Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_334/2025
Sentenza del 24 giugno 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Wohlhauser, Glassey,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
B.________,
patrocinato dall'avv. Christopher Jackson,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Dissequestro; arbitrio,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 28 febbraio 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2021.45+46, 17.2022.178, 17.2025.53+54).
Fatti
A.
B.________ è stato amministratore unico e azionista al 50 % della società C.________ SA, gestore dell'affittacamere Residenza C.________ situata a X.________. Egli è inoltre stato azionista al 50 % della società D.________ SA, gestore dell'esercizio pubblico Bar E.________, il cui gerente era lo stesso B.________. A.________ era dipendente della C.________ SA e gerente dell'affittacamere Residenza C.________. In questi stabili, tra di loro adiacenti, nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 19 maggio 2008, veniva esercitata la prostituzione.
Con due distinti decreti di accusa del 27 febbraio 2017, il Procuratore generale del Cantone Ticino ha ritenuto B.________ e A.________ autori colpevoli di ripetuto promovimento della prostituzione.
B.
Statuendo sull'opposizione degli imputati contro i decreti di accusa, con sentenza dell'11 giugno 2018 la Giudice supplente della Pretura penale li ha dichiarati entrambi autori colpevoli di ripetuto promovimento della prostituzione, per avere, a X.________, nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 19 maggio 2008, agendo in correità tra di loro, ripetutamente leso la libertà di azione di numerose donne dedite all'esercizio della prostituzione, sorvegliandole nella loro attività, imponendo loro il luogo, il tempo, la durata e altre modalità inerenti all'esercizio della prostituzione.
Il giudice di primo grado ha condannato B.________ alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna, per complessivi fr. 3'600.--, dedotta la carcerazione preventiva sofferta, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 700.--. A.________ è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 70.-- ciascuna, per complessivi fr. 6'300.--, dedotta la carcerazione preventiva sofferta, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 1'200.--.
C.
Con sentenza del 17 febbraio 2020, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto un appello di B.________ contro il giudizio della prima istanza, limitatamente all'entità della pena pecuniaria, che ha ridotto a 80 aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna, per complessivi fr. 3'200.--, da dedurre la carcerazione preventiva sofferta, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Per il resto, la CARP ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado.
D.
Con sentenza 6B_456/2020 del 9 febbraio 2021, il Tribunale federale ha accolto nella misura della sua ammissibilità un ricorso in materia penale presentato da B.________ contro la sentenza della Corte cantonale, che ha annullato, rinviandole la causa per una nuova decisione. Il Tribunale federale ha essenzialmente rilevato che la Corte cantonale aveva violato il diritto essere sentito dell'imputato, in particolare l'art. 147 CPP, siccome aveva fondato il giudizio di colpevolezza su numerose dichiarazioni rilasciate da persone che non erano state interrogate in contraddittorio, nonostante l'imputato ne avesse fatto richiesta.
E.
Statuendo nuovamente sulla causa dopo avere respinto le istanze probatorie dell'imputato, con sentenza del 28 febbraio 2025 la CARP ha parzialmente accolto l'appello, prosciogliendolo dall'accusa di ripetuto promovimento della prostituzione. La Corte cantonale ha inoltre ordinato il dissequestro a favore delle società C.________ SA e D.________ SA, e per esse all'Ufficio dei fallimenti affinché proceda secondo l'art. 269 LEF, del denaro contante rinvenuto in un locale adibito ad ufficio da B.________ presso l'abitazione dei genitori, precedentemente posto sotto sequestro (dispositivo n. 5.1). Ha pure ordinato il dissequestro di un conto intestato a B.________ presso la Banca V.________ di Y.________, riconoscendo sugli averi depositati il pagamento di interessi del 5 % a carico dello Stato del Cantone Ticino per il periodo di durata del sequestro (dispositivo n. 5.2). Ha altresì ordinato il pagamento di interessi del 5 % sugli averi patrimoniali depositati sui conti bancari già dissequestrati il 20 ottobre 2023 (dispositivi n. 5.3 e 5.4). La Corte cantonale ha posto una parte delle spese procedurali relative alla procedura preliminare, a quella di primo grado e a quella di appello, a carico dell'imputato e per il resto a carico dello Stato (dispositivi n. 6.1, 6.2, e 7). Ha poi riconosciuto a favore di B.________ un'indennità complessiva di fr. 19'243.90 per le spese legali per il procedimento di primo grado e di appello (dispositivo n. 9), disponendo la compensazione di questa pretesa con quella dello Stato per le spese procedurali (dispositivo n. 11). Gli ha altresì assegnato un importo di fr. 12'800.-- a titolo di riparazione del torto morale (dispositivo n. 12).
F.
B.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullare i dispositivi n. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 7, 9, 11 e 12. Chiede che sia ordinato il dissequestro nelle sue mani del denaro contante sequestrato, oltre al riconoscimento di interessi del 5 % sullo stesso, e che gli interessi sugli averi patrimoniali depositati sui conti dissequestrati siano calcolati in modo diverso. Chiede altresì che le spese procedurali della sede cantonale siano poste integralmente a carico dello Stato e che lo stesso sia tenuto a versargli un'indennità per le spese legali di fr. 72'410.06 e un risarcimento dei danni di fr. 86'348.50, oltre interessi, esclusa qualsiasi compensazione. Postula pure l'assegnazione di un indennizzo di fr. 40'800.-- a titolo di riparazione del torto morale. In via subordinata, il ricorrente chiede di annullare i predetti dispositivi della sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione.
G.
Invitati ad esprimersi sul ricorso, la Corte cantonale rinuncia a formulare osservazioni e si conferma nella sua sentenza, mentre il Procuratore generale rileva che il gravame sarebbe di carattere appellatorio.
Diritto
1.
1.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5 e rinvii).
1.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione della fattispecie, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il ricorso non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il gravame è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente presenta critiche concernenti l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF.
2.
2.1. Il ricorrente contesta la decisione della CARP di dissequestrare a favore delle società C.________ SA e D.________ SA, e per esse all'Ufficio dei fallimenti, il denaro contante rinvenuto in un locale da lui adibito ad ufficio presso l'abitazione dei suoi genitori, già posto sotto sequestro. Sostiene che il denaro sarebbe di sua proprietà o tutt'al più dei suoi genitori, essendo stato colà trovato dagli inquirenti. Adduce che non sarebbe provato che il denaro menzionato nello scritto dell'11 settembre 2008 della Polizia cantonale al Ministero pubblico sarebbe quello indicato nel verbale di sequestro del 19 maggio 2008. Rimprovera alla Corte cantonale di avere operato una ricostruzione pretestuosa ed arbitraria della titolarità dei fondi, giacché dagli atti non emergerebbe alcun indizio per ritenere che il denaro è di proprietà delle due citate società. Il ricorrente chiede quindi che il denaro sia dissequestrato nelle sue mani.
2.2. La Corte cantonale ha accertato che i valori patrimoniali rinvenuti presso l'ufficio del ricorrente costituivano ricavi del Bar E.________ rispettivamente pagamenti delle prostitute per i pernottamenti nella Residenza C.________, ed erano di spettanza delle società C.________ SA e D.________ SA. La CARP ha accertato che tale scritto della Polizia cantonale fa esplicito riferimento al verbale di sequestro del 19 maggio 2008, il quale elenca una serie di buste con l'indicazione delle somme di denaro in esse contenute. La Corte cantonale si è inoltre fondata sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ricorrente in due verbali di interrogatorio, secondo cui il denaro contante era costituito dagli incassi del Bar E.________ e dai pagamenti dei pernottamenti delle prostitute, che erano raccolti e messi in buste ch'egli medesimo prendeva regolarmente in consegna (cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag. 30 seg.). Il ricorrente non si confronta con questi accertamenti e non li sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Essi sono di conseguenza vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Né egli si confronta con le valutazioni dei giudici cantonali al considerando n. 11 della sentenza impugnata sul contenuto delle buste e sulla destinazione del denaro ivi racchiuso e non dimostra un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile. La censura è pertanto inammissibile e non deve essere vagliata oltre.
3.
3.1. Il ricorrente critica la formula applicata dalla CARP per il calcolo degli interessi del 5 % sugli averi patrimoniali depositati sui conti bancari dissequestrati. Rimprovera inoltre al Ministero pubblico di non avere conservato tali averi conformemente a quanto previsto dall'Ordinanza sul collocamento dei valori patrimoniali sequestrati, del 3 dicembre 2010 (RS 312.057), adottata sulla base dell'art. 266 cpv. 6 CPP. Sostiene che l'autorità inquirente sarebbe rimasta praticamente inattiva, omettendo di amministrare diligentemente gli averi e di fare allestire estratti conto regolari.
3.2. Nell'ambito della causa connessa 6B_319/2025, con sentenza pronunciata in data odierna questa Corte ha rilevato che il riconoscimento di interessi forfettari del 5 % a carico dello Stato quale semplice conseguenza della decisione di dissequestro non è conforme al diritto federale. Al riguardo, può essere qui rinviato ai considerandi di tale giudizio, segnatamente al considerando n. 5.4. Quanto alla censura concernente il mancato rispetto della citata ordinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, il ricorrente non sostiene di avere chiesto tempestivamente all'autorità inquirente una diversa gestione degli averi bancari in questione. Non adduce quindi ch'essa avrebbe rifiutato a torto di modificare le modalità di conservazione di tali averi o di fare allestire estratti conti ad intervalli regolari. Al riguardo, sarebbe infatti spettato al ricorrente sollevare senza indugi le sue contestazioni sulla gestione dei valori patrimoniali posti sotto sequestro (CÉDRIC REMUND/DOMINIC WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, in: RPS 133/2015 pag. 31). Anche secondo il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto (art. 5 cpv. 3 Cost.), non è ammissibile che delle censure formali, che avrebbero potuto essere fatte valere ad uno stadio precedente del procedimento, siano presentate più tardi a seguito dell'esito sfavorevole della causa (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; 143 V 66 consid. 4.3). Le parti devono fare valere appena possibile, ossia alla prima occasione utile, delle manchevolezze di natura formale (vere o presunte) e non possono riservarsi di presentarle nell'ambito della procedura di ricorso, nel caso in cui l'esito del procedimento dovesse rivelarsi per loro negativo. Presentate soltanto nell'ambito della procedura ricorsuale, le contestazioni riguardanti le modalità di gestione degli averi patrimoniali sequestrati, disattendono il principio della buona fede e quello dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; sentenza 6B_44/2026 del 28 aprile 2026 consid. 3.3). Per il resto, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un danno economico in relazione con il sequestro penale dei valori patrimoniali e non ha quindi sostanziato una pretesa di risarcimento in tal senso in applicazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP (cfr. consid. 5.1-5.3 e sentenza 6B_319/2025, citata, consid. 5.4). Su questo punto, il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.
4.
4.1. Il ricorrente contesta di avere provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale. Ritiene arbitrario l'accertamento della CARP secondo cui l'inchiesta ha preso avvio dopo una segnalazione da parte dell'ex-sorvegliante notturno del Bar E.________ e della Residenza C.________. Rimprovera inoltre alla Corte cantonale di avere accertato in modo arbitrario che le prostitute attive presso la struttura in questione erano
"risultate in grandissima parte prive dei necessari permessi". Sostiene a questo proposito che il rapporto di polizia del 19 maggio 2008, citato dalla Corte cantonale, non sarebbe suffragato da prove e che l'inchiesta non avrebbe permesso di accertare che le prostitute non disponevano dei permessi previsti dal diritto degli stranieri. Secondo il ricorrente, non risulterebbe dall'inchiesta che le prostitute sarebbero state allontanate dalla Svizzera per infrazioni alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, del 16 dicembre 2005 (LStrI; RL 142.20) commesse durante il periodo in cui alloggiavano presso la Residenza C.________ e il Bar E.________. Rileva che, del resto, nei suoi confronti non sarebbe stato avviato un procedimento per eventuali infrazioni alla LStrI. Il ricorrente chiede di accertare che l'avvio del procedimento penale in esame non sarebbe a lui ascrivibile, sicché non sarebbero date le condizioni per applicare l'art. 426 cpv. 2 CPP ed addossargli una parte delle spese procedurali.
4.2. La Corte cantonale ha accertato, sulla base del citato rapporto di polizia, che il 19 maggio 2008 "all'interno delle camere sono state identificate complessivamente 15 donne. Tre sono risultate annunciate in qualità di prostitute, presso la Polizia cantonale ed al beneficio di regolare permesso di lavoro, mentre le rimanenti 12, esclusivamente di nazionalità rumena e brasiliana, erano prive di qualsiasi statuto per stranieri. Inoltre durante la perquisizione operata all'interno degli uffici della C.________ SA, adiacenti l'affittacamere, all'interno di una stanza in cui vi era stato collocato un letto, sono state sorprese altre due cittadine brasiliane. Complessivamente, delle 17 donne alloggiate quindi presso la struttura, unicamente una è risultata essere stata regolarmente registrata con la notifica di Polizia, per altro si trattava di una delle tre in possesso di regolare permesso di lavoro." Il ricorrente non si confronta specificatamente con questi accertamenti, del tutto corrispondenti al contenuto del citato rapporto di polizia, e non li sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Egli si limita a rimetterli in discussione in modo generico ed appellatorio, al fine di sminuirne la rilevanza, ma non spiega le ragioni per cui sarebbero manifestamente in contrasto con determinati atti. Peraltro l'assenza di permessi sotto il profilo del diritto degli stranieri, risulta confermata anche dai verbali d'interrogatorio delle singole prostitute. Il ricorrente non espone le ragioni per cui la polizia avrebbe dovuto accertare in modo inattendibile la mancanza dei necessari permessi in capo alle prostitute presenti in loco al momento della perquisizione, rispettivamente l'assenza delle notifiche alla polizia, senza verificare la situazione effettiva. Quanto alla contestazione del fatto che l'inchiesta ha preso avvio dopo una segnalazione da parte dell'ex-sorvegliante notturno della struttura, l'accertamento non è decisivo per l'esito del giudizio (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 53 consid. 3.4). Sta di fatto che un'inchiesta è stata avviata ed ha permesso di accertare che la maggior parte delle prostitute esercitava l'attività lucrativa nella struttura senza permessi di lavoro e vi alloggiava senza essere stata notificata alla polizia. A prescindere dall'esame dell'ammissibilità della censura sotto il profilo dell'art. 106 cpv. 2 LTF, la questione delle manchevolezze riscontrate non deve quindi essere vagliata oltre. Nemmeno il fatto che il ricorrente non sarebbe stato accusato di eventuali infrazioni della LStrI è di rilievo sotto il profilo dell'esame dei suddetti accertamenti che, come già detto, non sono sostanziati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4.3. Alla luce dei citati accertamenti, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non rende di conseguenza verosimile che la Corte cantonale avrebbe ritenuto a torto ch'egli ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale ai sensi dell'art. 426 cpv. 2 CPP. La violazione di questa disposizione non è peraltro fatta valere dal ricorrente con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. A questo proposito può comunque essere rilevato che la Corte cantonale ha considerato come il ricorrente avesse violato delle norme di comportamento di carattere amministrativo. La CARP ha segnatamente ravvisato la violazione dell'art. 1 del regolamento cantonale dell'11 novembre 2003 che disciplina le notifiche degli ospiti alla polizia, allora in vigore (RL 11.3.2.3). Ha rilevato che questa disposizione prevedeva l'obbligo per il datore di alloggio di notificare alla Polizia cantonale l'arrivo di ogni ospite che intendeva pernottare in un esercizio pubblico con alloggio (lett. a) o che intendeva pernottare a pagamento in un altro posto di alloggio (lett. b). Ha parimenti ritenuto disatteso l'art. 53 della legge sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994, allora in vigore (Les Pubb/TI; RL 11.3.2.1), che prevedeva la responsabilità del gerente di un esercizio pubblico per quanto concerne l'igiene, l'ordine, la quiete e la tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (cpv. 1). L'art. 53 cpv. 3 Les Pubb/TI prevedeva inoltre che il gerente di un esercizio pubblico con alloggio era responsabile delle notifiche degli ospiti alla polizia. La CARP ha in particolare ritenuto che gli imputati avevano violato l'art. 89 del regolamento del 3 dicembre 1996 della legge sugli esercizi pubblici, allora vigente (Res Pubb/TI; RL 11.3.2.1.1). Esso prevedeva segnatamente che il gerente aveva l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela del buon costume e al mantenimento dell'ordine e della quiete (cpv. 1) ed era tenuto a dare immediato avviso alla polizia comunale e cantonale di tutti quei fatti che, verificatisi nell'esercizio, presentassero un aspetto grave o comunque d'interesse per la polizia stessa (disordini, risse, contravvenzioni, ecc.) (cpv. 3). Sull'applicazione di queste disposizioni, la Corte cantonale ha richiamato le sentenze 6B_584/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 4.3 (in: RtiD II-2011 pag. 133) e 6B_841/2010 del 18 luglio 2011 consid. 4.2. Ha concluso che, permettendo, in violazione delle predette disposizioni, che nella loro struttura soggiornassero e lavorassero numerose prostitute non notificate all'autorità e quasi tutte prive del necessario permesso di lavoro, gli imputati avevano agito in modo illecito e colpevole, provocando l'apertura del procedimento penale. Il ricorrente non si confronta con le citate disposizioni cantonali, applicate dalla CARP, e con i relativi considerandi della sentenza impugnata, e non ne sostanzia quindi la violazione. In tali circostanze, la decisione della Corte cantonale di porre le spese procedurali parzialmente a suo carico non è seriamente messa in discussione in questa sede. Essa rientra nel margine di apprezzamento dell'autorità cantonale nell'ambito dell'art. 426 cpv. 2 CPP e non vi sono ragioni per rivederla nell'ambito del presente giudizio.
5.
5.1. Il ricorrente ribadisce alcune pretese d'indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP avanzate in sede cantonale e che sono state respinte dalla CARP. Ripropone in primo luogo il risarcimento di un importo di fr. 26'460.05, corrispondente alla somma delle esecuzioni pendenti l'8 maggio 2024. Sostiene che si tratterebbe di debiti conseguenti al sequestro dei suoi conti bancari, che gli avrebbe impedito di farvi fronte. Adduce che la CARP non avrebbe potuto respingere tale pretesa per il fatto che non sarebbe stata sufficientemente sostanziata, ma avrebbe dovuto invitarlo a precisarla meglio. Se del caso, avrebbe dovuto quantificarla autonomamente secondo l'equità, in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO.
5.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a, prima frase); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). Questa normativa fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale (DTF 150 IV 196 consid. 2.1; 142 IV 237 consid. 1.3.1).
L'art. 429 cpv. 2 CPP prevede che l'autorità penale esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo a quantificarle ed a comprovarle. Risulta da questa disposizione che l'autorità è tenuta a trattare con il giudizio penale la questione dell'indennità e deve quantomeno interpellare l'imputato al riguardo, al fine di consentirgli di esporre le sue pretese (cfr. DTF 144 IV 207 consid. 1.3.1). L'autorità penale non è comunque obbligata, nel senso del principio inquisitorio secondo l'art. 6 CPP, a chiarire d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio sulle pretese d'indennizzo (DTF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Spetta all'imputato, pienamente o parzialmente assolto, motivare e dimostrare le sue pretese, conformemente alla regola generale del diritto della responsabilità civile secondo cui chi pretende il risarcimento di un danno ne deve fornire la prova (art. 42 cpv. 1 CO; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1; sentenza 6B_94/2022 dell'11 ottobre 2022 consid. 2.2 e rinvii). Al riguardo, incombe quindi all'imputato un obbligo di collaborazione (DTF 146 IV 332 consid. 1.3).
5.3. La Corte cantonale ha accertato che i debiti del ricorrente elencati nell'estratto del registro delle esecuzioni dell'8 maggio 2024, da lui prodotto dinanzi alla CARP con l'istanza d'indennità, sono di natura fiscale e non sono riconducibili al procedimento penale. Il ricorrente non si confronta con questo accertamento e non lo sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La generica pretesa di risarcimento degli importi corrispondenti alle esecuzioni allora pendenti, riferite agli anni 2019 e 2020, richiamate in modo globale senza specificarle, è pertanto inammissibile in questa sede.
Il ricorrente ha potuto presentare la sua istanza d'indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP dinanzi ai giudici cantonali e nella stessa ha elencato e quantificato le sue pretese, tra cui quella di fr. 26'460.05 qui in discussione. Spettava essenzialmente a lui motivarle e dimostrarle, conformemente al citato art. 42 cpv. 1 CO, secondo cui chi pretende il risarcimento di un danno deve fornirne la prova. Egli richiama a torto l'art. 42 cpv. 2 CO, che prevede la possibilità per il giudice di stabilire secondo il suo prudente criterio, avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato, il danno di cui non può essere provato il preciso importo. La facilitazione della prova prevista da questa disposizione deve infatti essere applicata in modo restrittivo (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1 e riferimenti). Essa non apre la possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 144 III 155 consid. 2.3; 140 III 409 consid. 4.3.1; 131 III 360 consid. 5.1). In tali circostanze, ritenuto che il ricorrente non sostanzia né un accertamento arbitrario dei fatti né una violazione del diritto, la censura non deve essere vagliata oltre.
5.4.
5.4.1. Il ricorrente ribadisce anche la pretesa di rifusione degli stipendi dei dipendenti delle società C.________ SA e D.________ SA, per complessivi fr. 35'650.--, ch'egli sostiene di avere pagato utilizzando suoi averi patrimoniali personali. Egli riafferma che il denaro da lui detenuto presso l'abitazione dei genitori e con il quale ha eseguito i pagamenti dei salari dei dipendenti non spettava alle suddette società, ma a lui personalmente.
5.4.2. Con questa argomentazione, di natura appellatoria, il ricorrente rimette in discussione l'accertamento, vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), secondo cui il denaro contante ch'egli conservava nel suo ufficio presso l'abitazione dei genitori era in realtà di proprietà di C.________ SA e di D.________ SA (cfr. consid. 2.2). Fondata su un presupposto di fatto in contrasto con questo accertamento, la pretesa di risarcimento avanzata in applicazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP è pertanto inconsistente.
5.5.
5.5.1. Il ricorrente reitera la richiesta di pagamento del suo stipendio per i mesi di maggio, giugno e luglio 2008, che non ha percepito siccome non avrebbe potuto lavorare a causa dell'avvio del procedimento penale e della conseguente carcerazione preventiva. Sostiene che, invece di rimproverargli di non avere dimostrato l'ammontare del suo salario, la CARP avrebbe dovuto interpellarlo al riguardo giusta l'art. 429 cpv. 2 CPP per chiedergli ulteriori chiarimenti.
5.5.2. Con questa argomentazione, il ricorrente disattende che la CARP ha innanzitutto rilevato che, come risulta dal rapporto della Polizia cantonale, la maggior parte delle prostitute attive presso la Residenza C.________ e il Bar E.________ era priva dei necessari permessi per esercitare l'attività lucrativa in Svizzera ed è stata oggetto di misure di allontanamento. La Corte cantonale ha quindi ritenuto che il ricorrente non potesse legittimamente fondare pretese d'indennità su guadagni futuri, successivi all'avvio dell'inchiesta, richiamandosi ad una situazione (illegale) non più esistente. Esercitata senza i necessari permessi, l'attività legata alla prostituzione era stata svolta in modo illecito e non poteva quindi continuare in simili condizioni (cfr. sentenza impugnata, consid. 24, pag. 45). Il ricorrente non si confronta con tale considerando della CARP e non sostanzia quindi una violazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Egli omette di considerare che la CARP ha in sostanza ricondotto la perdita del reddito lavorativo alla situazione di illegalità in cui era esercitata la prostituzione, negando di conseguenza un nesso di causalità tra la posta del danno invocata e il procedimento penale. Il ricorrente non prende in considerazione il requisito del rapporto causale ai sensi del diritto della responsabilità civile quale presupposto del risarcimento invocato (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Non solleva puntuali contestazioni al riguardo e non fa perciò valere una violazione del diritto determinante. Insufficientemente motivata, la censura non deve pertanto essere vagliata oltre.
5.6.
5.6.1. Il ricorrente riconosce la correttezza dell'importo di fr. 10'800.-- assegnatogli a titolo di riparazione del torto morale per i 54 giorni di carcerazione preventiva alla quale è stato sottoposto. Chiede tuttavia che l'importo di fr. 2'000.--, riconosciutogli dalla CARP quale riparazione del torto morale per la durata eccessiva del procedimento penale, sia aumentato a fr. 30'000.--.
5.6.2. Il versamento di un'indennità a titolo di riparazione del torto morale presuppone di massima una lesione della personalità analoga a quella richiesta nell'ambito dell'art. 49 CO (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). La fissazione di questa riparazione costituisce una decisione secondo equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso (DTF 146 IV 231 consid. 2.3.1 e rinvii). Una durata molto lunga della procedura può costituire una lesione grave della personalità (DTF 143 IV 339 consid. 3.1; sentenza 5A.8/2000 del 6 novembre 2000 consid. 3). Spetta al richiedente dimostrare la lesione subita e provare in particolare le circostanze dalle quali si possa dedurre la sua grave sofferenza morale (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; sentenze 6B_318/2024 del 24 settembre 2024 consid. 7.2; 6B_94/2022, citata, consid. 6.2). La fissazione della riparazione del torto morale è una questione di apprezzamento nella quale il Tribunale federale interviene soltanto con riserbo. Lo fa in particolare solo se l'istanza precedente ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento, fondandosi su considerazioni estranee alla fattispecie, omettendo di tenere conto di elementi pertinenti o ancora fissando un indennizzo iniquo, siccome manifestamente troppo esiguo o troppo elevato (DTF 151 II 245 consid. 5.5; 149 IV 289 consid. 2.1.7; 146 IV 231 consid. 2.3.1 e rinvii).
5.6.3. In concreto, il ricorrente non fa valere, né tantomeno sostanzia, una lesione della sua personalità in relazione con la durata eccessiva del procedimento penale e non espone le ragioni per cui la CARP avrebbe ecceduto nel suo potere di apprezzamento fissando, per la riparazione del torto morale a questo titolo, un'indennità di fr. 2'000.--. Egli si limita a ribadire semplicemente la sua richiesta di stabilire l'indennizzo in fr. 30'000.--. Non si confronta tuttavia con le circostanze concrete del caso in esame e non sostanzia quindi violazione del diritto con una motivazione rispettosa delle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Anche questa censura deve perciò essere dichiarata inammissibile.
5.7.
5.7.1. La Corte cantonale ha riconosciuto al ricorrente, tenuto conto della riduzione dell'indennizzo per avere provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale, un'indennità per le spese legali di fr. 6'869.75 per il procedimento di primo grado e di fr. 12'374.15 per quello d'appello. In questa sede, egli postula essenzialmente il riconoscimento delle spese di patrocinio degli avvocati W.________ e Z.________ per la fase dell'inchiesta (di complessivi fr. 40'689.56) e delle spese di patrocinio dell'avv. A.A.________ (di fr. 8'985.--).
5.7.2. Al riguardo, il ricorrente non si confronta tuttavia puntualmente né con il considerando n. 34.1 della sentenza impugnata (pag. 56 seg.) né, in particolare, con i considerandi da 15 a 18 della stessa (da pag. 32 a pag. 40), ai quali il predetto considerando rinvia. Egli non considera e non contesta in modo specifico la modalità di ripartizione delle spese procedurali, poste parzialmente a suo carico per avere provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale (art. 426 cpv. 2 CPP). Questa circostanza si è infatti ripercossa sulla corrispondente riduzione dell'indennizzo (art. 430 cpv. 1 lett. a CPP; DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2 pag. 272 e rinvii). Nella misura in cui, con riferimento ai costi degli avvocati W.________ e Z.________, il ricorrente postula genericamente un loro pieno risarcimento, egli fa astrazione dalla decisione sulla ripartizione delle spese procedurali e non sostanzia quindi una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF.
Quanto alla richiesta di rimborso della nota professionale dell'avv. A.A.________, la Corte cantonale l'ha respinta, siccome non vi era indicata alcuna specificazione delle prestazioni effettuate dal difensore. La CARP ha al riguardo pure accertato che, nel periodo interessato da tale patrocinio (ossia dal 17 ottobre 2022 al 23 giugno 2023), non vi sono stati atti di procedura. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio ed è quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente adduce essenzialmente che la Corte cantonale non avrebbe potuto respingere la richiesta soltanto per il fatto che la nota professionale indicava
"un importo forfettario omnicomprensivo", ma avrebbe dovuto chiedergli di precisare meglio le prestazioni effettuate dal legale. Tuttavia, il ricorrente ha fatto uso della possibilità di quantificare e di comprovare le sue pretese sotto il profilo dell'art. 429 cpv. 2 CPP, esponendole e specificandole nella sua istanza d'indennizzo giusta l'art. 429 CPP del 13 giugno 2024, producendo pure la documentazione relativa alle spese legali sostenute per i diversi avvocati intervenuti. Come già si è detto, gli incombeva un obbligo di collaborazione al riguardo, essendo tenuto a dimostrare la fondatezza delle sue pretese, conformemente alla regola generale del diritto della responsabilità civile secondo cui chi pretende il risarcimento di un danno ne deve fornire la prova (consid. 5.2). In particolare, gli spettava specificare le prestazioni eseguite dall'avvocato, a maggior ragione ove si consideri che, secondo quanto accertato dalla CARP, nel periodo interessato non sono stati effettuati atti procedurali di rilievo. In effetti, se l'autorità penale ignora le operazioni concretamente eseguite dal patrocinatore, essa si troverà il più delle volte nell'impossibilità di stabilire l'ammontare dell'indennità fondata sull'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (sentenza 6B_928/2018 del 26 marzo 2019 consid. 2.2.2 e 2.2.3). Nella fattispecie, il ricorrente si è limitato a produrre una nota professionale dell'avv. A.A.________ indicante unicamente un onorario complessivo, senza precisare alcunché. Non ha presentato alcuna specifica delle prestazioni eseguite e delle relative spese. Respingendo in tali circostanze la domanda di rimborso dell'importo di fr. 8'985.--, genericamente invocato, la Corte cantonale non ha violato l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 24 giugno 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni