adito al procedimento penale nei suoi confronti. Il ricorrente, del resto, venendo meno al suo obbligo di motivazione (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2), in questo punto, decisivo, non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
Insistendo sul fatto che il decreto di abbandono emanato avrebbe sancito la "decadenza delle imputazioni" e di una sua "responsabilità penale", il ricorrente perde di vista che nell'ambito dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP è unicamente decisivo il fatto che l'imputato, con la sua condotta, abbia provocato o meno in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale (cfr. consid. 2.2.2
supra). Il fatto che il procedimento penale a carico del ricorrente sia stato in seguito abbandonato dal magistrato inquirente, pertanto, ancora non esclude l'applicazione della menzionata norma. Il ricorrente, dal canto suo, nemmeno pretende di non aver adempiuto, con il suo comportamento, la fattispecie prevista dall'art. 3 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza dell'11 febbraio 2009 concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità (cfr. consid. 2.3
supra). Nemmeno dimostra perché la Corte cantonale, ritenendo dato un nesso causale tra il suo agire e l'apertura del procedimento penale a suo carico, avrebbe violato il diritto.
2.4.2. Come rettamente rilevato dal ricorrente, di principio vi è una certa corrispondenza tra la regolamentazione degli oneri processuali e quella dell'indennizzo: se l'imputato sostiene le spese procedurali in applicazione dell' art. 426 cpv. 1 o 2 CPP , un indennizzo è di regola escluso. Se invece gli oneri del procedimento sono posti a carico dello Stato, l'imputato ha in linea di principio diritto a un indennizzo giusta l'art. 429 CPP (DTF 152 IV 14 consid. 8.4; 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2 e rinvii).
Nel decreto di abbandono del 15 aprile 2024, il magistrato inquirente ha posto le spese procedurali interamente a carico dello Stato (dispositivo n. 2). Tale decisione non è stata contestata dalle parti ed è cresciuta in giudicato. Pertanto, la questione di sapere se, in concreto, le spese procedurali avrebbero dovuto essere addossate al ricorrente giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP non va esaminata oltre in questa sede.
3.
3.1. In via subordinata, il ricorrente postula il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione del torto morale per un asserito eccessivo periodo di carcerazione preventiva, censurando a tal proposito una violazione dell'imperativo di celerità.
3.2. L'art. 5 CPP sancisce l'imperativo di celerità per la procedura penale, disponendo che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (art. 5 cpv. 1 CPP). Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha la priorità (art. 5 cpv. 2 CPP). La violazione dell'imperativo di celerità può comportare, tra l'altro (v. DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1, 49 consid. 1.8.2; sentenza 7B_540/2023, 7B_541/2023 del 6 febbraio 2025 consid. 18.2.3, non pubblicato in: DTF 151 IV 228), il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione del torto morale (sentenza 7B_1357/2024 del 20 febbraio 2025 consid. 3.2 e rinvio). Il Tribunale federale interviene nella valutazione della sanzione per la violazione dell'imperativo di celerità soltanto se l'autorità ha ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, violando quindi il diritto federale (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1; sentenze 6B_505/2025 del 30 aprile 2026 consid. 6.9.2; 6B_803/2025 dell'11 febbraio 2026 consid. 6.1.2; 7B_1357/2024 del 20 febbraio 2025 consid. 3.2).
3.3. La Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente nel corso dell'intera inchiesta ha assunto un comportamento non collaborativo, avvalendosi ripetutamente del suo diritto di non rispondere e mantenendosi generico laddove ha rilasciato informazioni che avrebbero potuto accelerare l'esito dell'inchiesta. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha fornito i codici per sbloccare i suoi cellulari, ostacolando così facendo l'accesso degli inquirenti agli stessi. Secondo la Corte cantonale, se da un lato con tale agire il ricorrente ha esercitato i propri diritti, dall'altro ciò ha comportato un allungamento oggettivo dei tempi d'inchiesta.
La Corte cantonale ha inoltre considerato che dal giorno del fermo del ricorrente, avvenuto il 12 dicembre 2023 alle ore 21:05, alla sua scarcerazione, avvenuta in data 16 gennaio 2024, e poi ancora fino all'emanazione del decreto di abbandono del 15 aprile 2024, l'autorità inquirente ha proceduto con la dovuta speditezza ad istruire il procedimento, il quale, nel complesso, risulta privo di tempi morti eccessivi atti a costituire una violazione del principio della celerità. A mente della Corte cantonale, non realizza una tale violazione nemmeno la trasmissione dei tre rapporti allestiti dall'UDSC, la cui lentezza, evidenziata dalla stessa Corte in data 9 gennaio 2024, non ha raggiunto una portata tale da violare l'art. 5 CPP.
La Corte cantonale ha infine respinto la critica del ricorrente rivolta contro la proroga [della carcerazione] concessa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi il 12 gennaio 2024, volta a permettere al magistrato inquirente di ricevere il rapporto di complemento di polizia, pervenuto in data 15 gennaio 2024, per tenere il giorno successivo il verbale di chiusura. Secondo la Corte cantonale, nella misura in cui il ricorrente aveva addotto che tali atti si sarebbero potuti eseguire anche con l'imputato in libertà, ha considerato che quest'ultimo avrebbe dovuto contestare a suo tempo la menzionata decisione di proroga fondata, fra l'altro, proprio sulla presenza di un pericolo di fuga, ciò che egli ha tuttavia omesso.
3.4. In concreto, il ricorrente non si confronta puntualmente con le esposte considerazioni della Corte cantonale e non sostanzia un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento da parte della stessa.
3.4.1. Il ricorrente riconosce che la Corte cantonale, nella sua precedente sentenza del 9 gennaio 2024, non aveva ritenuto dati gli estremi per ammettere una violazione dell'imperativo di celerità. Laddove egli dinanzi al Tribunale federale sostiene il contrario, egli si limita ad esporre una propria valutazione, contrapponendola a quella svolta dalla Corte cantonale. Tale argomentazione, di carattere appellatorio, risulta inammissibile.
3.4.2. Il ricorrente non critica la celerità dell'agire del magistrato inquirente. Nella misura in cui egli contesta che nel corso del primo periodo di carcerazione preventiva sofferta e dopo la proroga del 12 gennaio 2024 siano stati effettuati atti istruttori di una complessità tale da giustificare la durata della carcerazione, la critica ricorsuale, nella misura della sua ammissibilità, risulta infondata. Contrariamente all'assunto ricorsuale, a sostegno della proroga della carcerazione preventiva non era stata addotta dalla Corte cantonale la complessità degli atti istruttori ancora da esperire, ma bensì l'esistenza di un pericolo di fuga a suo carico. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, il ricorrente avrebbe dovuto sollevare un'eventuale critica contro l'ammissione di un pericolo di fuga mediante impugnazione della decisione di proroga del 12 gennaio 2024, ciò che egli secondo i fatti accertati in maniera vincolante nella sentenza impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF) ha omesso.
3.4.3. Nella misura in cui il ricorrente critica il fatto che la Corte cantonale abbia considerato a torto la sua mancata collaborazione per motivare il rifiuto del riconoscimento di un'indennità, la critica non merita accoglimento. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, l'esercizio dei diritti da parte del ricorrente non è criticabile in quanto tale, ma ha contribuito ad allungare oggettivamente la durata dell'istruzione. In definitiva, il fatto che la Corte cantonale nell'ambito di un apprezzamento globale abbia negato l'esistenza di una violazione dell'imperativo di celerità e negato con questa motivazione al ricorrente il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione per torto morale resiste alle critiche ricorsuali.
4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può trovare accoglimento, ritenuto che le conclusioni ricorsuali non apparivano d'acchito prive di possibilità di successo e che l'insorgente ha provato di non disporre dei mezzi necessari ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ). Non si prelevano pertanto spese giudiziarie. L'avvocato Marcello Baggi è incaricato del gratuito patrocinio del ricorrente e a tale titolo la Cassa del Tribunale federale gli verserà un'adeguata indennità.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
2.1. Non si prelevano spese giudiziarie.
2.2. L'avv. Marcello Baggi viene incaricato del gratuito patrocinio del ricorrente per la procedura innanzi al Tribunale federale. La Cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità di fr. 1'500.--.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 giugno 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara