Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_83/2026
Sentenza dell'8 maggio 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale von Felten, Giudice presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Inammissibilità del ricorso per mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (n. 17.2025.289).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con un unico scritto del 26 gennaio 2026, A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), che respingeva per quanto ammissibile una domanda di revisione della sentenza resa nei suoi confronti dalla stessa CARP il 29 gennaio 2019; una " domanda di accertamento nullità processo " condotto nei confronti di A.________ e sfociato nella sentenza emanata il 29 gennaio 2019 dalla CARP (n. 17.2017.46); nonché una " domanda (indipendente) di accertamento nullità " della sentenza 6B_304/2019 del 22 maggio 2019, con cui il Tribunale federale dichiarava inammissibile il ricorso in materia penale presentato da A.________ contro la sentenza emanata il 29 gennaio 2019 dalla CARP.
1.2. Con decreto del 9 febbraio 2026 A.________ è stata invitata a fornire un anticipo delle spese secondo l'art. 62 LTF entro il 24 febbraio 2026. L'ultimo giorno del termine, A.________ ha chiesto una proroga dello stesso. Accogliendo l'istanza, con decreto del 25 febbraio 2026 il termine è stato prorogato fino al 20 marzo 2026. L'ultimo giorno del termine prorogato, A.________ ha inoltrato un'istanza di sospensione del procedimento " unitamente al decreto sulla richiesta di anticipo spese ", richiamando un procedimento penale pendente dinanzi al Ministero pubblico ritenuto pregiudiziale per il giudizio di questo Tribunale. Poiché i motivi addotti non influivano in alcun modo sull'obbligo della parte che adisce il Tribunale federale di fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte, con decreto del 26 marzo 2026 a A.________ è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 20 aprile 2026, per provvedere al versamento dell'anticipo spese richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 20 aprile 2026, ultimo giorno del termine suppletorio, richiamando il procedimento 6G_1/2026 allora pendente dinanzi al Tribunale federale, A.________ ha rinnovato l'istanza di sospensione del procedimento e ha postulato il " differimento dell'obbligo di versamento dell'anticipo spese " fino alla ripresa del procedimento, l'imposizione immediata dell'anticipo risultando " contraria ai principi di economia processuale "; in via subordinata ha chiesto a questo Tribunale un esame sommario delle possibilità di accoglimento del suo ricorso onde permetterle di decidere se " procedere al versamento dell'anticipo spese oppure ritirare il ricorso ".
Il 1° maggio 2026 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale.
2.
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).
Anche se il termine suppletorio costituisce un termine stabilito dal giudice e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell'art. 47 cpv. 2 LTF, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi particolari e non prevedibili, esso è per sua natura improrogabile. Un secondo termine suppletorio entra in considerazione solo a titolo eccezionale e nella misura in cui la richiesta di ulteriore proroga esponga specificatamente quali ragioni particolari e imprevedibili impediscano di rispettare il termine (sentenza 5A_986/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 2 con rinvii).
2.1. L'obbligo di fornire l'anticipo spese al Tribunale federale non è condizionato da procedimenti paralleli e in concreto nessuna considerazione di economia processuale permette di differire l'obbligo di versare l'anticipo delle spese giudiziarie presunte relative al procedimento avviato con il ricorso del 26 gennaio 2026. Con la sua domanda di differimento, la ricorrente tenta in sostanza di ottenere una proroga di durata indeterminata del termine suppletorio per fornire l'anticipo richiestole. L'insorgente sembra adottare una condotta che può apparire dilatoria, posto come le domande di proroga, rispettivamente di sospensione sono state presentate sistematicamente l'ultimo giorno del termine di volta in volta impartitole. Peraltro, il motivo addotto a sostegno della prima istanza di sospensione del 20 marzo 2026, ossia la pendenza di un procedimento penale avanti il Ministero pubblico, era già noto alla ricorrente al momento di inoltrare il suo ricorso il 26 gennaio 2026, in cui del resto ne fa esplicita menzione. Quello addotto con la seconda istanza di sospensione del 20 aprile 2026, e meglio il procedimento 6G_1/2026 allora pendente dinanzi al Tribunale federale, le era noto già un mese prima, concernendo una domanda d'interpretazione presentata dalla stessa ricorrente il 18 marzo 2026. Si rileva di transenna che tale domanda è stata nel frattempo dichiarata inammissibile con sentenza 6G_1/2026 del 27 aprile 2026, di modo che viene comunque a cadere il motivo invocato per la sospensione del procedimento in esame, rispettivamente per il " differimento dell'obblig o" di fornire l'anticipo spese richiesto.
2.2. Non essendo in concreto addotte né ravvisabili ragioni particolari e imprevedibili che giustifichino un ulteriore termine per fornire l'anticipo spese, non può essere dato alcun seguito alla domanda di " differimento dell'obbligo di versamento dell'anticipo spese ". Presentando tale domanda l'ultimo giorno del termine suppletorio, la ricorrente ha assunto il rischio, ove non fosse stata accolta, di non disporre più di tempo per fornire l'anticipo richiestole e, in quanto avvocata, non poteva ignorare le conseguenze di un mancato tempestivo versamento dell'anticipo spese, peraltro indicate chiaramente nel decreto del 26 marzo 2026. Ciò che rende priva di oggetto la richiesta di un "esame sommario " delle possibilità di accoglimento del rimedio esperito, a prescindere dalla sua ammissibilità.
3.
A causa del mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, non è possibile entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF). Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
L'evasione del ricorso rende prive di oggetto le istanze cautelari presentate dall'insorgente.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 2 LTF)
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 8 maggio 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: von Felten
La Cancelliera: Ortolano Ribordy