Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_457/2025
Sentenza del 4 agosto 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Guidon, Marti-Schreier, Giudice supplente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Stillitano,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato; arbitrio; commisurazione della pena,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (n. 17.2024.233).
Fatti
A.
Con sentenza del 16 maggio 2024, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto, tra gli altri, A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup, nonché di ripetuto riciclaggio di denaro in parte tentato, lo ha condannato alla pena detentiva di 8 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata, e ha ordinato la sua espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni, rinunciando a segnalare l'espulsione nel Sistema di Informazione di Schengen.
B.
A.________ ha appellato il giudizio di prima istanza in relazione a un capo d'imputazione di infrazione aggravata alla LStup e a uno afferente il riciclaggio di denaro, oltre che in punto alla pena comminata. Con sentenza del 27 marzo 2025, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello, confermando la condanna per i capi d'imputazione contestati e infliggendo la medesima pena pronunciata dal tribunale di primo grado.
C.
Avverso questo giudizio, A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando il suo proscioglimento dall'imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, di cui al punto 2.1 dell'atto d'accusa e una riduzione della pena a 5 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata, subordinatamente l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuova commisurazione della pena. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Il ricorrente è stato condannato per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro per avere, tra l'altro, il 13 marzo 2023 e il 4 aprile 2023, trasportato dalla Svizzera in Olanda e quivi consegnati a un membro dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, nel cui ambito operava, almeno 40'000.-- euro, provento di tale traffico.
1.1. L'insorgente contesta la condanna per questa fattispecie. Non sarebbe dimostrato " oltre ogni ragionevole dubbio che il crimine a monte " fosse un traffico di stupefacenti, non essendo in concreto provato un collegamento tra il denaro da lui trasportato e un'infrazione aggravata alla LStup. Non sarebbe peraltro possibile ritenere
a priori che l'organizzazione in questione fosse dedita esclusivamente al traffico di stupefacenti e non anche ad altri reati. Rileva che il denaro non gli sarebbe stato consegnato in cambio di droga, ma di telefoni cellulari. Difetterebbe inoltre l'elemento soggettivo del reato almeno per l'imputato riciclaggio del 13 marzo 2023, data alla quale il ricorrente non avrebbe ancora trasportato stupefacenti.
1.2. L'argomentazione ricorsuale solleva indistintamente critiche all'accertamento dei fatti e all'applicazione del diritto sostanziale. Con riferimento ai fatti ritenuti, la censura non soddisfa i requisiti di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (v. in proposito DTF 151 I 354 consid 2.3). Il ricorrente infatti non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata, segnatamente con gli indizi ed elementi elencati dalla CARP a sostegno dei propri accertamenti, ma argomenta come se fosse ancora dinanzi a un'autorità di appello, senza sostanziare arbitrio di sorta, limitandosi a formulare eventuali ipotesi alternative. In simili circostanze, il Tribunale federale rimane vincolato ai fatti accertati in sede cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 149 II 337 consid. 2.3). La CARP ha scartato la tesi difensiva di una possibile origine del denaro diversa dal traffico di stupefacenti e ha ritenuto che l'insorgente, quando ha accettato di lavorare per l'organizzazione, sapeva " benissimo che si trattava di trafficare stupefacenti ". È altresì accertato, e non contestato, che il trasporto dei telefoni cellulari si inseriva nel traffico di droga, coinvolgendo gli stessi soggetti implicati appunto in detto traffico.
Sulla scorta dei fatti accertati, risultano dati gli elementi sia oggettivi sia soggettivi del reato di riciclaggio di denaro. Rettamente il ricorrente non contesta che il trasporto di denaro contante dalla Svizzera all'Olanda costituisca un atto vanificatorio punibile secondo l'art. 305
bis CP (v. sentenza 6B_559/2025 dell'11 marzo 2026 consid. 6.1.1). Riguardo all'origine criminale del denaro la giurisprudenza non impone una "prova stretta", il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi e il loro riciclaggio essendo volutamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d). In concreto l'origine criminale del denaro riciclato appare sufficientemente accertata, essendo stato ritenuto che l'organizzazione in seno alla quale l'insorgente ha operato era dedita al traffico di stupefacenti e che il trasporto di denaro coinvolgeva i medesimi soggetti implicati nel traffico a cui lo stesso ricorrente ha preso parte. È inoltre pacifico che tale traffico integrasse gli estremi della grave infrazione alla LStup, ossia di un crimine secondo l'art. 305
bis n. 1 CP (v. sentenza 6B_1441/2019 del 30 marzo 2020 consid. 2.4). Quanto all'aspetto soggettivo in relazione all'origine criminale del denaro, risulta realizzato anche per il trasporto del 13 marzo 2023, avvenuto dopo uno scambio telefoni cellulari-denaro. La CARP ha accertato che i telefoni cellulari, trasportati e consegnati dal ricorrente, servivano nell'ambito del traffico di stupefacenti dell'organizzazione per la quale egli ha lavorato, ciò che gli è valsa la condanna per il relativo capo d'imputazione di infrazione aggravata alla LStup. In questa sede, l'insorgente non contesta più tale condanna. Posto quindi che la consegna di telefoni cellulari si inseriva nel traffico di stupefacenti, in cui sapeva essere attiva l'organizzazione, egli sapeva o doveva quantomeno presumere che il denaro ricevuto traeva origine da un traffico di stupefacenti. Sicché la condanna del ricorrente per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, non viola il diritto.
2.
Il ricorrente non censura più la sua condanna per titolo di infrazione aggravata alla LStup. Lamenta tuttavia arbitrio nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della commisurazione della pena, in punto segnatamente al ruolo rivestito nel traffico di stupefacenti e alle motivazioni che lo avrebbero spinto a delinquere.
2.1. Secondo la CARP, l'ingente quantitativo di cocaina e di eroina e il relativo notevolissimo valore di mercato trattato nell'arco di pochi giorni dimostrano che l'insorgente ha agito per conto di un'organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti di grosso calibro. Sebbene non risulti aver occupato una posizione di primo piano all'interno della stessa, gli atti dell'incarto delineano il ricorrente non come un semplice trasportatore occasionale, bensì come un corriere " qualificato ", legato all'organizzazione da " una sorta di rapporto di lavoro continuativo ", con un ruolo di un certo spessore.
2.1.1. L'insorgente rileva che gli atti dimostrerebbero che egli si sarebbe limitato a svolgere un ruolo di mero corriere privo di qualsiasi potere decisionale, di una " pedina nelle mani del capo ". Ciò sarebbe dimostrato in particolare dai suoi movimenti del 12 aprile 2023: soli 14 minuti dopo essere entrato in Svizzera con a bordo lo stupefacente, sarebbe tornato in Germania, ottemperando a quanto indicatogli in un messaggio dal suo referente. Inoltre, i coimputati avrebbero sempre designato il ricorrente come l'autista o il corriere sia in inchiesta sia nelle intercettazioni ambientali. Non potrebbe essergli attribuito un ruolo diverso senza incorrere nell'arbitrio. Del resto la CARP neppure spiegherebbe in cosa il ruolo dell'insorgente si differenzierebbe da quello di un semplice " mulo o cavallino ".
2.1.2. La censura si riduce a contrapporre la posizione difensiva a quanto ritenuto dall'autorità cantonale, senza sostanziare arbitrio di sorta. Le obiezioni ricorsuali sugli spostamenti dell'insorgente il 12 aprile 2023 o su come veniva designato dai coimputati sono peraltro irrilevanti. La CARP infatti non gli ha riconosciuto un potere decisionale nel traffico di stupefacenti. Ha definito il ricorrente un corriere, ma di un certo spessore, e ne ha spiegato le ragioni. Ha evidenziato come egli non fosse un trasportatore occasionale, essendo al contrario legato all'organizzazione da un rapporto continuativo. Gli venivano affidati ingenti quantitativi di stupefacente dall'elevato valore di mercato e anche il telecomando collegato al ricettacolo in cui egli stesso nascondeva la droga. Sempre il ricorrente poi era incaricato di raccogliere in Svizzera il denaro contante, provento del traffico di stupefacenti, e di trasportarlo in Olanda. Questi elementi, conclude la CARP, dimostrano che egli godeva di una particolare fiducia in seno all'organizzazione, fiducia non riposta in quelli che sono considerati " l'ultima ruota del carro ". Questa valutazione è scevra di arbitrio. Il fatto che il ricorrente medesimo celasse la droga nel ricettacolo del veicolo e che disponesse del telecomando per aprirlo è effettivamente rivelatore della fiducia di cui egli godeva, avendo un accesso diretto alla sostanza dall'ingente valore di mercato senza supervisione. Tale fiducia è inoltre dimostrata dal denaro contante che gli veniva affidato per essere in seguito trasportato in Olanda. In simili circostanze è in modo sostenibile che la CARP ha considerato l'insorgente un " corriere qualificato ".
2.2. L'autorità cantonale ha ritenuto che il ricorrente, che non è un tossicodipendente né un consumatore abituale di stupefacenti, ha delinquito per puro fine di lucro, per fare soldi facili e veloci. Egli inoltre non era nel bisogno, disponendo di un'auto di lusso e di due case, avendo nei mesi precedenti i fatti in giudizio effettuato due soggiorni a Dubai e avendo debiti di poche centinaia di euro.
Contrariamente a quanto sembra suggerire l'impugnativa, dagli elementi testé menzionati la CARP nulla ha dedotto in merito all'importanza del ruolo svolto dal ricorrente nell'ambito del traffico di stupefacenti, ruolo stabilito unicamente sulla scorta di quanto evocato al considerando precedente (v.
supra consid. 2.1.2). Nella misura in cui l'insorgente lamenta arbitrio nell'accertamento della sua situazione finanziaria nell'ottica di ridimensionare il suo ruolo nei fatti in giudizio, la sua censura cade dunque nel vuoto. Per il resto, il ricorrente non illustra in che modo l'eliminazione dell'asserito vizio sia determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), in particolare per la commisurazione della pena. L'autorità cantonale ha ritenuto che egli ha agito per puro fine di lucro, decidendo liberamente e consapevolmente di delinquere, ciò che in concreto non è contestato. Peraltro, con riferimento alle case e al veicolo di cui è proprietario il ricorrente, rispettivamente ai suoi debiti, la CARP ha ripreso quanto egli stesso dichiarato in corso di istruttoria, richiamando i relativi verbali d'interrogatorio. La censura risulta dunque inammissibile.
3.
Secondo il ricorrente, la pena pronunciata sarebbe eccessiva, sproporzionata e, tenuto conto della pena inflitta a un coimputato, anche lesiva della parità di trattamento. Si duole in particolare della mancata presa in considerazione della collaborazione fornita, del fatto che di soli 2 kg dello stupefacente trasportato si sarebbero perse le tracce e di una certa sensibilità della pena. L'insorgente riterrebbe adeguata alla sua colpa la pena di 5 anni e 6 mesi.
3.1. I principi che presiedono alla commisurazione della pena (art. 47 CP) sono oggetto di una consolidata giurisprudenza (DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1 e 141 IV 61 consid. 6.1.1) che si può qui semplicemente richiamare. Lo stesso vale per quelli relativi alla pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento giusta l'art. 49 cpv. 1 CP (DTF 144 IV 313 consid. 1.1, 217 consid. 2 e 3 nonché 142 IV 265 consid. 2) a cui si rinvia. Nell'ambito della commisurazione della pena, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o non siano stati considerati elementi importanti, oppure laddove la pena appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
Secondo la giurisprudenza, nella commisurazione della pena destinata a sanzionare un traffico di stupefacenti occorre tener conto in particolare del genere e del quantitativo di droga, del genere e della natura del traffico, dell'estensione locale o internazionale del traffico, del numero di operazioni e dei motivi a delinquere dell'autore (v. sentenza 7B_652/2025 del 2 giugno 2026 consid. 10.2.2 e rinvii).
Considerati i numerosi parametri di commisurazione della pena, il confronto con sanzioni inflitte in altri casi è problematico. Una certa differenza di trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio dell'individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore, e non è di per sé sufficiente per riconoscere un abuso del potere di apprezzamento (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
3.2. Dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup e di ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, la CARP ha inflitto al ricorrente la pena di 8 anni e 6 mesi. Con riguardo all'infrazione aggravata alla LStup, reato astrattamente più grave, la colpa dell'insorgente è stata definita piuttosto grave. Dal profilo oggettivo, l'autorità cantonale ha tenuto conto dell'ingente quantitativo di cocaina (oltre 7 kg netti) e di eroina (oltre 4,5 kg netti) oggetto di reato, valutando in senso aggravante la circostanza che tale quantitativo è stato trafficato nel breve volgere di pochi giorni, circostanza sintomatica di grande energia, determinazione ed efficienza criminale. Sempre in senso aggravante la CARP ha ritenuto il modo di esecuzione organizzato e ben pianificato, l'aver agito per conto di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti di grosso calibro, la dimensione internazionale del traffico (la droga essendo importata in Svizzera dall'Olanda e in parte esportata in Germania), nonché la cessazione dell'attività riconducibile unicamente all'intervento degli inquirenti. A mitigazione, seppur relativa, della colpa la Corte cantonale ha considerato la circostanza che lo stupefacente sequestrato dalla Polizia non è finito sul mercato. Sotto il profilo soggettivo, essa ha rilevato che il ricorrente ha liberamente e consapevolmente deciso di delinquere, avendo agito per puro fine di lucro, non essendo né un tossicodipendente né un consumatore abituale. Per il reato di riciclaggio di denaro, la colpa dell'insorgente è stata qualificata come mediamente grave, tenuto conto dell'importo riciclato e della reiterazione dell'agire in un ristretto lasso temporale. Chinandosi in seguito sulle circostanze personali, la CARP non ha scorto particolari elementi di attenuazione. Il ricorrente ha delinquito da uomo adulto e il suo comportamento processuale, tenuto conto di ammissioni che non risultano né spontanee, né immediate e di dichiarazioni incostanti, contraddittorie e inverosimili, è stato considerato solo in minima parte a suo favore.
3.3. Nel contestare la pena inflittagli, l'insorgente si limita in sostanza a riproporre quanto fatto valere dinanzi alla precedente istanza, senza confrontarsi compiutamente con la sentenza impugnata, rispettivamente a opporre semplicemente la propria ponderazione degli elementi rilevanti a quella della CARP, perorando la sua causa come se si trovasse ancora in appello. Ciò premesso, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, appare conforme al diritto e alla giurisprudenza considerare che l'ingente quantitativo di stupefacente trafficato in un breve lasso temporale denoti una grande energia criminale, di cui tener conto in senso aggravante (v. sentenze 6B_1366/2016 del 6 giugno 2017 consid. 4.5 e 6B_286/2011 del 29 agosto 2011 consid. 3.4.1). Quanto al suo ruolo nei fatti in giudizio, ossia quello di " corriere qualificato " di un'organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti di grosso calibro (v.
supra consid. 2.1.2), è stato debitamente valutato nella commisurazione della pena. Il ricorrente non può pretendere a una particolare attenuazione per la posizione subalterna rivestita. Infatti, secondo la giurisprudenza, se una posizione gerarchica elevata può giustificare un inasprimento della pena, una posizione gerarchicamente inferiore non comporta necessariamente una riduzione della pena (sentenza 6B_828/2020 del 1° settembre 2021 consid. 3.3.2 e rinvio). Vano è poi il richiamo alle dichiarazioni rese in istruttoria per sostenere che l'insorgente non era avvezzo ai traffici di stupefacenti, contestare la professionalità del suo agire, riconducibile in realtà all'organizzazione, e prevalersi della collaborazione fornita quale elemento di attenuazione della pena. La CARP ha compiutamente spiegato perché dalle sue dichiarazioni non possono essere tratte le prospettate conclusioni. Il gravame nulla eccepisce al riguardo, sicché si può rinviare alle convincenti considerazioni dell'autorità precedente (v. sentenza impugnata pag. 23-26 e 29-34), non senza evidenziare nondimeno che il ricorrente è stato sempre molto attento a nulla riferire dell'organizzazione, dell'ampiezza dei traffici e della persona che lo aveva ingaggiato e che egli ha ripetutamente riferito di non ricordare, rispettivamente di non aver niente da dire, e ciò malgrado il breve periodo della sua attività di corriere. Si rileva ad ogni modo che il comportamento processuale dell'insorgente è stato, seppur in minima parte, considerato a suo favore. La CARP ha poi anche tenuto conto in senso attenuante del fatto che buona parte dello stupefacente trafficato è stato sequestrato dalla Polizia e non è finito sul mercato. Non si scorgono infine circostanze particolari che giustificherebbero ulteriori riduzioni per l'addotta sensibilità alla pena, connessa essenzialmente alla separazione dalla figlia piccola, rispetto a quanto già concesso in sede cantonale, trattasi di una conseguenza insita in qualsiasi pena detentiva di una certa durata di un genitore (v. sentenza 6B_776/2020 del 5 maggio 2021 consid. 4.2, non pubblicato in DTF 147 IV 249, con rinvii).
3.4. Volta all'insuccesso è anche la censura relativa a un'asserita disparità di trattamento con il coimputato, a cui è stata inflitta una pena detentiva di 7 anni a valere quale pena unica considerata la revoca della sospensione condizionale parziale di una precedente pena. Sebbene giudicati contemporaneamente e per gli stessi titoli di reato, come già evidenziato dalla CARP, il ricorrente e il coimputato non sono correi e rispondono di fattispecie diverse, sicché l'invocata parità di trattamento ha una portata da relativizzare in concreto (v. sulla commisurazione della pena di correi o coimputati condannati per la stessa fattispecie DTF 135 IV 191 consid. 3.2; 123 IV 150 consid. 2b). Benché recidivo specifico, il quantitativo trafficato dal coimputato è minore e, seppur durata per un periodo di oltre un anno e mezzo, la sua attività è consistita nella vendita al dettaglio all'interno di un unico distretto cantonale. Quel che incide negativamente sulla colpa del ricorrente, e che lo contraddistingue nettamente dal coimputato, è non solo l'ingente quantitativo di droga in un breve periodo, ma la natura internazionale del traffico e l'aver operato per un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti di grosso calibro, elementi di grande peso nella commisurazione della pena (v. sentenza 7B_652/2025 del 2 giugno 2026 consid. 10.2.2 e rinvii) che, sottaciuti dal ricorrente, da soli sono sufficienti a giustificare pene sensibilmente diverse.
3.5. In definitiva la pena inflitta al ricorrente procede da una corretta ponderazione di tutti gli elementi pertinenti, non esula dal quadro edittale (art. 19 cpv. 2 LStup, art. 305
bis cpv. 1 CP, richiamati gli art. 49 cpv. 1 e 40 CP ), non risulta da un eccesso o da un abuso del potere d'apprezzamento del giudice di merito e non appare eccessivamente severa né lesiva della parità di trattamento. Essa merita pertanto tutela in quanto conforme al diritto.
4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto perché infondato.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico dell'insorgente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo tiene conto della situazione finanziaria del ricorrente (art. 65 cpv. 2 LTF).
Non si accordano ripetibili ( art. 68 cpv. 1 e 3 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 4 agosto 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy